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Pubbl. Lun, 14 Set 2015

Anatocismo: banche condannate per interessi illegittimi.

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Stefano Perrotta


Alcune tra le maggiori banche operanti nel nostro Paese sono state condannate per non aver applicato il divieto di anatocismo, in vigore dall´1 gennaio 2014. Tra queste, anche i colossi Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Unicredit.


Negli ultimi mesi sono state emesse in Italia diverse condanne nei confronti di banche che hanno praticato l'anatocismo. Le sentenze coinvolgono alcuni grandi nomi del settore bancario: tra marzo e aprile il tribunale di Milano è intervenuto per condannare Ing Bank, Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank. Successivamente è stato il turno di Intesa Sanpaolo, Banca Sella e Unicredit. L'ultima condanna, in ordine temporale, è arrivata, nel luglio scorso, nei confronti di Finecobank, a cui la sesta sezione civile del Tribunale di Milano ha intimato, su ricorso d'urgenza presentato dall'Associazione Movimento Consumatori, di fermare "qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi", oltre ad ordinare, alla predetta Banca, di provvedere alla pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Sole 24 Ore".

Nell'ordinamento italiano il divieto di anatocismo è disciplinato dall'articolo 1283 c.c., il quale stabilisce che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

L'anatocismo rappresenta, dunque, la possibilità, per le banche, di calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma anche sul capitale maggiorato degli interessi già maturati nelle mensilità precedenti (in forma semplificata, si parla anche di interessi sugli interessi). Nonostante il divieto sancito dall'articolo 1283 c.c., l'anatocismo è stato a lungo praticato a causa dell'ambiguità della formula "in mancanza di usi contrari".

Di recente, però, la legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha modificato il secondo comma dell'articolo 120 del TUB (Testo Unico Bancario) conferendo al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale". Veniva, con tale intervento legislativo, sancita espressamente l'abolizione dell'anatocismo bancario in ogni sua forma a partire dall'1 gennaio 2014. Tuttavia, la Legge di Stabilità 2014 aveva rimesso al CICR la regolamentazione di taluni aspetti della materia in esame, regolamentazione, ad oggi, mai effettuata. Da qui i contrasti interpretativi: la Banca d'Italia ha sostenuto che, stante l'assenza di tale intervento del CICR, l'abolizione dell'anatocismo bancario di cui al nuovo testo dell'art.120 TUB sarebbe rimasta sospesa fino all'emanazione, da parte del Comitato, di un'apposita delibera. Di parere opposto il Tribunale di Milano che, con due diverse ordinanze (del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015), ha accolto il ricorso cautelare presentato da un'associazione di consumatori ed ha, inoltre, sancito il principio secondo il quale la riforma non necessita di attuazioni, ma può, anzi, considerarsi in vigore già dal primo gennaio del 2014.

Il Tribunale di Milano, in altri termini, sta anticipando ad oggi gli effetti della futura (e in ogni caso vincolata) formale entrata in vigore del nuovo articolo 120 TUB. Resta da capire, pertanto, se, nella attuale fase di transizione che porterà alla adozione della delibera ad opera del CICR, gli istituti bancari intenderanno continuare a praticare l'anatocismo o, al contrario, interromperanno tali pratiche per evitare di incorrere in sanzioni o condanne.