Pubbl. Lun, 5 Ott 2020
L´omicidio doloso e la volontà omicidiaria dell´agente
Modifica paginaIl fine di uccidere e la volontà dell´omicida, tradotti in azioni, si inseriscono tra le questioni più dibattute in seno alla dogmatica penalistica. Dai tempi più remoti, gli studiosi di diritto si impegnano a ricostruire, con la necessaria determinatezza, le forme di imputazione soggettiva cercando le soluzioni più adeguate alle caratteristiche individuate in relazione al caso concreto.
Sommario: 1. Premessa; 2. Omicidio doloso. Brevi considerazioni; 3. Riflessioni sull’elemento psicologico del reato: il dolo; 4. Il dolo d'omicidio: l'inquadramento del dolo alternativo; 5.la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente; 6. Il dolo colpito a mezza via dall'errore.
1. Premessa.
Le opere apparse alla vigilia della rivoluzione francese, proclamando i principi cardine del diritto penale moderno, dimostrano una profonda escursione nella concreta volontà del soggetto.
Esemplificando, il criminalista Pierre-François Muyart de Vouglans sviluppa il concetto di dolo nel diritto criminale precisando «Con la parola dolo noi intendiamo quelle vili e perfide passioni che sono le più pericolose per la società, come l'odio, l’invidia, la cupidigia, la vendetta e la crudeltà». Ed aggiunge «a causa della malignità che è il loro elemento costitutivo questi misfatti sono egualmente riprovate dalle leggi divine ed umane»[1].
Sulla base di queste osservazioni, comuni a tutte le legislazioni di matrice romano-germanica, può affermarsi che il dolo rappresenta l’autentica manifestazione di volontà colpevole del soggetto agente.
Il codice penale del 1930 prevede il criterio generale di imputazione soggettiva all’art. 42, comma 2 c.p., a tenore del quale “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Secondo il pensiero tradizionale, essendo il dolo la normalità applicativa, esso rileva nei crimini maggiormente significativi del panorama penalistico: i delitti[2].
Paradigma per l’analisi è, dunque, l’omicidio volontario (doloso), delitto naturale per eccellenza e figura costante di qualsiasi ordinamento penale[3].
Il codice Rocco prevede tre figure di omicidio comune, che sotto il profilo oggettivo sono accomunate dal “cagionare la morte di un uomo”, mentre, sotto il profilo soggettivo si differenziano in doloso, preterintenzionale e colposo[4].
Nella presente disamina occupa un posto di particolare rilievo il c.d. omicidio doloso, ove il soggetto agente causa volontariamente la morte di un essere umano.
2.Omicidio doloso. Brevi considerazioni
L’omicidio doloso, disciplinato dall’articolo 575 c.p., consiste nel fatto di “chiunque cagiona la morte di un uomo”.
L’oggetto materiale del delitto, com’è ovvio, è l’uomo, cioè un essere umano vivente (da intendere come sinonimo di persona umana, senza alcuna limitazione di genere[5]): non più alla fase di concepito[6] e non ancora morto, anche se non necessariamente vitale.
Il delitto di omicidio è un reato d’evento a forma libera, ossia può essere realizzato con qualsiasi condotta attiva od omissiva che rappresenti un antecedente causale dell’evento morte.
L’articolo 575 c.p., essendo diretto a ricomprendere qualunque comportamento idoneo a causare la morte di un essere umano, si riferisce alla modalità della condotta usando il verbo “cagionare”. La condotta, difatti, è tipizzata esclusivamente in funzione di tale idoneità causale, restando indifferenti le modalità della stessa, che assumano rilevanza ai soli fini di aggravare la pena. Invero, l’uccisione può perpetrarsi mediante qualsiasi tipologia di azione e attraverso modalità tanto dirette quanto indirette.
Esemplificando, modalità dirette (attive ed omissive) possono essere condotte lineari che producono la morte: si pensi, ad esempio sparare un colpo di arma da fuoco in direzione di parti vitali. L’ipotesi di omicidio doloso commesso mediante omissione è poco frequente: si pensi, ad esempio, al triste caso dei genitori Testimoni di Geova, che avevano omesso di fare effettuare trasfusioni di sangue alla loro bambina, malata di anemia mediterranea, con conseguenze mortali[7].
Le modalità indirette, invece, riguardano l’accettazione di provocare la morte di qualcuno o che l’evento morte, comunque, possa effettivamente verificarsi: si pensi alla trasmissione volontaria dell’AIDS ad un altro soggetto con l'intenzione di provocarne la morte o una diffamazione ben congegnata che possa, poi, portare la persona diffamata al suicidio.
Evento del reato è la morte di un uomo, cioè la c.d. morte clinica, consistente nella perdita, totale ed irreversibile, della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale, coincidente con la morte encefalica. Nello specifico, la morte clinica deve essere accertata con metodi che assicurino certezza secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico.
Passando ad analizzare l’elemento soggettivo, si è in presenza di un reato doloso e, pertanto, ai fini della punibilità del delitto de quo è sufficiente il dolo generico, ove la sua essenza risiede, infatti, nella previsione e volontà di uccidere un essere umano in assenza di altro fine.
A differenza di quanto previsto in precedenza, “il fine di uccidere” giustamente soppresso dal codice Rocco[8], può, poi, rilevare come circostanza aggravante.
I problemi afferenti il dolo d’omicidio riconducono inevitabilmente a temi di parte generale e, pertanto, si ritiene più utile e proficuo un breve esame della disciplina del dolo.
3.Riflessioni sull’elemento psicologico del reato: il dolo
Per dolo si intende la forma più grave di colpevolezza. L’articolo 43 c.p., rubricato “Elemento psicologico del reato”, fornisce, al primo comma, una definizione strutturale piuttosto lineare ed esaustiva del dolo: “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Dalla semplice lettura della disposizione si evincono i due elementi del dolo, che consistono nella “previsione” (o rappresentazione) e nella “volontà”: il risultato delittuoso, infatti, deve essere stato preveduto e voluto dell'agente come conseguenza del suo agire criminoso.
La complessa struttura della componente volitiva del dolo, in relazione al combinarsi della rappresentazione e della volontà nel processo psicologico o decisionale, ha portato la giurisprudenza e gran parte della dottrina ad elaborare tre distinte forme di intensità del dolo.
Il primo stadio di intensità dolosa è costituito dal dolo intenzionale, che ricorre ogni qualvolta il soggetto agisca proprio per realizzare l’evento tipizzato dalla norma penale come scopo finale della condotta ovvero, altresì, come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato.
Quando, invece, il dominio volontaristico dell’azione si attenua, si versa nell’ipotesi di dolo diretto, che si profila allorquando l’agente prevede l’evento e lo accetta come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta (punto di passaggio obbligato)[9].
Infine, la forma più lieve di dolo è costituita dal dolo eventuale, che ricorre quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori e ben più gravi conseguenze nella propria azione e agisce accettando il “rischio” di cagionarle[10].
Parte della dottrina ha ritenuto, però, distinguere le forme di dolo in quattro categorie: intenzionale, diretto, eventuale ed indiretto. Tale ultima forma, invero, ricorrerebbe quando il soggetto agente sa che per conseguire il proprio obiettivo dovrà realizzare anche l’evento tipico richiesto dalla fattispecie. Si pensi allo stupratore che inietta una pesante dose di droga alla vittima ben sapendo che potrebbe cagionarne la morte[11].
Da ultimo, la giurisprudenza ha messo a fuoco un’ulteriore categoria di dolo: il dolo alternativo.
Con tale forma di dolo si intende far riferimento a quella figura peculiare di dolo diretto che ricorre ogniqualvolta il soggetto agente prevede, come conseguenza della propria condotta, la realizzazione di due eventi tra di loro incompatibili.
Esemplificando, nel caso di omicidio retto dal dolo alternativo, è evidente che il soggetto agente, pur non avendo come fine primario l’uccisione o il ferimento di un uomo, è ben consapevole dell’elevata probabilità di cagionare ugualmente uno dei due eventi.
4.Il dolo d’omicidio: l’inquadramento del dolo alternativo
La fattispecie dell’omicidio ha rappresentato, per l’elemento soggettivo in esame, il punto di riferimento delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali dedicate all’argomento.
La giurisprudenza, inoltre, stante il delicato problema circa l’accertamento della volontà omicida, si è occupata di individuare vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa.
In particolare, l’animus necandi (rectius: dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale), esistendo solo nella sfera psichica del reo, rende la prova alquanto problematica.
Tuttavia, l’elaborazione giurisprudenziale ha individuato una tassonomia di elementi che, nel loro insieme, può denotare l’animus necandi. Nello specifico, la prova della volontà omicida va desunta dall’esame di elementi sia soggettivi sia oggettivi.
I primi si riferiscono all’autore del fatto tipico come, ad esempio, le manifestazioni dell’animo o l’indole del reo; la seconda categoria, invece, ricomprende tutte le circostanze esteriori che normalmente costituiscono espressione dell’elemento subiettivo da provare, come, ad esempio, la modalità dell’aggressione, il mezzo omicida e la condotta del soggetto agente durante e dopo il fatto di reato[12].
I problemi ricorrenti, però, nella giurisprudenza degli ultimi anni, hanno messo a fuoco principalmente due temi: l’inquadramento del dolo alternativo e l’esatta definizione di dolo eventuale.
Come detto nel precedente paragrafo, il dolo alternativo presuppone che la previsione dell’agente investa la verificazione di due eventi, tra loro non compatibili, rappresentati come conseguenza certa o altamente probabile della condotta posta in essere: l’autore del fatto, pertanto, è indifferente rispetto al risultato.
Occorre precisare che giurisprudenza risalente considerava la figura di dolo alternativo, al pari di quello eventuale, species del genus dolo indiretto in virtù dell’attenzione rivolta all’atteggiamento del reo nei confronti dell’evento considerato come conseguenza collaterale della sua azione criminosa[13].
Nonostante tale orientamento, con una pronuncia dirimente, la Suprema Corte ha collocato il dolo alternativo nel genere del dolo diretto. Nello specifico, pronunciandosi in materia di tentato omicidio, la citata sentenza ha statuito che “il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi (nella specie morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo”[14].
Ciò posto, l’essenza del dolo alternativo risiede nell’incompatibilità tra gli eventi che sono nella prospettazione dell’agente e nell’indifferenza verso la realizzazione dell’uno o dell’altro.
La dottrina sostiene che in caso di dolo alternativo il soggetto agente dovrebbe rispondere a titolo di dolo eventuale per l’evento effettivamente realizzato poiché si rappresenta il possibile verificarsi di diversi eventi, tutti coperti dalla volontà[15].
La giurisprudenza, però, segue una diversa interpretazione. Nello specifico, chi vuole indifferentemente ferire o uccidere risponderà solo per l’evento più grave effettivamente realizzato. Tuttavia, qualora si realizzi in concreto solo l’evento meno grave, l’agente risponderà per il delitto più grave nella forma del tentativo sicché ciò che rileva è l’atteggiamento di indifferenza per l’evento morte[16].
In ossequio a tali principi, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo”.
L’ipotesi, nel caso di specie, riguardava un tentativo di omicidio posto in essere esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco contro un carabiniere postosi all'inseguimento degli autori di una tentata rapina aggravata in danno di un istituto di credito, dopo che egli aveva inutilmente intimato l'alt ed esploso con la pistola di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio[17].
I parametri sintomatici a favore del dolo alternativo hanno trovato un ulteriore riconoscimento in una decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 337 datata 18 dicembre 2008. In questo caso, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che la reiterazione e la direzione dei colpi di arma da fuoco, esplosi a distanza ravvicinata, denotavano la diretta e unica volontà di colpire la vittima con esito mortale, «configurandosi dunque l’omicidio come doloso, sotto la forma del dolo alternativo o almeno eventuale, per essersi l’esecutore indifferentemente rappresentato o per aver accettato il rischio che l’utilizzo dell’arma da fuoco potesse determinare la morte, anziché il ferimento».
Altra questione problematica attiene al criterio differenziale tra omicidio doloso ex art. 575 c.p. e omicidio preterintenzionale ai sensi dell’art. 584 c.p.
L’art. 43 c.p., secondo cui il delitto è “preterintenzionale o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”, presenta un tertium genus di colpevolezza, intermedio fra il dolo e la colpa[18].
La fattispecie prevista dall’art. 584 c.p. punisce a titolo di “omicidio preterintenzionale”, la condotta di “chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (reato di percosse) e 582 (reato di lesioni), cagiona la morte di un uomo.
Segnatamente, il delitto de quo si configura quando l’azione aggressiva dell’agente sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisce un evento non voluto.
Ben chiara apparendo la similitudine della preterintenzione con il dolo alternativo, la Suprema Corte, in tema di discrimine tra le due diverse fattispecie, si è pronunciata statuendo che “Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte, mentre nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita dall’ “animus necandi”, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta”.
Nella specie, i giudici di legittimità ritenendo corretta la contestazione di omicidio volontario ai sensi dell’art. 575 c.p. nella forma del dolo alternativo, anziché dell’omicidio preterintenzionale, hanno confermato la condanna di un soggetto al quale era stato contestato un omicidio realizzato con violenti colpi assestati alla testa e al volto della vittima[19].
Siamo di fronte a crimini particolarmente efferati, come i delitti caratterizzati dall’uso della violenza nei confronti della vittima con reiterata emissione di colpi, alla fine rivelatisi letali, e da quelli posti in essere mediante l’esplosione anomala di colpi di arma da fuoco che cagionano la morte di un soggetto determinato/indeterminato.
È ovvio che, in tali casi, le sfumature del dolo possano condurre a risultati totalmente contrastanti.
5.(Segue): la linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente
La ricostruzione dell’actio finium regundorum tra il dolo eventuale e la colpa cosciente[20] impegna, purtroppo, sempre con più frequenza le aule dei tribunali.
Tradizionalmente, la forma del dolo eventuale segna il confine interno rispetto alle altre forme di dolo e, soprattutto, il confine esterno rispetto alla forma più grave di colpa: la colpa con previsione (c.d. colpa cosciente).
Come in precedenza brevemente detto, il dolo eventuale è caratterizzato dall’accettazione della verificabilità dell’evento, ossia, il soggetto agisce presumendo che possa verificarsi l’accadimento.
Di fronte la nuova forma di dolo, sono emersi diversi orientamenti in ambito sia dottrinale che giurisprudenziale. In sintesi, è possibile distinguere quattro filoni: teorie soggettivistiche, teorie oggettivistiche e teorie miste.
Tra le teorie soggettive meritano menzione quelle intellettualistiche e le teorie che danno rilievo al profilo volitivo. Nello specifico, il primo orientamento racchiude filoni che conferiscono centralità all’elemento rappresentativo: ricorre dolo eventuale allorquando l’agente si rappresenta l’evento:
- come conseguenza probabile;
- come concretamente possibile;
- come astrattamente evitabile attraverso la predisposizione di condotte idonee ad ostacolarlo.
Secondo alcuni, altresì, all’interno di tale orientamento si collocherebbero anche le teorie c.d. emozionali dell’indifferenza o dell’approvazione dell’evento, secondo le quali il dolo eventuale richiederebbe un quid pluris dell’adesione interiore all’evento stesso, mentre la mancanza di tale adesione e la speranza della non verificazione dell’accadimento darebbero luogo alla colpa con previsione[21].
Il secondo gruppo di teorie soggettive (c.d. volontaristiche) si connotano per il valore dato al solo profilo volitivo dell’agente. Segnatamente, si afferma che, in tale ultimo caso, il giudice deve verificare, ex ante e dal punto di vista dell’agente (sulla base della c.d. Formula di Frank), quale sarebbe stato il contegno del soggetto nel caso in cui avesse avuto la certezza della verificazione dell’evento. In altri termini, il dolo eventuale si configurerebbe nel caso in cui il soggetto abbia agito anche a costo di cagionare l’evento, mentre si verserebbe nella colpa cosciente se la certezza della verificazione dell’evento lo avesse trattenuto[22].
Per contro, il filone delle teorie oggettivistiche pretende di riscontrare la sussistenza del dolo eventuale nel modo in cui si sono svolti i fatti. In particolare, la teoria che merita menzione è quella del rischio non schermato. I sostenitori di quest’ultima interpretazione distinguono dolo e colpa attraverso le ipotesi di rischio: quando l’agente attiva un processo causale incontrollabile e innesca un rischio non schermato, verserebbe nel dolo eventuale, mentre, nel caso in cui il rischio è schermato sicché il processo attivato è arrestabile, si avrebbe colpa con previsione[23].
Il filone più accreditato da giurisprudenza e dottrina è, invero, il gruppo delle teorie miste, le quali valorizzano congiuntamente rappresentazione e volontà del reo.
Tradizionalmente, la soluzione più accreditata in giurisprudenza faceva leva sul criterio dell’accettazione del rischio. Segnatamente, si verserebbe nel dolo eventuale ogniqualvolta l’agente, pur essendosi rappresentato le possibili conseguente della sua condotta, agisce accettandone il rischio. Per contro, si avrebbe colpa cosciente quando l’agente esclude il rischio di verificazione dell’evento poiché confida sulle proprie capacità ed abilità di controllare l’azione[24].
Tale criterio, però, si è prestato a critiche stringenti. In sintesi, si è ritenuto che l’accettazione del rischio fosse un criterio insufficiente ed ingannevole. Sul punto, di particolare innovatività i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nel caso Ignatiuc; secondo gli Ermellini, difatti, la prova dell’elemento soggettivo dell’agente dovrebbe passare dalla dimostrazione di un bilanciamento fra il bene eventualmente sacrificato e l’interesse perseguito[25].
Invero, ripudiando il semplice criterio dell’accettazione del rischio sicché è comune sia al dolo che alla colpa, i giudici di legittimità sostengono che “ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad un altro; si versa invece nella colpa con previsione allorquando la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente dall'agire”[26].
Tale ultimo approdo è chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con il noto caso Thyssenkrupp. La Cassazione, aderendo alla teoria del bilanciamento, ha sostenuto che il giudice deve comprendere se l’agente si sia determinato ad agire nonostante avesse “tutto soppesato e dopo avere considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare”[27].
Le Sezioni Unite, quindi, hanno nuovamente affrontato il discrimen fra dolo eventuale e colpa cosciente, elencando degli indicatori di guida per il giudice nell’accertamento dell’elemento soggettivo. In sintesi, si deve attenzionare:
- la condotta che caratterizza l’illecito;
- la lontananza della condotta standard, che rileva negli ambiti governati da discipline cautelari;
- la storia e le precedenti esperienze dell’agente, le quali indiziano la consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta;
- la personalità dell’agente, la sua cultura, l’intelligenza, la conoscenza del contesto in cui sono maturati i fatti;
- la durata e l’eventuale reiterazione della condotta;
- il comportamento successivo tenuto dal reo;
- la probabilità di verificazione dell’evento;
- il contesto lecito o illecito in cui si è svolto il fatto;
- il movente e la sua motivazione di fondo;
- le conseguenze negative anche per il soggetto agente in caso di verificazione dell’evento;
- i tratti di scelta razionale che sottendono la condotta[28].
Infine, come criterio sostanzialmente risolutivo, i giudici, già in possesso di tutte le informazioni necessarie, dovranno utilizzare la c.d. Prima Formula di Frank[29].
Come appare ovvio, la ricostruzione della sentenza Thyssen ha determinato esatti confini dimostrabili tra dolo eventuale e colpa con previsione.
Tuttavia, copiosa è la giurisprudenza che nel corso degli anni si è occupata di dirimere il conflitto dell’elemento soggettivo del reo nei casi limite tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Uno dei settori che ha riguardato profusamente il tema è quello del contagio da AIDS. Il caso più noto, difatti, risale alla fine degli anni ’90, in cui il marito malato che aveva contagiato la moglie mediante rapporti sessuali non protetti era stato condannato per omicidio colposo. Nonostante il Tribunale di primo grado avesse ritenuto sussistenza la fattispecie volontaria commessa con dolo eventuale sulla base della conoscenza da parte del Lucini della pericolosità della sua condizione patologica, la sentenza della Corte territoriale, confermata anche il Cassazione, ha reputato che il Lucini in base al mediocre livello culturale non avesse colto la pericolosità del male di cui era affetto e, pertanto, lo ha ritenuto, nel caso concreto, responsabile a titolo di colpa cosciente[30].
Di recente, nel settore dei sinistri stradali con esito mortale, la Cassazione ha operato un cambio di rotta, ammettendo il dolo eventuale[31].
Com’è noto, il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nell’atteggiamento psichico del reo che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi l’evento non voluto, nel secondo caso, invece, confida nelle proprie abilità di controllare le possibili conseguenze dell’azione.
Nello specifico, in un recente caso, la Cassazione ha sussunto la condotta dell’imputato sotto l’ipotesi di dolo eventuale. Difettava, infatti, nella specie la condotta imposta dal Codice della Strada per i veicoli marcianti in centro abitato per l’alta velocità del mezzo. Nella pronuncia de qua, la Suprema Corte ha statuito che “nel caso degli incidenti stradali mortali, il punto sta nel dimostrare che il conducente che li ha causati abbia consapevolmente accettato il rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata”[32].
Altro settore in cui si registrano questioni problematiche è la giurisprudenza in materia di scontri a fuoco e risse o lesioni aggravate dall’evento morte. A tal proposito, la questione del dolo eventuale/colpa cosciente riguarda principalmente la verificazione o meno dell’evento morte o la possibilità di contestare direttamente l’omicidio doloso anziché l’omicidio colposo o preterintenzionale[33].
Una risalente sentenza, ad esempio, ha configurato l’aver ferito mortalmente una persona sparando per scherzo in termini di omicidio volontario con dolo eventuale. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo doloso in quanto desumibile dalle circostanze di fatto esistenti e note all’agente nel momento in cui la condotta è stata posta in essere[34].
A tale ultimo proposito, è degna di nota la sentenza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2020 n. 9049 sul caso Vannini. I giudici di legittimità, in questo triste caso ove l’imputato, dopo aver sparato, non per uccidere ma per ragioni accidentali, ha reiteratamente evitato di chiamare i soccorsi pur prevedendo la gravità della situazione, hanno censurato le argomentazioni con cui la Corte d’assise d’appello di Roma aveva escluso la sussistenza del dolo eventuale.
A parere della Suprema Corte, il giudice di merito ha travisato le indicazioni interpretative della sentenza Thyssen, ove le Sezioni Unite hanno chiarito che “nel dolo eventuale la volontà si esprime nella consapevole e ponderata adesione all’evento e che – a tal fine – non bisogna verificare se l’agente abbia accettato il rischio del verificarsi dell’evento, quanto, piuttosto, se egli abbia accettato l’evento”.
La Corte d’assise d’appello, in merito alla posizione dell’imputato, aveva, invece, escluso il dolo eventuale in base alla prima formula di Frank sull’assunto che se l’imputato avesse avuto certezza della verificazione dell’evento si sarebbe trattenuto dalla condotta.
Tale conclusione, manifestamente illogica per la Corte di Cassazione, è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.
A parere della Corte di Cassazione, difatti, l’utilizzo della Formula di Frank è in questo caso inopportuno.
Tale formula non è uno strumento affidabile quando “il caso da esaminare si connota per un evento il cui verificarsi, pur messo in conto in modo calcolato, comporti per l'autore della condotta il sostanziale, più o meno integrale, fallimento del piano”. In tali casi, la Corte afferma che il fallimento del piano che porti alla verificazione dell’evento collaterale non esclude la consapevolezza dell’agente circa lo stesso.
Nel caso di specie, l’imputato cercò di occultare il ferimento della vittima, con il fine di scongiurare ripercussioni negative sul lavoro e, pertanto, tale fine non esclude che lo stesso abbia accettato che si verificasse l’evento morte[35].
6.(Segue): il dolo colpito a mezza via dall’errore
Da ultimo, si ritiene necessario menzionare la figura del dolo colpito a mezza via dall’errore.
Tale forma di dolo occorre allorquando l’elemento soggettivo risulta colpito dall’errore durante l’esecuzione della condotta criminosa e, dunque, il successivo comportamento del reo è falsato da un erroneo convincimento[36].
Si pensi, ad esempio, al caso di chi vuole cagionare la morte di un uomo investendolo con un autocarro e invece, nell’erronea convinzione di aver già causato il decesso della vittima, il reo provoca l’evento naturalistico - morte occultando il cadavere e, quindi, con la condotta successiva.
La soluzione del dolo generale come “dolo colpito a mezza via dall’errore” presuppone, pertanto, l’utilizzo di una tecnica semplificativa, ossia ricondurre più atti a una sola condotta, a un solo coefficiente psicologico e a un solo reato[37].
La giurisprudenza di legittimità, pur accogliendo la ricostruzione della rilevanza dell’errore che colpisca il dolo in itinere, ha affermato che l’idea di un dolo colpito a mezza via dall’errore è estranea alla nozione di dolo accolta dall’ordinamento vigente e, dunque, tali ipotesi sarebbero riconducibili in modo unitario al dolo di omicidio nella forma alternativa essendo sufficiente la sussistenza di coscienza e volontà nella sola fase iniziale della condotta[38].
Le nutrite censure della dottrina che sostiene la tesi della scomposizione della fattispecie hanno indotto la giurisprudenza a rivisitare l’indirizzo tradizionale. Nella specie, la sentenza n. 15774 del 15 aprile 2016 della Corte di Cassazione, affrontando il tema dell’elemento soggettivo in vicende omicidiarie nelle quali l’agente, nella erronea convinzione di aver ucciso la vittima, cerchi di occultarne il corpo, bruciandolo e così cagionandone la morte e la compatibilità tra il reato di omicidio volontario ed il delitto di cui all’art. 412 c.p. nelle ipotesi in cui dalla condotta di occultamento derivi la morte, ha statuito che «quando la condotta dell’agente sia consapevolmente diretta ad uccidere, ma l'evento si verifica non per effetto di quella condotta, ma di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente nella erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa»[39].
[1] Muyart De Vouglans P. F., Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, 1780, citato da Teorica del Codice Penale a cura di Chauveau, F. Hélie, J. S. G. Nypels, prima versione italiana eseguita nello studio dell’Avvocato Leopoldo Tarantini, 1855, p. 88.
[2] R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte generale, nel diritto ed., 2020, p. 803
[3] F. Mantovani, Diritto penale. Delitti contro la persona, Cedam, 2019, p. 99.
[4] F. Mantovani, op.cit., p.100.
[5] Secondo il principio personalistico-egualitario, la nozione di uomo non tollera alcuna discriminazione di tutela in ordine al bene supremo della vita per qualsiasi ragione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
[6] Secondo parte della dottrina, la vita inizia con il distacco dall’utero materno e, invece, secondo altra parte – minoritaria- della dottrina, la vita inizia con il concepimento.
[7] D. Pulitanò, Diritto penale: Parte speciale. Vol.1. La tutela della persona, Giappichelli, 2014, p. 56.
[8] Il codice Zanardelli ed anteriori richiedevano “il fine di uccidere”.
[9] R. Garofoli, op.cit., p. 808; R. Giovagnoli, Studi di diritto penale. Parte generale, Giuffè, 2008, p. 477
[10] R. Garofoli, op.cit., p. 808: il criterio dell’accettazione del rischio è stato, però, considerato insufficiente ed ingannevole.
[11] R. Giovagnoli, op.cit., p. 477.
[12] D. Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Giuffrè, 2010, p. 726.
[13] R. Giovagnoli, op.cit., p. 500
[14] Cass., pen., sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168.
[15] D. Pulitanò, Diritto penale, Giappichelli, 2015, p. 334; G.P. Demuro, op cit., p. 283.
[16] G.P. Demuro, op. cit., p. 284.
[17] Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27620 del 24/05/2007 Ud. (dep. 12/07/2007)
[18] T. Guerrini, op.cit., p. 463.
[19] Cass., Sez. I, 28 marzo 2014 (ud. 12 marzo 2014) n. 14647
[20] R. Garofoli, op.cit., p. 810
[21] T. Guerrieri, Studi monografici di diritto penale, Halley ed., 2007, p. 255; R. Garofoli, op.cit., p. 811: si tratta di un orientamento superato dalla giurisprudenza in quanto affida la distinzione fra dolo e colpa a schemi di tipo emotivo non coincidenti con la nozione di volontà.
[22] R. Garofoli, op.cit., p. 812; Cfr., G. Fiandaca – E. Musco., Diritto penale. Parte generale, Zanichelli ed., 2014, pp. 380 ss.; Se fondiamo il dolo su atteggiamenti interiori (consenso, speranza, approvazione, accettazione fiducia e simili) non riusciremo nella normalità dei casi a superare la soglia del ragionevole dubbio. Il dolo consta di fenomeni psichici reali e non di elementi ipotetici. V., F. M. Iacoviello, Processo di parti e la provo del dolo, in Criminalia, 2010, p. 465.
[23] T. Guerrini, op.cit., p. 256; R. Garofoli, op.cit., pp. 817 ss.
[24] T. Guerrini, op.cit., p. 258.
[25] R. Garofoli, op.cit., pp. 814 ss.
[26] Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10411 del 01/02/2011 Ud. (dep. 15/03/2011)
[27] Cass., Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014)
[28] L. Carboni, Il dolo eventuale dopo la sentenza thyssenkrupp, Key ed., 2015, pp. 36 ss; R. Garofoli, op.cit., pp. 815 ss.; A. Cappellini, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva, in Riv. Dir., Pen. Contemporaneo, 2015, pp. 19 ss.
[29] R. Garofoli, op.cit., p. 816; L. Carboni, op.cit., p. 37; A. Cappellini., op.cit., p. 30.
[30] C. Piergallini – F. Viganò, Reati contro la persona, Giappichelli, 2015, p. 14
[31] G. Ortolani, Omicidio stradale e dolo eventuale: la Cassazione fissa i parametri – Cass. Pen. 37606/2015, in giurisprudenzapenale, 1 novembre 2015
[32] Cass., pen., Sez. I, 16 settembre 2015, n. 37606
[33] C. Piergallini – F. Viganò, op. cit., pp. 15 ss; G.P. Demuro, Il dolo: l’accertamento, Giuffrè, 2007, pp. 280 ss; F. Barra, Le lesioni personali, Giuffrè, 2013, p. 127 ss.
[34] Cass., pen., Sez. I, 23 ottobre 1997, n. 5969
[35] B. Fragasso, La Cassazione sul caso Vannini: i rapporti tra omicidio mediante omissione e omissione di soccorso aggravata dall’evento morte in un noto caso di cronaca, in sistemapenale.it, 13 aprile 2020; G. Stampanoni Bassi, La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4.
[36] Cass. Pen., Sez. I, 26 marzo 2007, n. 12466
[37] G.P. Demuro, op.cit., p. 296.
[38] R. Garofoli, op.cit., pp. 805 ss.
[39] Cass. Pen. Sez. I, 15 Aprile 2016, n. 15774