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Pubbl. Gio, 1 Ott 2015

Convivenza more uxorio: opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo acquirente LQFKTBNOLZMHI2C

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Rosa Ressa


Il convivente more uxorio ha diritto all´assegnazione della casa coniugale, nella quale vive con i figli minori, ed il relativo provvedimento è opponibile ai terzi in buona fede che abbiano acquistato dal convivente proprietario alienante.


Cresce sempre maggiormente il numero di coppie che decidono di instaurare una convivenza more uxorio in luogo del matrimonio. Proprio perchè tale fenomeno sta assumendo una portata sempre più ampia, non sono mancati interventi sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione.

Il caso affrontato in questa sede riguarda l'opponibilità a terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore del convivente in presenza di figli minori.

Più nello specifico, dalla convivenza tra Tizio e Caia nascevano due figlie e successivamente alla crisi di coppia e, dunque, alla fine della relazione, Tizio decideva di alienare a terzi la casa di sua esclusiva proprietà che però era adibita a residenza familiare.

La società acquirente agiva contro Caia non potendo godere dell'immobile in quanto abitato dalla stessa con le figlie minorenni.

La controversia finisce per approdare dinanzi alla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 17971/2015, si pronuncia sulla situazione giuridica del convivente riconoscendo allo stesso un potere di fatto sulla casa basato su un interesse proprio ben lontano dalle ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, legittimante un'azione di spoglio nel caso di estromissione violenta o clandestina.

La Corte di legittimità, nel pronunciarsi sul caso in questione, si riporta ad una pronuncia della Corte Costituzionale la quale, dichiarando non fondata l’incostituzionalità degli artt.155 c.c. 4°comma, e 151 c.c. 1°comma, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 30 Cost., ha stabilito che l’assegnazione in godimento della casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore o convivente con prole maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, può essere stabilita dal giudice secondo una corretta interpretazione della normativa civilistica esistente, senza necessità di un intervento caducatorio della Corte.

Ciò in quanto, nel caso di specie, deve applicarsi il principio di responsabilità genitoriale, il quale è presente anche nell’ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza more uxorio.

L’importante riconoscimento effettuato dalla Corte Costituzionale è stato recepito dalla legge n. 54 del 2006 la quale prevede all’articolo 4, comma secondo che l’articolo 155-quater, primo comma, Codice civile ("Assegnazione della casa coniugale") si applichi anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c..

A tal proposito la Corte di Cassazione ricorda le sentenze in materia di comodato (se pur riferite ad un rapporto di coniugio) assimilando, dunque, la famiglia di fatto a quella di diritto, perlomeno in materia di tutela della prole.