Pubbl. Mer, 15 Set 2021
Il disturbo borderline-narcisistico non integra il vizio totale o parziale di mente
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Cristian Bozzato
Con la recente sentenza Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2021, n. 28964 la Suprema Corte conferma l´orientamento maggioritario e ribadisce che i disturbi della personalità sono idonei a configurare il vizio di mente qualora siano di gravità tale da escludere o far scemare grandemente la capacità di intendere e volere del soggetto.
Sommario: 1. Premessa; 2. La vicenda processuale; 3. Quando il disturbo borderline-narcisistico non configura un vizio di mente; 4. Conclusioni.
1. Premessa
La Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione I, 27 luglio 2021, n. 28964, conferma la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Genova del 17 dicembre 2019 escludendo che il disturbo borderline-narcisistico, rilevato nella personalità dell’imputato, sia idoneo a configurare un vizio di mente.
Con il presente contributo, si vuole analizzare la recente pronuncia alla luce della giurisprudenza di legittimità che in diverse occasioni ha trattato il tema della relazione tra i disturbi della personalità e il vizio parziale o totale di mente.
Per una migliore comprensione della questione si ritiene opportuno richiamare brevemente la vicenda processuale da cui scaturisce la sentenza.
2. La vicenda processuale
La pronuncia della Suprema Corte tra origine dal ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Genova, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di omicidio volontario premeditato, condannandolo alla pena dell’ergastolo.
La difesa dell’imputato impugnava la sentenza, censurando il difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione l’importanza e la valenza degli accertamenti compiuti sulla personalità dell’imputato da parte del consulente tecnico della difesa. In particolare, tali accertamenti avrebbero ravvisato un disturbo della personalità di tipo borderline-narcisistico, corredato da alcuni episodi di autolesionismo e di minaccia di suicidio motivati dallo scopo di attirare l’attenzione e provocare la compassione della vittima, con cui l’imputato era legato da una relazione sentimentale conclusasi prima dell’omicidio.
Secondo la tesi difensiva, questi accertamenti sarebbero stati idonei a condurre al riconoscimento di un vizio parziale di mente, in considerazione anche del deficit mentale riscontrato nell’imputato, mediante la somministrazione di test psicologici. La Corte territoriale avrebbe errato non prendendo tale circostanza adeguatamente in considerazione.
3. Quando il disturbo di personalità borderline-narcisistico non configura un vizio di mente
La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso affermando che: “i disturbi di personalità possono rientrare nel concetto di infermità ma gli stessi – come correttamente evidenziato nell’impugnata sentenza devono essere di tale consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o facendola scemare grandemente in presenza pur sempre di un nesso eziologico tra il disturbo mentale e la condotta criminosa, mentre nessun rilievo può riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive di suddetti caratteri, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità”.
In altri termini, non si esclude che i disturbi della personalità possano rientrare nella nozione di infermità, ma si ribadisce che questi debbano avere caratteristiche tali da escludere o far scemare grandemente la capacità di intendere e volere del reo e, comunque, deve riscontrarsi un nesso di eziologico tra l’anomalia mentale e la condotta delittuosa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene che i giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, abbiano correttamente ritenuto sussistente l’imputabilità del reo. Infatti, la Corte distrettuale – prendendo in considerazione le deduzioni avanzate dalla difesa – ha ritenuto ininfluenti sulle condizioni mentali, gli accertamenti sulla personalità compiuti da parte del consulente tecnico della difesa, ritenendo che “il profilo genetico dell’imputato, secondo la terminologia adoperata dal consulente della difesa, altro non è che la sua indole, frutto delle sue drammatiche esperienze di vita, che ha segnato negativamente i tratti della sua personalità, senza dar luogo, tuttavia, né a una vera e propria malattia di mente, né ad anomalie di tale intensità da escludere e neppure scemare grandemente la capacità di intendere e di volere”.
Quindi, i tratti della personalità riscontrati in capo all’imputato, seppure inquadrabili nelle categorie dei disturbi di personalità, non sono ritenuti di intensità tale da compromettere la capacità di intendere e di volere del reo e quindi di escluderne la imputabilità.
4. I disturbi della personalità e la configurabilità del vizio di mente
La pronuncia della Suprema Corte in commento può ritenersi in linea con l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163, Raso[1] che ha contribuito in modo rilevante a fare chiarezza sul tema dei disturbi della personalità e vizio di mente.
Dalla sentenza da ultimo citata è possibile ricavare il seguente principio: “Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”[2].
Nella stessa sentenza si cerca, sulla base di autorevoli opinioni scientifiche, di delineare una definizione di tali disturbi: “i disturbi della personalità rientrano nella più ampia categoria delle psicopatie, ben distinta, com’è noto, da quella delle psicosi, queste ultime considerate, anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte vere e proprie malattie mentali, comportanti una perdita dei confini dell’Io; il disturbo della personalità, invece, si caratterizza come modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalle aspettative di cultura dell’individuo, e i tratti di personalità vengono diagnosticati come Disturbo della Personalità solo quando sono inflessibili, non adattivi, persistenti, e causano una compromissione sociale significativa o sofferenza soggettiva".
Questa impostazione viene confermata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, in particolare si stabilisce che “non può affermarsi in termini assolutistici che il disturbo di personalità ex se sia inidoneo ad integrare l’ipotesi della incapacità di intendere e di volere: così come l’esclusione di tale status, se non accompagnata da una vera e propria patologia o infermità, abbisogna di una specificazione in merito alla portata di quella infermità che non necessariamente deve consistere in una patologia di tipo mentale o intellettivo-cognitivo, potendo discendere anche da altre forme morbose che possono incidere sul piano della capacità di intendere e di volere. Ne deriva la necessità, per il giudice di merito, laddove investito di una questione che involge comunque un disturbo caratteriale o relazionale di una determinata persona imputata (o imputabile) di accertare funditus se tale anomalia abbia un qualche collegamento con una situazione di malattia tale da compromettere la capacità intellettiva e volitiva del soggetto: esigenza tanto insopprimibile, se riscontrata da dati clinici ricavabili ex actis o, comunque, da elementi tali da determinare una necessità di approfondimento specifico” [3].
I disturbi della personalità sono quindi rilevanti per il giudizio sulla imputabilità solo quando presentano consistenza, intensità e gravità tali da determinare un assetto psichico che sfugga gravemente alla autocomprensione e/o al controllo dell’agente anche se non inquadrabili nelle figure di malattie mentali tipizzate dalla nosografia clinica e possono costituire infermità magari transeunte[4].
Nell’ambito della scienza psichiatrica, invero, non è semplice rinvenire una precisa definizione del disturbo della personalità. Le Sezioni Unite del 2005 fanno riferimento al più utilizzato manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali denominato DSM-IV approntato dall’American Psychiatric Association nel 1994 e attualmente aggiornato nel DSM-V del 2013. I disturbi della personalità secondo quest’ultima versione del manuale, che mantiene sostanzialmente invariata la precedente classificazione, sono considerati come autonoma categoria nosografica, suddivisa in: paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, narcisistico, evitante e ossessivo-compulsivo e la categoria residua di disturbi della personalità non altrimenti specificato[5]. Tale classificazione è in gran parte sovrapponibile a quella dettata dall’ICD-10, adottata nel 1990 da gran parte degli Stati membri della Organizzazione Mondiale della Sanità (nel 2022 sarà adottata la nuova pubblicazione ICD-11).
Come facilmente immaginabile, l’accertamento dei disturbi è un’operazione complessa che può essere causa di contrasti tra gli stessi esperti del settore chiamati a svolgere le verifiche del caso. In particolare, non è possibile fare dei manuali diagnostici un impiego automatico in ambito forense[6]. Basti pensare che la classificazione del DSM si fonda su basi sindromiche e non eziologiche, si adotta quindi un’ottica puramente empirica basata non sulle cause dei disturbi ma sulle sindromi[7].
Ad esempio, la definizione del disturbo di personalità narcisistico non risulta agevole e l’uso che comunemente si fa del termine narcisismo è indice della difficoltà che si riscontra nell’inquadrare il fenomeno[8]. Nella pratica psichiatrica contemporanea la differenza tra livelli di narcisismo sano e patologico è difficile da cogliere. Il DSM-V elenca nove criteri per la diagnosi di disturbo narcisistico di personalità, in più il narcisismo patologico viene giudicato in maniera diversa rispetto alla fase del ciclo di vita che l’individuo sta attraversando e le forme patologiche si ritengono più facilmente identificabili attraverso l’esame delle relazioni interpersonali[9].
Ad ogni modo, nessun dubbio pare oggi permanere sulla questione che anche ai disturbi della personalità possa essere riconosciuta la natura di infermità e, quindi, con potenziale attitudine ad incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente ma – si ribadisce – con un necessario accertamento da parte del giudice di merito sull’idoneità del disturbo a comprometterla.
5. Conclusioni
Le incertezze interpretative e conseguentemente applicative collegate alla esatta individuazione del concetto di malattia mentale, o di infermità mentale, sia sul versante psichiatrico che su quello giuridico sono state da tempo oggetto di riflessioni e di proposte nell’ambito di progetti di riforma del Codice penale[10].
Ad esempio, nel c.d. Progetto Grosso del 2000 si faceva riferimento alla non imputabilità per infermità o per “altra grave anomalia” mentre nel Progetto c.d. Nordio del 2004 vi era il solo richiamo alla infermità, con la probabile conseguenza di lasciare immutate le problematiche di carattere interpretativo.
In definitiva, vista la complessità del tema dei disturbi della personalità e l’imprescindibile – oltre che prezioso – contributo della scienza psichiatrica appare tuttora attuale il monito delle Sezioni Unite del 2005, secondo cui deve postularsi “una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza” a quest’ultima, infatti, il giudice non può in ogni caso rinunciare, pena l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio.
[1] Cfr. M. T. COLLICA, Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Giappichelli, 2007, secondo cui la sentenza delle Sezioni Unite si contraddistingue per puntualità e aggiornamento sul tema, in quanto recepisce il sapere della migliore dottrina penalistica e specialistica in materia di imputabilità.
[2] Cfr. Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163, Raso.
[3] Cfr. Cass., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 17608.
[4] Cfr. A. COSTANZO, Il vizio di mente nei procedimenti penali fra categorie scientifiche e categorie giuridiche, Bonanno Editore, Roma, 2007.
[5] Cfr. A. COSTANZO, op. cit., secondo cui i disturbi della personalità possono essere considerati come “una malattia funzionale non chiaramente connettibile a una specifica base organica e tuttavia non inidonea a compromettere in misura rilevante facoltà cognitive e di scelta”.
[6] Cfr. U. FORNARI, Trattato di Psichiatria Forense, UTET, ed. III, 2004.
[7] Cfr. M. T. COLLICA, op. cit.; si v. anche la già citata Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163, Raso.
[8] Cfr. G. O. GABBARD, Psichiatria Psicodinamica. Quinta edizione basata sul DSM-5 (ed. italiana a cura di F. Madeddu), Raffaello Cortina Editore, 2015, in cui si fa riferimento anche al concetto di “cultura narcisistica” coniato da Christopher Lasch il quale, alla fine degli anni Settanta, sosteneva che la cultura del narcisismo si sarebbe sempre più sviluppata in risposta alla devozione servile verso i mezzi di comunicazione digitali che prosperano su immagini artificiali ignorando sostanza e profondità.
[9] Cfr. G. O. GABBARD, op. cit., i criteri diagnostici del DSM-V per il disturbo narcisistico di personalità si basano sui seguenti elementi: 1)ha un senso grandioso di importanza (per esempio, esagera risultati e talenti, si aspetta di essere considerato/a superiore senza un’adeguata motivazione); 2) è assorbito/a da fantasie di successo, potere, fascino, bellezza illimitati, o di amore ideale; 3) crede di essere “speciale” e unico/a e di poter essere capito/a solo da altre persone speciali o di classe elevata; 4) richiede eccessiva ammirazione; 5) ha un senso di diritto (cioè l’irragionevole aspettativa di speciali trattamenti di favore o di soddisfazione immediata delle proprie aspettative); 6) sfrutta i rapporti interpersonali (approfittando delle persone per i propri scopi); 7) manca di empatia: è incapace di riconoscere o identificarsi con i sentimenti e le necessità degli altri; 8) è spesso invidioso/a degli altri o crede che gli altri lo/a invidino; 9) mostra comportamenti o atteggiamenti arroganti, presuntuosi.
[10] Cfr. Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163, Raso; si v. anche M. T. COLLICA, op. cit.
Bibliografia
COLLICA M. T., Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Giappichelli, 2007
COSTANZO A., Il vizio di mente nei procedimenti penali fra categorie scientifiche e categorie giuridiche, Bonanno Editore, Roma, 2007
FORNARI U., Trattato di Psichiatria Forense, UTET, ed. III, 2004
GABBARD G. O., Psichiatria Psicodinamica. Quinta edizione basata sul DSM-5 (ed. italiana a cura di F. Madeddu), Raffaello Cortina Editore, 2015
LINGIARDI V., Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo, Einaudi, 2021