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Internet, uguaglianza e partecipazione. La cittadinanza digitale come nuovo orizzonte costituzionale
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Pubbl. Lun, 26 Gen 2026

Internet, uguaglianza e partecipazione. La cittadinanza digitale come nuovo orizzonte costituzionale

Valentina Elia
AvvocatoUniversità degli Studi di Catanzaro Magna Græcia



Il contributo interpreta la trasformazione digitale come fenomeno costituzionalmente rilevante, considerando Internet uno spazio di esercizio della cittadinanza. L’accesso alla rete è visto come condizione per l’effettività dei diritti, in chiave di eguaglianza sostanziale. L’articolo analizza la rete come spazio pubblico segnato da algoritmi e piattaforme, individuando le garanzie per tutelare pluralismo, libertà e partecipazione, e legge la cittadinanza digitale come intreccio di diritti e responsabilità, affidando al costituzionalismo il compito di governare l’innovazione nel rispetto di dignità e democrazia.


Sommario: 1. Introduzione; 2. L'accesso a Internet tra eguaglianza sostanziale e diritti sociali; 3. Internet come spazio pubblico costituzionale e ruolo delle piattaforme; 4. Cittadinanza digitale, autodeterminazione informativa e potere algoritmico; 5. Partecipazione, responsabilità comunicative e qualità democratica; 6. Conclusioni.

Sommario: 1. Introduzione; 2. L'accesso a Internet tra eguaglianza sostanziale e diritti sociali; 3. Internet come spazio pubblico costituzionale e ruolo delle piattaforme; 4. Cittadinanza digitale, autodeterminazione informativa e potere algoritmico; 5. Partecipazione, responsabilità comunicative e qualità democratica; 6. Conclusioni.

1. Introduzione 

Per lungo tempo Internet è stato descritto come uno strumento. Un canale aggiuntivo, esterno alla struttura portante della vita sociale e istituzionale, utile per comunicare più rapidamente, accedere a informazioni, ampliare opportunità economiche e relazionali. Questa rappresentazione, che ha accompagnato le prime fasi della diffusione della rete, è oggi chiaramente insufficiente. Internet non è più soltanto un mezzo tra gli altri: è divenuto un ambiente ordinario, uno spazio in cui si svolgono attività che incidono in modo diretto sull’esercizio dei diritti fondamentali e sulla partecipazione alla vita collettiva. Studiare, lavorare, accedere ai servizi sanitari, interagire con la pubblica amministrazione, costruire una reputazione professionale, informarsi, prendere parte al dibattito pubblico e alla competizione politica sono pratiche sempre più mediate dal digitale.

Questo mutamento non riguarda soltanto l’efficienza dei processi o l’organizzazione dei servizi, ma incide sulle condizioni stesse dell’“avere diritti”[1]. Quando l’accesso a prestazioni, informazioni e canali di partecipazione passa stabilmente attraverso la rete, l’assenza di connessione, di competenze o di strumenti adeguati non produce un semplice disagio pratico, ma può trasformarsi in una barriera strutturale all’esercizio della cittadinanza. È in questo senso che la trasformazione digitale assume una rilevanza costituzionale: non perché introduca automaticamente nuovi diritti, ma perché modifica il contesto in cui diritti già riconosciuti vengono concretamente esercitati.

La riflessione di Stefano Rodotà ha colto con particolare lucidità questa dinamica. Il diritto di avere diritti, nella società dell’informazione, non può essere inteso come un dato astratto, separato dalle condizioni materiali e tecnologiche che consentono ai soggetti di essere riconosciuti come tali. La rete incide sulle possibilità di accesso allo spazio pubblico, alle prestazioni e alle tutele, e dunque sulle forme stesse della soggettività giuridica. In questa prospettiva, la cittadinanza digitale non è una categoria aggiuntiva o simbolica, ma la descrizione di un cambiamento reale nelle modalità di inclusione ed esclusione.

Una parte significativa della dottrina costituzionalistica italiana ha sviluppato questo punto, collocando la questione digitale all’interno della tradizione dell’eguaglianza sostanziale e dei diritti sociali. Luciani ha mostrato come il tema dell’accesso non introduca un bene giuridico del tutto nuovo, ma si inserisca nel problema classico dell’effettività dei diritti, cioè della capacità dell’ordinamento di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza. Bin[2], da una prospettiva in parte convergente, ha sottolineato come le tecnologie digitali operino come fattori di redistribuzione del potere, imponendo al costituzionalismo di interrogarsi sulle nuove asimmetrie prodotte dall’innovazione, piuttosto che sulla proclamazione di diritti “tecnologici” in senso stretto.

Questa impostazione consente di evitare due opposti riduzionismi. Da un lato, quello tecnocratico, che tratta il digitale come una questione neutra di efficienza e modernizzazione, sottraendolo al vaglio dei principi costituzionali. Dall’altro, quello simbolico, che moltiplica i diritti senza interrogarsi sulle condizioni della loro attuazione. La trasformazione digitale, invece, interroga il costituzionalismo nel suo nucleo più profondo: la relazione tra libertà formali e condizioni materiali, tra riconoscimento giuridico ed effettività.

La Costituzione italiana, pur non contenendo riferimenti espliciti al digitale, dispone di categorie idonee a governare questo mutamento. L’art. 3, nella sua dimensione sostanziale, impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Oggi una parte rilevante di tali ostacoli assume forma digitale: infrastrutture carenti, costi economici, competenze insufficienti, servizi progettati senza attenzione all’accessibilità. L’art. 21 incontra nella rete un terreno privilegiato di esercizio della libertà di espressione, ma anche un contesto segnato da nuovi rischi, legati all’intermediazione algoritmica e alla concentrazione del potere comunicativo. L’art. 49, infine, si confronta con modalità di partecipazione politica sempre più mediate da piattaforme private, che incidono sulla formazione dell’opinione pubblica[3].

L’obiettivo di questo lavoro è collocare l’accesso a Internet e la cittadinanza digitale all’interno di questo quadro costituzionale, interrogandosi sulle condizioni che consentono di evitare una frattura tra cittadini pienamente inclusi nello spazio digitale e cittadini marginalizzati. La tesi di fondo è che il digitale non possa essere trattato come un ambito separato, ma debba essere governato come uno dei luoghi in cui oggi si gioca la promessa costituzionale di eguaglianza, libertà e partecipazione.

2. L’accesso a Internet tra eguaglianza sostanziale e diritti sociali

La qualificazione dell’accesso a Internet come diritto costituzionalmente rilevante ha suscitato, nel dibattito dottrinale, posizioni articolate e talvolta divergenti. Una parte della dottrina ha espresso cautela, temendo che il riconoscimento di un “diritto di accesso” possa alimentare una inflazione dei diritti fondamentali, soprattutto in un ambito caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica. Secondo questa impostazione, la costituzionalizzazione dell’accesso rischierebbe di trasformarsi in una proclamazione simbolica, priva di reale incidenza, e di indebolire la forza normativa dei diritti già riconosciuti.

Questa obiezione coglie un punto non trascurabile, ma appare meno persuasiva se si chiarisce il piano su cui si colloca il problema. L’accesso a Internet non viene qui inteso come diritto all’uso di una specifica tecnologia, né come pretesa a una determinata prestazione tecnica. Esso è piuttosto ricostruito come condizione di effettività di diritti già costituzionalizzati. In questo senso, non introduce una nuova categoria di diritti, ma incide sul modo in cui libertà e diritti sociali diventano concretamente esercitabili in un contesto profondamente mutato[4].

La tradizione dei diritti sociali offre, a questo proposito, una chiave interpretativa utile. Come ha mostrato Luciani,[5] il nucleo dei diritti sociali non risiede nella mera attribuzione di prestazioni, ma nella loro funzione di rendere praticabili diritti che, altrimenti, resterebbero puramente formali. L’istruzione, la salute, l’assistenza non sono fini in sé, ma strumenti attraverso cui l’eguaglianza sostanziale prende forma. L’accesso a Internet svolge oggi una funzione analoga: non sostituisce il diritto allo studio, al lavoro o all’informazione, ma ne condiziona l’effettività.

La nozione di accesso, tuttavia, non è unitaria. Parlare di “avere Internet” rischia di nascondere una pluralità di dimensioni che incidono in modo differenziato sull’inclusione. L’infrastruttura è solo il primo livello. Le disuguaglianze territoriali nella copertura e nella qualità delle reti trasformano la distanza geografica in distanza civica, amplificando il divario tra aree centrali e periferiche, tra contesti urbani e aree interne. In questi casi, l’assenza o la scarsa qualità della connessione limita l’accesso a servizi essenziali, opportunità lavorative e percorsi formativi, incidendo direttamente sulle possibilità di partecipazione sociale.

Accanto al profilo infrastrutturale vi è quello economico. L’accesso alla rete comporta costi che non si esauriscono nelle tariffe di connessione, ma includono dispositivi adeguati, manutenzione, aggiornamenti e assistenza. Il mercato tende a offrire condizioni migliori dove è più remunerativo, lasciando ai singoli l’onere di sostenere il costo dell’inclusione digitale. Se però la rete è condizione di esercizio dei diritti, questa dinamica assume una rilevanza costituzionale, perché rischia di trasformare il reddito in criterio selettivo della cittadinanza.

Vi è poi una dimensione culturale, spesso meno visibile ma non meno incisiva. Una connessione priva di competenze adeguate può diventare una fonte di vulnerabilità anziché di emancipazione. La capacità di orientarsi nello spazio digitale, di valutare le fonti, di comprendere le logiche che governano la visibilità delle informazioni è parte integrante dell’accesso. Come osservato in dottrina, l’effettività non si misura soltanto sulla disponibilità formale di un servizio, ma sulla possibilità concreta di fruirne in modo consapevole.

Queste dimensioni mostrano la natura ibrida dell’accesso a Internet. Da un lato, esso presenta tratti tipici dei diritti sociali, perché richiede investimenti, organizzazione e interventi pubblici. Dall’altro, incide direttamente sulle libertà classiche, in particolare sulla libertà di espressione e sulla partecipazione politica. È questa duplice natura che rende l’accesso un banco di prova significativo per il principio di eguaglianza sostanziale nell’era digitale.

Il nodo centrale resta, ancora una volta, quello dell’effettività. Il riconoscimento formale dell’accesso non è sufficiente se non è accompagnato da obblighi positivi in capo ai pubblici poteri. In questo senso, l’idea di tradurre l’accesso in standard esigibili, attraverso la definizione di livelli essenziali di prestazioni digitali, appare coerente con l’architettura costituzionale. Tali standard non mirano a fissare una tecnologia, ma a garantire condizioni minime di qualità, continuità e accessibilità, riducendo la frammentazione territoriale e sociale.

La questione assume un rilievo particolare nel rapporto con la pubblica amministrazione. La progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici ha introdotto una nuova forma di condizionalità nell’accesso alle prestazioni. Identità digitali, procedure online, notifiche telematiche e sistemi automatizzati modificano profondamente il modo in cui il cittadino esercita i propri diritti nei confronti delle istituzioni. In assenza di adeguate garanzie, la semplificazione digitale rischia di trasformarsi in una barriera selettiva, colpendo in modo asimmetrico soggetti anziani, persone con disabilità o cittadini con minori competenze.

Qui il problema non è soltanto organizzativo, ma investe il principio di legalità sostanziale[6]. Se l’accesso ai servizi pubblici è di fatto condizionato all’uso di strumenti digitali, allora le modalità di accesso diventano parte integrante del contenuto del diritto. Come ha osservato Caretti[7], l’effettività dei diritti sociali richiede che le forme di esercizio non si trasformino in criteri di esclusione. Ne deriva che l’amministrazione digitale deve essere valutata non solo in termini di efficienza, ma anche di inclusività e di capacità di offrire supporti e alternative ragionevoli.

Questo profilo apre infine la questione, ancora poco esplorata, della giustiziabilità dell’accesso digitale. Quando l’esclusione non deriva da un diniego espresso, ma dall’impossibilità di utilizzare un canale digitale, la tutela giurisdizionale incontra difficoltà specifiche. La lesione è indiretta, strutturale, spesso non intenzionale, ma non per questo meno rilevante. L’accesso a Internet, letto in chiave costituzionale, sollecita dunque una riflessione sulle forme di tutela adeguate nell’era digitale, spostando l’attenzione dalle decisioni puntuali alle condizioni complessive di esercizio dei diritti.

3. Internet come spazio pubblico costituzionale e ruolo delle piattaforme

Internet non è soltanto il luogo in cui si accede a diritti e servizi, ma anche lo spazio in cui oggi si forma una parte rilevante dell’opinione pubblica. Informazione, discussione politica, mobilitazione e costruzione del consenso si svolgono sempre più in ambienti digitali che non nascono come spazi pubblici in senso tradizionale, ma che svolgono funzioni analoghe a quelle della sfera pubblica classica. È questo scarto tra funzione e forma a rendere la questione costituzionalmente rilevante. La rete non è una piazza, ma incide sulla democrazia come una piazza; non è governata da istituzioni rappresentative, ma condiziona in modo significativo l’accesso alla visibilità, alla parola e all’ascolto.

Riconoscere Internet come spazio pubblico costituzionale non significa idealizzare il dibattito online né assimilare la rete a un luogo neutro di confronto[8]. Significa, più semplicemente, prendere atto che una parte decisiva del confronto democratico si svolge in ambienti digitali strutturati da regole, incentivi economici e architetture tecniche che non sono neutrali. La circolazione dei contenuti non dipende solo da ciò che viene detto, ma anche da come viene classificato, raccomandato, promosso o reso marginale. In questo senso, una riflessione sulla libertà di espressione che prescinda dalle condizioni di visibilità rischia di restare puramente formale.

La dottrina ha da tempo messo in discussione la distinzione tradizionale tra spazio pubblico e spazio privato applicata alla rete. Zeno-Zencovich[9] ha osservato come le piattaforme digitali producano una vera e propria normatività di fatto: pur non esercitando funzioni legislative, esse stabiliscono regole che incidono su una platea amplissima di soggetti, orientando il discorso pubblico attraverso termini di servizio, policy di moderazione e sistemi algoritmici. Tali regole non derivano da procedimenti democratici, ma producono effetti generalizzati che incidono sulle condizioni di esercizio di diritti fondamentali.

Il problema non è l’esistenza di regole in quanto tali. Ogni spazio comunicativo ne è inevitabilmente dotato. La questione cruciale riguarda piuttosto le modalità con cui tali regole operano. Le decisioni che incidono sulla visibilità dei contenuti, sulla sospensione degli account o sul declassamento delle informazioni sono spesso fondate su criteri poco trasparenti e difficilmente contestabili. In questo quadro, il nodo costituzionale non è stabilire se le piattaforme “censurino” o meno, ma interrogarsi su chi eserciti il potere di incidere sul discorso pubblico, con quali criteri e con quali garanzie.

Simoncini ha chiarito come l’intermediazione algoritmica non sia di per sé incompatibile con i principi costituzionali. Il punto critico non è l’uso di filtri o sistemi automatizzati, ma l’opacità delle decisioni e l’asimmetria informativa che ne deriva. Quando l’utente non è in grado di comprendere perché un contenuto sia stato reso invisibile o perché una determinata informazione non circoli, la sua posizione si indebolisce non tanto per una violazione diretta della libertà di espressione, quanto per l’alterazione del contesto in cui tale libertà dovrebbe essere esercitata.

Questa dinamica incide in modo significativo sul pluralismo. La rete viene spesso descritta come uno spazio di moltiplicazione delle voci, ma la possibilità di esprimersi non coincide con la possibilità di essere ascoltati. I sistemi di raccomandazione e di ranking tendono a privilegiare contenuti capaci di massimizzare l’attenzione e l’interazione, con l’effetto di favorire messaggi polarizzanti o semplificati. Ne deriva una tensione tra pluralismo formale e pluralismo sostanziale, in cui la varietà delle fonti convive con una selezione sempre più ristretta dei contenuti effettivamente visibili.

In questo contesto, il tema della neutralità assume un significato che va oltre la sua dimensione tecnica. Non si tratta soltanto di garantire un trattamento non discriminatorio dei dati, ma di interrogarsi sulle condizioni di accesso alla visibilità nello spazio digitale. Se la libertà di espressione resta formalmente garantita, ma l’attenzione diventa una risorsa distribuita secondo logiche di mercato o di potere contrattuale, l’eguaglianza nello spazio comunicativo risulta compromessa. Il problema costituzionale non è livellare le voci, ma evitare che alcune siano sistematicamente amplificate mentre altre restano strutturalmente marginali.

Particolarmente delicato è il tema delle decisioni di moderazione dei contenuti. Nel mondo analogico, le limitazioni alla libertà di espressione sono circondate da garanzie procedurali precise. Nel mondo digitale, invece, molte decisioni incidono su diritti e reputazioni attraverso meccanismi privati e spesso automatizzati. Pitruzzella[10] ha sottolineato come la regolazione delle piattaforme non possa limitarsi a imporre obblighi di rimozione, ma debba affrontare il tema delle garanzie che accompagnano l’esercizio di questo potere, richiedendo trasparenza, motivazioni comprensibili e possibilità di contestazione.

Ciò non implica assimilare le piattaforme allo Stato né imporre loro un modello pubblicistico rigido. Significa riconoscere che la tradizionale dicotomia pubblico/privato non è più sufficiente a descrivere la realtà della comunicazione digitale. Le piattaforme non sono istituzioni democratiche, ma esercitano un potere che incide sulle condizioni di esercizio di diritti fondamentali. Lasciare questo potere privo di vincoli significa accettare che una parte rilevante della sfera pubblica resti sottratta a ogni forma di garanzia costituzionale.

A ciò si aggiunge il tema dell’accessibilità dello spazio pubblico digitale. Se il dibattito democratico si sposta online, ma le modalità di accesso, i linguaggi e le interfacce escludono sistematicamente alcune categorie di cittadini, il principio di eguaglianza sostanziale viene nuovamente messo alla prova. L’accessibilità non è un profilo tecnico secondario, ma una condizione essenziale della partecipazione democratica, soprattutto quando lo spazio digitale diventa luogo privilegiato del confronto pubblico.

Infine, non può essere trascurata la questione della sicurezza. La rete è anche luogo di violenze simboliche, manipolazioni e campagne coordinate di disinformazione. È legittimo che l’ordinamento intervenga per proteggere le persone e la tenuta democratica, ma tali interventi devono rispettare il criterio di proporzionalità. Misure eccessive o generalizzate rischiano di comprimere la libertà che intendono tutelare[11]. Anche in questo ambito, la sfida costituzionale consiste nel trovare un equilibrio tra protezione e libertà, senza sacrificare il pluralismo.

Considerare Internet come spazio pubblico costituzionale significa, in definitiva, accettare la complessità del fenomeno e riconoscere che la democrazia vive di condizioni materiali e procedurali. Poiché oggi tali condizioni passano in larga misura attraverso ambienti digitali governati da soggetti privati, il compito del diritto costituzionale non è arrestare l’innovazione, ma ricostruire garanzie capaci di rendere compatibile la trasformazione tecnologica con i principi di libertà, eguaglianza e partecipazione.

4. Cittadinanza digitale, autodeterminazione informativa e potere algoritmico

La cittadinanza digitale non riguarda soltanto l’accesso alla rete o la possibilità di partecipare al dibattito pubblico online. Essa investe in modo diretto la sfera della persona, perché una parte crescente dell’identità individuale si costruisce, si rappresenta e viene valutata attraverso dati, profili e tracce digitali. In questo senso, la dimensione digitale non è un semplice prolungamento della vita sociale, ma uno spazio in cui si formano decisioni che incidono su opportunità, reputazione e trattamento delle persone.

La raccolta e l’elaborazione dei dati personali costituiscono uno dei nodi centrali di questa trasformazione. La cittadinanza digitale si esercita infatti in ambienti che producono informazioni in modo continuo e spesso non pienamente percepibile dall’interessato. Ogni interazione lascia tracce, che vengono aggregate, analizzate e utilizzate per finalità diverse: personalizzazione dei contenuti, valutazioni di affidabilità, suggerimenti automatizzati, selezione delle opportunità. In questo contesto, la protezione dei dati personali non può essere ridotta a una questione tecnica o burocratica, ma assume un significato propriamente costituzionale.

La dottrina italiana ha da tempo sottolineato questo aspetto. Pizzetti ha chiarito come la privacy non coincida più soltanto con la tutela della riservatezza, intesa come segretezza delle informazioni. Nel contesto digitale, la protezione dei dati riguarda soprattutto il potere di controllo sui processi che definiscono l’identità della persona. Sapere quali dati vengono raccolti, per quali finalità, secondo quali criteri e con quali effetti non è un’esigenza astratta, ma una condizione di libertà. Senza questo controllo, la persona rischia di diventare oggetto di decisioni che la riguardano, senza poterle comprendere né contestare.

Questo rischio emerge con particolare evidenza nel caso delle decisioni automatizzate. Sempre più spesso, sistemi algoritmici vengono utilizzati per orientare scelte che incidono sull’accesso a servizi, informazioni e opportunità. Non si tratta sempre di decisioni definitive o formalmente vincolanti; spesso si tratta di punteggi, classificazioni, suggerimenti o priorità che, nel loro insieme, producono effetti rilevanti. Il punto critico non è l’uso dell’automazione in sé, ma il modo in cui essa incide sulla posizione del cittadino.

Una caratteristica di queste decisioni è la loro opacità. Il funzionamento degli algoritmi è spesso difficilmente comprensibile per chi li subisce, sia per la complessità tecnica sia per la mancanza di informazioni accessibili. Il cittadino può trovarsi di fronte a un esito sfavorevole senza sapere perché, né come rimediare. In questi casi, la lesione non è sempre immediatamente riconducibile a un atto giuridico tradizionale, ma si manifesta come una perdita di opportunità, una minore visibilità, una valutazione implicita che resta sullo sfondo. Questo tipo di effetti mette in crisi le categorie classiche della tutela giuridica, perché manca un provvedimento chiaramente individuabile da impugnare.

È in questo contesto che si è sviluppata la riflessione sui diritti procedurali digitali. La dottrina ha sottolineato come, nell’era delle decisioni automatizzate, la tutela della persona richieda garanzie che non si esauriscono nel divieto di trattamenti illeciti. Diventa centrale il diritto a ricevere spiegazioni comprensibili, a contestare decisioni che producono effetti significativi, a ottenere l’intervento umano nei casi più delicati. Queste garanzie non rappresentano un ostacolo all’innovazione, ma una condizione per renderla compatibile con la dignità e l’eguaglianza.

Il tema dell’autodeterminazione informativa si colloca esattamente su questo crinale. L’idea, sviluppata anche nella tradizione giuridica italiana, è che la persona debba poter governare i flussi informativi che la riguardano, almeno nei loro tratti essenziali[12]. Non si tratta di un controllo assoluto, irrealistico in un ambiente digitale complesso, ma della possibilità di non subire passivamente processi decisionali opachi. In assenza di questa possibilità, la cittadinanza digitale rischia di ridursi a una forma di partecipazione apparente, in cui il cittadino è presente ma non realmente in grado di incidere.

Le implicazioni costituzionali di questi fenomeni sono evidenti. L’opacità algoritmica incide sull’eguaglianza, perché sistemi apparentemente neutri possono produrre effetti discriminatori, amplificando pregiudizi o svantaggi preesistenti. Incide sulla libertà, perché orienta scelte e comportamenti senza passare attraverso un confronto consapevole. Incide sulla dignità, perché riduce la persona a un insieme di dati valutati secondo criteri che sfuggono al suo controllo.

In questo quadro, il diritto costituzionale è chiamato a confrontarsi con una forma di potere che non si presenta come comando, ma come previsione e orientamento. Le decisioni non vengono imposte in modo diretto, ma suggerite, rese più o meno probabili, incorporate in interfacce e percorsi predefiniti. Questa modalità di esercizio del potere è particolarmente insidiosa, perché agisce in modo silenzioso e difficilmente percepibile. Come ha osservato Rodotà[13], il rischio non è soltanto la violazione puntuale di un diritto, ma la progressiva erosione della capacità del soggetto di autodeterminarsi.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: la distribuzione asimmetrica delle informazioni. Chi progetta e gestisce sistemi algoritmici dispone di una conoscenza approfondita dei meccanismi decisionali, mentre l’utente resta spesso in una posizione di radicale svantaggio informativo. Questa asimmetria rafforza il divario di potere e rende più difficile qualsiasi forma di controllo effettivo. Il problema, ancora una volta, non è demonizzare la tecnologia, ma riconoscere che l’asimmetria informativa ha conseguenze giuridicamente rilevanti.

La cittadinanza digitale, letta attraverso la lente dell’autodeterminazione informativa, mostra così il suo volto più delicato. Non basta garantire l’accesso o la partecipazione formale. È necessario interrogarsi sulle condizioni in cui le persone diventano oggetto di valutazioni e decisioni che incidono sulla loro vita. Senza adeguate garanzie, il rischio è che la cittadinanza si trasformi in una condizione passiva, in cui il soggetto è incluso nello spazio digitale ma privo di strumenti per comprenderne e contestarne le dinamiche.

Il compito del costituzionalismo, in questo contesto, non è fornire soluzioni tecniche, ma fissare criteri di fondo. Trasparenza, controllabilità, proporzionalità e responsabilità non sono slogan, ma parametri attraverso cui valutare la compatibilità delle pratiche digitali con i valori costituzionali. L’obiettivo non è arrestare l’uso degli algoritmi, ma evitare che essi diventino dispositivi di selezione silenziosa, capaci di incidere sulla cittadinanza senza essere sottoposti a un controllo effettivo[14].

5. Partecipazione, responsabilità comunicative e qualità democratica

La cittadinanza digitale non si esaurisce nei diritti della persona né nelle garanzie contro l’opacità dei processi decisionali. Essa coinvolge anche il modo in cui i cittadini partecipano allo spazio pubblico e contribuiscono alla formazione dell’opinione collettiva. La rete, infatti, non amplifica soltanto le possibilità di accesso e di espressione, ma moltiplica anche gli effetti della comunicazione individuale, rendendo ogni intervento potenzialmente visibile a pubblici ampi e indifferenziati.

Questo mutamento incide sulla qualità della partecipazione democratica. La libertà di espressione resta un pilastro dell’ordinamento costituzionale, ma nello spazio digitale essa assume forme nuove, che pongono interrogativi non eludibili. La comunicazione online è rapida, spesso priva di mediazioni, e tende a privilegiare messaggi brevi, emotivamente forti e facilmente condivisibili. In questo contesto, la distinzione tra informazione, opinione e persuasione si fa più incerta, e il confine tra critica legittima e delegittimazione sistematica può diventare sottile.

Il problema non è morale, ma costituzionale. Una democrazia non vive soltanto della possibilità formale di parlare, ma anche delle condizioni cognitive che rendono possibile un confronto informato. Quando il dibattito pubblico si frammenta in bolle informative impermeabili, o quando la circolazione delle notizie è dominata da logiche di viralità che premiano la semplificazione e la polarizzazione, la partecipazione rischia di perdere la sua funzione deliberativa. Non perché venga meno la libertà, ma perché si impoverisce il contesto in cui essa dovrebbe esercitarsi.

Zagrebelsky[15] ha più volte richiamato l’attenzione su questo punto, sottolineando come la democrazia richieda non solo regole procedurali, ma anche una cultura del confronto e del dubbio. Trasposta nello spazio digitale, questa riflessione acquista un significato particolare. Il dubbio non è esitazione sterile, ma capacità di sospendere il giudizio, di verificare le fonti, di riconoscere la complessità dei problemi. Senza queste attitudini, la partecipazione online rischia di ridursi a una somma di reazioni immediate, più che a un contributo alla costruzione dell’opinione pubblica.

In questo quadro emerge il tema delle responsabilità comunicative. Parlare di responsabilità non significa invocare censure o limitazioni generalizzate della libertà di espressione. Significa riconoscere che la comunicazione digitale ha effetti che vanno oltre la sfera individuale. Diffondere informazioni false, alimentare campagne di odio o delegittimare sistematicamente istituzioni e persone non produce solo un danno individuale, ma incide sulle condizioni della convivenza democratica[16]. Il diritto costituzionale, in questo senso, è chiamato a bilanciare libertà e dignità, evitando sia l’illusione di una libertà senza conseguenze, sia il rischio di un controllo eccessivo.

Un ruolo centrale è svolto dall’educazione alla cittadinanza digitale. Non si tratta di un’educazione meramente tecnica, limitata all’uso degli strumenti, ma di una formazione critica che consenta ai cittadini di comprendere le dinamiche dello spazio digitale. Saper valutare le fonti, riconoscere i meccanismi di amplificazione, distinguere tra informazione e propaganda sono competenze civiche, non semplici abilità individuali. Senza queste competenze, anche le migliori garanzie giuridiche rischiano di restare inefficaci.

La responsabilità, tuttavia, non può essere scaricata esclusivamente sui singoli. Le piattaforme e i soggetti che organizzano lo spazio digitale hanno un ruolo decisivo nel modellare le condizioni della partecipazione. Le scelte di progettazione delle interfacce, i criteri di visibilità, le politiche di moderazione influenzano il tipo di interazioni che vengono favorite o scoraggiate. Anche qui, il problema non è imporre un controllo centralizzato, ma rendere questi meccanismi più trasparenti e coerenti con i valori costituzionali.

La cittadinanza digitale, dunque, si colloca all’incrocio tra diritti, doveri e responsabilità diffuse. Non è una categoria giuridica chiusa, ma un processo in continua evoluzione, che riflette le trasformazioni tecnologiche e sociali. In questo processo, il rischio principale non è la perdita formale delle libertà, ma la loro progressiva svuotamento sostanziale, attraverso pratiche che rendono la partecipazione meno consapevole, meno informata e meno inclusiva.

6. Conclusioni 

La trasformazione digitale non rappresenta semplicemente un cambiamento degli strumenti a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Essa modifica le condizioni in cui i diritti vengono esercitati, la partecipazione prende forma e l’eguaglianza può essere effettivamente realizzata. Internet è diventato uno degli spazi principali in cui si gioca la cittadinanza contemporanea, e per questo non può essere considerato un ambito neutro o marginale rispetto al progetto costituzionale.

L’analisi svolta mostra come l’accesso alla rete, la struttura dello spazio pubblico digitale, il trattamento dei dati personali e le modalità della partecipazione siano elementi strettamente intrecciati. Non si tratta di ambiti separati, ma di dimensioni diverse di un medesimo problema: garantire che la trasformazione tecnologica non produca nuove forme di esclusione o di disuguaglianza. In questo senso, la cittadinanza digitale non introduce una nuova categoria di diritti, ma sollecita una rilettura dei principi costituzionali alla luce di un contesto profondamente mutato[17].

La Costituzione italiana offre criteri solidi per affrontare questa sfida. L’eguaglianza sostanziale, la libertà di espressione, la partecipazione democratica e la tutela della dignità della persona costituiscono parametri capaci di orientare le scelte normative e istituzionali anche nello spazio digitale. Applicare questi principi in modo evolutivo non significa forzare la Carta, ma mantenerla viva, adattandola ai luoghi in cui oggi si svolge la vita sociale.

Al tempo stesso, sarebbe illusorio pensare che il diritto possa, da solo, governare la complessità della trasformazione digitale. Le garanzie giuridiche sono necessarie, ma non sufficienti. Esse devono essere accompagnate da politiche pubbliche inclusive, da una progettazione attenta dei servizi digitali e da un investimento serio nella formazione dei cittadini. Senza queste condizioni, il rischio è che la cittadinanza digitale resti un’esperienza riservata a pochi, mentre altri restano formalmente inclusi ma sostanzialmente marginalizzati.

Il nodo del potere privato nello spazio pubblico digitale resta uno dei più delicati. Le piattaforme non sono istituzioni democratiche, ma esercitano un’influenza significativa sulla formazione dell’opinione pubblica e sulle opportunità di partecipazione. Affrontare questo nodo non significa demonizzare il mercato o invocare un controllo totalizzante, ma riconoscere che quando funzioni essenziali della democrazia vengono svolte in spazi privati, diventa necessario ricostruire forme adeguate di responsabilità e di garanzia.

In definitiva, la cittadinanza digitale rappresenta uno dei banchi di prova più impegnativi per il costituzionalismo contemporaneo. Essa costringe a confrontarsi con forme di potere diffuse, con decisioni opache e con disuguaglianze meno visibili ma non meno incisive. Come ricordava Calamandrei, la Costituzione è una promessa rivolta al futuro[18]. Oggi quella promessa passa anche attraverso la rete, non come mito della tecnologia, ma come responsabilità politica e giuridica di garantire che, nella nuova dimensione digitale, la persona resti davvero al centro.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Rodotà, S., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012. 

[2] Bin, R., Diritti e potere, Bologna, Il Mulino, 2013.

[3] Rodotà, S., Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino, 2015.

[4] Cardone, A., Diritti fondamentali e nuove tecnologie, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

[5] Luciani, M., Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, Roma-Bari, Laterza, 2018.

[6] Cassese, S., Il diritto amministrativo nell’era digitale, Bologna, Il Mulino, 2021.

[7] Caretti, P., Diritto dell’informazione e della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2020.

[8] Dugato, M., Amministrazione digitale e garanzie dei cittadini, Milano, Giuffrè, 2019.

[9] Zeno-Zencovich, V., Libertà di espressione e comunicazione nella società digitale, Milano, Giuffrè, 2019.

[10] Pitruzzella, G., Diritto della concorrenza e piattaforme digitali (2019), Torino, Giappichelli, 2019.

[11] Luciani, M., Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, Roma-Bari, Laterza, 2018.

[12] Pollicino, O., Costituzionalismo digitale e tutela dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2021.

[13] Rodotà, S., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012.

[14] Zeno-Zencovich, V., Libertà di espressione e comunicazione nella società digitale, Milano, Giuffrè, 2019.

[15] Zagrebelsky, G., Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992.

[16] Pitruzzella, G., Diritto della concorrenza e piattaforme digitali, Torino, Giappichelli, 2019.

[17] Rodotà, S., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012. 

[18] Calamandrei, P., Discorso sulla Costituzione, Milano, Feltrinelli, 1955.

 

Bibliografia

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