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Pubbl. Ven, 17 Gen 2020

Referendum legge elettorale proposto dalla Lega: la Corte Costituzionale lo dichiara inammissibile

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Editoriale a cura di


La Corte costituzionale si è pronunciata sull´inammissibilità del referendum proposto da otto Consigli regionali.


Pubblichiamo il comunicato dell'Ufficio stampa della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile il referendum proposto da otto Consigli regionali, ossia Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria, in ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della “normativa di risulta”.

Ecco il testo del comunicato:

La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere la richiesta di ammissibilità del referendum elettorale “Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, presentata da otto Consigli regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria).

Oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e della Camera con l’obiettivo di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale interamente in un maggioritario a collegi uninominali.

Per garantire l’autoapplicatività della “normativa di risulta” richiesta dalla costante giurisprudenza costituzionale come condizione di ammissibilità dei referendum in materia elettorale il quesito investiva anche la delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 per la ridefinizione dei collegi in attuazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

In attesa del deposito della sentenza entro il 10 febbraio, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che a conclusione della discussione la richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della “normativa di risulta”.

Preliminarmente, la Corte ha esaminato, sempre in camera di consiglio, il conflitto fra poteri proposto da cinque degli stessi Consigli regionali promotori e lo ha giudicato inammissibile perché, fra l’altro, la norma oggetto del conflitto avrebbe potuto essere contestata in via incidentale, come in effetti avvenuto nel giudizio di ammissibilità del referendum. 

Ricordiamo che i quesiti referendari sottoposti al vaglio della Consulta erano i seguenti:

Volete voi che siano abrogati: a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "un numero di", nonché alle parole "tre ottavi del totale dei", alle parole "con arrotondamento all'unità inferiore," alle parole "la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore." e all'ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo; art. 3, comma 2; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole ", corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale"; art. 14, primo comma, limitatamente alle parole "nei collegi plurinominali e" nonché alle parole "nei singoli collegi plurinominali e"; art. 17, primo comma, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinominali e"; art. 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole "nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista", nonché alle parole "compresi nel collegio plurinominale,", alla parola "plurinominale" ovunque ricorra, nonché alla parola "plurinominali"; comma 1-bis, limitatamente alla parola "plurinominale"; comma 2-bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3-bis; art. 19, comma 1, limitatamente alle parole "plurinominali o"; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole "plurinominale o"; art. 20, primo comma, limitatamente alle parole "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e"; art. 21, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,"; art. 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18- bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma"; n. 6-bis, limitatamente alle parole "dei candidati di ciascuna lista e" nonché alle parole "che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente" e alle successive lettere a) e b); n. 6-ter; secondo comma, limitatamente alle parole "e delle modificazioni da questo apportate alla lista."; art. 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola "plurinominali", alle parole "di lista,", alle parole "delle liste della coalizione," nonché alle parole "ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e"; n. 5), limitatamente alla parola "plurinominali".

art. 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole "le liste dei candidati del collegio plurinominale e"; art. 31, comma 1, limitatamente alle parole "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico"; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale"; comma 4, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale."; comma 5; art. 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale."; terzo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale,"; art. 53, primo comma, limitatamente alla parola "plurinominale"; art. 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale."; secondo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e"; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e" nonché secondo periodo; art. 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale," nonché alle parole "a favore della lista e"; comma 2, limitatamente alle parole "e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima" nonché alle parole "a favore della
lista e"; art. 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole "dei voti di ciascuna lista e"; comma 3-bis, limitatamente alle parole "i voti di lista e"; art. 69, secondo periodo; art. 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole "dei voti di lista e"; secondo comma, limitatamente alle parole "per le singole liste e"; art. 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l); art. 83; art. 83-bis; art. 84; art. 85; art. 86, commi 1 e 2; art. 106, primo comma, limitatamente alle parole "o piu' di una lista di candidati"; tabelle A-BIS e A-TER;

b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "un numero di", alle parole "pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione." nonché alle parole "e quelli del Trentino-Alto Adige/Sudtirol," e alla parola "restanti"; commi 2-bis, 2-ter e 4; art. 2, limitatamente alle parole "e in collegi plurinominali."; art. 9, comma 2, limitatamente alle parole "di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali" e alle parole "compresi nel collegio plurinominale,"; comma 4; comma 4-bis, secondo periodo; art. 10, comma 5, limitatamente alle parole "delle liste di candidati"; comma 6, limitatamente alle parole "di liste o"; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola "plurinominali" nonché alle parole "di lista", alle parole "delle liste della coalizione", alle parole "di ciascuna lista" e alle parole "ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e"; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole "delle liste"; comma 3, secondo periodo; art. 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale", e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale", e secondo periodo; art. 16, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l; art. 16-bis; art. 17; art. 17-bis; art. 19, comma 2; tabelle A e B;

c) la legge 27 maggio 2019, n.51, limitatamente alle seguenti parti: art. 3, rubrica, limitatamente alle parole "e plurinominali"; comma 1, limitatamente alle parole: "Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione," e alle parole "e plurinominali"; comma 2, alinea, limitatamente alle parole "dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,"; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola "b),"; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola "b),"; d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti: art. 3, rubrica, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, alinea, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali",; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta,", alla parola "restanti", alla parola "231" nonché alle parole ""Nelle circoscrizioni Trentino Alto Adige/Sudtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;" alla parola "altre"; comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole "e di ciascun collegio plurinominale", alla parola "rispettivamente," e alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole "e nella formazione dei collegi plurinominali", nonché alle parole "e i collegi plurinominali," nonché all'ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole "e i collegi plurinominali"; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole "fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Sudtirol,", alla parola "restanti", alla parola "109" nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola "altre"; lettera b); lettera c), limitatamente alle parole "e di ciascun collegio plurinominale", alla parola "rispettivamente," nonché alle parole "e dei collegi plurinominali"; lettera d), limitatamente alle parole "e nella formazione dei collegi plurinominali" e alle parole "e i collegi plurinominali,"; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"?