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Pubbl. Sab, 4 Dic 2021

Le condotte riparatorie post-delictum non costituiscono presupposto all´ammissione del condannato all´affidamento in prova al servizio sociale

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Editoriale a cura di Andrea De Lia



Con la sentenza n. 42739 del 22 novembre 2021, la Cassazione si è soffermata sul valore da attribuire alle condotte riparatorie ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione.


ENG With the sentence no. 42739 of 22 November 2021, the Supreme Court focused on the value to be attributed to remedial conducts for the purpose of granting alternative measures to detention.

Con la sentenza Cass., Sez. I, 28 ottobre 2021 - dep. 22 novembre 2021, n. 42739 - Pres. Iasillo - Rel. Bianchi - PM Picardi (conf.), la suprema Corte è intervenuta sul ricorso spiegato da un soggetto che era stato condannato, nel giudizio di merito, per il delitto di omicidio colposo a causa della violazione della normativa antifortunistica, alla pena della reclusione di due anni, oltre al pagamento di una provvisionale in favore dei beneficiari per euro 50.000.

Il Tribunale di Sorveglianza, dunque, aveva rigettato l'istanza spiegata dall'interessato, volta alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ammettendo, invece, quella della detenzione domiciliare.

Le motivazioni del rigetto, in particolare, risiedevano nella circostanza che il condannato non avesse ancora provveduto al pagamento della suddetta provvisionale. Avverso suddetto provvedimento, tuttavia, era stato interposto puntuale ricorso per Cassazione, con il quale era stato invocato l'annullamento dell'ordinanza reiettiva. Il tutto per violazione dell'art. 47 o.p., nella misura in cui il giudice a quo avrebbe errato, nella prospettiva del denunciante, nell'elevare le condotte riparatorie a conditio sine qua non della più favorevole misura alternativa invocata.

Nel contempo, si era segnalato, in sede di ricorso, il vizio rappresentato dall'omessa valutazione, da parte del giudice del provvedimento impugnato, delle motivazioni personali sottendenti all'inadempimento, nonchè degli ulteriori elementi allegati dall'interessato, che avrebbero militato - ad avviso della difesa del condannato - nella direzione della concedibilità dell'affidamento in prova. La Corte, ripercorsi i suddetti motivi di ricorso, allora, lo ha accolto, annullando con rinvio il provvedimento gravato.

La Cassazione, in particolare, ha rimarcato che, ai sensi del predetto art. 47 o.p., la misura invocata può essere concessa al ricorrere di un duplice requisito: la circostanza che la probation possa contribuire alla rieducazione del reo; l'assenza della pericolosità sociale. Sulla scorta del dato positivo, la Cassazione, dunque, ha sottolineato che l'omessa riparazione del danno, da parte del reo-condannato, possa costituire soltanto uno degli elementi di valutazione della concedibilità della misura in disamina, un indice non di natura assorbente e dirimente.

Il tutto statuendo che "l'assenza di condotte riparatorie già svolte prima della presentazione della richiesta non è di per sè motivo ostativo all'accoglimento della richiesta" di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sebbene tale elemento possa essere considerato negativamente, nell'ambito dell'analisi, più generale, devoluta al giudice dell'esecuzione, volta ad accertare, come si è detto, l'idoneità della misura di riferimento a contribuire alla risocializzazione del reo e, nel contempo, l'insussistenza di pericolo di "recidiva" (in senso lato).


Note e riferimenti bibliografici