Sommario: 1. Introduzione; 2. Rapporto obbligatorio e buona fede; 2.1 Abuso del diritto – 2.1.1. Abuso del processo; 3. Il problema: è legittima la parcellizzazione del credito?; 3.1. La tesi favorevole: le Sezioni Unite 108/00; 3.2. La tesi contraria: le Sezioni unite 23726/07; 3.3. la tesi “intermedia”: le Sezioni Unite 4090/17; 3.4. L’ordinanza 25413/21; 4. Conclusioni.
1. Introduzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25413 del 20 settembre 2021, si pone nel solco di quella che, come vedremo, è la tesi oggi maggioritaria sostenuta da ultimo dalle Sezioni Unite del 2017 e definita, in un certo senso,“intermedia”.
Escluso che la parcellizzazione del credito si risolva sempre in un abuso del processo, l’ordinanza ammette che possa essere concessa tale possibilità al creditore in presenza di un interesse meritevole di tutela.
Al fine di comprendere il problema affrontato dall’ordinanza in commento, occorre svolgere una preliminare disamina delle regole sottese al rapporto obbligatorio nonché all’utilizzo patologico del diritto nei suoi profili sostanziali e processuali.
2. Rapporto obbligatorio e buona fede
L’obbligazione è quello specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, detto creditore.
Oltre a designare tale posizione il termine obbligazione si riferisce anche al rapporto intercorrente tra le parti che prende il nome di rapporto obbligatorio[1].
All’interno di tale rapporto il creditore e il debitore hanno parimenti il dovere, stabilisce la norma dell’articolo 1175 c.c.[2], di comportarsi secondo correttezza.
La correttezza -che in tale ipotesi assume un significato coincidente con quello di buona fede oggettiva- è un fondamentale principio di solidarietà che esprime l’esigenza che le parti mantengano un comportamento tale da salvaguardare l’utilità dell’altro nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.
Si suole riconoscere alla buona fede in senso “oggettivo”[3] una duplice funzione.
In primo luogo essa si pone come fonte di obblighi ulteriori rispetto a quello consistente nell’adempiere la prestazione principale.
Tra questi si rinvengono, principalmente, obblighi informativi[4], di protezione, collaborativi (come ad esempio l’obbligo di fornire la documentazione relativa alla funzionalità di un bene oggetto di leasing ovvero di cancellare un’iscrizione ipotecaria su un bene) o ancora il divieto di venire contra factum proprium tenendo comportamenti che vanno a ledere l’affidamento creato nella controparte.
In questa prima accezione, pertanto, la buona fede ha una funzione integrativa del rapporto obbligatorio: alla prestazione principale si affiancano taluni obblighi secondari del pari direttamente vincolanti per le parti[5]
Maggiormente interessante ai nostri fini è, tuttavia, la seconda funzione attribuita originariamente dalla “scuola Pisana” alla buona fede: essa opera anche come criterio di valutazione di comportamento del creditore.
In particolare incide sulla posizione dello stesso, da un lato, obbligandolo ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell’inadempimento e, dall’altro lato, vietandogli di abusare del suo diritto[6].
2.1 Abuso del diritto
Il divieto di abuso del diritto è un principio generale che trova origine nel diritto comunitario.
Fanno espresso riferimento a tale concetto, in particolare, l’articolo 54 della Carta di Nizza rubricato “Divieto di abuso del diritto” e che dispone “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”, nonché l’articolo 17 della CEDU.
Quest’ultima norma (anch’essa rubricata “Divieto dell’abuso di diritto”) dispone che “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.”
La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia considera il divieto in esame un principio generale facendone applicazione, soprattutto, in materia tributaria[7].
Tale centralità assegnata dal diritto comunitario non trova tuttavia pieno riscontro nel diritto nazionale.
Alla mancanza di una norma generale che espressamente riconosca il divieto di abuso diritto si affiancano talune voci dottrinali -per il vero minoritarie- che dubitano dell’esistenza dello stesso principio.
Il tema dell’abuso del diritto, familiare nella scienza del diritto amministrativo, comporta un giudizio di non conformità del comportamento all’utilizzo che l’ordinamento impone.
Intanto si può parlare di abuso del diritto, sostiene tale dottrina, in quanto si prestabiliscano le modalità concrete con cui lo stesso deve essere esperito dal titolare[8].
In disparte tale tesi l’opzione maggioritaria rinviene nel divieto in esame un vero e proprio punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la garanzia dell’autonomia privata che lascia il titolare del diritto libero di farne l’uso che ritiene migliore per la propria posizione e, dall’altro, il concetto di utilità sociale.
Tale opzione ermeneutica, pur registrando la mancanza di una norma generale espressiva di tale principio, ne rinviene il fondamento in altre specifiche disposizioni dell’ordinamento.
Anzitutto, ancora una volta, è la materia tributaria a richiamare il divieto in maniera espressa all’articolo 10 bis comma 1, 2 e 3 dello Statuto del contribuente[9].
Ancora l’articolo 833 c.c.[10], in materia di diritto di proprietà e atti emulativi, fa riferimento ad un particolare tipo di abuso del diritto denominato “funzionale”.
Con esso si intende, in particolare, l’utilizzo distorto del diritto rispetto alla funzione per cui lo stesso viene assegnato al titolare.
Sono esempi ulteriori e più specifici poi l’articolo 330 c.c.[11] in materia di abuso della genitorialità; l’articolo 1015 comma 1 c.c.[12] relativo all’abuso del diritto di usufrutto nonché l’articolo 2793 c.c.[13], relativo all’abuso della cosa da parte del creditore pignoratizio.
Vi è da precisare che l’articolo 7 delle preleggi di cui al progetto del codice civile del 1942 prevedeva, per il vero, l’inserimento di un divieto generale di abuso del diritto in base al quale “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”.
Tuttavia, il timore di lasciare un eccessivo margine di discrezionalità ai magistrati, unitamente alla preoccupazione che una siffatta clausola generale potesse incidere eccessivamente sul dogma della certezza del diritto, fecero sì che non avesse luogo l’inserimento della norma summenzionata nella versione definitiva del progetto di codice civile del 1942.
2.1.1 Abuso del processo
Accanto a tale nozione “funzionale” di abuso del diritto se ne sviluppa una seconda fondata precipuamente sulla clausola generale di solidarietà sociale dell’articolo 2 della Carta Costituzionale[14] nonché sul concetto di buona fede oggettiva.
Si parla di abuso di “modalità di esercizio” per fare riferimento alla sproporzione con cui il diritto della singola parte (creditore) viene esplicato nel rapporto.
Il creditore, nel soddisfare un suo interesse, finisce con il ledere quello della parte debitrice.
Ebbene, tale forma di abuso, può manifestarsi tanto nel rapporto obbligatorio in sé considerato (si pensi, tra gli altri, al rifiuto del creditore di un pagamento effettuato con mezzi alternativi al denaro contante[15]) sia nel processo ed è su tale seconda ipotesi che dobbiamo soffermarci in quanto ricomprende, tra gli altri, anche il problema oggetto dell’ordinanza in esame.
E invero si può abusare, tanto di un diritto reale ovvero di credito, quanto di un diritto costituzionalmente garantito come quello di agire o resistere in giudizio[16].
La più evidente manifestazione dell’abuso del processo si rinviene, anzitutto, nella norma dell’articolo 96 c.p.c. che, si potrebbe dire, tipizza il divieto in commento.
La norma sanziona il comportamento della parte che abbia agito con mala fede o colpa grave (comma 1[17]) ovvero senza la normale prudenza (comma 2[18]) attribuendole una responsabilità di carattere aggravato.
La ratio della disposizione è fondamentalmente di carattere preventivo: il legislatore cerca di scoraggiare il comportamento abusivo prevedendo, quale conseguenza, una responsabilità particolarmente pesante.
Alla medesima ragione giustificatrice risponde il penultimo comma dell’articolo 1284 c.c.[19] in materia di interessi dovuti dalle parti dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale: sono dovuti interessi alti al fine di scoraggiare la resistenza in giudizio al solo fine di ritardare il pagamento.
Si ha dunque abuso del processo quando una parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo dello stesso ma per un obiettivo diverso, dando luogo così alla violazione del dovere di buona fede.
In questa prospettiva, tuttavia, ad essere violato non è il principio di solidarietà sociale bensì quello del giusto processo enunciato dall’art. 111 della Costituzione.
Si tratta pertanto di una peculiare proiezione del più generale abuso del diritto che si esplica all’interno dello stesso processo andando ad alterare i principi che lo stesso regolano.
È in tal prospettiva che si inserisce il problema affrontato dall’ordinanza in esame (e da copiosa giurisprudenza precedente ad essa) attinente al frazionamento del credito.
3. Il problema: è legittima la parcellizzazione del credito?
Anche nell’ambito processuale la dottrina distingue tra abuso “funzionale” (come quello scongiurato dall’articolo 1284 c.c. ove la parte usa in maniera distorta il potere di resistere in giudizio per ritardare il pagamento) e abuso di carattere “modale”.
È a questa seconda categoria che appartiene il problema del frazionamento del credito.
Il creditore, in altri termini, invece di instaurare un unico giudizio per ottenere il soddisfacimento di una pluralità di pretese creditorie, decide di agire singolarmente per ognuna ovvero per alcune di esse.
Il problema si è posto nella giurisprudenza già a partire dagli anni 2000 e ha visto storicamente il susseguirsi di tre tappe[20].
3.1. La tesi favorevole: le Sezioni Unite 108/00
La giurisprudenza si pronuncia per la prima volta sul problema oggetto di disamina nel 2000 con una decisione che, per il vero, è favorevole alla possibilità di frazionamento della pretesa creditoria.
Si ammette che lo stesso possa richiedere l’adempimento parziale sulla base, principalmente, di quattro argomentazioni.
In primo luogo, affermano le Sezioni Unite[21], se l’articolo 1181 c.c.[22] consente al creditore tanto di rifiutare quanto di accettare un adempimento parziale allora si può dedurre che abbia la medesima facoltà di richiederlo.
Del pari non può essere la scelta tra risoluzione e adempimento recata dall’articolo 1453 c.c.[23] ad escludere che il creditore possa avere interesse ad un adempimento non integrale.
Ancora un altro argomento viene tratto dal codice di rito: gli articoli 277 comma 2[24] e 278[25] c.p.c. consentono di limitare la pronuncia di condanna ad una parte delle domande proposte o di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, se ciò è possibile vuol dire che lo stesso ordinamento processuale si rappresenta che la possibilità che la pretesa creditoria possa essere suddivisa in una pluralità di azioni e domande.
A ciò si aggiunga che è sempre possibile proporre un separato giudizio per ottenere il risarcimento del maggior danno.
Da ultimo, milita nel senso dell’ammissibilità del frazionamento, la possibilità offerta al debitore che voglia evitare una serie successiva di azioni di mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell'intera somma dovuta.[26]
È dunque ammissibile, secondo questo primo pronunciamento,
“una domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.”[27]
3.2. La tesi contraria: le Sezioni Unite 23726/07
A distanza di pochi anni, tuttavia, le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sul problema invertendo completamente la rotta e negando che il frazionamento del credito possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento.
Sostiene la Suprema Corte di Cassazione che tale pretesa da parte del creditore
“è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'articolo 2 della Carta Costituzionale e si risolve in abuso del processo ostativo all'esame della domanda”[28].
In altri termini, se il credito è unitario, non può essere parcellizzato e ciò sulla base della sempre maggiore valorizzazione, dal un lato, del principio di buona fede, dall’altro di quello del giusto processo.
Dal primo punto di vista, sostengono le Sezioni Unite in questo revirement, il canone generale di buona fede è stato a tutti gli effetti costituzionalizzato in ragione del suo porsi in sinergia con l’articolo 2 cost. ed è oggi elemento volto alla funzionalizzazione del rapporto obbligatorio alla tutela dell’interesse anche della controparte.
Se si è arrivati, sostengono le Sezioni Unite, ad affermare che la buona fede è strumento per il giudice per controllare l’equilibrio originario dello statuto negoziale a maggior ragione lo stesso deve essere mantenuto anche durante la fase esecutiva nonché giudiziale del rapporto.
Ciò non accadrebbe nel caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell’adempimento del credito in quanto comporterebbe il duplice effetto, pregiudizievole per il debitore, di vedere prolungato il vincolo coattivo a suo carico nonché di subire un ingiustificato aggravio di spese e oneri probatori per le molteplici opposizioni.[29]
Dal secondo punto di vista la pretesa creditoria così esperita si risolve in un abuso del processo e, pertanto, in una violazione del principio contenuto nell’articolo 111 cost. del giusto processo.
In particolare la parcellizzazione porta con sé, da un lato, il rischio di creazione di giudicati tra loro contraddittori e, dall’altro, viola direttamente il canone di ragionevole durata del processo.
Dalla impossibilità di parcellizzazione deriva quale effetto processuale l’inammissibilità della domanda proposta per seconda[30].
3.3. La tesi intermedia: le Sezioni Unite 4090/17
Ma se quanto affermato dalle Sezioni Unite del 2007 è sicuramente valido quando la pretesa creditoria è unitaria il discorso diventa diverso quando, come accade in un rapporto di durata, le pretese siano più di una.
È su questo scenario che interviene, ancora una volta, la Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione chiamata a pronunciarsi in un caso relativo ad un cessato rapporto di lavoro.
Assumendo una posizione per così dire “intermedia” i giudici affermano che non c’è abuso processuale nella pluralità di domande avente ad oggetto crediti nascenti da un rapporto di durata ma facenti riferimento a diritti diversi.[31]
La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva diversa.
È in particolare dalla disciplina in tema di domande accessorie, connessione e proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti del medesimo soggetto che si può trarre la conferma della proponibilità, in tempi e processi diversi, di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti[32]
Milita in tal senso poi anche l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione oggettiva del giudicato che perderebbe di significato, sostengono le Sezioni Unite, ove si ritenesse improponibile qualunque azione per il recupero di un credito solo perché preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti.[33]
In terzo luogo poi, pretendere che il creditore accumuli tutte le domande nello stesso giudizio impedisce allo stesso di usare, per alcune pretese, un rito più snello come ad esempio quello per decreto ingiuntivo.
Da ultimo e in maniera riassuntiva, sostiene il Supremo Consesso, occorre indagare qual è la ragione sottostante la necessità di trattare le pretese in maniera separate.
Il pregiudizio arrecato al principio del giusto processo e, in generale, alla ragionevole durata del processo va conciliato con una seria esigenza di parcellizzazione che deve essere dimostrata dal creditore medesimo.
3.4. L’ordinanza 25413/21
È in tale prospettiva che si inserisce l’ordinanza emessa da ultimo dalla Cassazione lo scorso 20 settembre.
La pronuncia ribadisce, anzitutto, il principio secondo il quale non può essere esclusa a priori e in modo categorico la possibilità, per il creditore, di frazionare l'azione, occorrendo comunque valutare l'interesse dello stesso di agire in modo parcellizzato.[34]
Tuttavia, aggiungono i giudici, deve tenersi conto che, oltre all'eccezione della parte interessata, superabile con la dimostrazione della sussistenza di tale interesse, è lasciata anche al giudice la possibilità di rilevare d’ufficio la mancanza di una ragione idonea a giustificare la proposizione di distinte domande con la precisazione che, in questo caso, il giudicante è chiamato a stimolare il contraddittorio delle parti per poi giungere, se del caso, ad una pronuncia di inammissibilità della domanda.
Come fatto in precedenza da un'altra pronuncia del 2018[35], anche in questo caso la Cassazione ribadisce che, lo strumento per paralizzare la pretesa creditoria considerata abusiva del processo, consiste nella sanzione dell’inammissibilità della azione proposta per seconda.
L’ordinanza prosegue richiamando poi il principio contenuto nelle Sezioni Unite 23726/07 ed affermando che tale conclusione ha come presupposto indefettibile che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata.
Di contro, non si è al cospetto di alcuna parcellizzazione allorquando il creditore, sia pure a fronte di un medesimo rapporto obbligatorio, azioni in sede giudiziaria solo ed esclusivamente il singolo credito di cui sia già in quel preciso momento storico divenuto titolare e solo successivamente azioni l'ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto successivamente.[36]
4. Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza in commento, si segnala per aver ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite, da ultimo, nel 2017.
Esclusa la sussistenza di un generale diritto incondizionato alla parcellizzazione del credito da parte del creditore, tale pretesa diviene legittima quando vi sia un interesse meritevole di tutela il cui onere probatorio è posto a carico dello stesso.
La tutela processuale frazionata, in altri termini, non si risolve in un abuso del processo quando le azioni vengano introdotte in momenti diversi per chiedere la soddisfazione di crediti che vengano ad esistenza e divengano esigibili in momenti differenti.
In tale prospettiva, la tutela dell’interesse del creditore, viene ritenuta preminente rispetto ad altri innegabili principi in gioco e, in particolare, quello del giusto processo.
Si può dunque affermare che, ad oggi, il creditore è autorizzato, anche in presenza di un medesimo rapporto di durata, a proporre domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito con la precisazione che, se gli stessi derivano dal medesimo fatto costitutivo, lo stesso deve dimostrare di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.[37
