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Pubbl. Ven, 6 Mar 2020

Le motivazioni della Cassazione sul caso Vannini

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Editoriale a cura di



La Corte di Cassazione con la sentenza 9049/20 ha annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello sul caso Vannini e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio.


Visto l'interesse mediatico, pubblichiamo le motivazioni della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di Ciontoli e dei suoi familiari per l'omicidio di Marco Vannini, disponendo il rinvio alla Corte di Assise di Appello di Roma.

Infatti, si legge nelle motivazioni che la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso del Procuratore generale in merito soprattutto alla qualificazione dell'elemento soggettivo a titolo di dolo eventuale e di conseguenza la riqualificazione giuridica della fattispecie addebitabile agli imputati.

La Corte evidenzia che la persona offesa è deceduta sia per la conseguenza delle lesioni causate dal colpo di pistola che della mancanza di soccorsi che avrebbero potuto impedire l'evento infausto e le motivazioni si incentrano sulla sussistenza della posizione di garanzia in capo agli imputati e sull'elemento soggettivo.

La Corte, infatti, ritiene condivisibile l'interpretazione per cui non sarebbe addebitabile la fattispecie di omissione di soccorso ex art. 593 c.p., ma per una diversa interpretazione, poiché non è dubbio che non possa rispondere di omissione di soccorso chi abbia volontariamente dato causa alla situazione di pericolo, tuttavia, tale argomentazione non può basarsi sul fatto che gli imputati trovarono un ferito. Infatti, per interpretazione prevalente del termine "trovarono" di cui all'art. 593 c.p., questi ricomprende anche coloro che si trovavano presenti prima dell'evento, oppure che abbiano solamente assistito al fatto.

Pertanto, la motivazione dell'esclusione della fattispecie di omissione di soccorso ex art. 593 c.p. che non presuppone una posizione di garanzia, ma un obbligo di attivarsi, deve trovare fondamento sulla sussistenza della posizione di garanzia ex art. 40 cpv c.p. che secondo orientamento consolidato ricorre quando un bene giuridico  necessita di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo, è presente una norma giuridica che attribuisce l'obbligo di tutelare quel bene a delle persone specificamente individuate e queste a loro volta sono dotate dei poteri volti a impedire la realizzazione dell'evento.

In merito all'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione ritiene illogica la motivazione della sentenza impugnata che esclude il dolo eventuale, poiché l'imputato Ciontoli avrebbe cercato di occultare il fatto che la lesione è stata procurata dall'arma in suo possesso e tale condotta denoterebbe la non adesione all'evento morte della persona offesa, ciò non significa che la Corte di Cassazione propende per la tesi avanzata dalla Procura che al contrario l'imputato aveva aderito all'evento morte, ma che la ricostruzione operata dalla Corte di merito è fallace e deve essere ripetuta.

Prossimamente pubblicheremo un commento più completo.