Sommario: 1. Il giusto processo; 2. Il giusto processo nel diritto internazionale; 3. Il giusto processo nel diritto italiano; 4. La finalità del diritto e del processo canonico.
1. Il giusto processo
Il processo è predisposto dagli ordinamenti giuridici come strumento per risolvere situazioni controverse incidenti nella posizione giuridica soggettiva, sia quando le conseguenze delle disposizioni legali o altre fonti del diritto siano dubbie nel caso concreto, sia quando siano luogo a pretese soggettive incompatibili[1].
Questa finalità strumentale e applicativa di cui fa parte anche il processo canonico, deve essere armonizzata con la peculiarità dell’ordinamento ecclesiale che non recepisce l’aspirazione alla incontrovertibilità delle sue disposizioni giuridiche negli stessi termini di certezza, imperatività e coercibilità che sono invece caratteristiche cardine degli ordinamenti statuali e di gran parte delle fonti del diritto internazionale.
La finalità del diritto canonico è ordinare la vita della Chiesa, facendo attenzione che regole e precetti non imbriglino la sua doppia dimensione personale e comunitaria[2].
Tale finalità non è immediatamente inseribile in una istanza giuridica meramente positiva, prendendo a prestito un qualche sistema giuridico processuale statuale; per questo motivo, la Chiesa necessita di interrogare il diritto per poter trovare strumenti idonei al processo canonico nella sua peculiare essenza veritativa sia quando si tratta di accertare lo stato di vita delle persone, come accade nei processi matrimoniali, sia nei processi contenziosi o penali.
Inoltre, vuole essere strumento per stabilire l’oggettiva fondatezza delle convinzioni di coscienza dei fedeli e si caratterizza per un ricorso costante all’equità[3] intesa come giustizia del caso concreto, il cui obiettivo ultimo è la salus animarum[4].
L’assunzione dello strumento processuale da parte della Chiesa è un elemento costitutivo di quella scelta per il diritto che essa fece e sviluppò fin dai primi passi, non quindi per la mera legge positiva[5]. Non è luogo del mio studio soffermarmi sulla storia della recezione dello strumento processuale nella sua applicazione alle comunità ecclesiali.
I principi che reggono la struttura giuridica del processo sono tanto importanti da non poter essere interpretati come mera statuizione positiva, ma rappresentano un elemento dinamico per comprendere nel confronto processuale le originali e fondanti istanze di giustizia che il Diritto, in ogni ordinamento, è chiamato a non tradire. Queste caratteristiche risultano essenziali a tal punto che se venissero negate, si negherebbe il processo nella sua essenza, come metodo reale e vero di composizione delle controversie.
Potrebbe sembrare superfluo identificare il processo come giusto, come è ad esempio definito nella riformulazione dell’art. 111 della Costituzione Italiana. Che il processo debba essere giusto è chiaro e fondamentale[6]: chiaro, perché un istituto che amministra la giustizia non può trascurare di essere giusto, nel senso di praticare la giustizia; fondamentale, poiché la decisione sarà socialmente accettabile e accettata solo se il processo sarà svolto con determinate caratteristiche e ritualità[7].
La terminologia di giusto processo in realtà è una formula di antica e illustre ascendenza alle cui origini si trovano i concetti di fair trial e due process of law[8] nella trazione di common law angloamericana[9].
L’attributo di giusto però sembra suggerire una sorta di “eccedenza”, non accontentandosi di una parità, ma proponendo una dinamica processuale cognitiva fondata su un sapere che deve essere dialogicamente approfondito e dialetticamente elaborato, capace quindi di giungere a pronunciare una decisione giusta[10] almeno in linea di principio.
Il processo inoltre, molto spesso, è definito come giusto per il solo fatto che le sue procedure offrono, almeno teoricamente, la possibilità concreta e razionale di giungere a una decisione adeguata, il più possibile condivisa nei suoi fondamenti sostanziali e procedurali, tutto questo in tempi ragionevoli.
La ragionevolezza, che viene abbinata all’esigenza di celerità del processo esprime la necessità di un equilibrio nel quale siano contemperate le istanze di una giustizia amministrata senza ritardi, ma anche di una giustizia non frettolosa e sommaria[11]. Non si può non raggiungere la verità solo per limiti di tempo.
Il giusto processo diventa una esigenza diremmo quasi un vero e proprio diritto sul quale molti si interrogano non essendo un’istanza ben definita e pacifica in dottrina, ma in continuo divenire.
Vedremo l’esigenza di giusto processo sia in ambito internazionale che in ambito costituzionale statuale, questo ci permetterà di coglierne gli elementi fondamentali e di vedere come anche nella Chiesa sia un’istanza necessaria e dibattuta.
Queste premesse trovano uno sviluppo applicativo nel tradizionale concetto di giusto processo.
2. Il giusto processo nel diritto internazionale
Il diritto al “giusto processo” compare in numerosi atti e convenzioni di diritto internazionale a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo[12].
Nonostante la diffusione di questa nozione, l’esistenza di un obbligo consuetudinario universale degli Stati di garantire determinati diritti processuali ai propri cittadini in campo civile ed amministrativo sembra difficilmente configurabile, a causa delle enormi differenze giuridiche sia sostanziali che processuali, senza tener conto delle discrepanze culturali che rendono difficile definire con esattezza quale forma di processo sia giusta.
Un discorso diverso vale per la materia penale, dove, a ragione dell’importanza dei diritti che vengono toccati, sia per la vittima sia per l’accusato, si è sostenuta l’esistenza di obblighi consuetudinari in capo ad entrambi[13].
L’esistenza di un principio del giusto processo anche in materia civile ed amministrativa nel diritto internazionale generale è riscontrabile all’interno delle norme inerenti al trattamento degli stranieri[14].
Il problema si è essenzialmente posto nel momento in cui bisognava definire cosa fosse un ricorso effettivo, il cui mancato esperimento potesse inibire l’esercizio della protezione diplomatica, sulla base del principio del “previo esaurimento dei rimedi interni”[15].
Una parte, più risalente, della dottrina internazionalistica ha delineato una più restrittiva nozione di “accesso alla giustizia”, la quale consisterebbe nel diritto a presentare un ricorso di fronte ad un tribunale ed a vederlo esaminato[16].
Tale nozione, eccessivamente formale e ristretta, è stata superata da un’idea di “accesso alla giustizia” come possibilità di fruire di un processo regolare, in quanto ispirato ai principi di correttezza ed equità, fondato sul principio della rule of law e della divisione dei poteri[17].
Il tema del giusto processo, pur essendo riconosciuta come un’esigenza, non è così pacifico e chiaro da potersi delineare sia a livello internazionale sia a livello dei singoli ordinamenti.
Infatti, tra gli articoli più importanti e discussi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)[18], vi è senza dubbio l’art. 6 che al § 1 afferma che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, precisa che la sentenza deve essere resa pubblicamente[19].
Per il § 2 si sottolinea la presunzione di innocenza: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”.
Il § 3 lett. d, stabilisce che ogni accusato ha diritto di: esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.
L’art. 6, è direttamente collegato con le altre norme a tutela del giusto processo, esso garantisce infatti numerosi diritti contenuti anche in altri strumenti internazionali: non soltanto il diritto ad un processo “equo”[20], ma anche ad un processo pubblico[21], ad una sentenza resa pubblicamente[22], il diritto ad un processo ragionevolmente celere[23] ed il diritto ad un tribunale indipendente, imparziale e stabilito per legge[24].
L’art. 6 della CEDU non prevede invece esplicitamente garanzie contemplate da altre norme internazionali in materia di giusto processo, come il diritto ad un giudice competente[25] oppure il diritto ad un doppio grado di giurisdizione[26].
Il fondamento dell’art. 6 è rappresentato dal principio della rule of law o principio della preminenza del diritto, che permea tutte le questioni inerenti alla sua interpretazione e applicazione.
I principi di indipendenza[27] ed imparzialità[28] del giudice sono strettamente connessi, tanto che il primo potrebbe essere considerato uno strumento in funzione del secondo[29].
Il principio del contraddittorio, pur non essendo espressamente nominato nell’art. 6[30], è desunto dall’utilizzo della parola “hearing” (udienza, ma anche “diritto di essere sentito”) nel testo della norma. Il principio del contraddittorio è usualmente enunciato col brocardo “audiatur et altera pars” ed è inteso come “incrocio delle attività mediante le quali ciascuna delle parti offre all’altra (od alle altre) ed al giudice i dati, le idee, le ragioni che ritiene meglio rappresentino i propri interessi ed interloquisce sui dati, le idee, le ragioni provenienti dall’altra (o dalle altre parti)”[31].
Il principio del contraddittorio implica la parità delle “armi” processuali[32], poiché difficilmente si potrà efficacemente verificare tale incrocio delle attività argomentative se le parti sono in posizione di ineguaglianza.
Il principio della “parità delle armi” ha importanti conseguenze sul processo amministrativo, nel quale una delle parti è generalmente la Pubblica Amministrazione e quindi un soggetto che non è strutturalmente e funzionalmente in posizione di parità con le parti private.
Il diritto ad un processo e ad una sentenza pubblica mira a preservare la credibilità degli organi giudiziari e, con la trasparenza che conferisce all’amministrazione della giustizia, contribuisce alla realizzazione di un giusto processo[33]. L’art. 6 garantisce inoltre che il processo si concluda in un “reasonable time”.
La Corte ha allora elaborato tre criteri utili per definire se vi sia stata o meno violazione del termine ragionevole garantito dall’art. 6: la complessità del caso in fatto e in diritto; la condotta delle autorità nazionali, sia giudiziarie che amministrative (rinvii d’ufficio, sostituzioni di magistrati, atti nulli, ritardi, ecc.); la condotta del ricorrente nel processo in cui sostiene si sia violato l’art. 6[34].
Il diritto ad un processo ragionevolmente celere è diretto ad impedire che la situazione di incertezza giuridica in cui si trova il destinatario della decisione nel corso del processo si protragga oltre il termine necessario per addivenire ad una decisione accurata[35].
3. Il giusto processo nel diritto italiano
Il principio del giusto processo di origine convenzionale, grazie all’opera del legislatore costituzionale italiano, ha trovato una precisa collocazione attraverso la riformulazione dell’art. 111 della Costituzione.
Anche prima di tale fondamentale modifica costituzionale, sono stati numerosi i richiami fatti all’art. 24, 1° comma, della Costituzione, al fine di sostenere la costituzionalizzazione delle norme convenzionali relative soprattutto al diritto di difesa.
Tale articolo (prevedendo che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”) ha rappresentato, sino alla riforma dell’art. 111, la norma fondamentale per la tutela costituzionale del giusto processo in Italia[36].
La norma costituzionale riprende nelle sue linee fondamentali l’art. 6 della CEDU, anche se con una differenza di impostazione: nella Convenzione le garanzie sono formulate in termini di diritto soggettivo, mentre nel nuovo art. 111 Cost. tali garanzie sono poste come elementi oggettivi del giusto processo, come principi di diritto.
Questi principi sono in tale norma costruiti come limiti destinati ad operare nei confronti del legislatore nell’elaborazione della disciplina che regola lo svolgimento del processo.
Tuttavia, tale differenza risulta stemperata nella concreta interpretazione delle due norme, le quali sono entrambe considerate tanto un canone oggettivo quanto un diritto individuale[37].
L’espressione giusto processo, contenuta nel primo comma, rappresenta tutto l’insieme dei diritti processuali tutelati dalle norme costituzionali, corrispondente a una serie di valori condivisi dalla collettività, percepiti come principi di civiltà giuridica e parte essenziale dello Stato di diritto[38].
Il giusto processo, continua la norma citata, è regolato dalla legge. Con ciò si pone dunque una riserva di legge rispetto alla normazione di ogni forma di esercizio della giurisdizione. Tale riserva sembra essere di natura assoluta poiché espressa in termini molto chiari si afferma che il processo deve essere regolato dalla legge, piuttosto che in base alla legge[39] ed è una novità nel dettato costituzionale.
Quindi, dopo l’approvazione della riforma, non potrebbe più adottarsi alcun tipo di disciplina processuale mediante norme di rango non legislativo. Tuttavia, non sembra essere incompatibile con la ratio della norma la predisposizione, da parte del legislatore, di norme che contengano un certo margine di elasticità e che siano dunque aperte al contributo degli atti regolamentari[40].
Il principio del contraddittorio, enunciato nel primo comma dell’art. 111 Cost., potrebbe sembrare una tautologica ripetizione di un dato già acquisito dalla precedente dottrina e giurisprudenza costituzionale. In realtà, se è vero che esso è già implicitamente dichiarato dall’art. 24, 2° comma, la sua riaffermazione esplicita nella Costituzione non è del tutto inopportuna, in quanto idonea a sottolineare che il contraddittorio, oltre ad essere diritto delle parti, è regola del processo per il giudizio[41].
Per quel che concerne il principio di imparzialità del giudice il suo inserimento nel panorama delle garanzie afferenti al processo merita di essere apprezzato perché mette in chiaro che l’imparzialità, in quanto concetto ben distinto dall’indipendenza, non deve dunque essere in nessun caso presunta ove il giudice non sia sottoposto ad un’autorità superiore, come si era in una risalente giurisprudenza di legittimità ritenuto[42].
Riguardo, infine, al principio della ragionevole durata del processo, tale norma, pur esplicitamente introdotta nel nostro ordinamento attraverso la riforma costituzionale, era già in precedenza ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 Cost.[43], tanto che la sua introduzione nell’art. 111, comma 2, è addirittura stata considerata inutile da una parte della dottrina[44].
Il concetto di giusto processo vi assume un significato sostanziale, in quanto sottolinea la portata relazionale[45] delle diverse garanzie costituzionali afferenti al processo e la loro stretta interdipendenza funzionale. Infatti, esse non devono più venir lette come entità a sé stanti, ma in un’ottica dinamica e sistemica.
Il giusto processo con le sue caratteristiche peculiari poggia su due principi di fondo che possiamo identificare nei pilastri di verità e di giustizia. Gli elementi che costituiscono il giusto processo, come abbiamo visto, sono portatori di desiderio, di anelito di verità e di realizzazione della giustizia, tutelando la persona e la comunità.
Nel giusto processo l’elemento unificante è il diritto all’argomentazione della propria visione processuale unita a superare la ristretta visione di parte e aprirsi alla prospettiva veritativa, sia in ambito internazionale (CEDU), sia nella costituzione italiana con l’artico 111, nel diritto canonico con il § 2 del c. 221 CIC’83 che assicura il diritto al contraddittorio nel processo giudiziale. Comunque, detto processo non è affermato come l’unico modo per infliggere le pene canoniche: I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge (§ 3).
4. La finalità del diritto e del processo canonico
L’attenzione alla persona e contemporaneamente al caso concreto, uniti a un agire equitativo[46] che guarda all’ermeneutica dei rapporti sociali e interpersonali, mette in evidenza gli obiettivi di verità e giustizia propri dei processi canonici, alla luce della norma missionis della Chiesa[47].
Tale dinamismo è in opera anche quando è lo stesso istituto processuale, volto ad amministrare giustizia nelle situazioni concrete di tensione o incertezza, a essere chiamato a un rinnovamento, perché «ogni proposta di riforma esige di prestare speciale attenzione all’inscindibile rapporto tra fondamento e metodo. […] Le esigenze della missione obbligano a disegnare metodi idonei a rendere testimonianza di una cultura processuale all’altezza di detti obiettivi, nel segno della miglior tradizione».[48]
Le esigenze proprie della norma missionis obbligano a organizzare il processo al fine di poter rendere testimonianza di una cultura processuale all’altezza della missione della Chiesa[49].
La dinamica processuale ruota intorno alla centralità della persona, libera e responsabile, titolare di diritti e doveri giuridici, necessariamente in relazione dialogica con l'altro, attenta al tu del rapporto giuridico.[50].
In questa prospettiva, il processo non può essere solo espressione dell’utilitarismo individualista, per il quale la massima realizzazione del giusto è il vantaggio per sé; il processo canonico invece nascendo e sviluppandosi in un irrinunciabile spazio di comunione, tratta ciascuna istanza come se essa sia al tempo stesso individuale perché ciascuno riconosca la propria identità, e personale perché nel riconoscersi ciascuno incontra l’altro e ne assume la prospettiva; nel rispetto delle procedure nella consapevolezza che nel confronto libero e dialogico che si sviluppa nella razionalità delle argomentazioni si afferma il bene e si crea quella comunione necessaria affinché tutti possano trovarsi nelle condizioni di ricercare la Verità oggettiva attraverso gli strumenti del giusto processo[51].
Rifiutando la tentazione di invadere la vita delle persone con norme e regole, l’ordinamento canonico preferisce orientarsi a una dinamica fatta di valutazioni, secondo una logica di tipo analoga al modello giurisprudenziale, capace di affrontare i casi concreti sulla base di criteri per applicare le norme già esistenti alle nuove situazioni, senza cristallizzare queste in norme[52].
Si aggiungono poi l’analogia, in base a quando disposto per i casi simili, i principi generali del diritto, la giurisprudenza, la dottrina del magistero e degli autori quando è comune e costante, il tutto da applicare con equità, intesa come elemento dinamico della giurisdizione, attenta all’ordine sempre mutabile delle cose[53].
Il problema è quello di dimostrare, da una parte, il carattere non assoluto della proposizione secondo cui nella Chiesa il diritto al giusto processo richiede sempre il processo giudiziale, relativizzando quindi l’interpretazione dei Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967.
Dall’altra parte, bisognerà continuare a identificare le condizioni richieste dal contraddittorio come previsto nel Diritto Internazionale dall’art. 6 CEDU e nella Costituzione Italiana dall’art. 111, anche il diritto canonico nella scelta per il Diritto nella sua via processuale, nonostante la possibilità della via amministrativa che chiaramente deve comunque essere intesa come eccezione e mai del tutto slegata dal principio del contraddittorio.
Nel diritto canonico però né il c. 221 del CIC, né il c. 24 del CCEO sono canoni di natura costituzionale, né le norme di procedura penale recepiscono in modo pieno l’identificazione fra il concetto canonico di diritto al giusto processo e quello di diritto al processo giudiziale, pur affermando la preferenza per la via giudiziale quando essa sia, di fatto, possibile e non diventi, anche nella realtà della prassi canonica, un ostacolo per tutelare il bene comune della Chiesa, bene che include necessariamente la tutela reale del diritto di difesa dell’accusato.
Comunque, tale preferenza per la via giudiziale non si riscontra sempre, considerata la piena legittimità della procedura amministrativa purché rispetti gli elementi essenziali del diritto di difesa.
La disamina della giurisprudenza della Rota Romana sul diritto al giusto processo[54] dimostra che nell’ordinamento canonico vi è una sostanziale equivalenza, fondata sul diritto naturale, fra il diritto all’equo processo e quello al contraddittorio e al diritto di difesa come mezzi per garantire la giustizia della decisione, cioè essa riflette l’assioma: giusto processo è quello che meglio garantisce il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli patologici[55]. Anche G. Dalla Torre giunge alla conclusione che:
«l’ordinamento canonico non si accontenta mai della mera “verità processuale”, dinnanzi alla quale spesso i giudici secolari debbono arrestarsi a tutela del principio di certezza del diritto, ma si propone di perseguire - per quanto umanamente possibile - la “verità vera”. In definitiva, è proprio il raggiungimento della “verità vera” che costituisce, al tempo stesso, ragione e obbiettivo del “giusto processo” ».[56]
Tale impostazione del giusto processo non richiede in modo univoco il processo giudiziale, bensì la concretizzazione di una dinamica atta a ricercare la verità perché assicura alle parti implicate la conoscenza di tutte le prove e la possibilità di contraddirle e perché offre un sostanziale diritto al doppio grado di giurisdizione. Perciò, con un sapiente atteggiamento giurisprudenziale, proprio del diritto canonico classico, è stato affermato che il problema del giusto processo attiene precisamente alla realtà dello svolgersi della funzione giudicante, alla concretezza della prassi[57].
Quindi il processo (giudiziale o amministrativo) sarà giusto se servirà efficacemente a offrire i mezzi idonei a garantire, per quanto possibile, il raggiungimento della verità[58], come sottolinea Elena Di Bernardo: “solo una decisione che corrisponda alla verità effettiva dei fatti realizza in pieno le istanze della giustizia”[59].
Inoltre, l’ultimo discorso alla Rota di S. Giovanni Paolo II ebbe a tema la verità come fine del processo[60]. Il Papa usava parole forti, rivolte a quanti sono costituiti in autorità e devono prendere decisioni nelle quali il margine di discrezionalità è minimo perché sono molto pregnanti le esigenze di giustizia implicate in una causa, come, ad esempio, in quelle di nullità del matrimonio o penali, senza che tale decisione secondo verità possa essere condizionata dal timore di dispiacere le persone implicate[61].
Nella sua prima allocuzione, Benedetto XVI desiderò ritornare al fulcro di ciò che rende giusto il processo, ovvero essere strumento di verità in tanto in quanto vengono applicati mezzi che servono a raggiungerla, malgrado ciò sia non di rado complesso:
«Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità.
L’istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo.
Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione.
Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia».[62]
Riguardo al giusto processo come strumento di verità grazie ai suoi elementi essenziali e in particolare al contraddittorio, G. Dalla Torre fa notare «che la nozione di “giusto processo” ha una certa indeterminatezza di contorni e di contenuti.
Le diverse espressioni convergono però sostanzialmente nel sottolineare l’esigenza che l’ascolto delle diverse ragioni delle parti nel processo, da parte di chi deve giudicare, sia ispirato a correttezza, lealtà, equità».[63]
Ora, se nel processo giudiziale penale[64] il Vescovo diocesano ha la completa disponibilità dell’azione penale (che richiede un particolare fumus boni iuris emerso dall’indagine previa o dall’evidenza del delitto) e, nella generalità delle cause, può essere anche il giudice monocratico (c. 1425 § 1, 2º), non sembra che la procedura amministrativa penale possa intaccare di per sé, necessariamente, le garanzie richieste dal diritto al giusto processo, benché, il processo giudiziale con giudici vicari sia da preferire, quando non sia di fatto impossibile, perché garantisce meglio rispetto alla procedura amministrativa l’indipendenza e la terzietà di chi decide la causa[65].
Non vi è alcun dubbio che i contenuti essenziali del diritto di difesa sono il dialogico contraddittorio che fanno parte di un discorso che coinvolge i principi guida del diritto naturale, indipendentemente dalla natura amministrativa o giudiziale della procedura.
Pertanto, il diritto a conoscere l’identità del denunciante, l’oggetto preciso della denuncia e le relative prove, e a contraddirle, non può mancare in ogni processo giusto (giudiziale o amministrativo).
E ciò non solo perché è richiesto dal diritto di difesa, ma anche perché, se è la persona la centro e l’istanza che ci muove è la norma missionis: in una dinamica dialogica, perciò i detti istituti sono strumenti preziosi e necessari per assicurare la ricerca della verità, in un’ottica di giustizia.
