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Pubbl. Mer, 9 Dic 2020

LŽimpugnazione delle sentenze non definitive

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Andrea Di Maio



Il contributo offre una panoramica sul regime dŽimpugnazione delle sentenze non definitive. Partendo dallŽanalisi delle disposizioni codicistiche concernenti lŽistituto della riserva dŽimpugnazione ex art. 129 disp. att. cp.c. e dellŽimpugnazione immediata, sono stati evidenziati gli aspetti interpretativi più spinosi e problematici, nonché le relative ripercussioni sui diritti delle parti in causa.


Sommario: 1.Introduzione.-2. Sentenze non definitive:parziali e su questioni.- 3.L’impugnazione delle sentenze non definitive:la riserva ex art. 129 disp. att. c.p.c.- 4.L’impugnazione immediata.-5. Conclusioni.

1. Introduzione 

Il Codice di procedura civile, all’art. 131, individua tassativamente la forma dei provvedimenti attraverso i quali il giudice esercita la propria funzione. Possono dunque distinguersi i decreti, le ordinanze e le sentenze.

Le sentenze sono gli atti con cui il giudice decide il giudizio. Si tratta di provvedimenti complessi e profondamente diversi dai decreti e dalle ordinanze, non solo perché a contenuto decisorio, ma anche perché idonei al giudicato, sia formale, sia sostanziale.1 Si distinguono, peraltro, sentenze definitive e non definitive.2

La centralità e l’importanza dell’argomento, nonché l’enorme mole di questioni che si renderebbe necessario affrontare, impediscono in questa sede lo svolgimento di un’accurata ed approfondita analisi circa l’intera disciplina dei provvedimenti giurisdizionali. Il focus, quindi, verterà sul tema delle sentenze non definitive, con particolare attenzione agli spinosi risvolti concernenti sia l’istituto della riserva di impugnazione, che quello dell’impugnazione immediata.

Più precisamente, ad una panoramica sulla disciplina generale delle sentenze non definitive, seguirà l’analisi delle disposizioni codicistiche relative al loro regime di impugnazione, la cui interpretazione potrebbe portare a soluzioni contraddittorie, o addirittura pregiudizievoli per i diritti delle parti in causa.

2. Sentenze non definitive: parziali e su questioni

A prescindere dal loro contenuto decisorio, la differenza tra le sentenze definitive e non definitive sta nel fatto che le prime, per l’appunto, definiscono il giudizio davanti al giudice che le ha emesse; le seconde, invece, non chiudono il processo. Con riferimento alla disciplina codicistica, dall’art. 279 c.p.c. può evincersi che le sentenze non definitive a loro volta possono essere parziali o attinenti a questioni.

Le sentenze non definitive parziali decidono parte del merito, pur senza definire il giudizio. Si prenda ad esempio l’art. 278 c.p.c.: se un diritto è già stato accertato nell’an, ma è ancora controverso il quantum della prestazione, il giudice può procedere alla pronuncia di una sentenza di condanna generica, disponendo con ordinanza la prosecuzione del processo ai fini della determinazione della liquidazione.3 Detto in altri termini, al collegio è concesso di decidere disgiuntamente la questione concernente l’esistenza del diritto e quella relativa l’importo della prestazione dovuta. In tal caso si avrà una deroga al principio di concentrazione della decisione, in forza del quale il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni presentate, con un’unica sentenza.

La disciplina delle sentenze non definitive su questioni, invece, si presenta più complessa.

Per prima cosa, è necessario aver presente che le suddette questioni possono dividersi in: pregiudiziali di merito, pregiudiziali di rito e preliminari di merito. Le prime vertono un c.d. fatto-diritto, che può dunque costituire l’oggetto di un’autonoma domanda. Ai sensi dell’art. 187 c.p.c., le questioni pregiudiziali di merito sono potenzialmente idonee a decidere il processo; pertanto, esse potranno sempre dar vita a sentenze definitive. Si consideri, ad esempio, la questione relativa all’accertamento della parentela in una causa concernente il diritto agli alimenti.

Al contrario, le questioni preliminari di merito possono dar vita tanto a sentenze definitive, tanto a sentenze non definitive. Queste, infatti, concernono meri fatti estintivi, modificativi o costitutivi della pretesa attorea; pertanto, non possono essere oggetto di un’autonoma domanda. Si considerino, ad esempio, la prescrizione e la decadenza.

Anche le questioni pregiudiziali di rito possono dar vita a sentenze definitive e non definitive. Si prendano ad esempio le questioni relative alla giurisdizione: laddove il giudice decida in senso positivo alla prosecuzione del processo, la sentenza declaratoria di giurisdizione avrà senza dubbio natura di sentenza non definitiva. Al contrario, se il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la sentenza sarà definitiva: egli, infatti, dovrà chiudere il giudizio indicando alle parti l’autorità giurisdizionalmente competente.4

3. L’impugnazione delle sentenze non definitive: la riserva ex art. 129 disp. att. c.p.c.

Anche le sentenze non definitive, al pari di quelle definitive, sono suscettibili di passare in giudicato. A tal proposito, il mentre per il giudice che le ha emesse il vincolo è assoluto, per le parti si configura un vincolo soltanto relativo, data la possibilità impugnare il provvedimento. Tuttavia, con riguardo al regime impugnatorio, quello delle sentenze non definitive si presenta alquanto complesso.

Invero, alla facoltà di impugnare immediatamente la sentenza non definitiva,5 gli artt. 129 e 133 disp. att. c.p.c. affiancano quella di impugnazione differita, tramite riserva. Tale ultimo istituto, in sostanza, permette alla parte soccombente di impugnare la sentenza non definitiva congiuntamente alla successiva sentenza definitiva. La riserva consiste in una dichiarazione (orale o scritta, o con atto notificato ai difensori delle altre parti), da proporsi entro e non oltre l’udienza successiva a quella in cui la sentenza non definitiva impugnata è stata emessa. Vi è da aggiungere che, generalmente, laddove sia proposta impugnazione immediata contro la sentenza in questione, la riserva non può farsi, e se fatta rimane priva di effetto.6

L’istituto della riserva di impugnazione viene disciplinato dagli artt. 340 e 361 c.p.c., a seconda che la sentenza non definitiva sia stata emessa in primo grado o in appello. La differenza sostanziale tra le due disposizioni sta nel fatto che solo la prima permette alla parte soccombente di poter sempre scegliere tra impugnazione differita e immediata, a prescindere dalla natura della sentenza non definitiva pronunciata. Conseguentemente alle modifiche apportate all’art. 361 dal d. lgs. n. 40/2006, invece, la scelta tra impugnazione immediata o differita è accordata solo in relazione alle sentenze non definitive che abbiano definito parzialmente il giudizio (c.d. non definitive parziali).

Premesso che la portata pratica della riserva di ricorso per cassazione è assai limitata, quanto detto fino ad ora rende necessarie alcune considerazioni concernenti l’istituto della riserva di impugnazione e la fattispecie dell’estinzione del processo di primo grado. Giova, a tal proposito, aver ben presente la differenza tra le varie tipologie di sentenze non definitive. Difatti, il co. 3 del già citato art. 129 disp. att. c.p.c., prevede che il passaggio in giudicato della sentenza (o l’irrevocabilità dell’ordinanza) di estinzione faccia acquisire efficacia di sentenza definitiva alle pronunce non definitive parziali e pregiudiziali di merito. Di conseguenza, sorgerebbe l’onere di impugnazione immediata, i cui termini decorrerebbero proprio dal momento in cui la sentenza, o l’ordinanza, di estinzione diverrebbero insindacabili.

Con riferimento alle sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito, la disciplina codicistica fuga ogni dubbio circa la loro sopravvivenza all’eventuale estinzione del processo di primo grado.7 Queste, difatti, per loro natura ne verrebbero completamente travolte.

La situazione delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, invece, sembra essere più spinosa. Parte della dottrina ritiene che tali pronunce non siano appellabili in quanto, al pari delle sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito, non sopravviverebbero all’estinzione del processo di primo grado.8 Come si ricorderà, l’efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito non si espande al di fuori del processo in cui sono state emesse. Pertanto, laddove il giudizio si estinguesse, verrebbe meno anche il presupposto dell’impugnazione delle sentenze non definitive di cui si sta parlando.

 Ragionando a contrario, se si ammettesse la possibilità di proporre riserva di impugnazione ex art. 129 disp. att. c.p.c., i risultati sarebbero illogici. Difatti, a fronte dell’estinzione del processo, sarebbe ancora possibile pronunciare una sentenza definitiva sul merito della domanda, con ciò vanificando proprio gli effetti dell’estinzione.

4. L’impugnazione immediata

Come poc’anzi accennato, è possibile impugnare le sentenze non definitive immediatamente, nei termini consueti di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. In caso di impugnazione immediata, è importante segnalare che, ai sensi dell’art. 279 co. 4 c.p.c., il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, può emanare un’ordinanza (non impugnabile) con la quale dispone che il processo sia sospeso fino alla definizione del giudizio di appello.10

Altra norma di fondamentale rilevanza è senza dubbio l’art. 336 c.p.c., concernente gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza. Più precisamente, si distingue tra effetto espansivo interno (co.1) ed esterno (co.2). Quest’ultimo suscita particolare interesse ai fini del presente contributo. Difatti esso stabilisce che, in caso di impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, gli effetti della sua riforma si rifletterebbero sia sugli atti esecutivi, sia sulle sentenze definitive, da essa dipendenti, venendo dunque immediatamente caducati.

La portata dell’art. 336 co. 2 c.p.c., invero non troppo chiara, ha pertanto determinato la nascita di vari problemi interpretativi, dai notevoli risvolti pratici, legati tanto alla valenza endoprocessuale della sentenza riformata (o caducata), tanto a quella extraprocessuale.

Ci si è interrogati, ad esempio, sulla sorte di atti e provvedimenti relativi alle prove costituende resi nel prosieguo dell’istruttoria di primo grado, dopo l’emanazione di una sentenza non definitiva. Difatti, laddove questi fossero immediatamente caducati a seguito della riforma o della cassazione della sentenza non definitiva immediatamente impugnata, dovrebbero essere ripetuti ex novo. Tuttavia, trattandosi di prove costituende, vi è il rischio che, nel tempo, la loro reiterazione possa anche divenire impossibile.

Si consideri l’ipotesi della testimonianza: di fatto, potrebbe ben accadere che il teste subisca un’alterazione dei ricordi a causa del tempo intercorso tra le due escussioni. Altresì, in caso di morte, il secondo esame testimoniale diverrebbe addirittura irrealizzabile. Tali scenari comporterebbero un serio pregiudizio soprattutto alla parte a favore della quale la testimonianza si sarebbe dovuta rendere.

Alla luce di ciò, le soluzioni offerte dalla dottrina sono molteplici. Vi è, ad esempio, chi sostiene che la questione troverebbe una definizione valorizzando le disposizioni di cui agli artt. 279 co. 4 c.p.c., 125, 129 e 129-bis disp. att. c.p.c.11 Tuttavia, più ragionevole sembrerebbe l’opinione di chi considera tali atti e provvedimenti non realmente dipendenti dalla sentenza non definitiva riformata. Di conseguenza, la loro sorte verrebbe determinata solo dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Detto in altri termini, non essendo dipendenti geneticamente dalla sentenza non definitiva immediatamente impugnata e riformata, le suddette prove costituende potrebbero ben rimanere in vita in attesa degli esiti dell’impugnazione. Pertanto, l’unico atto che verrebbe travolto dall’effetto di cui all’art. 336 co. 2 c.p.c., sarebbe l’ordinanza che rimette la causa in istruttoria (in quanto dipendente dalla sentenza non definitiva immediatamente impugnata).12

Ciò nonostante, anche tale indirizzo non sembra essere esente da critiche. In particolare, non convince la circostanza per cui, a seguito di riforma della sentenza non definitiva immediatamente impugnata, ad essere caducata sarebbe solo l’ordinanza che rimette la causa in istruttoria (in virtù del citato vincolo di dipendenza), ma non le prove costituende che, seppur non considerate dipendenti dalla sentenza non definitiva, lo sono invece dell’ordinanza caducata.13

A tal proposito, altra parte della dottrina valorizza il tenore letterale dell’art. 336 co. 2 c.p.c. All’interno della disposizione, infatti, il riferimento è all’estensione di efficacia, non alla caducazione per nullità. Si tratta di una soluzione sostanzialmente differente da quella precedentemente analizzata. Gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza non definitiva riformata non sono qui considerati affetti da vizio genetico, tale da comportarne la caducazione ai sensi dell’art. 159 c.p.c.14 La riforma della sentenza non definitiva immediatamente impugnata, al contrario, farebbe semplicemente venir meno la base legale dei suddetti atti e provvedimenti dipendenti. È d’uopo precisare, a tal proposito, che per base legale deve intendersi l’accertamento incontrovertibile contenuto nella sentenza di primo grado, relativo alla situazione pregiudiziale in funzione della quale è scaturito l’atto dipendente.15 Di conseguenza, riprendendo l’esempio della testimonianza e delle prove costituende, esse tornerebbero a produrre effetto a seguito della cassazione della sentenza d’appello, o a seguito del giudizio di rinvio.16

Siffatto indirizzo sembra pertanto essere il più adatto alla definizione dei menzionati problemi interpretativi posti dall’art. 336 co. 2 c.p.c. in relazione tanto all’efficacia endoprocessuale della sentenza non definitiva riformata, tanto a quella extraprocessuale.

In aggiunta, sebbene intervenuta in circostanze differenti, è utile prendere in considerazione la sentenza n. 14103/2018.17 In tale arresto, difatti, non si parla di nullità, ma di privazione di titolo (da intendersi come privazione della base legale) della prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo che sia venuta meno l’originaria statuizione di ripristino, proprio in forza dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, co. 2, c.p.c.

5. Conclusioni

Si è osservato come la disciplina dell’impugnazione delle sentenze non definitive, in quanto spinosa e articolata, sia un tema estremamente dibattuto in dottrina. Non solo, proprio in ragione della complessità della materia, si è altresì rilevato come non sia difficile giungere a soluzioni ermeneutiche illogiche, o addirittura pregiudizievoli per i diritti delle parti in causa. Può dunque affermarsi, a tal proposito, che l’attività interpretativa e la ricerca delle soluzioni non possono prescindere dalla considerazione di due linee-guida fondamentali e complementari: da un lato, garantire la coerenza dell’intero sistema processuale; dall’altro, assicurare la tutela dei diritti di chi mette in moto tale sistema per soddisfare le proprie esigenze di giustizia.


Note e riferimenti bibliografici

1 V. artt. 132, 133 e 324 c.p.c.

2 V. art. 279 c.p.c.

3 V. art. 278 c.p.c.

4 V. art. 279 c.p.c.

5 V. artt. 325 e 327 c.p.c.

6 V. artt. 340, co. 3, c.p.c. e 361, co. 3, c.p.c.

7 V. art 310, co. 2, c.p.c.

8 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2015, 429.

9 C. CONSOLO, Spiegazioni, cit., 430.

10 V. anche art. 129bis disp. att. c.p.c.

11 Cfr. ex multis: A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 201; G. BALENA, Provvedimenti urgenti per il processo civile. Commentario a cura di Giuseppe Tarzia e Franco Cipriani, in Nuove leggi civ. comm., 1992, 204 ss. Per un’analisi più accurata, si veda: E. D’ALESSANDRO, Riflessioni sull’art. 336, 2 comma, c.p.c. (a margine di un recente disegno di legge delega per l’efficienza del processo civile), in Il giusto processo civile, 2016, 89-93.

12 M. TARUFFO, Le riforme della giustizia civile, Torino, 1993, 447 ss.; C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 70 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni, cit., 445.

13 E. D’ALESSANDRO, Riflessioni, cit., 94.

14 Rubricato invece “Estensione della nullità”

15 E. D’ALESSANDRO, Riflessioni, cit., 96.

16 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015, 364 ss.

17 Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 1 giugno 2018, n. 14103.