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Pubbl. Sab, 26 Mar 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

Osservatorio di Diritto penale sostanziale e processuale - Gennaio/Febbraio 2022 - Criminal Law Lab

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autori Andrea De Lia , Wanda Nocerino , Dalila Mara Schirò , Gaia Gandolfi



Osservatorio bimestrale relativo alle principali sentenze emesse dalla Corte di cassazione in tema di Diritto penale sostanziale e processuale elaborato dal Gruppo di Ricerca Criminal Law Lab. Periodo Gennaio-Febbraio 2022.


ENG Observatory relating to the main sentences issued by the Court of cassation on the subject of Criminal Law e Criminal Justice - made by Criminal Law Lab (Research Group). January - February 2022

Pubblichiamo sulla Rivista il repertorio della giurisprudenza in materia penale sostanziale e processuale elaborato dal Gruppo di ricerca di Cammino Diritto “Criminal Law Lab”, patrocinato dall’Università degli studi di Palermo. Le massime sono state raccolte dai membri del laboratorio e riordinate, con alcuni lievi adattamenti editoriali, da Wanda Nocerino, Dalila Schirò e Gaia Gandolfi.

Il repertorio contiene pronunce della suprema Corte di cassazione depositate nel bimestre gennaio-febbraio 2022.

Si segnalano, in particolare, alcune interessanti pronunce sul tema: della cooperazione colposa in ambito sanitario, con la questione relativa alle regole cautelari “di secondo grado” (Cass. Sez. III n. 1/2022); del concorso di reati, con particolare riferimento ad alcune figure di bancarotta (Cass., Sez. V n. 348/2022), alla truffa aggravata (Cass. Sez. II n. 2576/2022), nonché al delitto di ricettazione (Cass. Sez. I n. 3693/2022); della configurabilità del favoreggiamento e della scusante di cui all’art. 384 c.p. in ordine alla condotta tenuta dall’acquirente di sostanze stupefacenti (Cass. Sez. VI n. 1176/2022); della rilevanza penale del c.d. “inchino” nelle cerimonie religiose (Cass. Sez. III n. 2242/2022); degli elementi distintivi dell’induzione indebita rispetto alle fattispecie “frontaliere” (Cass. Sez. VI n. 6301/2022); del sequestro operabile per i reati tributari (Cass. Sez. III n. 6765/2022); del “disastro innominato” (Cass. Sez. I n. 7479/2022). Tra le pronunce della suprema Corte in ambito penal-processuale, inoltre, appare particolarmente interessante la sentenza delle Sezioni Unite n. 3513/2022, relativa ai mezzi processuali esperibili avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione a seguito della pronuncia della Consulta n. 24/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità parziale del sistema preventivo, con particolare riferimento alla c.d. “pericolosità generica”.

Diritto penale sostanziale

Cass., Sez. III, 3 novembre 2021, dep. 3 gennaio 2022, n. 1 – Pres. Liberati – Rel. Gentili – P.M. Di Nardo (conf.) – Ric. C.M. – (rif. artt. 40, 41, 43, 589 c.p.)

In tema di colpa professionale, laddove ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario – compreso il personale paramedico – è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte di colui che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, fatta salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità.

Cass., Sez. V, 7 ottobre 2021, dep. 10 gennaio 2022, n. 311 – Pres. Vessichelli – Rel. Morosini – P.M. Giordano (conf.) – Ric. P.M. e D.N.C. – (rif. art. 605 c.p.)

Il delitto di sequestro di persona, non implicando tale fattispecie necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche nel caso in cui la condotta dell’imputato, diretta ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.

Cass., Sez. V, 14 ottobre 2021, dep. 10 gennaio 2022, n. 323 Pres. Vessichelli – Rel. Brancaccio – PM Epidendio (conf.) – Ric. M.D. – (rif. 612-bis c.p.)

Integrano il delitto di atti persecutori le condotte di reiterate molestie, anche se arrecate non direttamente alla persona offesa, attuate sostituendosi alla vittima tramite profili social e account internet falsamente a lei riconducibili, mediante i quali l’agente faccia credere a terzi sconosciuti che costei sia disponibile ad approcci sessuali, tanto da far sì che costoro la avvicinino ripetutamente nei luoghi da lei frequentati, allo scopo di realizzare aspettative di tal genere, ove l’autore delle condotte agisca nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Secondo un’altra prospettiva, l’evento, consistente nella alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o di paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo, quali la sostituzione di persona volta a far credere che la vittima sia disponibile ad offerte sessuali presso un’indiscriminata platea di soggetti contattati via internet con falsi account o profili social.

Cass., Sez. V, 7 dicembre 2021, dep. 10 gennaio 2022, n. 348 – Pres. Sabeone – Rel. Scordamaglia – P.M. Filippi (diff.) – Ric. D.C. e altri – (rif. artt. 216, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 LF, siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l’andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento.

Cass., Sez. II, 3 dicembre 2021, dep. 11 gennaio 2022, n. 458 – Pres. Messini D’Agostini – Rel. Salemme – P.M. Mastroberardino (conf.) – Ric. C.O. – (rif. art. 337 c.p.)

Si configurano gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale in capo a chi, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (nella specie l’imputato, per fuggire alla polizia, si era messo a bordo della propria autovettura particolarmente potente, condotta benché privo di patente, e si era dato ad immediata e precipitosa fuga, percorrendo a forte velocità una via cittadina, sino a quando, raggiunto dagli operanti e serratosi all’interno dell’abitacolo, una volta che i medesimi, con l’ausilio di supporti, erano riusciti a penetrarvi per immobilizzarlo, aveva seguitato a dimenarsi).

Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2021, dep. 13 gennaio 2022, n. 1176 – Pres. Criscuolo – Rel. Villoni – P.M. Perelli (parz. diff.) – Ric. S.R. – (rif. artt. 378 e 384 c.p.)

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass., Sez. III, 25 novembre 2021, dep. 14 gennaio 2022, n. 1351 – Pres. Petruzzellis – Rel. Semeraro – P.M. Seccia (conf.) – Ric. L.V. – (rif. art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4)

Integra il delitto di cui all’art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare (nella specie, un figlio), quale causa di riduzione del beneficio del c.d. “reddito di cittadinanza” perché incidente sulla composizione del nucleo familiare, parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica.

Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, dep. 17 gennaio 2022, n. 1712 – Pres. Messini D’Agostini Rel. Tutinelli – P.M. Tampieri (diff.) – Ric. P.F. – (rif. art. 628 c.p.)

Affinché si configuri la circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina, è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, consentita con qualunque mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.

Cass., Sez. III, 15 ottobre 2021, dep. 20 gennaio 2022, n. 2242 – Pres. Rosi – Rel. Aceto – P.M. Di Nardo (conf.) – Ric. G.L. – (rif. art. 405 c.p.)

Il turbamento di una funzione/pratica/cerimonia religiosa rileva non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale, ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e onorare.

Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2022, dep. 24 gennaio 2022, n. 2496 – Pres. Ferranti – Rel. Pavich – P.M. Fodaroni (diff.) – Ric. M.G. – (rif. art. 423 c.p.)

In linea generale, risponde del reato di incendio colposo anche colui che, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, abbia dato causa colposamente all’incendio per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l’incendio.

Cass., Sez. II, 17 dicembre 2021, dep. 24 gennaio 2022, n. 2576 – Pres. Imperiali – Rel. Mantovano – P.M. Manuali (parz. diff.) – Ric. C.R. e altri – (rif. art. 640 c.p.)

In tema di frode in danno di enti previdenziali, per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. “a consumazione prolungata” quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell’ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.

Cass., Sez. IV, 21 ottobre 2021, dep. 31 gennaio 2022, n. 3284 – Pres. Ciampi Rel. Nardin – P.M. Fimiani (omissis) – Ric. P.L. – (rif. art. 590 c.p.)

Nell’ambito del delitto di lesioni colpose, non è l’entità del danno cagionato a discriminare l’azione illecita, ma la travalicazione della norma cautelare prestabilita che renda prevedibile l’evento, sia perché disapplicata, sia perché inutilmente trascesa, al fine del raggiungimento del risultato.

Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2022, dep. 30 gennaio 2022, n. 3318 – Pres. Ferranti – Rel. Pavich – P.M. Marinelli (parz. diff.) – Ric. E.O.R. – (rif. art. 527 c.p.)

Per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527 c.p., comma 2, non è necessario che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. Costituiscono luoghi abitualmente frequentati da minori anche i mezzi di trasporto pubblico.

Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2021, dep. 31 gennaio 2022, n. 3513 Pres. Cassano Rel. Caputo P.M. Cardia (diff.) – Ric. F.E. (rif. art. 1, comma 1, lett. a e b, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato; b) la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).

Cass., Sez. I, 19 gennaio 2022, dep. 2 febbraio 2022, n. 3693 – Pres. Mogini – Rel. Aprile – P.M. Casella (diff.) – Ric. V.A. – (rif. art. 648 c.p.)

In tema di ricettazione di armi, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale, e dalla stessa persona.

Cass., Sez. III, 13 gennaio 2022, dep. 3 febbraio 2022, n. 3769 – Pres. Ramacci – Rel. Corbetta – P.M. Molino (conf.) – Ric. T.F. – (rif. art. 600-ter c.p.)

L’induzione di minori al compimento di atti sessuali a pagamento, ancorché per contatto solo “virtuale” con il cliente, è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 2, non essendo richiesto, a tal proposito, il contatto fisico tra il minore e il fruitore della prestazione pur a distanza, purché costui possa interagire, mediante webcam, con il minore medesimo, chiedendo il compimento di determinati atti sessuali.

Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2022, dep. 8 febbraio 2022, n. 4323 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti – P.M. omissis – Ric. P.A. e altro – (rif. artt. 41 e 113 c.p.)

In caso di condotte colpose indipendenti, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità.

Cass., Sez. I, 6 dicembre 2021, dep. 9 febbraio 2022, n. 4534 – Pres. Zaza – Rel. Aliffi – P.M. Gaeta (conf.) – Ric. G.R.  – (rif. artt. 604-bis, 604-ter c.p.)

Il like sui post antisemiti pubblicati nei social network rappresenta un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale. Il gradimento, infatti, non solo dimostra, incrociato con altre evidenze, l’adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio, già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.

Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2021, dep. 9 febbraio 2022, n. 4616 – Pres. Cassano Rel. Sarno P.M. Tocci (diff.) – Ric. D.S.A. (rif. art. 600-ter c.p.)

Si ha “utilizzazione” del minore ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600-ter, comma primo, c.p. quando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto alla integrità psico-fisica del minore stesso. Inoltre, la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, commi terzo e quarto, c.p. ed il minore non può prestare consenso ad essa.

Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2022, dep. 15 febbraio 2022, n. 5387 – Pres. Fidelbo Rel. D’Arcangelo – P.M. Dall’Olio (diff.) – Ric. B.R. (rif. artt. 56, 318 c.p.)

Perché si configuri la desistenza dal delitto di cui all’art. 56, comma 3, c.p., la decisione di interrompere l’azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni.

Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2022, dep. 15 febbraio 2022, n. 5390 – Pres. Fidelbo – Rel. Aprile – P.M. Dall’Olio (conf.) – Ric. D.C.L.P. – (rif. artt. 319 e 326 c.p.)

Non è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici previste rispettivamente dall’art. 319 c.p. e dall’art. 326, comma 3, c.p., atteso che non solo le condotte materiali del pubblico agente nei due reati sono descritte in maniera nettamente differente (l’art. 319 c.p., integrato dall’art. 320 c.p., punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che “riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”; l’art. 326, comma 3, c.p. sanziona, invece, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che “si avvale illegittimamente di notizie di ufficio”), ma soprattutto perché la prima fattispecie riguarda un reato monosoggettivo “di mano propria”, rispetto al quale è possibile un concorso eventuale di un extraneus, mentre la seconda ha ad oggetto un reato bilaterale, a concorso necessario, in cui la condotta del pubblico agente si pone come prestazione di un accordo sinallagmatico corruttivo.

Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2021, dep. 16 febbraio 2022, n. 5536 – Pres. Fidelbo – Rel. Silvestri – P.M. Orsi (diff.) – Ric. Z.L. e altri – (rif. art. 353-bis c.p.)

In caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall’art. 353-bis c.p.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, preveda, nell’ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una “gara”, sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all’affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

Cass., Sez. VI, 22 novembre 2021, dep. 16 febbraio 2022, n. 5538 – Pres. Fidelbo – Rel. D’Arcangelo – P.M. Orsi (conf.) – Ric. A.A. – (rif. art. 388 c.p.)

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l’atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima della trascrizione nei registri immobiliari.

Cass., Sez. VI, 1 dicembre 2021, dep. 22 febbraio 2022, n. 6301 – Pres. Criscuolo – Rel. Calvanese – P.M. De Angelillis (conf.) – Ric. Z.P. – (rif. art. 319-quater c.p.)

Nel reato di induzione indebita, il privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell’ottica di trarre un indebito vantaggio per sé, ponendosi, pur nell’ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in una logica negoziale, che è assimilabile a quella corruttiva e conduce, se non ad escludere, quanto meno ad attenuare notevolmente anche il metus publicae potestatis, concettualmente poco conciliabile con la scelta opportunistica ed avvertito solo come oggettiva “soggezione” alla posizione di preminenza del funzionario pubblico.

Cass., Sez. III, 3 febbraio 2022, dep. 25 febbraio 2022, n. 6765 – Pres. Liberati – Rel. Di Stasi – P.M. Molino (conf.) – Ric. B.A. – (rif. artt. 2, 5, comma 1-bis, 8, 11, 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 76, comma 1, lett. a, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, comma 1, lett. a), nel testo introdotto dal d.l. 21 giugno 2012, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), poi convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 98, opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato. Il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma l’unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.

Cass., Sez. II, 4 febbraio 2022, dep. 25 febbraio 2022, n. 6892 – Pres. D’Agostini – Rel. Pellegrino – P.M. Cocomello (conf.) – Ric. F.V. – (rif. art. 629 c.p.)

La configurabilità del reato di estorsione sussiste anche in caso di violenza o minaccia utilizzata dall’agente per ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al giudice (fattispecie concreta relativa alla pretesa risarcitoria avanzata dall’imputato contro la vittima per essere stati impegnati in una relazione sentimentale poi naufragata).

Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2021, dep. 1 marzo 2022, n. 7092 – Pres. Dovere – Rel. Esposito – P.M. Cardia (conf.) – Ric. B.V. – (rif. artt. 590 e 583 c.p.)

Il preposto è un soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Egli, pertanto, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.

Cass., Sez. I, 18 marzo 2021, dep. 2 marzo 2022, n. 7479 – Pres. Siani – Rel. Saraceno – P.M. Zacco (conf.) – Ric. M.S.  – (rif. art. 434 c.p.)

Il delitto di disastro c.d. “innominato” è integrato da un “macroevento” che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande ed immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

 

Diritto processuale penale

Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2021, dep. 31 gennaio 2022, n. 3512 – Pres. Cassano – Rel. Pistorelli – P.M. Gaeta (conf.) – Ric. Procura di Lecco – (rif. artt. 129 e 469 c.p.p.)

La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.

Cass., Sez. I, 7 ottobre 2021, dep. 1 febbraio 2022, n. 3591 – Pres. Tardio – Rel. Riuni –P.M. Loy (conf.) – Ric. R.O. – (rif. art. 247, 266, 266 bis c.p.p.)

La mera “constatazione” dei dati informatici in corso di realizzazione, pur non costituendo una “comunicazione” in senso stretto, costituisce certamente, invece, un comportamento comunicativo, del quale è ammessa la captazione - previo provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria - nonché la videoregistrazione, dunque anche la fotografia, mediante screenshot della schermata.

Cass., Sez. III, 4 novembre 2021, dep. 3 febbraio 2022, n. 3780 – Pres. Sarno – Rel. Rosi – P.M. Molino (diff.) – (rif. art. 268, comma 8 c.p.p.)

Il difensore ha diritto a chiedere ed ottenere dal pubblico ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di video riprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, siano esse riconducibili alle intercettazioni ovvero, in quanto non effettuate nell’ambito del procedimento penale, ai documenti, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss c.p.p.

Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2022, dep. 8 febbraio 2022, n. 4328 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti – P.M. omissis – Ric. I.S. – (rif. artt. 643-647 c.p.p.)

Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale, né rileva che quest'ultimo si sia definito con l’assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito) non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Cass., Sez. III, 24 gennaio 2022, dep. 8 febbraio 2022, n. 4363 – Pres. Liberati – Rel. Semeraro – P.M. Pratola (parz. conf.) – Ric. P.M.L. – (rif. art. 253 c.p.p.)

In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sequestro probatorio, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione.

Cass., Sez. IV, 18 novembre 2021, dep. 14 febbraio 2022, n. 5121 – Pres. Di Salvo – Rel. Bellini – P.M. Mignolo (parz. diff.) – (rif. art. 22, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato con citazione dell’ente responsabile dell’illecito, anche se nulla, è idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 160, comma secondo, c.p. e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Cass., Sez. V, 18 gennaio 2022, dep. 17 febbraio 2022, n. 5749 – Pres. De Gregorio – Rel. Miccoli – P.M. Lettieri (parz. conf.) – Ric. D.R.D. e altri – (rif. artt. 7 e 8, d.lgs. 159/2011)

Nel procedimento di prevenzione, il pubblico ministero nel giudizio di appello può legittimamente introdurre nuovi elementi probatori, preesistenti e sopravvenuti, purché nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum” e sempre che, in ordine agli stessi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio tra le parti. A tal fine non può ritenersi sufficiente che gli atti “nuovi”, inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, siano portati a conoscenza delle parti solo mediante il deposito nella segreteria del procuratore generale. É necessario che su tale materiale probatorio sia instaurato un regolare contraddittorio, con il rispetto di una sequenza procedimentale che parta dalla richiesta di acquisizione, consenta, quindi, alla parte controinteressata di interloquire (ed eventualmente chiedere prova contraria) e al giudice di provvedere previa valutazione di non superfluità e mancanza di divieti di legge, alla formale acquisizione per l’utilizzabilità nella decisione.

Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2022, dep. 21 febbraio 2022, n. 5866 – Pres. Di Salvo – Rel. D’Andrea – P.M. Tampieri (parz. conf.) – Ric. S.F. – (rif. art. 601, comma 3 c.p.p.)

Anche l’avviso tardivo al difensore di fiducia per l’udienza va inteso come omessa partecipazione del difensore al dibattimento integrando una nullità assoluta, a nulla rilevando la designazione di un difensore d’ufficio in luogo del professionista non comparso.


Note e riferimenti bibliografici