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Pubbl. Mer, 23 Mar 2022

Processo penale e determinazione dei criteri per l´ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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Marco Grande
Dottore di ricercaUniversità degli Studi di Torino



Il presente lavoro focalizza l´attenzione sulla sentenza del 17 dicembre 2021, n. 46159, in cui la IV sezione penale della Cassazione ha avuto modo di elaborare il seguente principio di diritto: «In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in nero” o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)».


ENG This work focuses attention on the sentence of 17th December 2021, n. 46159, in which IV criminal section of the Supreme Court had the opportunity to elaborate the following principle of law: «In the matter of free legal aid, for the purpose of determining the income limit for admission to the benefit, exempt income or subject to separate taxation, “illegally received” or deriving from illegal activities, without the income situation calculated according to the ISEE method (Indicator of the Equivalent Economic Situation) being relevant».

Sommario: 1. Premessa; 2. I tratti essenziali della disciplina normativa in argomento; 3. Il caso sottoposto all’attenzione della suprema Corte; 4. (Segue). I criteri per l’esatta indicazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio; 5. Spunti conclusivi.

1. Premessa

Il gratuito patrocinio a spese dello Stato è un beneficio disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che consente a chi è privo di un determinato reddito minimo[1] di essere difeso gratuitamente, e quindi di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un difensore senza dover provvedere alla sua retribuzione e senza dover corrispondere le altre spese processuali, poiché queste vengono pagate, rectius, “anticipate” dallo Stato o, a seconda dei casi, esentate con la c.d. “prenotazione a debito”[2].

Il beneficio è ammesso non già e non solo nel processo penale ma anche nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione, nonché nei processi per separazione e divorzio. Può essere richiesto e concesso in ogni stato e grado del procedimento.

Il patrocinio è però consentito per la sola difesa all’interno di un “giudizio” non essendo possibile ottenerlo per l’assistenza extragiudiziale; a titolo esemplificativo, non può essere concesso per consulenza ed attività del difensore prima dell’instaurazione di un procedimento.

Inoltre, il beneficio è valido per un solo difensore, essendo revocabile nel caso di ulteriore nomina, ai sensi dell’art. 91 del d.P.R. n. 115/2002.

La sentenza in commento si occupa dell’aspetto, di certo non agevole, della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, ed in specie di quale “tipo” di reddito percepito debba tenersi conto al fine di valutare la condizione economica dell’interessato.

Il pronunciamento si è comunque occupato anche del consequenziale profilo sanzionatorio, in quanto, la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni costituiscono una fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002.

Ma prima di entrare in medias res occorre quanto meno fornire una sorta di panoramica della regolamentazione qui di nostro interesse.

2. I tratti essenziali della disciplina normativa in argomento

Come è noto, lo stato economico “disagiato” della persona è di per sé idoneo a determinare una sorta di “vulnerabilità” in relazione al suo essere soggetto del procedimento, in quanto la condizione di non abbiente incide senz’altro sulla possibilità di piena ed effettiva estrinsecazione dei diritti di azione e di difesa.

Tale stato di “fragilità” trova tutela nella previsione dell’art. 24, comma III, Cost., che, infatti, si preoccupa di affermare che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

È agevole comprendere come il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ponga in piena assonanza con il principio costituzionale appena menzionato.

Per vero, il testo unico in parola istituendo in genere il patrocinio a spese dello Stato, in riferimento specifico al processo penale lo assicura, segnatamente, «per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria» (art. 74, comma 1).

Dunque, lo strumento di “tutela patrimoniale” viene riconosciuto al soggetto ritenuto «non abbiente», in quanto «titolare» di un determinato reddito non superiore a 11.746,68 euro[3], o privo di reddito[4]. Risulta in tal modo attribuita dall’ordinamento una tutela che potrebbe essere definita di tipo “multiforme”, in quanto operante per l’interessato quale che sia la sua veste processuale in concreto rivestita.

Vi è poi una elevazione dei limiti di reddito se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari: in tal caso i limiti reddituali sopra precisati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 d.P.R. 115/2002). La convivenza va intesa non solo quale coabitazione fisica ma anche quale comunanza di interessi e legame di vita stabile e perdurante sicché lo stato di detenzione non esclude in sé che debbano essere indicati i redditi dei familiari conviventi[5]. Inoltre, non rileva il dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica, che costituisce un significativo dato probatorio avendo il giudice l’obbligo di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non agiatezza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione[6].

L’ambito di estensione operativa della tutela stessa, come supra accennato, risulta normativamente rapportata ad «ogni grado» e ad «ogni fase del processo» e «per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse» (art. 75, comma 1), oltre che alla «fase dell’esecuzione», al «processo di revisione», nonché ai «processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione» e ai «processi di competenza del tribunale di sorveglianza» (art. 75, comma 2). Si tratta quindi di una tutela dotata di amplissimo spettro operativo.

Occorre, per altro verso, precisare che l’operatività della tutela stessa risulta invece, per così dire, “arrestata” nei riguardi di soggetti per i quali il legislatore pone una specie di “presunzione” per cui «il [loro] reddito si ritiene superiore ai limiti previsti» per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 76, comma 4 bis). Detta “presunzione” è da intendersi come “relativa”, essendo ammessa la prova contraria[7].

Risultando dunque in tal modo posta, per essi, una sorta di presunzione di “non vulnerabilità” per condizioni economiche.

Si tratta, segnatamente, di soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati dallo stesso art. 76, comma 4 bis, e, cioè, per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere»), di cui all’art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 («Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri»), di cui all’art. 73 («Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 («Aggravanti specifiche»), e 74 («Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope»), comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La ratio legis è ravvisabile nella volontà di limitare possibili abusi nel ricorso al patrocinio a spese dello Stato, precludendovi comunque l’accesso a soggetti che, in ragione delle tipologie di reato per cui hanno subito condanna definitiva, vanno ritenuti presumibilmente titolari di ingenti patrimoni accumulati con i proventi di attività delittuose, posseduti in modo occulto e sfuggiti all’imposizione fiscale[8].

Di contro, poi, in quello stesso contesto normativo è presente un particolare profilo di disciplina che, con logica diametralmente opposta, mira invece ad apprestare una tutela, per così dire, “rinvigorita”, a favore della persona offesa da peculiari tipologie criminose, quali quelle di cui agli artt. 572 («Maltrattamenti contro familiari e conviventi»), 583 bis («Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»), 609 bis («Violenza sessuale»), 609 quater («Atti sessuali con minorenne»), 609 octies («Violenza sessuale di gruppo») e 612 bis («Atti persecutori»), nonché, «ove commessi in danno di minori», quelle di cui agli artt. 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), 600 bis («Prostituzione minorile»), 600 ter («Pornografia minorile»), 600 quinquies («Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), 601 («Tratta di persone»), 602 («Acquisto e alienazione di schiavi»), 609 quinquies («Corruzione di minorenne») e 609 undecies («Adescamento di minorenni») cod. pen.

Consentendo che la stessa persona offesa possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti (art. 76, comma 4 ter).

3. Il caso sottoposto all’attenzione della suprema Corte

Il ricorrente è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere attestato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato (di data 3 aprile 2014), in maniera non veritiera, nell’ambito di un pregresso procedimento penale a suo carico, di avere percepito nell’anno 2012, in uno con i suoi familiari conviventi, un reddito pari a 12.428,00 euro, mentre, in realtà, la moglie convivente aveva percepito a vario titolo (lavoro dipendente, malattia e prestazioni sociali erogate per conto dei comuni) redditi per un totale di 15.339,31 euro.

Realizzando questa condotta il ricorrente, secondo i giudici di merito, ha illecitamente conseguito il beneficio dell’ammissione al beneficio statale.

Segnatamente, nell’istanza di ammissione, il ricorrente ha dichiarato di disporre di un «reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, compresi redditi esenti e soggetti a ritenuta alla fonte, non superiore a Euro 10.766,33 [...] più euro 1.032,91 ai sensi dell’art. 92 DPR 115/2002».

L’interessato, dopo avere dichiarato la composizione del proprio nucleo familiare attestava quindi di essere titolare di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, di 12.428,00 euro specificando che la propria famiglia non disponeva di altri redditi imponibili, allegando, inoltre copia dell’attestazione INPS sulla situazione economica (ISEE) con riferimento ai redditi percepiti nel 2012.

Dalle indagini compiute dalla polizia giudiziaria[9] era emerso che nell’anno 2012 (oggetto della dichiarazione) mentre l’imputato non aveva prodotto alcun reddito, la moglie convivente aveva percepito un reddito da lavoro dipendente, dal 1° gennaio al 30 novembre 2012, pari a 13.113,00 euro. Inoltre, per lo stesso periodo aveva conseguito una somma pari ad euro 572,00 a titolo di malattia/infortunio oltre ad euro 1.714,31 per prestazioni sociali erogate per conto dei comuni (in atti è stato acquisito anche il relativo estratto conto previdenziale).

Emergeva quindi per tabulas come l’interessato avesse falsamente attestato la propria condizione economica nell’istanza di ammissione ai fini della fruizione del relativo beneficio che altrimenti non avrebbe conseguito.

Infatti, rispetto alla dichiarazione resa dall’interessato di essere stato percettore di un reddito imponibile nell’anno 2012 pari a euro 12.428,00, dalla documentazione in atti si è invece acclarato come lo stesso nell’anno in considerazione (ed anche negli anni successivi) non abbia percepito alcun reddito.

Per contro, a fronte della attestazione da parte dello stesso imputato che la sua famiglia non disponeva di altri redditi imponibili, è stato accertato invece come nell’anno in contestazione la moglie convivente avesse percepito l’importo complessivo di curo 15.399,31, superiore al limite previsto per l’ammissione al beneficio nell’anno della istanza (2014)[10].

Attraverso tale condotta l’imputato ha conseguito l’ammissione al beneficio al quale, diversamente, cioè qualora avesse dichiarato circostanze corrispondenti al vero, non avrebbe avuto accesso.

4. (Segue). I criteri per l’esatta indicazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio

La linea difensiva spiegata dall’imputato – anche alla luce del “pasticcio dichiarativo” proprio da quest’ultimo posto in essere per ottenere il beneficio – cercava di eccepire la presenza dell’errore di fatto previsto dall’art. 47 cod. pen. Errore, questo, che la Corte nel deciso qui in commento ha categoricamente escluso.

La Corte di legittimità ha infatti precisato che l’errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile in quanto non costituisce una materia extrapenale[11].

Inoltre, secondo la sentenza in annotazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l’effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 95, d.P.R. n. 115/2002, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale sintomo del dolo[12]. La realizzazione del reato, peraltro, prescinde dal conseguimento dell’ingiusto profitto (inquadrabile questo semmai come aggravante), trattandosi di delitto di pura condotta.

In ogni caso, la Corte ha avuto modo di chiarire quali siano gli introiti da considerarsi rilevanti ai fini della determinazione dei limiti di reddito per la concessione del gratuito patrocinio.

Secondo la Cassazione l’imputato ha presentato una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di dichiarare una delle fonti di reddito, in tal modo violando il chiaro disposto dell’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002. La disposizione in parola, nell’indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione, bensì anche ai redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Pertanto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i proventi che non sono stati assoggettati ad imposte, sia perché non rientranti nella base imponibile, sia perché esenti, o ancora perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione.

Secondo la Corte rilevano anche i redditi soggetti a tassazione separata, ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa[13], o financo quelli derivanti da attività illecite[14].

La Cassazione si è pronunciata ex professo anche sull’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE), chiarendo che esso è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia. Lo stesso non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia stessa.

L’utilità dell’ISEE viene in luce quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata (ad esempio il pagamento di buoni mensa, rette d’asilo, tasse scolastiche e universitarie), il reddito di cittadinanza o di emergenza, l’assegno unico per i figli, e tante altre agevolazioni.

Tuttavia, precisa la Corte, con il d.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159[15] si è chiarito, che le “prestazioni sociali” accessibili con lo strumento dell’ISEE sono inquadrabili in quelle «attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»[16].

L’ISEE, dunque, secondo il decisum non è un criterio valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la norma istitutiva (il d.P.R. n.115/2002) fa riferimento non già e non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata.

In particolare, ancora secondo il supremo Collegio, l’omessa indicazione di redditi non presenti nell’ISEE e/o l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’ISEE, può concretizzare il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l’ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite.

La Cassazione ha inoltre chiaramente precisato che l’ISEE, il modello 730, il modello UNICO, la certificazione unica per chi percepisce solamente la pensione o l’indennità di disoccupazione, etc., sono documenti concretamente utili e utilizzabili dall’interessato al solo fine personale di conoscenza della situazione reddituale riferita alla propria famiglia. Ma, ricomprendendosi tra i redditi di cui al citato art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 anche introiti che in quei documenti possono non comparire (perché non soggetti a tassazione), o anche redditi percepiti “in nero” e finanche quelli derivanti da attività illecite, l’unico dato rilevante è la propria dichiarazione, con valore di autocertificazione, non rilevando in alcun modo la fonte delle proprie conoscenze circa il reddito familiare.

5. Spunti conclusivi

Si è più volte precisato come costituisca jus receptum nella giurisprudenza di legittimità – a cui ha aderito anche quella costituzionale[17] – il principio secondo cui ai fini della determinazione dei redditi rilevanti per la concessione del gratuito patrocinio debbano essere tenuti in debito conto anche quelli percepiti “in nero” e/o derivanti da attività illecita, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE[18].

Il principio stesso di per sé pare rispondere ad un’istanza di giustizia sostanziale: è corretto che venga differenziata la posizione di chi, lavorando onestamente, adempia al dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e cionondimeno possegga i requisiti reddituali per il beneficio, e di chi, invece, a tale dovere si sottragga, ricevendo magari copiosi proventi illeciti con i quali, per giunta, superi la soglia reddituale stabilita per ottenere il gratuito patrocinio. Ma l’arresto giurisprudenziale in questione ha anche le sue criticità.

Qualora il giudice non disponga specifici accertamenti da effettuare nei riguardi dell’interessato[19], difficilmente potrebbe avere un quadro completo circa la situazione reddituale dello stesso richiedente. Solo così, salvo l’emergere, nel procedimento in corso, di ulteriori elementi, potrebbe appalesarsi un tenore di vita “spropositato” del richiedente tale da facoltizzare il giudice, anche con presunzioni semplici, a rigettare la richiesta.

Su altro versante, non si può pretendere che un soggetto, accusando sé stesso, indichi al magistrato, in una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, i propri proventi derivanti da attività illecita, perché ciò sarebbe contrario al principio di civiltà giuridica secondo cui nemo tenetur se detegere.

In ogni caso, eventuali superamenti del limite di reddito derivanti da guadagni “non tracciabili” sarebbero quindi difficilmente individuabili, con la conseguenza che soggetti non condannati per delitti per i quali sussiste una presunzione juris tantum di “agiatezza economica”[20], potrebbero sapientemente sfuggire all’accertamento delle loro effettive condizioni reddituali ed ottenere, così, indebitamente, il beneficio del gratuito patrocinio.

Sia consentita, in ultimo, una breve notazione.

In ottica de jure condendo sarebbe comunque auspicabile una modifica dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, con riguardo alla formula che consente l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato a colui che «è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a […]».

Come sovente avviene nella prassi[21], ci si potrebbe pure trovare di fronte ad un soggetto sprovvisto del tutto di qualsivoglia reddito, e, quindi, “non” «titolare» di reddito alcuno. Sarebbe quindi opportuno inserire nel testo normativo de quo anche l’eventualità che possa ottenere il gratuito patrocinio il soggetto «non percipiente alcun tipo di reddito».

Inoltre, come già sopra segnalato[22], si è giunti anche per via pretoria, ad un progressivo superamento della validità e dell’efficacia dei documenti reddituali ai fini della concessione del gratuito, per tale ragione sarebbe forse opportuno eliminare dallo stesso comma 1 dell’art. 76 la dicitura: «risultante dall’ultima dichiarazione». Parrebbe inoltre opportuno, se non necessario, anche per evitare fraintendimenti, che nell’art. 76, con una interpolazione al comma 3, vengano dettagliatamente e analiticamente indicati tutti i redditi che concorrono a formare il limite per l’accesso al gratuito e, specularmente, tutti i proventi di cui, al contrario, non si dovrà tener conto per la presentazione dell’istanza di ammissione allo stesso patrocinio statale.

Avviandoci ormai alla conclusione, è il caso di segnalare come sarebbe allora ben più che auspicabile una opportuna e congrua rivisitazione normativa di questa materia, anche al fine di renderla più umana, più concreta e, in specie, pure maggiormente conforme alla realtà giudiziaria.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Di cui meglio a breve si dirà, v. infra, par. 2.

[2] La c.d. “anticipazione della spesa” è un vero e proprio pagamento, un materiale esborso di denaro, da parte dello Stato, salva la possibilità di recupero (si pensi al caso di un beneficio successivamente revocato perché precedentemente concesso a chi non ne aveva diritto). Invece la “prenotazione a debito” è l’annotazione di una voce di spesa in un apposito registro, per la quale non vi è materiale esborso di denaro. Detta annotazione avviene ai soli fini dell’eventuale successivo recupero (ancora, ad esempio, per revoca). La “prenotazione a debito” trova applicazione nel contesto del gratuito patrocinio in materia civile ma anche in materia penale quando l’ammissione riguarda l’azione civile, di risarcimento del danno, nel processo penale. Invece, in ogni altra ipotesi di patrocinio a spese dello Stato in materia penale, trova applicazione solo la c.d. “anticipazione della spesa” e non anche la “prenotazione a debito”.

[3] In base all’ultimo aggiornamento il d.m. 23 luglio 2020 (in Gazz. Uff. 30 gennaio 2021, n. 24) ha  disposto (con l’art. 1, comma 1) che «L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.115, è aggiornato ad euro 11.746,68».

[4] Sul punto v. Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2021, in www.italgiure.giustizia.it; nonché Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2018, in C.E.D. Cass., Rv. 272751 – 01; Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2017, in C.E.D. Cass., Rv. 272248 – 01. Nonostante il testo unico sulle spese di giustizia non contempli questa evenienza, limitandosi il d.P.R. 115/2002 stesso a determinare il reddito massimo entro il quale il soggetto può accedere al beneficio. Di ciò meglio si dirà infra, par. 5.

[5] Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2015, in C.E.D. Cass., Rv. 263153. Su altro versante, nei casi di situazioni con “interessi confliggenti” il reddito del familiare convivente non si computa ai fini del limite per l’ammissione (si pensi al caso di maltrattamenti in famiglia), su questi profili v. Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27423, in www.italgiure.giustizia.it.

[6] Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2016, in C.E.D. Cass., Rv. 268682.  

[7] La Corte costituzionale con sentenza del 16 aprile 2010, n. 139, in Guida dir., 2010, 69, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 bis dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esso, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

[8] Cfr. B. GIORS, Criminalità organizzata e accesso al patrocinio a spese dello Stato: una disciplina colpita dai fulmini dell’incostituzionalità, in Leg. pen., 2010, 345.

[9] Il ricorrente era già stato condannato per analoga fattispecie delittuosa commessa in data 2 febbraio 2010 e per la quale subiva sentenza di condanna in primo grado in epoca prossima alla commissione del fatto oggetto della sentenza che qui si commenta. Forse questo è il motivo che ha fatto “insospettire” il magistrato che ha poi ordinato gli accertamenti sul reddito.

[10] Si legge testualmente nella sentenza in commento: «ossia 10.766,33 + 1,032,91. + 1032,01 + 1.032,91 (importo base aumentato in ragione dei familiari conviventi)».

[11] In argomento, v. pure Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2015, in C.E.D. Cass., Rv. 263013-01; nonché Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2010, in C.E.D. Cass., Rv. 248404.

[12] Cfr. sul punto anche Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2019, in C.E.D. Cass. Rv. 276862.

[13] Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2014, in C.E.D. Cass., Rv. 260949, in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente; nonché Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2007, in C.E.D. Cass., Rv. 237791.  

[14] In argomento, cfr. anche Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2011, in C.E.D. Cass., Rv. 250960.  

[15] Avente ad oggetto il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

[16] Art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.C.M. n. 159/2013.

[17] Cfr. Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 144, in www.cortecostituzionale.it.

[18] Per la giurisprudenza di legittimità, tra i precedenti conformi rispetto alla sentenza in commento, ex plurimis: Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2021, in C.E.D. Cass., Rv. 281742-01; Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 2020, in C.E.D. Cass., Rv. 280067-01; Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2018, in C.E.D. Cass., Rv. 274271-01; Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2017, in C.E.D. Cass., Rv. 270753-01; Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2016, in C.E.D. Cass., Rv. 268688-01. Cfr. anche le precedenti note nn. 13 e 14.

[19] Le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, assicurano poteri di accertamento al giudice dell’ammissione e a quello dell’opposizione. Esse, a ben vedere, implicano una presunzione di “impossidenza” dell’istante vincibile con l’esercizio di tali poteri.

[20] V. le categorie delittuose indicate supra, par. 2 per le quali, in caso di pregressa condanna, lo Stato presume che l’interessato abbia un reddito superiore a quello previsto per ottenere il gratuito patrocinio.

[21] Si pensi alle categorie di soggetti vulnerabili anche per condizioni economiche: minori non accompagnati provenienti da altre Nazioni, rifugiati di guerra e così via.

[22] V. supra, par. 4.