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Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e rischia di slittare la data del voto
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Pubbl. Sab, 7 Feb 2026

Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e rischia di slittare la data del voto

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dal comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta di 500mila firme proposto dal comitato del no composto da quindici cittadini. La data del referendum potrebbe slittare.


La Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dal comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta di 500mila firme proposto dal comitato del no composto da quindici cittadini.

La Cassazione ha quindi fatto venire meno il quesito precedentemente ammesso, formulando il nuovo quesito nei termini seguenti:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

Nell’ordinanza si legge che:

"Nello scrutinare la fondatezza del ricorso di cui il TAR era investito, dopo averlo ritenuto ammissibile sia sotto il profilo dell'interesse sia sotto quello della natura dell'atto impugnato, ha affermato espressamente che, una volta ammessa una richiesta di referendum da parte di una delle entità indicate dall'art. 138, secondo comma, Cost., altre richieste referendarie sarebbero inammissibili per carenza di interesse.
Tale affermazione - ferma la sua non condivisibilità che emerge da quanto sopra si è osservato - è stata fatta, peraltro, nell'esercizio di un potere giurisdizionale che non competeva in alcun modo al TAR, in quanto, sempre secondo la sopra ricordata giurisprudenza della Corte Costituzionale e gradatamente secondo le Sezioni Unite Civili, spetta esclusivamente a questo Ufficio giudicare a norma dell'art. 12 della I. n. 352 del 1970, dell'ammissibilità di una richiesta referendaria e tanto - come si è sottolineato - secondo la categoria della legittimità.
In modo contradditorio, inoltre, la sentenza del TAR ha, peraftro, affermato che i ricorrenti promotori della richiesta di referendum sti cui si deve provvedere, si sarebbero potuti rivolgere a questo Ufficio per ottenere, ai soli fini del riconoscimento dei rimborsi, una declaratoria di legittimità della loro richiesta referendaria:
nuovamente è di tutta evidenza un'evidente invasione nella giurisdizione esclusiva di questo ufficio.
In pratica, il TAR ha ritenuto di individuare quali sarebbero i limiti della valutazione della legittimità della nuova richiesta referendaria e, si badi, lo ha fatto non incidenter tantum, ma per giustificare la sua decisione".

Inoltre per quanto riguarda la data è stato precisato che:

"Il ri-esercizio del potere di fissazione del quesito comporta, naturalmente, una nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art. 15, primo e secondo comma” – ossia l’individuazione della data – “ma, esaurendosi la funzione giurisdizionale di questo Ufficio con la pronuncia della legittimità della nuova o delle nuove richieste referendarie in aggiunta a quella originaria ed appunto con la riformulazione del quesito (che diventa riferibile a tutte le richieste ammesse), che è la sola attività che nel più ampio procedimento referendario compete all’Ufficio stesso, non spetta ad Esso affermarlo. Sul punto nulla deve statuirsi da parte di questo Ufficio, spettando alle Autorità indicate dall’art. 15 la gestione di detta fase procedimentale”.

Pertanto, la data sul referendum costituzionale in merito alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti potrebbe slittare.


Note e riferimenti bibliografici