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Pubbl. Gio, 11 Giu 2020
Sottoposto a PEER REVIEW

Tra «decennio» e «quinquennio»: continuità e cesure

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Giovanni Giannotti
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi di Messina



Le strutture istituzionali napoleoniche del Meridione tra il 1806 e il 1820: dalla conquista francese di Napoli e le riforme napoleoniche, alla Costituzione siciliana del 1812, la fine di Murat e l´abolizione del Consiglio di Stato murattiano.


ENG The Napoleonic institutional structures of the South between 1806 and 1820: from the French conquest of Naples and the Napoleonic reforms, to the Sicilian Constitution of 1812, the end of Murat and the abolition of the Murat’s Council of State.

Sommario. 1. Premessa. – 2. La Repubblica Napoletana. 3. I Regni di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. - 4. La fine di Murat. - 5. La Sicilia e la costituzione del 1812.  ̶  6. La Restaurazione. –  7. Il Regno delle Due Sicilie. –  8. La codificazione napoletana del 1819. – 9. La "soppressione" del Consiglio di Stato: una rottura nei confronti del «decennio». 10. Conclusioni.

1. Premessa.

A seguito della conquista francese di Napoli del 1806, la macchina statale fu riorganizzata ispirandosi al modello adottato in Francia da Napoleone. Fu un periodo denso di cambiamenti, dal momento che sia l’assetto politico-amministrativo che quello socio-economico furono radicalmente innovati.

Già nel 1799 il Meridione era caduto in mano ai transalpini ed era stata creata la Repubblica Napoletana, ma si trattò di un’esperienza effimera e breve, di circa sei mesi. Al contrario, la conquista del 1806 si rivelò duratura e consentì l’introduzione di rilevanti riforme. La dominazione francese – ovviamente si fa riferimento a quella che ha inizio nel 1806 - fu contrassegnata da due fasi: la prima va al 1806 al 1808 e coincide con il regno di Giuseppe Bonaparte; la seconda, partito Giuseppe per la Spagna per assumere la corona del paese iberico, va dal 1808 al 1815, e corrisponde con il regno di Gioacchino Murat.

Molte delle innovazioni introdotte durante il «decennio» ovvero il periodo della dominazione francese furono comunque mantenute da Ferdinando di Borbone, una volta restaurato sul trono. Tra il 1815 e il 1820 il governo, guidato da Donato Tommasi e Luigi de’Medici, si orientò per una politica di «amalgama», vale a dire di pacificazione tra la monarchia borbonica e le nuove istituzioni, pertanto nel «quinquennio» 1815-1820 i due statisti tentarono di portare avanti lo stato amministrativo napoleonico[1].

In questa sede ci si propone di analizzare la strutture istituzionali meridionali nel periodo compreso tra il 1806 e il 1820, al fine di rilevare gli elementi di continuità tra l’esperienza transalpina e il «quinquennio», d’altro canto non tutti gli istituti francesi furono mantenuti in vita dai Borbone; il Consiglio di Stato, che durante il «decennio» aveva avuto un’importanza centrale e svolto funzioni consultive, fu svuotato di competenze. L’indagine dunque, pur mirando alla disamina globale dell’assetto istituzionale meridionale nel periodo di tempo indicato, esaminerà per un verso gli elementi di continuità, per un altro verso le cesure rispetto alla dominazione francese; da quest’ottica dunque l’abrogazione del Consiglio di Stato inteso come consesso dotato di attribuzioni rappresentative rappresentò uno dei punti di rottura verso il «decennio».

2. La Repubblica Napoletana.

Il direttorio della Repubblica Francese nei primi mesi del 1796 maturò una decisione che avrebbe avuto conseguenze travolgenti per la società italiana e gli stati della penisola: fu approvato difatti il progetto di un’offensiva militare da effettuarsi sullo scacchiere italiano, considerato tuttavia un fronte secondario, poiché quello principale era il fronte germanico. Al comando dell’armata d’Italia fu posto Napoleone Bonaparte, il quale grazie ad una serie di vittorie trasformò l’Italia nel teatro principale del conflitto[2].

Le armate transalpine tra il 1796 e il 1799 dilagarono nella penisola, spodestando quasi ovunque i legittimi sovrani e favorendo la creazione delle “repubbliche sorelle” di quella francese. La repubblicanizzazione della penisola iniziò nel dicembre 1796 quando, con l’esercito napoleonico padrone del settentrione della penisola, i filofrancesi di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara proclamarono la Repubblica Cispadana. Nel marzo 1797 le città di Bergamo, Brescia e Crema troncarono i rapporti che le legavano a Venezia – in ogni caso nello stesso anno con il Trattato di Campoformio la Serenissima insieme ai suoi territori fino al Mincio avrebbe cessato di esistere come repubblica autonoma e sarebbe stata annessa all’Austria almeno fino al 1805 – e si diedero ordinamenti indipendenti. Nel maggio dello stesso anno fu istituita la Repubblica Cisalpina nei territori dell’ex Lombardia austriaca e in quelli già Cispadani di Reggio, Modena, Massa e Garfagnana, mentre la Romagna entrò a far parte in quello che ormai restava della Repubblica Cispadana; il 6 giugno venne istituita la Repubblica Ligure, nata nei territori sui quali aveva governato fino all’arrivo dei francesi la Repubblica di Genova. La Cispadana negli ultimi giorni di luglio si fuse con la Cisalpina, divenendo uno stato ampio, che andava dalle Alpi al mare, comprensivo inoltre dei territori già appartenuti alla Repubblica di Venezia – Bergamo, Brescia e Crema – non annessi all’Austria con il Trattato di Campoformio[3].

Infine, dopo alcuni mesi di pausa, l’ondata rivoluzionaria si riversò anche sulle regioni centro-meridionali della penisola. Ancona si costituì in repubblica indipendente nel mese di novembre, separandosi dallo Stato della Chiesa, mentre tre mesi dopo Roma fu conquistata dai francesi[4].

Il 15 febbraio 1798 il pontefice fuggì da Roma e fu proclamata la Repubblica Romana; questo è in sintesi il panorama italiano nel biennio 1797-1798 ed in tale contesto si inseriscono le vicende del Meridione. Il 23 novembre 1798 la Repubblica Romana fu attaccata dalle truppe del Regno di Napoli, guidato dal generale Mack; alla fine del mese Ferdinando IV di Borbone con il suo esercito riuscì ad entrare a Roma, ove però rimase solo fino al 12 dicembre, quando fu costretto a cedere alla controffensiva lanciata dall’esercito transalpino, alla cui testa vi era il generale Jean-Ètienne Championnet.

La ritirata si trasformò ben presto in un tracollo, dato che i francesi riuscirono a penetrare nel napoletano. Il 21 dicembre Ferdinando IV e la moglie Carolina d’Asburgo-Lorena si imbarcarono sulla nave ammiraglia della flotta inglese, comandata da Horatio Nelson, e abbandonarono Napoli, dirigendosi verso Palermo. Tumulti antifrancesi scoppiarono intanto a Napoli; le truppe transalpine furono costrette a contendere la città partenopea palmo a palmo ai gruppi di “lazzaroni”; riuscirono ad assicurarsene il pieno controllo - dopo tre giorni di combattimenti - il 23 gennaio 1799, mentre il giorno precedente vale a dire il 22 gennaio i patrioti avevano proclamato la Repubblica Napoletana, riconosciuta immediatamente dal generale Championnet[5].

Il governo provvisorio alla guida della Repubblica Napoletana affidò a un comitato di legislazione il compito di predisporre un progetto di costituzione. Il testo, elaborato da Francesco Melzi, presentava caratteri interessanti ed originali, ma rimase inattuato per il precipitare degli eventi bellici che nel giugno del 1799 provocarono la caduta della Repubblica. Era stato di breve durata dunque il regime repubblicano – solo sei mesi – ma i francesi erano destinati a ritornare, nel 1806 infatti il Mezzogiorno continentale cadde di nuovo nell’orbita napoleonica.[6]

3. I Regni di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat.

Tra il 1805 e il 1806 la politica borbonica – complice anche l’influenza della regina Carolina – fu estremamente ambigua; per un verso il Regno di Napoli aveva firmato un trattato di neutralità con Bonaparte, per un altro verso aveva ratificato l’alleanza con la Terza Coalizione antifrancese, promossa da Inghilterra, Austria e Russia[7].

Ferdinando IV pagò però lo scotto per la scelta di legarsi al campo antinapoleonico; il 21 ottobre 1805 Nelson distrusse la flotta franco-spagnola nella battaglia di Trafalgar, ma Napoleone il 2 dicembre seguente sbaragliò le truppe austriache e russe ad Austerlitz, costringendo da un lato l’Austria a firmare il trattato di Presburgo, stipulato il 26 dicembre dello stesso anno, dall’altro lato la Russia a chiedere un armistizio[8].

Né il trattato di pace con gli Asburgo né l’armistizio con i russi menzionavano la sorte del Regno di Napoli, ove nel frattempo era sbarcato nella capitale il 19 dicembre 1805 un corpo di spedizione anglo-russo di 20.000 uomini; per un verso era una misura volta a proteggere il Meridione da un eventuale attacco dei transalpini; per l’altro verso obbligava il sovrano borbonico a svelare apertamente la scelta di campo fatta con la stipulazione dei trattati con le potenze della coalizione antifrancese[9]. Le prove decisive del conflitto però erano state combattute – la battaglia di Austerlitz era stata un’ulteriore prova del genio militare di Napoleone – e di conseguenza la situazione per i Borbone era delicata e divenne ancora più difficile quando gli inglesi e i russi decisero di ritirarsi dal Regno; i primi in Sicilia, i secondi oltre l’Adriatico[10].

Napoleone infine – gli alleati della Terza Coalizione oramai erano stati sconfitti – deliberò di porre fine alla dinastia borbonica che regnava a Napoli, pertanto ordinò ad un esercito di 32.000 uomini, guidato dal generale Massena, di conquistare il Meridione. Ferdinando IV abbandonò Napoli tra il 23 e il 24 gennaio del 1806 e si rifugiò in Sicilia – l’esercito transalpino era ormai ai confini del regno – mentre i francesi dapprima conquistarono Capua il 13 febbraio e il giorno seguente entrarono nella città partenopea. Iniziava il «decennio francese», che segnò, per usare le parole di Ruggero Moscati, «un periodo di radicale rinnovamento in tutta la vita sociale-economica e politica del Mezzogiorno d’Italia[11]». Non a caso Benedetto Croce, rilevando la continuità tra il movimento riformatore del XVIII secolo e il «decennio» scriveva:

«Si mieté, in quel decennio, la messe preparata in un secolo di fatiche, sul terreno travagliato da più secoli di oscure lotte e di contrastati desideri, bagnato di sudori e di lagrime; e si visse allora uno di quei periodi felici in cui ciò che prima sembrava aspro di difficoltà si fa piano e agevole, l’impossibile o lontanissimo diventa possibile e presente[12]».

Con decreto del 30 marzo 1806 Napoleone attribuì al fratello Giuseppe la corona del Regno di Napoli, costituito nelle regioni continentali del Mezzogiorno; il nuovo sovrano entrò nella città partenopea il 10 maggio seguente e con l’editto del 15 dello stesso mese istituì il Consiglio di Stato[13].  È utile ricordare che nel Saggio storico Vincenzo Cuoco, esaminando le strutture istituzionali napoletane precedenti al 1801, affermava: «Un difetto che vi era nell’organizzazione del governo di Napoli era la mancanza di un centro comune, al quale come tanti raggi andassero a finire tutti i rami dell’amministrazione. Questo centro avrebbe dovuto essere il Consiglio di Stato[14]». Dunque Cuoco era consapevole che il presupposto essenziale per realizzare un progetto riformatore era l’istituzione di un Consiglio di Stato, in grado di attenuare ed esaltare al contempo il nuovo equilibrio istituzionale; per di più l’opinione di Vincenzo Cuoco era lo specchio di  un’esigenza impellente: quella di fornire un organo – anche se solo consultivo – dotato di prestigio, competenza tecnica, nonché di componenti dall’elevato rigore morale idoneo a ricondurre l’azione amministrativa e il potere dei ministri al bene pubblico[15].

L’organismo – alla presidenza vi era il re o un suo delegato – esaminava le proposte presentate dai ministri ed esprimeva pareri obbligatori sulle questioni tributarie[16]; nell’assetto istituzionale del regno il Consiglio di Stato si innalzò – per usare le parole di Maria Rosa Di Simone - ad «organo di rilievo fondamentale che, come in Francia, divenne il centro propulsore della vita amministrativa e fulcro di tutte le riforme[17]». Come ha osservato Marco Meriggi «quest’organo riuscì – anche grazie alla rilevanza sociale e culturale di molti dei suoi membri – ad assumere sostanzialmente funzioni pseudolegislative, piuttosto che limitarsi all’esame ininfluente o quasi della legislazione prodotta dall’esecutivo o dell’esercizio della suprema giurisdizione contenziosa[18]».  L’istituto mostrò fin dall’inizio di rappresentare uno dei punti cardine della nuovo assetto statale, sia nella qualità di organo consultivo sia in veste di supremo giudice amministrativo con esclusiva competenza sui conflitti di giurisdizione[19].

Il Consiglio di Stato, con il successivo decreto del 5 luglio[20] fu suddiviso in quattro sezioni: legislazione, finanze, interno, guerra e marina; mentre la legge del 17 settembre[21] dello stesso anno stabilì che le proposte di legge predisposte dai Ministri e approvate dal sovrano fossero inviate alla competente sezione del Consiglio[22], la quale mediante il suo presidente poteva presentare osservazioni di merito sulla materia esaminata[23].

Inizialmente furono istituiti nove ministeri, ridotti in seguito a sei – Interno, Esteri, Giustizia, Finanze, Guerra e Polizia, Marina e Culto – e tra i dicasteri emergeva quello dell’Interno, a causa delle vaste ed ampie funzioni che possedeva.

Il Ministero dell’Interno era il fondamento della macchina amministrativa, in quanto dotato di estese competenze; in primo luogo gli erano conferiti compiti di pubblica sicurezza – le funzioni di polizia, vale a dire di informazione, repressione e prevenzione dei reati[24] invece erano state assegnate al Ministero di Polizia Generale[25] - in secondo luogo all’Interno erano demandate la «direzione e vigilanza sull’amministrazione provinciale e comunale[26]» con le connesse attribuzioni di natura finanziaria; infine gli erano assegnate «le competenze per agricoltura, industria, commercio, lavori pubblici, istruzione, belle arti, igiene, prigioni[27]».

Giuseppe Bonaparte rimase sul trono di Napoli circa due anni, fino al 1808, quando Napoleone conferì al fratello la corona spagnola; abbandonata la città partenopea raggiunse il paese iberico e il 7 giugno divenne re di Spagna. A Baiona il 20 giugno 1808, al momento di trasferire la sovranità a Gioacchino Murat promulgò lo «Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia»[28]; il testo – progettato a Parigi e affine sia a quello appena elargito alla Spagna sia a quello introdotto nel Regno d’Italia – fu redatto dallo stesso Giuseppe e dai consiglieri a lui più vicini, quando la partenza per la Spagna era imminente e non venne sottoposto al vaglio preventivo del Consiglio di Stato né fu ratificato da un organo rappresentativo[29]. Lo «Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia» era diviso in undici titoli; nel primo proclamava la religione cattolica come religione di Stato, mentre in quelli successivi disciplinava la successione al trono, la reggenza, la lista civile del re; i grandi ufficiali della Corona; la composizione del governo, del Consiglio di Stato e del Parlamento; le norme sull’ordinamento giudiziario e sull’amministrazione provinciale, mentre l’ultimo titolo conteneva una serie di disposizioni generali[30].

Il titolo riguardante il parlamento nazionale introduceva un’istituzione nuova e del tutto inedita rispetto agli altri ordinamenti ispirati al modello francese[31]. L’assemblea elettiva era composta da cento membri e suddivisa in cinque sedili: clero, nobili, possidenti, dotti e commercianti. I componenti dei primi due sedili erano nominati a vita dal sovrano mentre quelli del terzo erano eletti dai «collegj de’ possidenti», infine i membri dei sedili dei dotti e dei possidenti erano scelti dal sovrano «nell’ambito di liste presentate rispettivamente dalle accademie, università, alti tribunali e dai collegi dei commercianti[32]».

Le disposizioni sull’elezione dei parlamentari tuttavia non furono mai applicate; nei primi anni del regno di Gioacchino Murat vi fu un ampio dibattito sulla legge elettorale, tuttavia l’assemblea elettiva provocava la diffidenza sia del sovrano – era avverso ai corpi rappresentativi – che degli intellettuali, i quali reputavano il modello adottato un retaggio medioevale[33].

In ogni caso il periodo murattiano rivestì un’enorme importanza nell’opera di rinnovamento dello stato. Murat nominò come ministri personalità di alto profilo quali: Giuseppe Zurlo, Maurizio del Gallo e Francesco Ricciardi; il primo designato Ministro dell’Interno, il secondo degli Esteri, il terzo di Grazia e Giustizia, che collaborarono con il sovrano per l’attuazione delle riforme introdotte da Giuseppe Bonaparte. Da un lato fu soppressa la feudalità, dall’altro lato fu riformato l’ordinamento giudiziario; inoltre furono introdotti nel regno i codici francesi.

Il Code Civil, promulgato in Francia con la legge del 21 marzo 1804[34], fu esteso via via ai paesi conquistati ed esercitò un’enorme influenza sulle successive codificazioni avvenute sia in Italia che in Europa[35]. Entrò in vigore in contemporanea al paese transalpino nei dipartimenti piemontesi annessi alla Francia nel 1802[36]; il 25 maggio fu esteso ai tre dipartimenti liguri – anch’essi erano in mano francese -; il 23 settembre dello stesso anno al dipartimento del Taro – in questo erano stati riuniti i dipartimenti di Parma e Piacenza - ; il 16 gennaio del 1806 nel Regno d’Italia, nel testo italiano predisposto appositamente; il 30 marzo nel principato di Lucca; il 22 ottobre e il 26 dicembre 1808 nel Regno di Napoli; il 3 marzo 1810 nei dipartimenti toscani in seguito alla soppressione del Regno d’Etruria[37]; il 17 maggio 1809 e il 17 febbraio 1810 nei territori dello Stato Pontificio annessi al Regno d’Italia[38], vale a dire Legazioni e Marche; nel 1812 in Umbria e nel Lazio[39].

Dunque tutta la penisola – ad esclusione di Sicilia, Sardegna e dei territori veneti ceduti all’Austria da Napoleone – fu pertanto accomunata per un breve periodo dalla vigenza del Codice francese[40].

Il Code civil abrogava espressamente tutte le normative anteriori vale a dire: il diritto romano, le consuetudini generali e locali, le ordinanze e i regolamenti[41]; importato nella penisola, oltre a sopprimere le fonti precedenti, sciolse i vincoli di feudalità, abolì i fedecommessi, introdusse il sistema delle pubblicità delle ipoteche[42], in sostanza impose «uniformità legislativa[43]»; in relazione alla svolta unitaria[44] l’evento è stato talmente importante che Carlo Ghisalberti lo ha definito « il più grande evento della nostra storia del diritto dopo l’introduzione in Italia della codificazione giustinanea avvenuta dodici secoli prima[45]».

Nel Regno d’Italia la codificazione napoleonica inoltre era stata preceduta da un’importante innovazione amministrativa; infatti con decreto dell’8 giugno 1805[46], pubblicato a Milano nei giorni successivi alla sua incoronazione a Re d’Italia[47], Napoleone aveva razionalizzato il territorio dal punto di vista amministrativo e fissato i confini dei comuni, dei cantoni, dei distretti e dei dipartimenti[48]; tale opera di ottimizzazione è stata messa efficacemente in risalto da Damigela Hoxka, la quale ha evidenziato come i punti salienti dell’attività napoleonica in Italia furono: «riforma amministrativa, riorganizzazione della giustizia, e codificazione del diritto[49]» e appunto su questi fronti si palesò concretamente anche nella penisola l’imperialismo giuridico di Napoleone all’indomani dell’incoronazione a re d’Italia il 26 maggio 1805, sul filo di una politica già intrapresa negli anni precedenti[50].

Il testo milanese del Code – nel Regno d’Italia era entrato in vigore con il nome di Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia -  peraltro rappresentò il modello di riferimento per la versione partenopea del Codice, poiché la traduzione effettuata precedentemente dal magistrato Giuseppe Raffaelli non era stata ritenuta soddisfacente dalla commissione napoletana incaricata di predisporre il testo. Nella riunione del Consiglio di Stato del 12 settembre 1808 Murat decretò sia una nuova traduzione del Codice «per evitare gli errori di quella milanese per il codice civile e commerciale[51]», sia adeguate modifiche dello stesso, avuto riguardo «alle necessità del luogo[52]». Il 2 ottobre fu presentata al governo la relazione della sezione legislativa del Consiglio di Stato sulle modifiche da apportare al Code civil; non era ovviamente pensabile ritoccare il testo né effettuare significative modifiche, era risaputo come il Code fosse «dal punto di vista napoleonico, pressappoco un articolo di fede[53]». L’obiezione principale riguardava il divorzio, istituto discutibile dal punto di vista napoletano[54].

Il vecchio sistema del diritto di famiglia in realtà era crollato già ai tempi della Repubblica napoletana quando, dieci anni prima della promulgazione del codice napoleonico, nelle piazze di alcuni municipi del Meridione erano stati celebrati i primi matrimoni civili intorno agli alberi della libertà[55]. Nel saggio Gli sposi della libertà. Il sacramento del matrimonio durante la rivoluzione del 1799 Pasquale Palmieri osserva – riportandosi anche a quanto scritto da Vittorio De Cicco in un articolo sugli eventi verificatesi a San Mauro del Forte, un piccolo villaggio della Basilicata -  come all’epoca della Repubblica partenopea gli sposi giravano intorno all’albero della libertà e pronunciavano il ritornello

«Albero mio fiorito tu sei la sposa ed io il marito»

compiuti tre giri il matrimonio era valido[56] e in questa formula, come ha evidenziato Paolo Ungari, confluivano antichi miti e rituali[57]; le autorità ecclesiastiche ebbero un atteggiamento condiscendente verso questi rituali e in alcuni casi – a quanto sembra – accettarono di celebrare il sacramento per confermare i matrimoni civili contratti precedentemente[58].

In seno al Consiglio di Stato di Napoli infine fu avanzata la proposta di sospendere l’introduzione dell’istituto del divorzio, al fine di approfondire l’argomento; in effetti già a Milano la commissione incaricata della traduzione del Code aveva espresso perplessità, ritendendo il divorzio inammissibile in quanto contrario alle convinzioni religiose dei sudditi[59] e in contrasto con il costume nazionale italiano[60]. Anche nel napoletano, come avvenuto a Milano, si pose il problema del divorzio, in maniera peraltro ancor più significativa, dal momento che alla sua introduzione si oppose la magistratura, profondamente antidivorzista e timorosa di una scomunica da un lato, ma oggetto di pressioni politiche dall’altro lato.[61]

Napoleone tuttavia fu inflessibile e pretese l’integrale applicazione del Codice sia nel Regno d’Italia che nel Regno di Napoli.

Il Code entrò pertanto in vigore nel Meridione l’1 gennaio 1809, né la richiesta di sospensione già avanzata dal Consiglio di Stato di Napoli[62], né Gioacchino Murat – il re in effetti aveva accolto l’istanza e sospeso l’applicazione del divorzio[63]- nulla poterono contro la volontà dell’Empereur. Del resto l’imperatore aveva dichiarato: «preferirei che Napoli tornasse all’ex Re di Sicilia piuttosto che lasciar castrare in questo modo il Codice Napoleone[64]». Negli anni successivi vi fu un aspro scontro tra i ministri della giustizia e la magistratura, che adoperò espedienti e vari rallentamenti per non applicare l’istituto, tanto che le pronunce definitive di divorzio furono un numero irrisorio; nel resto nella penisola, nello specifico nel Regno d’Italia, le richieste di divorzio furono sporadiche e spesso furono osteggiate dai magistrati[65].

Seguì poi la pubblicazione del Codice di Procedura Civile, che abrogò le disposizioni della legge del 20 maggio 1808 riguardante i giudizi civili – era una legge che aveva provveduto a riformare le due procedure – e infine la sistemazione della materia penale con l’entrata in vigore del Codice Penale[66].

4. La fine di Murat.

La battaglia di Lipsia provocò sia il crollo dell’Impero napoleonico che dei suoi stati satelliti, governati per lo più da congiunti di Bonaparte; in un simile frangente, nel tentativo di salvare il trono Gioacchino Murat decise di allearsi con l’Austria[67]; tuttavia era un’intesa effimera e nei giochi diplomatici intessuti nel Congresso di Vienna i rappresentanti borbonici – i plenipotenziari inviati da Ferdinando IV avevano l’appoggio di Talleyrand, il quale aveva posto tra i punti del suo programma la restituzione di Napoli al legittimo sovrano[68] – riuscirono a portare dalla loro parte le potenze europee.

Murat  – era giunta intanto la notizia del rientro di Napoleone in Francia dall’isola d’Elba – decise allora di marciare verso il Nord della Penisola e il 30 marzo a Rimini lanciò il Proclama[69] agli italiani, invitandoli a lottare per l’indipendenza[70]; tuttavia l’esercito napoletano, sconfitto nella battaglia di Tolentino combattuta il 3 maggio 1815[71], fu costretto a capitolare, pertanto con la convenzione di Calasanza, stipulata il 20 maggio del 1815 e  firmata per parte murattiana dal generale Pietro Colletta[72], venne convenuto «un armistizio in attesa della resa di tutto il regno agli austro-inglesi[73]» e l’abbandono del trono da parte di Murat – riparato dapprima in Francia e poi in Corsica – mentre Ferdinando IV di Borbone rientrò a Napoli il 17 giugno.

Va ricordato che Murat - sulla falsariga di Napoleone che durante i cento giorni per rivitalizzare le strutture imperiali aveva concesso l’Acte additionnel aux constitution de l’Empire[74] -  nell’estremo tentativo di recuperare l’appoggio dei ceti e delle forze che lo avevano abbandonato poiché avevano subodorato il crollo definitivo del suo regime, aveva concesso una nuova costituzione per il Regno di Napoli[75]. La Carta introduceva nel contesto istituzionale di matrice napoleonica un parlamento; quest’ultimo sarebbe stato suddiviso in due camere: un senato di nomina regia e una camera elettiva, denominata “consiglio di notabili” ed eletta dalle province, dai commercianti, dalle città, dall’università di Napoli e dalle corti del Regno[76]. Il testo – come ha osservato Carlo Ghisalberti - «avrebbe dovuto porre in essere quel sistema politico latamente parlamentare che durante la vigenza della costituzione di Baiona, nonostante le istanze della parte più avanzata della borghesia meridionale, non era stato realizzato[77]».

La situazione per Murat nel 1815 era però compromessa, pertanto la Carta costituzionale non venne attuata[78]. L’ormai ex sovrano fuggì in Corsica ma, nell’ottobre dello stesso anno, tentò di riconquistare il trono; sbarcato a Pizzo Calabro con un manipolo di fedelissimi fu catturato e dopo un processo sommario condannato a morte e fucilato[79].

5. La Sicilia e la costituzione del 1812.

La Sicilia – e con essa anche la Sardegna – era un’eccezione nello scenario italiano, dominato da Napoleone[80]. La presenza militare inglese difatti impedì all’isola di cadere in mano ai transalpini e di conseguenza di sperimentare le istituzioni francesi, dunque in Sicilia si sviluppò un assetto istituzionale ispirato al modello d’Oltremanica[81].

In questo contesto risultò fondamentale l’intervento di William Bentinck – era a capo della flotta inglese che proteggeva la Sicilia da una possibile invasione francese – che tentò di saldare la frattura tra Ferdinando IV e i baroni siciliani. Il sovrano nel 1810 aveva convocato il Parlamento siciliano –  l’assemblea era composta dai tre “Bracci” ovvero tre Camere, vale a dire la Camera ecclesiastica, la Camera baronale e la Camera demaniale – con lo scopo di eliminare i privilegi fiscali baronali[82]; difatti come si legge in Mack Smith: «risulta che la Camera ecclesiastica pagava in un anno 31.000 scudi di donativi, i baroni del regno ne pagavano 35.000, la città di Palermo 43.000, mentre le altre università baronali e demaniali dovevano pagare l’imponente somma di 404.000 scudi[83]». Il re era consapevole dell’appoggio della Camera demaniale per l’approvazione di qualunque somma, tanto più se fossero stati i baroni a pagare.  Questi, estremamente diffidenti verso il sovrano, rigettarono la richiesta del re di un «donativo di 360 mila once all’anno, necessario ad aumentare le forze di terra da 8 a 20 mila uomini[84]» e protestarono contro l’aumento delle imposte, provocando la reazione del re, che ordinò l’arresto e l’esilio dei principi più riottosi[85].

Il sovrano pertanto, pressato da Bentinck, nominò come Vicario Generale del Regno il figlio Francesco e gli cedette temporaneamente il potere.

Fu composto un nuovo governo, che affidò all’abate Paolo Balsamo il compito di predisporre una moderna costituzione, il cui progetto fu completato nel maggio 1812 e ratificato nel luglio seguente dal Parlamento siciliano, mentre il testo definitivo venne approvato il 25 maggio 1813[86];  l’approvazione del testo è descritto da Denis Mack Smith con queste parole: « Balsamo e i suoi amici, nel frattempo, avevano impiegato diversi mesi ad abbozzare una costituzione, e in un’unica sessione notturna i suoi princìpi fondamentali furono ora accettati all’unanimità. L’esaltazione del momento, la disposizione generale ad accettare l’autorità e senza dubbio una certa dose di panico, tutto contribuì a questa rapidità e a quest’unanimità[87]».

Nel 1812 furono promulgate le Basi[88] della Costituzione siciliana, che ponevano i princìpi fondamentali ovvero: l’esclusione di confessioni religiose diverse da quella cattolica, la divisione dei poteri, la composizione del parlamento, l’elenco dei diritti fondamentali dei cittadini, la soppressione della feudalità.

Il contenuto delle Basi era poi sviluppato nella Carta costituzionale, ripartito in tre titoli: I. legislativo; II. esecutivo; III. giudiziario[89].

Il potere legislativo, l’introduzione di nuove tasse, la creazione di ulteriori magistrature e la facoltà di abolire quelle antiche erano attribuite ad un parlamento, composto da una «Camera dei Pari», ereditaria e da una «Camera dei Comuni», elettiva. Nella Camera dei Pari furono inclusi di fatto il primo e il secondo “Braccio” dell’antico Parlamento siciliano ossia quello ecclesiastico e baronale, mentre la camera elettiva era composta dai rappresentanti dei ventitré distretti dello Stato, da quelli delle principali città, dai rappresentanti delle Università di Palermo e Catania.

Per essere eletti alla Camera dei Comuni erano richiesti una serie di requisiti, vale a dire la nazionalità siciliana, il raggiungimento del ventesimo anno d’età nonché l’assenza di condanne penali e di impieghi nella pubblica amministrazione[90].

La Camera dei comuni era selezionata sulla base di un sistema elettorale censitario, disponeva infatti la Costituzione palermitana: «I Rappresentanti di un Distretto nella Camera de’ Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso Distretto una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all’anno, sia che la stessa provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, o simili sorta di proprietà». Era previsto un censo più alto per Palermo, statuiva infatti la Carta costituzionale: «I Rappresentanti della Città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa Città, o suo Territorio una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all’anno, sia che provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà; da tutti coloro, i quali avranno nella medesima città, o suo Territorio un ufficio pubblico vitalizio, e inamovibile almeno di once cento all’anno»; per godere dell’elettorato passivo era necessario possedere un censo annuale di «once trecento», aumentato a «once cinquecento» per la « Città di Palermo» e ridotto a «once centocinquanta» per «Città, o Terra Parlamentaria, o Università degli Studi[91]».  Inoltre erano richiesti ulteriori requisiti per essere eletti alla Camera dei Comuni ovvero la nazionalità siciliana, il raggiungimento del ventesimo anno d’età, l’assenza di condanne penali e di impieghi nella pubblica amministrazione[92].

Il secondo titolo riservava il potere esecutivo al sovrano; quest’ultimo inoltre aveva il potere di dichiarare la guerra e di stipulare la pace, nonché di concludere trattati con altri paesi, fermo restando l’obbligo di non violare la Costituzione, oltre ad altre rilevanti competenze.

Il potere giudiziario era disciplinato nel terzo titolo, che constava di tre capitoli: il primo conteneva disposizioni di natura generale; il secondo relativo a «qualità de’ giudici e magistrati»; il terzo su eventuali «abusi»[93].

Occorre comunque ricordare in questa sede quanto affermato  da Gian Savino Pene Vidari, il quale ha osservato che la costituzione palermitana «ebbe nel complesso una realizzazione fiacca e il Re, appena poté, evitò di applicarla[94]». Il sovrano, tornato a Napoli dopo la caduta di Murat, non convocò più il Parlamento siciliano e la carta palermitana del 1812, pur non venendo formalmente abrogata, di fatto venne disapplicata[95].

6. La Restaurazione.

La Restaurazione nel Meridione fu contrassegnata da una continuità con l’esperienza francese[96] «che non trova riscontro negli altri Stati italiani[97]», infatti, con gli editti emanati da Ferdinando IV di Borbone nel maggio 1815 furono mantenute sia la burocrazia sia le istituzioni murattiane[98], ad eccezione del Consiglio di Stato di Napoli, che fu abolito[99] con decreto del 17 luglio 1815[100]. Come ha chiarito Raffaele Feola, con la soppressione del Consiglio di Stato «si volle così colpire il partito murattiano[101]»; infatti negli ultimi anni del regno di Murat l’istituzione più di una volta aveva oltrepassato le semplici funzioni di un organo tecnico[102] e di fatto aveva affiancato la monarchia murattiana sul piano politico, quindi il «glorioso consesso»[103] fu abolito due mesi dopo il ritorno dei Borbone sul trono di Napoli e le sue competenze furono divise tra il Supremo Consiglio di Cancelleria, cui passarono le funzioni consultive e la Gran Corte dei Conti – il 29 maggio 1817 era stata creata quella di Napoli e il 7 giugno 1819 quella di Palermo – che ebbe le competenze giurisdizionali[104].

Il mantenimento dei funzionari e di quasi tutte le altre istituzioni del periodo murattiano – garantito dai decreti promulgati nel maggio 1815 da Ferdinando IV di Borbone – derivò da un lato dagli obblighi assunti con le potenze europee – queste infatti desideravano infatti evitare repliche di reazioni violente analoghe a quelle avvenute nel 1799 –; dall’altro lato dalla consapevolezza degli innegabili e profondi mutamenti avvenuti nella società napoletana durante la dominazione transalpina, pertanto riportare indietro le lancette della storia era impossibile[105].

In Sicilia – i Borbone avevano soggiornato nell’isola tra il 1806 e il 1815 – era sorto un “partito” guidato da Luigi de’ Medici e Donato Tommasi[106], che aveva osservato attentamente «quanto Giuseppe Bonaparte prima e poi Gioacchino Murat stavano realizzando nella parte continentale del Regno[107]». Tommasi e de’Medici fin dal 1813 – il crollo del regno murattiano non era ancora avvenuto – premevano sul re affinché «l’eventuale riacquisizione da parte del Borbone del Mezzogiorno continentale non si traducesse in un ritorno allo statu quo ante al 1806[108]». Ancora Tommasi nel 1813 aveva presentato a Ferdinando di Borbone una serie di rilievi sulle istituzioni napoletane[109] e prospettato al re – qualora fosse stato riconquistato il Regno di Napoli – il mantenimento delle strutture introdotte dai francesi; in particolare: la Cassazione, i nuovi tribunali, la separazione della giustizia ordinaria da quella amministrativa, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato[110].

7. Il Regno delle Due Sicilie.

I gruppi conservatori sollecitavano l’integrale restaurazione dell’antico regime, tuttavia su questa posizione prevalse infine la «politica dell’amalgama[111]», vale a dire il compromesso tra le tendenze reazionarie e quelle progressiste, sostenute da Luigi de’Medici[112], divenuto nel frattempo Ministro delle Finanze.

L’intenzione di rendere omogenea la struttura amministrativa del Regno provocò la soppressione dell’autonomia di cui godeva la Sicilia; come ha osservato Giuseppe Coniglio non era «estranea alle sue argomentazioni [ di Ferdinando IV] la riserva mentale di poter eliminare in tal modo l’incomoda costituzione siciliana[113]»; rileva ancora Coniglio come Ferdinando « per scaricarsi dalla odiosità che la decisione poteva provocargli, ne attribuì la responsabilità al Congresso di Vienna che, nel rimetterlo sul trono, lo aveva denominato regno delle Due Sicilie, indicandolo come unico organismo[114]»; quindi il sovrano con la legge dell’8 dicembre 1816[115] decretò l’unificazione dei domini al di là e al di qua del Faro. Fino a quel momento «egli era stato Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di Sicilia[116]», ossia aveva governato sul Mezzogiorno continentale e sulla Sicilia in virtù di un’unione personale. Da quel momento fu «Ferdinando I di un nuovo Stato unitario, il Regno delle Due Sicilie[117]».

I ministeri furono riorganizzati con la legge del 10 gennaio 1817 e il loro numero fissato a sette[118] - Interni, Esteri, Grazia e Giustizia, Affari ecclesiastici, Finanze, Guerra, Marina e Polizia[119] – invece al di là del Faro fu istituito un ottavo ministero, suddiviso in tante sezioni quanti erano i dicasteri napoletani[120].

Il sovrano nell’esercizio delle sue funzioni legislative e amministrative era assistito da un Consiglio di Stato ordinario[121], tuttavia dell’omonimo organismo napoleonico questa istituzione conservava soltanto il nome[122], dal momento che era poco più di un Consiglio dei ministri allargato[123], ove colui che dirigeva i lavori era il monarca.

Con la legge del 22 dicembre1816[124] fu istituito un organismo dotato di funzioni consultive[125]: il Supremo Consiglio di Cancelleria. Questo era di nomina regia e ripartito in tre camere: camera della giustizia ed affari ecclesiastici; delle finanze, dell’interno e della polizia; della guerra e della marina. Come ha evidenziato Maria Rosa Di Simone il Supremo Consiglio di Cancelleria «restò sempre uno strumento dell’assolutismo monarchico e l’espressione tipica dello Stato amministrativo, in quanto la formazione dei suoi pareri non era subordinata alla richiesta del re e alla sua alta competenza tecnica non corrispondeva un potere deliberante[126]».

La costituzione siciliana del 1812 di fatto fu abrogata, la carta palermitana aveva rappresentato «un punto di incontro e scontro tra le tradizionali aspirazioni autonomistiche della classe politica siciliana e le istanze liberali propugnate dai più moderati tra gli esponenti del mondo antinapoleonico[127]», sebbene questa carta costituzionale in stile inglese, trapianta in terra sicula – come ha scritto Mack Smith - « ben difficilmente avrebbe potuto funzionare a dovere».

Con la legge dell’8 dicembre 1816 fu proclamata l’unità del Regno[128] – fino a quel momento Ferdinando aveva governato come Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di Sicilia, dunque la Sicilia e il resto del Meridione erano state due entità separate e governate in un’unione personale[129] –; i territori al qua e al di là del Faro andarono a costituire il Regno delle Due Sicilie[130], il sovrano assunse il titolo di Ferdinando I mentre l’isola fu ridotta a provincia della neonato regno[131].

8. La codificazione napoletana del 1819.

Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie ha rappresentato una tappa di estrema importanza nella storia della produzione normativa borbonica e saldo anello di congiunzione tra il «decennio» e la Restaurazione, e a forgiarlo contribuì il pensiero e l’opera di Donato Tommasi[132].

Questi, in uno dei progetti che elaborò tra il 1813 e il 1814 in veste di consigliere giuridico di Ferdinando, quando ancora il trono di Napoli non era stato riconquistato e i Borbone erano esuli in Sicilia, sostenne l’esigenza di mantenere – con le opportune modifiche – la codificazione francese; come ha evidenziato Raffaele Feola «anche dall’isolamento siciliano egli [ Tommasi] era dunque ben consapevole del fatto che il Codice Napoleone aveva messo profonde radici nel Regno, come in altri Stati europei[133]».

Il Code aveva eliminato – almeno in via di principio – ogni arbitrio dei giudici e garantito il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; ricorda ancora Raffaele Feola in un celebre studio su Donato Tommasi che: «introdotto durante il regno di Murat, anche a Napoli il codice era divenuto, contro ogni resurrezione dell’antico regime, un baluardo tanto più importante, quanto più avevano dominato l’arbitrio dei giudici, le sopraffazioni della feudalità, l’incertezza del diritto[134]».

Con decreto reale del 2 agosto1815 fu designata una commissione reale, divisa in tre sezioni e incaricata di predisporre i progetti dei nuovi codici; mentre il 10 agosto fu deliberato di mantenere temporaneamente in vigore i codici francesi, in attesa della compilazione del nuovo corpus normativo[135].

La prima sezione fu incaricata di procedere alla redazione del Codice Civile e di Procedura Civile; i suoi membri erano: Tommaso Caravita, Primo Presidente della Corte di Cassazione; Giacinto Trojse e Domenico Sarno, membri della Commissione Consultiva Temporanea; Domenico Criteni, Presidente onorario della Corte d’Appello di Napoli; il marchese Avena e Francesco Magliano, consiglieri della Corte di Cassazione.

La seconda sezione fu incaricata di preparare il Codice Penale e di Procedura penale; i suoi componenti erano: Raffaelle di Giorgio, Procuratore Generale onorario presso la Corte di Cassazione; Nicola Nicolini, avvocato generale presso la Cassazione; Francesco Canofari e Gregorio Libetta, consiglieri di Cassazione; Giuseppe Raffaelli, componente della Commissione Consultiva Temporanea; Giovanni Vittorio Englen, capo di divisione della Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

La terza ed ultima sezione fu delegata alla compilazione del codice di commercio; ne facevano parte il Marchese Vivenzio, Presidente della Corte dei Conti; Giovan Battista Vecchione, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; Vincenzo Leotti, consigliere di Cassazione; Raffaele Tramaglia, membro della Commissione Consultiva Temporanea[136].

Le relazioni furono trasmesse al Supremo Consiglio di Cancelleria che, in virtù delle sue funzioni consultive, allestiva i progetti destinati alla sanzione regia. I cinque codici, superato il vaglio del Supremo Consiglio di Cancelleria, entrarono in vigore l’1 settembre 1819.

Il Codice pel lo Regno nella sua versione definitiva era unico ma diviso in cinque parti: leggi civili, leggi penali, leggi della procedura nei giudizi civili, leggi della procedura nei giudizi penali, leggi di eccezione per gli affari di commercio. Il Codice entrò in vigore sia nell’Italia Meridionale che in Sicilia e rappresentò un riordinamento legislativo degno della massima attenzione[137], in questa sede è opportuno ricordare quanto scritto da Federico Sclopis sulla promulgazione del Codice pe lo Regno: «Finalmente, con legge del 26 marzo 1819, pubblicata in Napoli il 31 dello stesso mese, furono pienamente aboliti, a contare dal 1 di settembre dell’anno medesimo, il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto del 20 maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, e il codice di commercio pubblicati durante l’occupazione militare e rimasti provvisoriamente in vigore fino a quel giorno[138]».

Ancora Sclopis rilevava le analogie tra il Code Civil e il Codice pel Regno, evidenziava infatti nella sua Storia della legislazione italiana che «le leggi civili di Napoli moltissimo ritrassero delle francesi che colà avevano fatto buona prova[139]».

È ampiamente positivo il giudizio di Pasquale Del Giudice sulla codificazione napoletana, non a caso l’illustre studioso sottolineava come: «I Codici Napoletani servirono di esempio e di regola al rinnovamento legislativo degli altri Stati [Italiani] in nessuno dei quali peraltro la codificazione riuscì né così compiuta né così di getto come si era fatto a Napoli[140]»; in proposito è opportuno ricordare anche la valutazione di Guido Landi, il quale scriveva: «Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie è, comunque, il più insigne monumento della legislazione borbonica e del pensiero giuridico meridionale[141]».

Il Code Civil si apriva con regole che riguardavano la promulgazione delle leggi, la loro efficacia per l’avvenire e l’obbligo del magistrato di giudicare – per non incorrere del resto nella colpa di negata giustizia -  e di giudicare del caso concreto; altre regole riguardavano l’inderogabilità delle leggi sull’ordine pubblico e il buon costume. Queste disposizioni erano contenute in un unico articolo ossia l’articolo 1, denominato appunto «titolo preliminare»[142].

Nel Codice pel Regno delle Due Sicilie l’articolo 1 riproduceva la disposizione del Code Civil, seppure con due modifiche: la prima – era presa in considerazione la difficoltà di comunicazione tra gli abitanti – graduava la data della emanazione a seconda della distanza dal luogo considerato ovvero il comune in cui la legge era promulgata; la seconda riguardava l’interpretazione delle leggi che limitavano il libero esercizio dei diritti del cittadino.

L’interpretazione doveva essere restrittiva, poiché le disposizioni limitative non potevano essere estese al di là dei casi previsti; in sostanza era un compromesso tra il libero esercizio dei diritti civili come riconosciuti dal Code civil e la limitazione di questi diritti, la cui interpretazione restrittiva era riservata all’interprete; in ogni caso un compromesso preoccupante – rileva Guido Alpa – se non si ponevano limiti all’arbitrio dell’interprete[143].

L’entrata in vigore del Codice pe lo Regno fu dunque il coronamento dell’attività legislativa portata avanti nei primi anni della Restaurazione e rappresentò una cesura tra la nuova società meridionale e il passato, ove la monarchia era circondata da ordini sociali privilegiati[144].

9. La “soppressione” del Consiglio di Stato: una rottura verso il «decennio».

La principale differenza con le istituzioni del periodo francese fu la trasformazione del Consiglio di Stato in organo meramente consultivo del sovrano, di cui facevano parte anche i ministri regi; d’altro canto le competenze precedentemente attribuite al Consiglio di Stato furono ripartite tra il Supremo Consiglio di Cancelleria, cui furono attribuite competenze consultive e la Gran corte dei conti, che ebbe quelle giurisdizionali[145].

Eppure durante il «decennio» il Consiglio di Stato si era innalzato a perno dell’ordinamento, al riguardo va osservato l’aumento delle competenze di cui godeva fu causato dalla mancata attuazione della Carta costituzionale di Bayonne del 1808, la quale rimase inapplicata per quanto riguardava il titolo VIII, vale a dire le norme sul Parlamento nazionale; il congelamento di tale disposizioni fu la causa dell’aumento delle competenze del Consiglio di Stato, le cui funzioni erano regolamentate dal titolo VII; in tale sezione era contenuta una norma di grande importanza, in forza della quale l’organo opererà anche in veste consultiva nel corso del «decennio», vale a dire l’articolo 8.

Tale disposizione statuiva: «Gli atti del re intorno agli oggetti compresi nelle attribuzioni assegnate al parlamento nazionale nel titolo seguente, hanno forza di legge, fino alla prima assemblea del parlamento nazionale, allorché sono stati discussi in Consiglio»; dunque esso in un certo modo, faceva le veci del Parlamento mancante[146].

Durante il regno di Murat il Consiglio mantenne inoltre l’atteggiamento di indipendenza che aveva assunto quando sedeva sul trono Giuseppe Bonaparte; tale condotta, come ha evidenziato Angela Valente «non piacque a Murat», che aumentò «sensibilmente il numero dei membri [del Consiglio di Stato], nella speranza che i nuovi avrebbero in seno al Consiglio neutralizzato l’azione indipendente dei più antichi». Lo spessore dell’organo era dovuto inoltre al valore degli uomini che vi sedevano: Vincenzo Cuoco, Giuseppe Poerio, Melchiorre Delfico, Monsignor Rosini; Tito Manzi in qualità di Segretario del Consiglio.

Molti di questi avevano partecipato agli eventi del 1799 e ai fatti della Repubblica Napoletana, fuggendo dal paese quando era crollata e riparando in Francia e nell’Italia Settentrionale, ove avevano avuto la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali. Rientrati a Napoli, furono il nucleo del regime murattiano e formarono l’élite di intellettuali cui Murat affidò il compito nel periodo compreso tra il 1813 e il 1815 di redigere articoli e scritti patriottici per dirigere l’opinione pubblica[147].

Per il Meridione il Consiglio rappresentò dunque un’istituzione del tutto nuova, al punto tale da rendere difficile il confronto con istituti del passato, quale la Regia Camera di S. Chiara o con gli organi omonimi nell’ancien régime, come il Consiglio di Stato operante negli Stati estensi[148].

Anche Blanch aveva esaltato il ruolo del Consiglio di Stato sia perché nel corso del «decennio» aveva svolto egregiamente le funzioni di giudice supremo sia perché si era innalzato a principale organo consultivo della pubblica amministrazione; non a caso scriveva Blanch: «un consiglio di Stato ben scelto con consigli comunali e provinciali, forma un sistema di governo consultivo che dà al governo assoluto il vantaggio di avere il mezzo di conoscere i bisogni della società e di farle contemporaneamente comprendere quelle inerenti al potere e necessari a soddisfare ai doveri verso di essa[149]».

Dalle parole di Blanch trapelava pertanto l’esigenza, espressa tramite l’esaltazione di quel sistema consultivo che vedeva al vertice il Consiglio di Stato e alla base i consigli provinciali e comunali, di attenuare il sistema amministrativo introdotto durante la Restaurazione, cui erano legati Luigi de’Medici e molti esponenti della classe politica napoletana[150].

10. Conclusioni.

Il Regno delle Due Sicilie era improntato alla forma istituzionale dello Stato inaugurata dalla Rivoluzione francese; tutti gli ordinamenti intermedi tra i cittadini e lo Stato erano stati rimossi e quest’ultimo si era affermato come unica fonte di diritto, di giustizia e di amministrazione; in altre parole come titolare unico della sovranità.

La nobiltà aveva perso ormai le sue tradizionali funzioni e libertà e si riduceva ad elemento onorifico della corona; d’altro canto l’adozione dell’ordinamento statale di matrice francese aveva attribuito al sovrano un’autorità mai posseduta in passato, dato che gli ordinamenti intermedi erano stati rimossi il re non aveva più limiti interni.

Tale soluzione fu accolta da quei settori delle elités meridionali che si manifestarono entusiaste del nuovo Stato, apprezzandone le caratteristiche: l’unitarietà delle istituzioni statali, la fine del pluralismo delle fonti giuridiche, l’abolizione delle giurisdizioni particolari, l’affermazione del monopolio della giustizia regia[151]. Il governo Medici-Tommasi era stato l’artefice di riforme illuminate, ma nel frattempo era aumentata l’esigenza di cambiamenti in senso costituzionale.

L’abolizione del Consiglio di Stato murattiano e la creazione di altri organi – quali il Supremo Consiglio di Cancelleria e la Gran Corte dei Conti – testimoniava comunque la difficoltà di creare organi sì autonomi rispetto al sovrano, ma privi delle caratteristiche più o meno rappresentative del Consiglio di Stato vigente negli anni della dominazione francese, visto dalla borghesia durante il «decennio» come un’attenuazione alla rigidità del potere assoluto.

Donato Tommasi, anima insieme a Luigi de’ Medici dello spirito del «quinquennio», era certamente consapevole della difficoltà di conciliare la libertà civile con i princìpi autoritari del vecchio assolutismo e respinse la soluzione di adottare una costituzione[152].

Le riforme del governo Tommasi-de’Medici erano state illuminate, ma le esigenze di cambiamenti in senso costituzionale del sistema si erano rafforzate anche a Napoli; in particolare grazie all’opera della Carboneria, che voleva una Carta costituzionale per garantire anche i diritti politici dei cittadini, oltre i diritti civili. Ormai si auspicava una forma di governo tale da permettere la tutela di quei diritti pubblici soggettivi che la scienza costituzionale europea riteneva spettassero a tutti gli uomini.

Anche nel Regno delle Due Sicilie erano ormai diffuse sia inquietudini che aspirazioni rivoluzionarie, cui si contrapponevano le tendenze conservatrici, come avveniva nel resto d’Europa; con la rivolta del 1820, nata sulla scia della ribellione spagnola del gennaio dello stesso anno, terminava il «quinquennio[153]».

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] R. Feola, Istituzioni e cultura giuridica, Vol. II, Dalla Restaurazione al 1848, Esi, Napoli, p. 35.

[2] A. M. Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza, Roma – Bari, 2008, p.3; Id. L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, Laterza, Roma – Bari, 2009, p. 95.

[3] M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell’unità, il Mulino, Bologna, 2011, p. 22.

[4] Ibidem.

[5] A. M. Banti, Il Risorgimento italiano, p. 5.

[6] M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell’unità, p. 22.

[7] G. Galasso, Il Meridione borbonico e napoleonico (1734 -1815), Utet, Torino, 2007, p.1002.

[8] Ivi, p. 1003. Per un esauriente quadro delle battaglie combattute durante l’epopea napoleonica v. D.G. Chandler, Le campagne di Napoleone, Bur, Milano, 1994; A. Frediani, Le grandi battaglie di Napoleone, Newton&Compton, Roma, 2002.

[9] Ivi, p. 1004.

[10] Ibidem.

[11] R. Moscati, I Borboni in Italia, Esi, Napoli, 1970, p. 80.

[12] B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Adelphi, Milano, 1992, p. 303.

[13]  Decreto con cui si istituisce un Consiglio di Stato, Bullettini ufficiali delle Leggi e dei decreti del Regno di Napoli (d’ora in poi  BLD), pp. 106 – 107.

Giuseppe Napoleone Re di Napoli e di Sicilia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue

Art. 1 Vi sarà un Consiglio di Stato.

2. Esso sarà incaricato di discutere tutti gli oggetti, la di cui cognizione sarà inviata a Noi, sul rapporto d’uno dei Nostri Ministri.

3. Il Consiglio di Stato sarò necessariamente inteso in materia di imposizioni

[14] V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana, Firenze, Barbera, 1865, p. 83.

[15] R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, pp. 50 – 51.

[16] G. Galasso, Il Meridione borbonico e napoleonico (1734 -1815), p. 1048.

[17] M.R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 118.

[18] M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell’Unità, pp. 98 – 99.

[19] R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Jovene, Napoli, 1984, p. 54.

[20]Decreto, con cui il Consiglio di Stato si divide in sezioni, BLD, anno 1806, Napoli, 1813. Art. 1: «Il Consiglio di Stato di Stato è diviso in quattro sezioni: Sezione di Legislazione, di Finanze, dell’Interno, di Guerra e Marina».

[21] Legge sulla formazione delle leggi e decreti, in BLD, anno 1806, Napoli, 1813, pp. 328 ss.

Art. 1 La proposizione di una legge vien fatta dal Ministro, sotto la cui ispezione è l’oggetto, per mezzo di un rapporto.

2. Se la proposizione è da Noi adottata, il progetto s’invia alla sezione competente del Consiglio di Stato, la quale lo esamina, e ne fissa il tenore,

3. La sezione può incaricare il presidente di fare a Noi  le rappresentanze, che crede necessarie sulla sostanza della proposizione, nel momento in cui ci presenta il tenore fissato.

4. Se noi giudicheremo a proposito di rimettere al Consiglio di Stato il progetto disteso dalla sezione, il nostro Segretario di Stato se ne segna l’atto, e lo rimanda al presidente della sezione medesima.

5. Gli affari urgenti possono, in seguito de’ nostri ordini, venir proposti al Consiglio di Stato con un rapporto immediato fatto dal Ministro, a cui l’oggetto appartiene, o da quello tra i consiglieri di Stato, che Noi a ciò destineremo,

6. Il progetto, nel tenore adottato dal Consiglio, verrà sottoscritto dal realtore, e dal segretario generale. Questi lo rimetterà con una copia non sottoscritta al nostro Segretario di Stato, il quale lo presenterà alla nostra firma.

[22] G. Galasso, Il Meridione borbonico e napoleonico (1734 -1815), p. 1048.

[23] Ibidem.

[24] Ivi, p. 1081.

[25] Ibidem.

[26] Ibidem.

[27] Ibidem.

[28] La Sicilia era rimasta in mano ai Borbone, in ogni caso la Costituzione di Baiona qualificava l’ordinamento meridionale con un unico atto, definito appunto Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia.

[29] C. Ghisalberti, Istituzioni e società civile nell’Italia del Risorgimento, Laterza, Roma – Bari, p. 65.

[30] Titolo I: Della Religione; Titolo II: Della Corona; Titolo III: Della reggenza; Titolo IV: Della famiglia Reale, e della dote della Corona; Titolo V: Degli ufiziali della Corona; Titolo VI: Del Ministero; Titolo VII: Del Consiglio di Stato; Titolo VIII: Del Parlamento nazionale; Titolo IX: Dell’ordine giudiziario; Titolo X: Dell’amministrazione provinciale; Titolo XI: Disposizioni generali.

[31] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, p. 119.

[32] Ibidem.

Statuto costituzionale del Regno di Napoli e di Sicilia, Titolo VIII Del parlamento nazionale: «Art. 1. Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili: sedile del clero, sedile della nobilità, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile de’ commercianti. [..]3. Il sedile della nobiltà sarà composto di venti persone titolate. [..] 4. Il sedile de’ possidenti sarà composto di venti proprietarj. Quello de’ dotti sarà composto da’ membri delle università e de’ tribunali, da uomini di scienze, o distinti per loro merito personale, sia nelle scienze, sia nelle belle arti, formando in tutto il numero di venti. Quello de’ commercianti sarà composto da venti individui della classe de’ negozianti, o commercianti. [..]5. Gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici, che compongono il sedile de clero, sono innalzati al rango di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata con sigillo dello Stato. La loro nomina è a vita.[…]6.I nobili per essere membri del parlamento nazionale devono possedere un’annua rendita di diecimila ducati per lo meno. Essi sono innalzati al grado di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col gran sigillo dello Stato. La loro nomina è a vita .[…]7. I membri del collegio de’ possidenti sono eletti da’ collegj elettorali, che portano il nome d collegi de’ possidenti[..]11. I membri del sedile de’ dotti sono nominati a vita dal Re sopra una triplice lista di soggetti, che gli sarà presentata dalle accademie, dalle università, dalla Corte di cassazione, e da’ tribunali d’appello.[…]12. I membri del sedile de commercianti sono nominati dal Re sopra liste d’individui presentati da collegj elettorali, i quali portano il nome dei collegi de’ commercianti». Ho consultato A. Aquarone, M. d’Addio, G. Negri, Le costituzioni italiane, pp. 370 ss, Edizioni di Comunità, Milano, 1958.

[33] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, p. 119.

[34] Sul Code civil v. P. Caroni, Saggi sulla storia delle codificazioni, Giuffrè, Milano, 1998, passim; P. Cappellini, Codici, in Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, cur. M. Fioravanti, Laterza, Roma – Bari, 2002, pp. 102 – 127; P. Grossi, L’Europa del Diritto, Laterza, Roma – Bari, 2007, pp. 140 – 145; R. C. Van Caenegem, An Historical Introduction To Private Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, tr. it Introduzione storica al diritto privato, il Mulino, Bologna, 1995, pp. 22 – 29.

[35] C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Utet, Torino, 1986, p. 380.

[36] Ibidem.

[37] Ibidem.

[38] Ibidem.

[39] G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne, Giappichelli, Torino, 2012, p. 2

[40] Ibidem.

[41] Art. 7 Code Civil: «A compter du jour où ces lois sont exécutoiries, le lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts ,les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdities lois, composant le présent Code».

Nella traduzione italiana del Code civil, entrata in vigore nei dipartimenti della monarchia italica con il nome di “Codice Napoleone il Grande pel Regno d’Italia” l’articolo 7 del Code era riprodotto quasi testualmente nell’articolo 3:« A datare dal giorno in cui il Codice Napoleone sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, le consuetudini generali o locali, gli statuti o regolamenti  cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice Napoleone”; v. D. Ziino, Profili dell’interpretazione giuridica, Giuffrè, Milano, 2011 p. 7.

[42] G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne, p. 2.

[43] Ibidem.

[44] Ibidem.

[45] C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, Laterza, Roma – Bari, 2008, p. 141.

[46] Decreto sull’amministrazione pubblica, e sul comparto territoriale del Regno in Bollettino delle Leggi del Regno d’Italia, Milano, 1805, I°, pp. 1401 – 1402.

«Art. 1: Il Regno è diviso in Dipartimenti, in Distretti, in Cantoni secondo la tabella unita al presente decreto.

Art. 2: Nel termini di cinque anni il Governo stabilisce definitivamente i confini de’Dipartimenti, de’Distretti,Cantoni e Comuni. Dopo questa rettificazione non si ha più luogo alcun cambiamento, se non per mezzo di Legge».

Art.3 Vi sono in ciascun Dipartimento un Prefetto, un Consiglio di Prefettura, ed un Consiglio Generale.

[47] C. Zaghi, p. 370.

[48] Ivi, p. 371.

[49] D. Hoxha, La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario, Bononia University Press, 2016, p. 7

[50] Ibidem. Per quanto riguarda la struttura amministrativa del Regno d’Italia cfr. F.Coraccini, Storia dell’amministrazione del Regno d’Italia durante il dominio Francese, Lugano, 1823.

[51] A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia Meridionale, Torino, Einaudi, 1965, p. 265 (Riporta il verbale della seduta del Consiglio di Stato del 12 settembre 1808).

[52] Ibidem.

[53] G. Galasso, Il Meridione borbonico e napoleonico (1734 – 1815), p.1119.

[54] Ibidem .

[55] P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, Il Mulino, Bologna, 1974, p. 85.

[56] P. Palmieri, Gli sposi della libertà. Il sacramento del matrimonio durante la Rivoluzione napoletana del 1799, in Studi Storici, 2/2006, Carrocci, Roma, 2006, p. 570. L’articolo di Vittorio De Cicco si trova ne Il Lucano, anno VII, n. 247 (Potenza, 16-17 maggio 1899) ed è riportato da Tommaso Pedio in Matrimonio e divorzio nelle province meridionali tra Settecento ed Ottocento, in Studi storici in onore di Gabriele Pepe, Bari, Dedalo libri, 1969, pp. 683-684.

[57] P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, p. 85.

[58] P. Palmieri, Gli sposi della libertà. Il sacramento del matrimonio durante la Rivoluzione napoletana del 1799, in Studi Storici, 2/2006, Carrocci, Roma, 2006, p. 570.

[59] E. Dezza, Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB,1812), Giappichelli, Torino, 2000, p. 98.

[60] C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Utet, Torino, 1986, p. 381.

[61] E. Dezza, Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB,1812), 101.

[62] G. Galasso, Il Meridione borbonico e napoleonico (1734 – 1815), p. 1119. L’introduzione del divorzio aveva causato vivaci polemiche. Furono pochissime le sentenze di scioglimento del matrimonio, sia per l’ostilità della Chiesa Cattolica che per le resistenze della società meridionale all’applicazione dell’istituto v. R. Feola, Donato Tommasi. Dall’illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, p. 180.

[63] C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Utet, Torino, 1986, p. 381.

[64] Ibidem. Riporto la frase pronunciata in francese «Je préférerais que Naples fût à l’ancien Roi de Sicile plutôt que de laisser châtrer ainsi le Code Napoléon».

[65] E. Dezza, Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB,1812) p. 102.

[66] R. Feola, Dall’illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Jovene, Napoli, p. 177.

[67] G. Negrelli, L’età contemporanea, Palumbo, Firenze,1992, p. 566.

[68] G. Coniglio, I Borboni di Napoli, Tea Storica, 1995, Milano, p. 276.

[69]Ritengo opportuno riportare il testo.

Proclama di Gioacchino Murat agl’Italiani, del 30 marzo 1815.

Proclama del Re di Napoli.

Italiani!

L’ora è venuta che debbono compiersi gli alti vostri destini. La Provvidenza vi chiama infine ad essere una nazione indipendente. Dall’ Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo «L’indipendenza d’Italia!» Ed a qual titolo popoli stranieri pretendono togliervi questa indipendenza, primo diritto e primo bene d’ogni popolo? A qual titolo signoreggiano essi le vostre più belle contrade? A qual titolo s’appropriano le vostre ricchezze per trasportarle in regioni ove non nacquero? A qual titolo finalmente vi strappano i figli, destinandoli a servire, a languire, a morire lungi dalle tome degl’avi?

Invano adunque natura levò per voi le barriere delle Alpi? Vi cinse invano di barriere più insormontabili ancora la differenza dei linguaggi e dei costumi, l’invincibile antipatia de’ caratteri? No, no: sgombri dal suolo italico ogni dominio straniero! Padroni una volta del mondo, espiaste questa gloria perigliosa con venti secoli d’oppressioni e di stragi. Sia oggi vostra gloria non avere più padroni. Ogni nazione deve contenersi nei limiti che le diè natura. Mari e monti inaccessibili, ecco i limiti vostri. Non aspirate mai ad oltrepassarli, ma respingete lo straniero che li ha violati, se non si affretta a tornare ne’ suoi. Ottantamila Italiani degli Stati di Napoli marciano comandati dal loro re, e giurarono di non domandare riposo, se non dopo la liberazione d’Italia. È già provato che sanno essi mantenere quanto giurarono. Italiani delle altre contrade, secondate il magnanimo disegno! Torni all’armi deposte chi le usò tra voi, e si addestri ad usarle la gioventù inesperta.

Sorga in sì nobile sforzo chi ha cuore ingenuo, e secondando una libera voce parli in nome della patria ad ogni petto veramente italiano. Tutto, insomma, si spieghi ed in tutte le forme l’energia nazionale. Trattasi di decidere se l’Italia dovrà essere libera, o piegare ancore per secoli la fronte umiliata al servaggio.

La lotta sia decisiva: e ben vedremo assicurata lungamente la prosperità d’una patria bella, che, lacera ancora ed insanguinata, eccita tante gare straniere. Gli uomini illuminati d’ogni contrada, le nazione intere degne d’un governo liberale, i sovrani che si distinguono per grandezza di carattere godranno della vostra intrapresa, ed applaudiranno al vostro trionfo. Potrebbe ella non applaudirvi l’Inghilterra, quel modello di reggimento costituzionale, quel popolo libero, che si reca a gloria di combattere, e di profondere i suoi tesori per l’indipendenza delle nazioni?

Italiani! Voi foste lunga stagione sorpresi di chiamarci invano: voi ci tacciaste forse ancora d’inazione, allorché i vostri voti ci suonarono d’ogni intorno. Ma il tempo opportuno non era per anco venuto, non per anche aveva io fatto prova della perfidia de’ vostri nemici: e fu d’uopo che l’esperienza smentisse le bugiarde promesse di cui v’eran si prodighi i vostri antichi dominatori nel riapparire fra voi.

Sperienza pronta e fatale! Ne appello a voi, bravi ed infelici Italiani di Milano, di Bologna, di Torino, di Venezia, di Brescia, di Modena, di Reggio, e di altrettante illustri ed oppresse regioni. Quanti prodi guerrieri e patrioti virtuosi svelti dal paese natio! quanti gementi tra ceppi! quante vittime ed estorsioni, ed umiliazioni inaudite! Italiani! Riparo a tanti mali; stringetevi in salda unione, ed un governo di vostra scelta, una rappresentanza veramente nazionale, una Costituzione degna del secolo e di voi, garantiscano la vostra libertà e proprietà interna, tostochè il vostro coraggio avrà garantita la vostra indipendenza.

Io chiamo intorno a me tutti i bravi per combattere.

Io chiamo del parti quanti hanno profondamente meditate sugli interessi della loro patria, affine di preparare e disporre la Costituzione e le leggi che reggano oggimai la felice Italia, la indipendente Italia. Ho usato F. A. Gualtiero, Gli ultimi rivolgimenti italiani, Memorie storiche, Volume 2, Le Monnier, Firenze, 1852, pp.267-269. I richiami all’unità e all’indipedenza contenuti nel Proclama impressionarono il giovane Alessandro Manzoni al punto che compose l’omonima canzone, intitolata appunto Il Proclama di Rimini, estremamente importante per il suo messaggio unitario. «O delle imprese alla più degna accinto/Signor che la parola hai proferita/Che tante etadi indarno Italia attese/Ah! Quando un braccio le teneano avvinto/Genti che non vorrìan toccarla unita/E da lor scissa la pascean offese/E l’ingorde udivam lunghe contese/Dei re tutti anelanti a farle oltraggio/In te solo uno un raggio/Di nostra speme ancor vivea, pensando/Ch’era in Italia un suol senza servaggio/Ch’ivi slegato ancor vegliava un brando/Sonava intanto d’ogni parte un grido/Libertà delle genti e gloria e pace/Ed aperto d’Europa era il convito/E questa donna di cotanto lido/Questa antica, gentil, donna pugnace/Degna non la tenean dell’alto invito/Essa in disparte, e posto al labbro il dito/Dovea il fato aspettar dal suo nemico/Come siede il mendico/Alla porta del ricco in sulla via/Alcun non passa che lo chiami amico/E non gli far dispetto è cortesia/Forse infecondo di tal madre or langue/Il glorioso fianco? o forse ch’ella/Del latte antico oggi le vene ha scarse?/O figli or nutre, a cui per essa il sangue/Donar sia greve? o tali a cui più bella/Pugna sembri tra loro ingiuria farse?/Stolta bestemmia! eran le forze sparse/ e non le voglie; e quasi in ogni petto/ Vivea questo concetto/ Liberi non sarem se non siamo uni/ Ai meno forti di noi gregge dispetto/Fin che non sorga un uom che ci raduni/». Per la canzone di Manzoni ho consultato: cur. L.Russo, Alessandro Manzoni. Liriche, Tragedie e Prose, Sansoni, Firenze ,1963.

[70] G. Negrelli, L’età contemporanea, p. 566.

[71] Sulla battaglia di Tolentino v. P. Colletta, Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, Tomo 3, Tipografia Elvetica, 1834, pp. 270-277.

[72] G. Coniglio, I Borboni di Napoli, p. 276.

[73] Ibidem.

[74] C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, Laterza, Roma – Bari, 2008, p. 37. L’atto addizionale alle costituzioni dell’Impero fu redatto da Benjamin Constant per Napoleone durante i cento giorni, sul punto v. P.Alvazzi del Frate, La Charte del 4 giugno 1814: una introduzione in “Historia et ius” [www.historiaetius.eu], 2 (2013),  11, p. 10; P. Biscaretti di Ruffia, Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le Forme di Stato: Le Forme di Governo. Le Costituzioni moderne, Giuffré, Milano, 1980, p. 514; P.G. Lucifredi, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato. Il sistema francese, Giuffrè, Milano, 1975, p.6; A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789 - 1875), Giuffré, Milano, 1975 pp. 585 ss.

[75] Ibidem. La costituzione constava di 188 articoli ed era ripartita in 16 titoli. Titolo I: Basi fondamentali (artt. 1 – 14). Titolo II: Del Re (artt. 15 – 31). Titolo III: Della successione alla corona (artt. 32 – 35). Titolo IV: Della reggenza e delle cure de Re minore (artt. 36 – 58). Titolo V: Della lista civile e del mantenimento della famiglia reale (artt. 59 – 67). Titolo VI: De’grandi ufficiali della corona (artt. 68 – 71). Titolo VII: De ministri (artt. 72 – 80). Titolo VIII: Del Consiglio di Stato (artt. 81 – 83). Titolo IX (artt. 84 – 97). Titolo X: Del consiglio de’notabili (artt. 98 – 121). Titoli XI: Disposizioni comuni alle due camere (artt.122 – 139). Titolo XII: Delle leggi e degli atti del parlamento (artt. 140 – 155). Titolo XIII: Del potere giudiziario (artt. 156 – 167). Titolo XIV: Delle amministrazioni provinciali (artt. 168 – 173). Titolo XV: Delle amministrazioni comunali (artt. 174 – 177). Titolo XVI: Disposizioni generali (artt. 178 – 188). Ho consultato A. Aquarone, M. d’Addio, G. Negri, Le costituzioni italiane, pp. 382 ss.

[76] M.R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, pp. 119 – 120. V. inoltre la Costituzione del Regno di Napoli, art. 86: «I senatori si nominano a vita dal Re tra le persone titolate» […]; art.98 «Il Consiglio de’Notabili si compone di deputati delle provincie, delle città, del commercio, dell’università di Napoli, delle Corti d’appello del Regno».

[77] C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, p. 37.

[78] Ibidem.

[79] A.M.Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo p. 123; Id. Il Risorgimento Italiano, p. 36; cfr. inoltre G. Sabbatucci – V. Vidotto, Storia Contemporanea. L’Ottocento, Laterza, Roma – Bari, 2009, p. 61.

[80] M. R. Di Simone, Dall’antico regime al fascismo, p. 139. Sulla costituzione siciliana del 1812 v. F. Guardione, La Costituzione del 1812 in Sicilia, in Rivista d’Italia, Roma, 1912, pp. 493 – 517, consultabile nella Biblioteca Digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma al sito http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/               D. Novarese, Costituzione e codificazione nella Sicilia dell’Ottocento; il progetto di codice penale del 1813, Milano, Giuffré, 2000, pp. 13 ss.; F. Mastroberti, Costituzioni e Costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796 – 1815), Cacucci, Bari, 2014, pp. 173 ss; E. Pelleriti, 1812 – 1848: la Sicilia fra due Costituzioni. Con un’appendice di testi, Giuffré, Milano, 2000, passim.

[81] Ibidem.

[82] D. Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, Laterza, Roma – Bari, p 444.

[83] Ibidem.

[84] G. Gullo, La Sicilia e l’Unità d’Italia. La Costituzione del 1812, la Relazione del Consiglio Straordinario di Stato del 1860 e lo Statuto del 1946, Rubbettino, 2011, p.33.

[85] M.R. Di Simone, Dall’antico regime al fascismo, p. 139.

[86] Ibidem.

[87] D. Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, p. 448.

[88]È il caso di trascrivere le 12 Basi.

 «Ferdinando III per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc., Gran Principe ereditario della Toscana ecc. […] abbiamo munito della Real Sanzione.

I. Che la Religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica, Apostolica, Romana; e che il Re sarà obbligato professare la medesima Religione; e quante volte ne professerà un’altra , sarà ipso facto decaduto dal Trono.

II. Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formula sarà veto o placet, dovendosi accettare o rifiutare dal Re senza modificazione.

III. Che il Potere esecutivo risiederà nella Persona del Re.

IV. Che il Potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal Potere esecutivo, e Legislativo, e si eserciterà da un corpo di Giudici e Magistrati. Questi saranno giudicati, puniti e privati d’impiego per sentenza della Camera de’ Pari, dopo l’istanza della Camera de’ Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d’Inghilterra, e più estremamentese ne parlerà nell’articolo seguente.

V. Che la Persona del Re sarà sacra ed Inviolabile.

VI. Che i Ministri del Re ed Impiegati saranno soggetti all’esame, e Sindacatura del Parlamento, e saranno dal medesimo accusati, processati e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione e l’osservanza delle Leggi, o per qualche colpa grava nell’esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto di due Camere, una detta de’ Comuni, o sia de’ Rappresentanti delle Popolazioni tanto demaniali, che baronali, con quelle condizioni, e forme. Che stabilirà il Parlamento ne’ suoi posteriori dettagli su questo articoo; l’altra chiamata dei Pari, la quale sarà composta da tutti quegli Ecclesiastici e loro Succesori, e da tutti quei Baroni e loro Successori, e Possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno dritto di sedere e, e votare ne’ Due Bracci Ecclesiastici, e Militare, e da altri, che in seguito potranno essere eletti da Sua Maestà giusta quelle condizioni, e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell’articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i Baroni avranno, come Pari, testaticamente un solo voto, togliendosi la molteplicità attualmente relativa al numero delle loro Popolazioni. Il Protonotaro del Regno presenterà una nota degli attuali Baroni ed Ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti Parlamentari.

IX. Che sarà privativa del Re il convocare, prorogare, e sciogliere il Parlamento secondo le forme, ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà pero sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che alcun Siciliano non potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, o turbato nel possesso, e godimento de’ dritti, e de’ suoi beni, se in forza delle Leggi d’un Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento, e per via di Ordini, e di Sentenze de’ Magistrati ordinarj, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezzam che divisierà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari goderanno della forma de’giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più Feudi, e tutte le Terre si possederanno in Sicilia come in allodj, conservando però nelle rispettive Famiglie l’ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni Baronali, e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali dritti Feudali. Si aboliranno Le investiture, Rilevj, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai Feudi, conservando però ogni Famiglia i Titoli e le Onorificenze.

XII. Finalmente, che in ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de’ Comun, ed indi passarsi in quella de’ Pari, dove solo si dovrà assentire o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli Articoli di Legislazione, e di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all’altra il diritto di ripulsa».

[I capoversi successivi riguardano l’elezione dei Consigli Civici]

Costituzione del Regno di Sicilia, stabilita dal Parlamento dell’anno 1812, Tomo I, Francesco Abate, Palermo, 1813, pp. 6-8.

[89] A. Cappuccio, «La toga, uguale per tutti». Potere giudiziario e professioni forense in Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione, p. 39, Il Mulino, Bologna, 2018.

[90] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo p. 139.

È opportuno riportare quanto previsto dalla Carta costituzionale. Costituzione del Regno di Sicilia del 1812, Titolo I, Potere legislativo, Capitolo VI, pp. 22-24:

«Non potranno rappresentare alcun Distretto, Città, Terra o Università degli Studi

§1. Gli Esteri di qualunque Nazione.

§2. Quelli, i quali non avranno venti anni compiuti.

§3. Quelli, i quali saranno criminalmente accusati, fintantoché l’accusa non sia stata cancellata.

§4. I Presidenti, e i Giudici di tutti i Tribunali, e qualunque altro Magistrato, menoché i Magistrati municipali

§5. Gli Uffiziali dell’Esercito, e della Marina in attuale servizio da Colonnello in giù, eccettuati fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale.

§6. Tutti gl’Impiegati secondarj nelle Reali Segreterie, Dogane, Segrezie, ed altri rami di pubblica amministrazione, come pure quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S.R.M».

[91] Costituzione del Regno di Sicilia, Titolo I, Capitolo VI,§7-9.

[92] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo p. 139. È opportuno riportare quanto previsto dalla Carta costituzionale. Costituzione del Regno di Sicilia del 1812, Titolo I, Potere legislativo, Capitolo VI.

«Non potranno rappresentare alcun Distretto, Città, Terra o Università degli Studi

§1. Gli Esteri di qualunque Nazione.

§2. Quelli, i quali non avranno venti anni compiuti.

§3. Quelli, i quali saranno criminalmente accusati, fintantoché l’accusa non sia stata cancellata.

§4. I Presidenti, e i Giudici di tutti i Tribunali, e qualunque altro Magistrato, menoché i Magistrati municipali

§5. Gli Uffiziali dell’Esercito, e della Marina in attuale servizio da Colonnello in giù, eccettuati fra questi coloro che

[93] A. Cappuccio, «La toga, uguale per tutti». Potere giudiziario e professioni forensi in Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione (1812-1848), p. 40.

[94] G.S. Pene Vidari, Storia del diritto. Età contemporanea, Giappichelli, Torino, 2014, p. 83

[95] Ibidem.

[96] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo p. 247.

[97] Ibidem.

[98] Ibidem.

[99] Il Consiglio di Stato, investito durante il regno di Murat sia di funzioni consultive sia di funzioni giurisdizionali, fu soppresso e le attribuzioni contezioso-amministrative furono deferite alla Corte dei Conti, v. C. Ghisalberti, Contributo alla storia delle amministrazioni preunitarie, Giuffrè, Milano, 1963, pp.93-97.

[100] Per quanto riguarda appunto l’abrogazione del Consiglio di Stato il Decreto del 17 luglio 1815 recitava:

Ferdinando IV PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue:

Il così detto Consiglio di Stato, instituito durante l’occupazione militare di questo regno, è dichiarato dismesso ed abolito sin dal momento in cui ripigliamo l’esercizio della nostra legittima autorità sovrana sul regno medesimo.

E perché non sia impedito il corso di taluni affari che soleansi trattare nel suddetto abolito consiglio, vogliamo che provvisoriamente, e fino alla determinazione che prenderemo pel migliore governo di questo regno, abbiano luogo le seguenti nostre risoluzioni:

Art. 1. Tutti i richiami e querele che si sono prodotte e si produrranno in appresso contro le ordinane e decisioni de’ Consigli di Intendenza di Napoli e delle province di questo regno, sopra oggetti di amministrazione comunale, o altri che soleansi rivedere dall’abolito così detto Consiglio di Stato, saranno da oggi innanzi discussi e riveduti dalla Corte dei conti, la quale per questa parte subentrerà alla facoltà che aveva il così detto Consiglio di Stato sul contenzioso amministrativo, e ne farà nel modo stesso i rapporti a’ nostri ministri delle finanze e dell’interno, secondo le rispettive attribuzioni.

[101] R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, p. 150.

[102] Ivi, p. 148

[103] Ivi, p. 149

[104] M. Caravale, Storia del diritto nell’Europa Moderna e contemporanea, Laterza, Roma – Bari, 2012, p. 267.

[105] Ibidem.

[106] M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell’Unità, p. 122

[107] Ibidem.

[108] Ibidem.

[109] R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Jovene, Napoli, 1984, p. 143.

[110] Ibidem.

[111] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo p. 247

[112] Ibidem.

[113] G. Coniglio, I Borboni di Napoli, p. 286.

[114] Ibidem.

[115] Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie, portante ancora l’istituzione della Cancelleria generale del detto regno, 8 dicembre 1816, CLD pp. 465 ss.

Il congresso di Vienna nell’atto solenne a cui de l’Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità de diritti della nostra Corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi e successori Re del regno delle Due Sicilie.

Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire per legge stabile e perpetua de’ nostri Stati le disposizioni seguenti.

Art 1. Tutti i nostri reali dominj al di qua è al di là del Faro costituiranno il Regno delle Due Sicilie.

Il titolo che Noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente:

Ferdinando I. Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma. Piacenza, Castro ec. ec. gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

[116] D. Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, p. 463.

[117] Ibidem.

[118] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normativa in Italia dall’antico regime al fascismo, p. 248.

[119] Legge organica di tutte le Reali Segreterie e Ministri di Stato del Regno delle Due Sicilie, CLD, 1817, pp. 6 ss. L’articolo 1 disponeva: «Tutti gli affari del governo del nostro regno delle Due Sicilie saranno distribuiti in otto generali dipartimenti, che formeranno otto reali Segreterie e Ministeri di Stato. Saranno essi i seguenti : La real Segreteria e Ministero di Stato degli affari esteri; La real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia ; La real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici ; La real Segreteria e Ministero di Stato delle finanze; La Real Segreteria e Ministero di Stato degli affari interni ; La Real Segreteria e Ministero di Stato della guerra e della marina ; La real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale de’ nostri reali dominj al di qua o al di là del Faro, à termini degli art. 5 e 6 della nostra legge del dì 11 di dicembre 1816; La real Segreteria e Ministero di Stato della Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie».

[120] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normativa in Italia dall’antico Regime al fascismo, p. 248.

[121] Ibidem.

[122] M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell’unità, p. 135.

[123] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, p. 249.

[124] Legge portante lo stabilimento e l’organizzazione del supremo Consiglio di Cancelleria per la discussione e preparazione degli affari importanti prima d’esser recati da’ Ministri alla sovrana decisione, in CLD, pp. 595.

[125] Ivi: «Art. 1: Il supremo Consiglio di Cancelleria non ha nelle sue attribuzioni alcuna parte del potere giudiziario, non essendo ordinato per sua instituzione, che a dare il suo voto consultivo negli oggetti importati di pubblica amministrazione».

[126] M. R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, p. 248.

[127] C. Ghisalberti, Dall’Antico Regime al 1848, p. 123.

[128] M.R. Di Simone, Istituzioni e fonti normative dall’antico regime al fascismo, p. 253.

[129] D. Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, p. 463; v. G. Coniglio, I Borboni di Napoli, Tea storica, 1992, p. 286. Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie, portante ancora l’istituzione della Cancelleria generale di detto regno, 8 dicembre 1816, CLD, pp. 465 ss. L’articolo 2 disponeva: «Il titolo che Noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente: Ferdinando I, per grazia di Dio re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.».

[130] G. Coniglio, I Borboni di Napoli, p.  286.

[131] A. Cappuccio, «La toga, uguale per tutti». Potere giudiziario e professioni forensi in Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione (1812 – 1848), p. 56.

[132] R. Feola, Istituzioni e Cultura Giurdica. Dalla Restaurazione al 1848, Esi, Napoli, 1994, p 88. Per un quadro generale sulla codificazione degli stati preunitari v.: M.Bellomo, Società e diritto nell’Italia medievale e Moderna, Il Cigno, Roma, 2007, p.362 ss.; G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne, Giappichelli, Torino, 2012, p. 4. ss; C. Ghisalberti, La codificazione del diritto in Italia, 1865 – 1942, Laterza, Roma – Bari, 1994 p. 29 ss; Id. Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, Laterza, Roma – Bari, 2008, pp. 223 - 250; A. Padoa Schioppa, Storia del Diritto in Europa. Dal Medioevo all’età contemporanea, il Mulino, Bologna, pp.482 ss.; G.S. Pene Vidari, Aspetti di storia giuridica del sec. XIX, Giappichelli, Torino, 1997, p. 23 ss.

[133] R. Feola, Dall’illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, p. 292. Sull’influenza del pensiero di Gaetano Filangieri su Donato Tommasi v. R. Feola, Utopia e Prassi. L’opera di Gaetano Filangieri ed il riformismo nelle Sicilie, Esi, 1989, passim.

[134] Ivi, p. 293.

[135] R. Feola, Istituzioni e Cultura Giurdica. Dalla Restaurazione al 1848, Esi, Napoli, 1994, p. 91.

[136] R. Feola, Dall’illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, p. 296. Sulla composizione della commissione reale vedi anche F. Masciari, La codificazione napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815 – 1850), ESI, Napoli, 2006, p. 35n; Per quanto riguarda i lavori preparatori e l’origine del Codice penale v. D. Novarese; Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le “Leggi penali” del 1819, Giuffré, Milano, 2000, p. 81 ss.

[137] R. Feola, Istituzioni e Cultura Giurdica. Dalla Restaurazione al 1848, Esi, Napoli, 1994, p.92.

[138] F. Sclopis, Storia della legislazione italiana, Torino, 1864, Volume III, p. 678.

[139] Ivi, p. 671.

[140] P. Del Giudice, Storia del diritto italiano, Milano, 1923, Vol. II, p. 189.

[141] G. Landi, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 – 1861), Tomo I, Giuffrè, Milano, 1977, p. 86.

[142] G. Alpa, La cultura e le regole. Storia del diritto civile italiano, Laterza, Roma – Bari, 2000, p. 86.

[143] Ibidem.

[144] R. Feola, Istituzioni e cultura giuridica, Vol. II Dalla Restaurazione al 1848, Esi, Napoli, p. 93.

[145] M. Caravale, Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea, p. 267.

[146] A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Einaudi, Torino, 1965, p. 254. Sullo Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia v. A. Aquarone, M. d’Addio, G. Negri, Le costituzioni italiane. Lo Statuto si trova nelle pp. 370 – 378.

[147] Ivi, pp. 254 – 255.

[148] R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, p. 87. Sul Consiglio di Stato dello stato estense cfr. G. Santini. Lo stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di Storia del diritto italiano, Giuffré, 1987, pp. 71 ss.

[149] L. Blanch, Luigi de’Medici come uomo di Stato e amministratore in Scritti storici a cura di B. Croce, Laterza, Bari, 1945, Vol. II, pp. 68

[150] C. Ghisalberti, Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Giuffré, Milano, 1963, p. 148

[151] M. Caravale, Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea, p. 268

[152] R. Feola, Dall’illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, p. 253.

[153] R. Feola, Istituzioni e cultura giuridica, Vol. II Dalla Restaurazione al 1848, p. 101.