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Pubbl. Lun, 7 Ott 2019
Sottoposto a PEER REVIEW

Il principio di specialità nel concorso di norme e nel rapporto tra artt. 316bis e 640bis c.p.

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Ileana Pussini


L´articolo esamina il rapporto tra il concorso apparente di norme e quello di reati, facendo riferimento al principio di specialità e agli ulteriori criteri di elaborazione dottrinale, per poi analizzare la pronuncia delle S.U. n. 20664/2017 in ordine al nesso tra i reati ex artt. 316bis e 640bis c.p.


Sommario: 1. Premessa; 2. Il principio di specialità come criterio risolutore del concorso apparente di norme; 3. Differenza tra il concorso apparente di norme e il concorso di reati; 4. Criteri di risoluzione del concorso apparente di norme; 4.1. Il principio di specialità ex art 15 c.p.; 4.2. Il principio di sussidiarietà; 4.3. Il principio di assorbimento o consunzione; 4.4. Il principio del ne bis in idem sostanziale; 5. Il rapporto tra malversazione a danno dello stato (art 316 bis) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis); 5.1. Orientamenti interpretativi precedenti; 5.2. L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20664/2017; 6. Conclusioni.

Abstract (ITA): L’articolo esamina innanzitutto il rapporto tra la disciplina del concorso apparente di norme e quello di reati, questione tra le più discusse nell’ambito della teoria del diritto penale, a lungo dibattuta tra gli interpreti anche in ragione dei risvolti pratici che essa comporta nell’applicazione della sanzione all’autore del reato.

Dopo aver delineato le differenze di disciplina tra i due istituti, l’elaborato sviluppa in particolare la questione del concorso apparente di norme e dei criteri di risoluzione dello stesso, facendo riferimento innanzitutto al principio di specialità ex art. 15 c.p., considerato dalla giurisprudenza come il più importante, se non esclusivo, tra essi, in quanto l’unico dotato di fondamento normativo.

L’articolo analizza poi gli ulteriori criteri elaborati dalla dottrina, soffermando l’analisi soprattutto su quello di sussidiarietà e su quello di assorbimento, prendendo in considerazione le questioni interpretative sorte in relazione ai medesimi e le discrepanze ermeneutiche esistenti tra dottrina e giurisprudenza.

Infine l’elaborato scorre più nello specifico il testo della sentenza delle S.U. della Cassazione n. 20664/2017, con la quale la Suprema Corte ha preso una ferma posizione in ordine alla questione relativa al rapporto tra il reato di malversazione a danno dello stato ex art. 316 bis c.p. e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., optando per l’applicazione della disciplina concorso di reati nel rapporto tra queste due fattispecie e ribadendo che il principio di specialità ex art. 15 c.p. (non applicabile tra questi due reati proprio per l’assenza di un rapporto di specialità tra essi) debba essere considerato l’unico criterio utilizzabile in caso di concorso apparente di norme.

Abstract (ENG): First of all, this topic examines the relationship between the regulatory framework about the ostensible combination of criminal rules and that one of crimes, which is a very discussed matter in the context of criminal law theory. This argument has been debated for a long time among the interpreters, also because of the practical effects that it involves in the application of the penalty to the offender.

After describing differences between these two legal regimes, this topic mainly develops the issue of the apparent combination of criminal rules and of the main criteria for solving that. It will mostly refer to the principle of speciality, which is included in Article 15 of the Italian Criminal Code and which is considered by Jurisprudence the main one (or better the exclusive) among others because it is the only one that finds legal support in criminal law.

After that, the article analyses the other criteria created by Legal Doctrine, above all the ones of subsidiarity and of incorporation, considering many of interpretative quarrels related to those and exegetical differences existing between Doctrine and Jurisprudence. 

Finally, the article examines the judgement of the Cassation Court (S.U. n. 20664/2017), with which the Supreme Court provided a resolute solution to the matter of relationship between the crime of malversation to the detriment of the State (Article 316 bisof Criminal Code) and that one of aggravated fraud for the achievement of public funding (article 640 bisof Criminal Code), choosing for the application of legal regime about combination of crimes as solution for this specific case. Moreover, the Cassation Court reiterated that the principle of speciality has to be considered the only one applicable criterion in case of an ostensible combination of criminal rules. 

 

1. Premessa

Nell’ambito del diritto penale sostanziale, una delle tematiche a cui si sono approcciati molti interpreti, nel tentativo di delinearne i confini di applicabilità, è quella del concorso apparente di norme, il quale, aderendo alla lettera del codice penale, dovrebbe trovare soluzione in virtù del principio di specialità, salvo fare ricorso ad ulteriori criteri extra-normativi di elaborazione dottrinale, rifiutati però dalla prevalente giurisprudenza, la quale, in ordine a questo argomento, si è sempre dimostrata strettamente ancorata al dato legislativo, così come è dimostrato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20664/2017. 

2. Il principio di specialità come criterio risolutore del concorso apparente di norme

Il principio di specialità, disciplinato dall’articolo 15 c.p.[1], rappresenta il criterio principale con cui viene risolto il concorso apparente di norme.

Si è in presenza di un concorso apparente di norme qualora uno stesso fatto concreto risulti essere astrattamente riconducibile a più fattispecie incriminatrici, in quanto da tutte previsto come reato, anche se poi una sola di esse si rivelerà quella applicabile. Dunque, ad una stessa situazione di fatto corrisponde un’apparente convergenza di norme penali, in quanto ciascuna di esse risulta astrattamente in grado di regolarlo, dal momento che la stessa situazione fattuale è capace di integrare gli estremi delle varie fattispecie incriminatrici.

In questo caso, non essendo ipotizzabile che il soggetto venga punito più volte per lo stesso fatto (in virtù del divieto del ne bis in idem[2],vigente nel nostro ordinamento), è necessario stabilire quale delle norme incriminatrici debba essere applicata alla situazione di fatto posta in essere in concreto, motivo per cui sia il legislatore sia l’elaborazione dottrinale hanno fissato una serie di criteri con cui dare soluzione a questa apparente confluenza di norme penali. Tra questi criteri, il principale è rappresentato proprio dal principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., unico tra essi ad avere fondamento normativo.

3. Differenza tra concorso apparente di norme e il concorso di reati

Va premesso che il problema del concorso apparente di norme è stato ed è tuttora molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza[3], rappresentando una tematica molto importante ai fini dell’applicazione pratica del diritto, in quanto si tratta di un tema che si colloca a confine con il concorso di reati, istituto che si viene invece a concretizzare quando il soggetto commette più violazioni di norme penali o della stessa norma penale e quindi più reati, poiché pone effettivamente in essere più fatti tipici[4].

Nella realtà infatti può accadere che una medesima condotta sembri riconducibile all’ambito applicativo di una pluralità di norme penali, disciplinanti fattispecie incriminatrici che presentano profili di interferenza. Nel caso in cui il fatto in questione sia realmente riconducibile a più disposizioni penali, si potrà ritenere operante il concorso di reati[5]; diversamente, se la condotta solo apparentemente rientra nell’ambito applicativo di più fattispecie, ma in realtà è atta a configurare un solo reato, si avrà solamente un concorso apparente di norme, i cui presupposti consistono per l’appunto nella pluralità delle fattispecie incriminatrici coinvolte e nell’identità del fatto.

Pur trattandosi di istituti differenti, non è sempre facile, dal punto di vista applicativo, capire se ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di concorso di norme o di reati, anche perché difficilmente il soggetto, a cui viene attribuita la commissione del reato, viola un’unica norma penale, in genere è molto più frequente che ricorrano più comportamenti rispondenti a varie fattispecie incriminatrici. Si tratta però di due istituti che si escludono a vicenda e che comportano conseguenze diverse a livello sanzionatorio, perché differente è la situazione in cui il giudice ravvisi un concorso apparente di norme e quindi ascriva al reo un solo reato, rispetto a quella in cui invece riscontri la configurabilità di un concorso di reati[6]

Per quel che concerne il rapporto tra questi due istituti, il dibattito interpretativo vede opporsi tesi più o meno garantiste che cercano rispettivamente di allargare o restringere il campo di applicabilità del concorso apparente di norme a discapito di quello di reati o viceversa, poiché tanto più si estende l’ambito del concorso apparente, tanto più si restringe quello del concorso di reati, con ricadute pratiche di una certa consistenza sotto il profilo sanzionatorio.

Se la prevalente giurisprudenza di legittimità tende ad impostare il rapporto tra il concorso di reati e quello apparente di norme come un rapporto regola-eccezione (come peraltro ribadito con fermezza dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20664/2017), ritenendo che criteri di risoluzione di questo rapporto che siano differenti dal principio di specialità debbano di regola essere esclusi, in quanto eccezionali e quindi implicanti la necessità di espressa previsione legislativa per poter essere considerati operativi, la dottrina maggioritaria, all’opposto, tende a criticare questa impostazione restrittiva e a configurare un rapporto antitetico tra il concorso apparente di norme e quello di reati, rilevando come per l’appunto il primo rappresenti la negazione del secondo e non la sua eccezione. Secondo l’impostazione dottrinale prevalente infatti il problema di stabilire se un comportamento violi una o più norme penali dovrebbe essere considerato prioritario rispetto a quello di definire quale sia la norma o le norme applicabili, così che, a fronte del dubbio se applicare una o più disposizioni penali, sia necessario verificare in quale rapporto le stesse siano tra loro e non invece ricercare elementi eccezionali rispetto ad una regola[7][8]

4. Criteri di risoluzione del concorso apparente di norme

Come anzidetto, la questione dell’apparente confluenza di norme penali a disciplina di un unico fatto di reato, e quindi la tematica del concorso apparente di norme, viene risolta mediante il ricorso ad una serie di criteri, il principale dei quali ha fondamento e trova riscontro legislativo nell’articolo 15 c.p., che sancisce il principio di specialità nella regolazione dei rapporti tra norme penali, qualificabili come di genere a specie. Dunque, se in astratto sussiste un rapporto di specialità tra le due fattispecie, in concreto diventa applicabile solamente la norma speciale.

Dal momento che però questo tipo di rapporto non sempre viene in essere tra due fattispecie incriminatrici che disciplinano un unico fatto, l’elaborazione dottrinale ha individuato una serie di altri criteri per la risoluzione dei conflitti apparenti di norme, tra i quali vanno annoverati come principali il criterio di sussidiarietà e il criterio dell’assorbimento consunzione.

Diverse sono le impostazioni teoriche.

La giurisprudenza maggioritaria prende unicamente in considerazione il principio di specialità ex art. 15 c.p. quale criterio risolutore del concorso apparente di norme, ritenendo che la norma in oggetto specifichi come, al di fuori delle ipotesi in cui sia lo stesso legislatore a stabilirlo espressamente (attraverso clausole di riserva o nei casi di cui agli artt. 68 e 84 c.p.), la disciplina applicabile sia sempre quella del concorso di reati, ad eccezione delle ipotesi in cui le due fattispecie siano per l’appunto in rapporto di specialità tra loro [9].

Diversamente invece, la dottrina si è divisa tra due filoni teorici: da un lato, i sostenitori della c.d. teoria monistica[10], secondo i quali, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale, dev’essere ritenuto applicabile solo il criterio di cui all’art. 15 c.p.; dall’altro, i sostenitori della teoria pluralistica[11], i quali individuano nel principio di specialità il criterio di risoluzione della problematica del concorso apparente unicamente quando tra le fattispecie a confronto vi sia un rapporto di genere a specie, salvo lasciare spazio all’applicazione degli altri due parametri (di sussidiarietà e dell’assorbimento o consunzione) qualora invece tale rapporto non sussista. Tali criteri ulteriori, ad avviso di questa posizione teorica, sembrerebbero trovare giustificazione nello stesso art. 15 c.p., nella parte in cui dispone “salvo che sia diversamente stabilito” e sarebbero fondati su un apprezzamento di valore del fatto concreto, anziché esclusivamente su un raffronto strutturale tra le fattispecie astratte[12].

4.1.Il principio di specialità ex art. 15 c.p.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 c.p., di regola, nel caso in cui più leggi penali o più disposizioni della medesima legge disciplinino la stessa materia, la norma speciale deroga a quella generale, comportandone l’impossibilità di applicazione. Vengono fatti salvi i casi in cui sia stabilito diversamente.

Affinché possa sussistere un rapporto di specialità e dunque affinché si possa qualificare come speciale una norma rispetto ad un’altra, è necessario che la prima presenti tutti gli elementi costitutivi di quella generale, a cui vengano ad aggiungersi degli ulteriori elementi specifici e qualificanti. È necessario dunque che la norma speciale sia ricompresa in quella generale, al punto che, laddove quella speciale non dovesse esistere, il fatto concreto sarebbe comunque ricompreso nella fattispecie generale.

Dal punto di vista sanzionatorio poi, la norma speciale potrebbe prevedere un trattamento più o meno gravoso per il reo.

Esempio tipico di rapporto di specialità tra due fattispecie incriminatrici è quello sussistente tra furto (art. 624 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.), ove il furto consiste nell’impossessamento di cose mobili altrui, mentre la rapina presenta tutti gli elementi costitutivi del furto, a cui si aggiunge la commissione del fatto tipico con violenza e minaccia; entrambi poi offrono tutela allo stesso bene giuridico, rappresentato dal patrimonio, a cui nella rapina si va a sommare anche l’offesa alla libertà morale della vittima. 

Ulteriori casi esemplificativi del rapporto di specialità sussistente tra due fattispecie sono quelli relativi: al reato di associazione di tipo mafioso anche straniera ex art. 416 bis c.p. rispetto al reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., laddove il metodo mafioso rappresenta l’elemento specializzante rispetto alla fattispecie associativa semplice di cui all’art. 416 c.p.; al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. rispetto alla fattispecie base del sequestro di persona ex art. 605 c.p.; alla fattispecie ex art. 611 c.p. di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato rispetto a quella ex art. 610 c.p. di violenza privata, e diversi altri.

Quindi il principio di specialità così come disciplinato dall’art.15 c.p. assume un ruolo fondamentale nella regolazione dei rapporti tra norme e di conseguenza anche nella risoluzione del concorso apparente, poiché nell’affermare che la norma speciale deroga a quella generale, postula che la prima escluda l’applicabilità della seconda, in quanto ne circoscrive l’ambito di applicazione. In questo modo, il criterio di specialità vieta la contemporanea applicazione allo stesso fatto di reato di più fattispecie incriminatrici e quindi, se in astratto è possibile ricondurre il medesimo fatto a più norme, apparentemente applicabili a fronte di un rapporto di specialità configurabile tra le stesse, in concreto è possibile applicare unicamente la norma speciale.

Parte della dottrina ed anche una minoritaria giurisprudenza[13], ha distinto il rapporto di specialità esistente tra due norme in specialità unilaterale, qualora per l’appunto una delle due norme contenga tutti gli elementi dell’altra, a cui si vengano ad aggiungere alcuni elementi specializzanti, e in specialità reciproca bilaterale, qualora sussista un nucleo di elementi comune ad entrambe le norme, a cui si vengano ad aggiungere degli altri specializzanti ciascuna di esse. In questa seconda ipotesi non ci si troverebbe in presenza di una norma speciale e una generale, ma di due norme che si trovano in rapporto alternativo di generalità e specialità in relazione a determinati elementi. 

Questa distinzione non è stata però condivisa da tutti gli autori[14], essendo molti quelli che l’hanno considerata un non-senso logico, stante l’impossibilità di individuare la norma speciale idonea a derogare a quella generale. Ad opinione della dottrina prevalente infatti, effettuando un raffronto strutturale tra le norme in gioco, la situazione ricondotta alla specialità reciproca null’altro sarebbe che un’intersezione tra condotte che abbiano sì un nucleo comune, ma anche elementi di distinzione che le vadano a caratterizzare reciprocamente (come ad esempio accade nel raffronto tra incesto e violenza sessuale), così che sembrerebbe più opportuna in questo caso l’applicazione del concorso formale di reati[15][16]

In merito al postulato di cui all’art. 15 c.p. sono sorti dei dibattiti dottrinali e giurisprudenziali riguardo l’interpretazione dell’espressione “stessa materia”, utilizzata dal legislatore in sede di formulazione della norma.

Dottrina e giurisprudenza infatti non hanno fornito in merito un’interpretazione uniforme.

La giurisprudenza, quasi all’unanimità[17], ha identificato l’espressione “stessa materia” con un’uguaglianza di bene giuridico protetto dalle norme in oggetto, ritendendo infatti che l’espressione utilizzata dal legislatore presupponesse un’identità e un’omogeneità di bene giuridico tra le norme in concorso apparente e conseguentemente asserendo che l’applicazione del principio di specialità andasse circoscritta alle sole ipotesi in cui ciò sia riscontrabile.

Diversamente invece ha postulato la dottrina[18], la quale si è divisa tra posizioni differenti. 

La prima tesi dottrinale (basata sul c.d. criterio sostanziale)[19]si è allineata alla giurisprudenza, seppur con alcune precisazioni, propendendo quindi per l’identità del bene giuridico protetto e fondandosi sull’idea che ciò che determina la convergenza delle norme sia la tutela del medesimo interesse[20].

Altra tesi (basata sul c.d. criterio di similitudine logico-formale)[21]ha invece identificato l’espressione “stessa materia” con la convergenza di una fattispecie generale e di una fattispecie speciale sulla medesima situazione concreta sussumibile in astratto alla luce di entrambe, dando per scontato che, proprio in virtù del rapporto di specialità che lega le disposizioni, sia riscontrabile un’identità di beni giuridici tutelati e ritendo di conseguenza che l’applicazione del principio non debba trovare limiti così stringenti, come affermato invece dalla giurisprudenza. Ad avviso dell’elaborazione dottrinale, la norma speciale, proprio per il fatto di essere tale rispetto ad un’altra qualificabile, in rapporto ad essa, come generale, sottende necessariamente le stesse ragioni di tutela di quella di portata più ampia e va nella stessa direzione di garanzia, poiché, laddove sia riscontrabile un rapporto di genere a specie tra due norme, ad avviso di questa dottrina, la norma speciale non può essere ispirata ad esigenze di tutela diverse da quella generale. Dopo di che, la norma speciale, che contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale, potrà essere caratterizzata da ulteriori elementi specializzanti, che a loro volta determineranno una tutela più o meno severa, ma il bene giuridico protetto da entrambe deve necessariamente essere lo stesso. Secondo questo orientamento quindi l’espressione “stessa materia” identifica la medesima situazione di fatto regolata da più norme penali e quindi astrattamente valutabile, sott’intendendo la convergenza del bene giuridico, senza però ritenerla l’elemento identificante l’espressione usata da legislatore nell’art. 15 c.p..

Infine, altra parte della dottrina[22], con l’espressione “stessa materia” ha identificato la coincidenza del fatto concreto, che, ad avviso di questa impostazione teorica, deve essere riconducibile in tutti i suoi elementi a differenti reati, anche se tra le fattispecie in oggetto non sussista in astratto rapporto di genere a specie. Questa dottrina dunque, per risolvere i casi dubbi che si pongono a confine tra il concorso apparente di norme e quello di reati, o meglio i casi in cui il fatto concreto di regola venga ricondotto o all’una o all’altra fattispecie incriminatrice, partendo dal presupposto che per l’appunto le stesse non siano in rapporto di genere a specie tra loro, ma che comunque il medesimo fatto possa essere ricondotto ad entrambe, ha elaborato il concetto di specialità in concreto, per estendere la portata applicativa del concorso apparente di norme a discapito di quella del concorso di reati. Questa concezione dottrinale estremamente garantista è rimasta però minoritaria, in quanto l’espressione specialità in concreto è stata ritenuta dai più un’espressione fuorviante, dal momento che il rapporto di specialità è un rapporto logico tra norme, configurabile esclusivamente in astratto, ma non in concreto[23]

L’impostazione teorica prevalente, sia dottrinale che giurisprudenziale, è dunque concorde nel ritenere il rapporto di specialità tra norme debba essere accertato unicamente in base ad un confronto strutturale, e dunque in astratto, tra le fattispecie[24].

Nonostante questo punto fermo di quella che è l’elaborazione teorica relativa al rapporto di specialità, nella prassi si è visto in svariate occasioni che esigenze di giustizia sostanziale impongano di prendere in considerazione il complessivo disvalore penale del fatto concreto, al fine di porre delle limitazioni al cumulo materiale o giuridico delle sanzioni penali e quindi all’applicazione del concorso di reati, qualora ne possa derivare un’irragionevole gravosità della pena rispetto alla rilevanza del fatto commesso, motivo per cui l’elaborazione dottrinale, come si è anticipato in precedenza, ha cercato di integrare, con i criteri di sussidiarietà e assorbimento (o consunzione), il ristretto ambito applicativo del principio di specialità, al fine di ricomprendere anche la casistica che vede le norme che intersecano il proprio raggio di operatività, non essere in rapporto di specialità tra loro.

Va comunque specificato che, al di là dell’impostazione teorica condivisa e quindi al di là che si propenda per l’ammissibilità o meno di questi due ulteriori criteri ermeneutici (qualificabili come criteri di valore), in entrambi i casi, l’applicazione degli stessi presuppone che le norme concorrenti nel rapporto contengano elementi strutturalmente diversi, motivo per cui necessariamente si viene a verificare in entrambe le ipotesi un fenomeno di assorbimento di una norma rispetto all’altra e dunque non è sempre agevole distinguere la portata applicativa dell’uno e dell’altro[25].

4.2 Il principio di sussidiarietà

Il criterio di sussidiarietà implica che vi sia una norma c.d. sussidiaria che tutela il medesimo bene giuridico in modo inferiore rispetto alla norma c.d. principale, la quale nel prevedere un grado superiore di offesa del fatto di reato, ne esaurisce il disvalore penale. Tale principio può venire dunque riassunto dal brocardo lex primariae derogat legi subsidiariae e trova esempi tipici nei reati di pericolo e di danno.

Si può quindi ritenere sussistente un rapporto di sussidiarietà tra norme giuridiche qualora esse prevedano differenti gradi e stati dell’offesa, di modo che la disposizione disciplinante un grado di offesa minore e meno grave rispetto all’altra, debba considerarsi sussidiaria in rapporto a quest’ultima, qualificata invece come principale. Il principio di sussidiarietà esprime quindi un rapporto di valore tra le fattispecie astratte messe in relazione tra loro, in virtù del quale rapporto l’applicazione di una viene compressa a favore dell’altra.

Al fine di stabilire quale delle norme considerate debba essere applicata, sembra dunque doversi effettuare in primo luogo un giudizio valutativo inerente al fatto, giudizio che sia in grado di individuare quale norma sia oggettivamente idonea ad esaurire l’intero disvalore del medesimo; in subordine, un giudizio relativo al trattamento sanzionatorio più severo, considerabile quale indice certo di maggiore riprovevolezza del fatto incriminato[26]

Questo principio risulta essere tipicamente applicabile in presenza di clausole di sussidiarietà espressamente inserite dal legislatore in alcune norme penali, per circoscriverne l’applicazione rispetto ad altre considerate principali; parimenti, tale criterio è utilizzabile anche in assenza delle predette clausole, qualora l’applicazione di una norma venga esclusa in ragione di un rapporto di rango tra le norme in oggetto. La sussidiarietà può essere quindi di due tipi: espressa, a fronte di clausole c.d. di sussidiarietà o di riserva previste ex lege (es. “quando il fatto non costituisce più grave reato”, “se il fatto non è previsto da altra disposizione”…), oppure tacita, quando l’applicazione della norma definita sussidiaria viene esclusa in favore di quella principale, in ragione per l’appunto, di un rapporto di rango stabilito tra le due.

Esempi tipici possono essere: quello del rapporto tra la fattispecie di strage di cui all’art. 422 c.p. e di incendio di cui all’art. 423 c.p., per cui nel caso in cui taluno provochi un incendio al fine di provocare la morte di più persone o più specificamente se dal fatto deriva pericolo per pubblica incolumità, in virtù del principio di sussidiarietà, trova applicazione la norma relativa alla fattispecie di strage (art. 422 c.p.); quello relativo alla fattispecie di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p., che è prospettabile solamente nelle residuali ipotesi in cui la condotta dell’agente non integri alcun altro reato contro la P.A..

4.3. Il principio di assorbimento o consunzione

Il principio dell’assorbimentodi consunzione è applicabile ogni qual volta una norma risulti essere di più ampia portata rispetto ad un’altra e sia quindi in grado di assorbirne il contenuto, poiché la commissione del fatto di reato più grave, secondo l’id quod plerumque accidit, comporta di per sé la realizzazione del reato meno grave. 

Una norma dunque risulta essere assorbente o consumante rispetto ad un’altra (c.d. assorbita o consumata) quando ne comprenda il fatto da quest’ultima previsto, esaurendo l’intero disvalore del fatto concreto, dal momento che, analizzando i dati empirici, è facile osservare come la commissione di determinati reati comporti necessariamente la perpetrazione di altre ipotesi criminose. Di conseguenza, al fine di evitare l’applicazione di tutte le norme in concorso, con l’inevitabile moltiplicarsi delle sanzioni da esse previste, troverebbe per l’appunto applicazione, in virtù di questo criterio, solo la norma che prevede il reato più grave. 

Per poter determinare quando una fattispecie di reato sia considerabile meno grave rispetto ad un'altra e quindi più in generale per determinare il valore di una fattispecie in rapporto ad un’altra, tale valutazione va riferita in alcuni casi alla stessa legge, in altri, secondo buona parte della dottrina che adotta questo criterio di risoluzione del concorso apparente, va effettuata alla stregua di una valutazione normativo-sociale.

Come nel caso precedente, anche in applicazione del criterio dell’assorbimento, sembra essere necessario infatti procedere a un giudizio sul disvalore complessivo del fatto concreto, dal momento che il rapporto di assorbimento o consunzione si fonda su un rapporto di rango tra le norme e non su un rapporto di tipo strutturale.

Esempi tipici di applicazione del criterio dell’assorbimento sono quelli relativi ai reati di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. e di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., nei casi in cui il soggetto reiteri dichiarazioni mendaci, volte a favorire l’autore di un reato, prima dinnanzi alle forze dell’ordine, durante la fase delle indagini, e successivamente davanti al giudice, durante la fase propriamente processuale.

Secondo l’opinione di parte della dottrina[27]che sostiene l’ammissibilità del criterio di assorbimento o consunzione, l’ambito applicativo di tale principio andrebbe rinvenuto nel contesto della c.d. progressione criminosa, da intendersi sia in senso stretto che nelle forme dell’ante-factum post-factum non punibili, nonché del reato progressivo.

Partendo da quest’ultima ipotesi, si parla di reato progressivo per intendere la situazione in cui, per la commissione del reato più grave, è necessario il passaggio attraverso la realizzazione di quello meno grave.

Può essere invece definita progressione criminosa, quale situazione tipica di assorbimento, il fenomeno connotato dal susseguirsi di aggressioni di crescente gravità nei confronti del medesimo bene giuridico; in questa ipotesi vi è dunque il passaggio da una condotta meno grave ad una successiva più grave che presuppone la precedente. Esempio tipico è quello in cui si passi dal sequestro di persona alla riduzione in schiavitù o quello in cui si pongano in essere dapprima delle semplici percosse che poi progrediscono in vere e proprie lesioni, se non addirittura nel reato di omicidio, così che chi ha commesso l’omicidio non possa non aver posto in essere le lesioni e le percosse.

Il riferimento all’ante-factum post-factum non punibili è invece indirizzato ad individuare quelle condotte che di norma precedono o seguono la commissione di un reato e che, seppur astrattamente configurabili quali reati autonomi, finiscono di fatto per essere assorbite nella condotta illecita cui accedono. Si tratta quindi delle condotte precedenti o successive alla commissione del fatto tipico, le quali, pur non rientrando nell’ambito del penalmente rilevante di quella determinata fattispecie, secondo l’id quod plerumque accidit, rappresentano rispettivamente la normale fase preparatoria o il normale sbocco del reato in oggetto.

Più specificamente si parla di ante-factum non punibile qualora il fatto di reato si caratterizzi per il compimento di una condotta prodromica a quella più grave ed assorbente, che rappresenta la condotta tipica del reato medesimo (ad esempio: qualora si possiedano ingiustificatamente chiavi o grimaldelli -art. 707 c.p.- poi utilizzati per commettere un furto, tale possesso non è punibile). 

In questo caso quindi, a differenza di quanto accade nella progressione criminosa in senso stretto, è presente un rapporto di mezzo a fine tra le condotte in oggetto, conseguendone una funzionalità del c.d. reato-mezzo (ante-factum) rispetto al c.d. reato-fine, il quale peraltro deve necessariamente essere sanzionato in modo più grave rispetto al primo.

Stessa ricostruzione è possibile qualora si tratti di una norma incriminatrice che sanziona quello che, rispetto al c.d. reato-fine, assume il ruolo di post-factum, il quale per non essere punibile, deve risultare irrilevante ai fini del disvalore penale del fatto complessivamente inteso, venendo quindi assorbito dalla condotta principale. Esempio tipico è quello del ladro che distrugga la cosa rubata; pur essendo il danneggiamento di per sé sanzionato, in questo caso diventa irrilevante ai fini della punibilità del furto, in quanto viene assorbito da quest’ultimo e il ladro risponderà solo per la sottrazione della cosa altrui. 

Questa parte della dottrina che ammette l’operatività del criterio di assorbimento, estendendone la portata all’ante-factum post-factum non punibili, parte dal presupposto che alla base dell’applicazione del criterio vi sia un collegamento tra le condotte in oggetto le quali, pur rimanendo distinte, devono ritenersi unificate nel disvalore del fatto, affinchè questo porti ad una valutazione giuridica unitaria delle medesime, implicante l’applicazione della norma che prevede la pena più grave.

Altra dottrina, come pure la giurisprudenza prevalente, non attribuiscono al criterio dell’assorbimento un proprio fondamento normativo, ritenendo peraltro che le figure del c.d. ante-factum post-factum non siano figure autonome riferibili ad un fatto di reato, ma rientrino nell’iter criminis e quindi nella più ampia figura della progressione criminosa, venendo quindi assorbite dal disvalore della fattispecie che le stesse concorrono a perfezionare. Ne consegue quindi, ad opinione di questa impostazione teorica, che le figure del c.d. ante-factum post-factum non punibili debbano necessariamente rientrare o in una delle ipotesi di concorso apparente espressamente disciplinate dal legislatore oppure in alternativa debbano rappresentare autonome figure di reato. Soprattutto la giurisprudenza, ha ritenuto che al principio di assorbimento non si possa riconoscere un coefficiente di certezza pari a quello, seppur limitato, del principio di sussidiarietà, né tantomeno di quello di specialità [28][29]

4.4. Il principio del ne bis in idem sostanziale

In ultima analisi, non ci si può esimere dal fare cenno anche al principio del ne bis in idem sostanziale[30], in ossequio al quale non ci si dovrebbe nemmeno porre il problema di creare nuovi criteri, poiché la mera applicazione proprio del principio del ne bis in idem sostanziale sarebbe di per sé sola sufficiente a garantire una risposta ragionevole da parte dell’ordinamento ad un eventuale concorso tra norme, dal momento che in qualsiasi ipotesi in cui quest’ultimo sussista, verrebbe fatto divieto di punire più volte l’autore per uno stesso fatto, il quale fatto sia capace di produrre effetti giuridici alla luce di diverse norme.

Questa impostazione ermeneutica presuppone che, in virtù di questo principio del ne bis in idem sostanziale, al medesimo fatto si debba applicare un’unica norma, in particolare quella che preveda il trattamento sanzionatorio più severo, nel caso in cui il disvalore penale del fatto descritto da quest’ultima sia comprensivo di quello dell’altra, oppure quella che meglio si adatti al caso di specie a fronte di identità di sanzioni previste da entrambe le norme.

5. Il rapporto tra malversazione a danno dello stato (art 316 bis c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il problema della distinzione tra concorso apparente di norme e di reati e dell’applicazione del principio di specialità è sorto anche in merito al rapporto sussistente tra la fattispecie di malversazione a danno dello stato di cui all’art. 316 bis c.p.[31]e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p.[32]

Diverse sono state le pronunce giurisprudenziali di legittimità in ordine a questa questione, così come anche gli orientamenti dottrinali. 

Una posizione precisa è stata poi assunta dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza a Sezioni Unite n. 20664/2017 ha risolto la questione di diritto sollevata al suo cospetto, delineando quello che dovrebbe essere l’orientamento da seguire nel risolvere la problematica in oggetto.

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state infatti adite per stabilire se il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). 

Ai sensi dell’art. 316 bis c.p., la condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla mancata utilizzazione per le finalità previste di sovvenzioni pubbliche caratterizzate da un vincolo di destinazione di pubblico interesse. Diversamente l’art. 640 bis c.p. punisce chi pone in essere la condotta di truffa di cui all’art. 640 c.p. laddove il fatto abbia ad oggetto “contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di atri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

5.1. Orientamenti interpretativi precedenti

In merito alla questione, nella giurisprudenza precente, vi erano due diversi orientamenti. 

L’impostazione giurisprudenziale maggioritaria[33]non ravvisava un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p. tra il reato di malversazione e quello di truffa aggravata, ritenendo che le due fattispecie regolassero materie diverse ed inoltre tutelassero interessi differenti: il buon andamento della pubblica amministrazione contro gli atti contrari agli interessi della collettività e dunque l’interesse della P.A. a che le somme erogate vengano destinate alle finalità pubbliche previste, nella malversazione e il patrimonio pubblico contro atti di frode e quindi la corretta percezione dei fondi pubblici, nella truffa aggravata. Alla luce di queste considerazioni, stante l’assenza di un rapporto di specialità, questo orientamento giurisprudenziale tendeva ad escludere l’esistenza di un concorso apparente di norme, per indirizzarsi verso la configurabilità di un concorso di reati.

L’orientamento giurisprudenziale minoritario[34]arrivava alla stessa conclusione circa l’assenza del rapporto di specialità, rinvenendo però l’esistenza di un concorso apparente di norme, in quanto entrambe le fattispecie, ad avviso di questa parte della giurisprudenza, risulterebbero offensive del medesimo bene giuridico, nello specifico il patrimonio pubblico. Sulla base di questa impostazione, il concorso apparente di norme verrebbe però risolto in base al criterio di sussidiarietà: stante infatti la necessità di non sanzionare due volte la condotta di diversa destinazione dei fondi di cui all’art 316 bis c.p., che costituirebbe la naturale conseguenza dell’erogazione ottenuta tramite artifici e raggiri, ad avviso di questa parte della giurisprudenza, che faceva leva sul principio del ne bis in idem sostanziale, si dovrebbe applicare solamente le disposizioni di cui all’art. 640 bis c.p., dal momento che la fattispecie della malversazione sembrerebbe essere sussidiaria e residuale rispetto a quest’ultima norma e dunque verrebbe da essa assorbita. 

La dottrina maggioritaria, tendente, come si è in precedenza visto, ad ampliare il raggio d’azione del concorso apparente di norme, riconoscendo l’operatività di criteri ulteriori rispetto a quello di specialità, propendeva per l’essere in linea con questo secondo orientamento. 

5.2. L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20664/2017

Alla luce di queste discrepanze ermeneutiche nella giurisprudenza di legittimità, la questione è stata appunto sollevata dinnanzi alle Sezioni Unite della Cassazione[35].

Nello specifico, la vicenda giudiziaria che ha portato al dibattito interpretativo relativo al rapporto tra la malversazione e la truffa aggravata, riguardava l’amministratore e il socio di fatto di una società in accomandita semplice, i quali, sulla base del presupposto della natura fittizia dello schema societario creato (mediante il quale era stato ottenuto fraudolentemente un mutuo a tassi agevolati), erano stati ritenuti responsabili del reato di malversazione dei beni strumentali di proprietà della società, acquistati con l’impiego di finanziamenti pubblici, di cui non risultavano restituite alcune rate che la società era tenuta a rimborsare; venivano invece prosciolti in relazione all’imputazione di cui all’art. 640 bis c.p. per intervenuta prescrizione.

Era stato quindi proposto ricorso per Cassazione, nel quale gli interessati lamentavano, tra l’altro, il mancato riconoscimento della natura sussidiaria del reato di cui all’art. 316 bis c.p. rispetto a quello ex art. 640 bis c.p., ritenendo i due comportamenti contestati espressione di un’identica offesa al bene giuridico tutelato[36]

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 20664/2017 hanno innanzitutto rilevato come entrambi gli orientamenti giurisprudenziali precedenti abbiano escluso l’esistenza del rapporto di specialità tra le due fattispecie in esame e quindi la possibilità di applicare il principio di cui all’art. 15 c.p., seppur sulla base di differenti presupposti: il primo orientamento in virtù della considerazione che le due disposizioni disciplinino diverse materie, alla luce del qual fatto verrebbe in rilievo come unica soluzione possibile la sussistenza del concorso di reati; il secondo, pur favorevole all’esistenza di un concorso apparente di norme, per averne basato la ricostruzione sul principio di sussidiarietà. 

Le Sezioni Unite quindi, dopo questa preliminare osservazione, hanno aderito alla prima impostazione, ravvisando la configurabilità di un concorso di reati, alla luce del fatto che tra le due fattispecie in esame non sarebbe possibile individuare alcun rapporto di specialità per la difformità dei beni giuridici tutelati ed anche per la differenza di comportamenti sanzionati, in particolare la percezione dei fondi pubblici in un caso (art. 640 bis c.p.) e l’utilizzo degli stessi nell’altro (art. 316 bis c.p.). 

Proprio partendo dall’affermazione preliminare di principio, secondo cui il criterio di specialità ex art. 15 c.p. è l’unico utilizzabile nel concorso apparente di norme, in quanto l’unico a ricevere fondamento legislativo, le Sezioni Unite hanno escluso che lo stesso potesse essere applicato alle fattispecie in oggetto, potendo esso ravvisarsi solo qualora vi fosse un identico contesto fattuale ed una delle norme potesse essere definita speciale rispetto all’altra, contenendone tutti gli elementi; mentre in questo caso le due fattispecie vengono qualificate dalla Suprema Corte come autonome poiché da un lato gli artifici e raggiri caratterizzanti la truffa aggravata non costituiscono l’unica modalità attraverso cui poter ottenere la percezione dei finanziamenti di cui all’art. 316 bis c.p. e dall’altro, la percezione illegittima di cui all’art. 640 bis c.p., non sempre sfocia nella mancata destinazione delle somme erogate alle loro finalità, che rappresenta invece l’elemento caratterizzante la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p..

Ad opinione della Corte, l’art. 316 bis c.p. non specifica con che modalità debba avvenire l’acquisizione dei finanziamenti, da cui se ne deduce che tale percezione possa avvenire in varie forme. Conseguentemente tra le due fattispecie si può rilevare una differenza anche in merito al momento consumativo del reato, poiché per la malversazione non risulta essere rilevante il momento della percezione, bensì quello dell’attività esecutiva di natura omissiva, mentre nella truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., ai fini della consumazione, rileva il momento della percezione, poiché l’erogazione delle somme deve avvenire in conseguenza di artifici e raggiri.

La sentenza in esame sottolinea dunque la differenza strutturale tra i due reati, affermando che, l’eventuale circostanza in cui tra gli stessi possano intercorrere dei punti di congiunzione (qualora in concreto il reato di malversazione si atteggi come naturale prosecuzione della condotta di truffa), non metterebbe in dubbio l’esistenza del concorso di reati, in quanto si tratterebbe del manifestarsi in concreto delle due fattispecie, quando invece la comparazione tra le due norme ai fini della configurabilità del concorso apparente, deve essere fondata sulla struttura astratta delle stesse, nel qual caso soltanto potrebbe eventualmente essere presa in considerazione l’operatività di criteri differenti. A voce delle Sezioni Unite “l’atteggiarsi delle fattispecie astratte ha il pregio di mettere in luce come le situazioni concrete in cui i due reati possono realizzarsi siano molteplici e possano combinarsi tra loro, con modalità autonome. Il che sottolinea la differenza strutturale (quindi, in astratto) tra le due fattispecie e le interferenze tra le condotte che, anche se in via eventuale, possono verificarsi.”

Dopo aver individuato due ipotesi in cui non sorgono dubbi circa l’applicabilità dell’una o dell’altra fattispecie[37], la Suprema Corte si sofferma infatti sull’ipotesi controversa in cui i finanziamenti vengano percepiti con artifici e raggiri e devoluti ad un’utilità diversa rispetto all’attività o opera pubblica a cui sarebbero stati destinati. In questo caso, come poc’anzi detto, le Sezioni Unite ravvedono un concorso di reati e non un concorso apparente di norme, per l’assenza di un nesso di interdipendenza necessaria tra le due fattispecie. 

Prima di giungere alla soluzione interpretativa adottata, in via preliminare, le Sezioni Unite, dopo aver riconosciuto il principio di specialità come unico applicabile nella risoluzione del concorso apparente di norme, in quanto, come già più volte asserito, l’unico dotato di fondamento normativo, hanno tra l’altro voluto fare riferimento al divieto del ne bis in idem (riconosciuto come diritto fondamentale dell’individuo anche nella CEDU e nella Carta di Nizza, oltre che nell’elaborazione giurisprudenziale europea[38]) al fine di verificarne la rilevanza nel caso di specie, giungendo ad affermare come il criterio di specialità non si ponga in contrasto con esso, dal momento che quest’ultimo si limita a porre il divieto di un ulteriore giudizio sul medesimo fatto storico[39]. La Cassazione infatti in questa pronuncia, nel fare riferimento alla “rinnovata attenzione, convenzionale e costituzionale, al divieto del ne bis in idem”, ne riconosce innanzitutto la funzione processuale, quale divieto di essere sottoposti ad un secondo processo per il medesimo fatto storico, ma non ne attribuisce valore assoluto “non essendo precluso il perseguimento della persona sottoposta a controllo in due autonome procedure, pur auspicandosi una trattazione unitaria, ma solo la sottoposizione ad autonomo giudizio quando sia stato definito uno dei due”. 

Parimenti, dal punto di vista della funzione sostanziale del divieto in questione, le Sezioni Unite hanno sottolineato che sia dalla giurisprudenza interna che da quella europea, sia desumibile l’assenza di alcuna preclusione al legislatore nazionale nel poter descrivere lo stesso fatto di reato in diverse fattispecie incriminatrici e in questo contesto, a sostegno della propria posizione, hanno altresì ricordato come anche la stessa Corte Costituzionale abbia recentemente attribuito al divieto del ne bis in idem valore non assoluto[40].

Alla luce di queste considerazioni, neppure il ne bis in idem potrebbe quindi essere considerato un valido criterio per valutare il confine tra il concorso apparente di norme e quello di reati, come spesso invece sostenuto dalla dottrina e da parte minoritaria della giurisprudenza, residuando di conseguenza il principio di specialità quale unico criterio utilizzabile.  

La Suprema Corte fonda inoltre la sua conclusione anche sul dato letterale delle due norme, nelle quali non compare alcuna clausola di riserva, il che rafforza la propensione per una qualificazione autonoma delle stesse e per l’esistenza di un concorso di reati, al quale, in via generale, è possibile derogare, a detta della stessa Corte, solo in presenza di un’espressa clausola che imponga l’applicazione della norma incriminatrice prevalente. Ad avviso delle Sezioni Unite infatti la clausola di riserva sembra essere l’unico strumento, espressamente previsto dal legislatore, in grado di escludere il concorso di reati senza fare ricorso al principio di specialità. A sostegno di questa asserzione, le Sezioni Unite ricordano l’entrata in vigore quasi simultanea nel 1990 delle due fattispecie incriminatrici in oggetto, ritenendo che il legislatore, se non avesse voluto attribuirne qualificazione autonoma, avrebbe molto probabilmente fatto ricorso a dette clausole.

6. Conclusioni

In questa pronuncia del 2017 quindi si sono affermati dei principi di diritto particolarmente importanti, tra i quali soprattutto la rilevanza del solo principio di specialità quale criterio di differenziazione tra il concorso apparente di norme e il concorso di reati, con conseguente scarto degli altri criteri di elaborazione dottrinale, da un lato e la risoluzione del caso di specie a favore del concorso di reati tra le due fattispecie oggetto di analisi, dall’altro.

Le considerazioni svolte relativamente alle posizioni giurisprudenziali in ordine ai criteri (di elaborazione dottrinale) di risoluzione del concorso apparente di norme, nonché quelle relative all’analisi della pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, non implicano che vi sia un totale e generale disconoscimento da parte della stessa giurisprudenza dei principi di sussidiarietà e dell’assorbimento, in quanto si è in diverse occasioni riscontrata un’applicazione degli stessi in alcune pronunce di legittimità volte a dirimere i rapporti tra due fattispecie incriminatrici, ma l’arresto delle Sezioni Unite della Cassazione ribadisce con decisione la posizione giurisprudenziale maggioritaria, secondo cui il concorso apparente di norme non può che essere risolto in ossequio al  criterio di specialità ex art. 15 c.p.. 

Essa fornisce inoltre un punto fermo per gli orientamenti giurisprudenziali futuri relativi a questa tematica, per quanto non tutti gli interpreti siano concordi nel ritenere che la dottrina possa essere disposta a tornare indietro sulle osservazioni finora elaborate in merito alle questioni del concorso apparente e dei criteri di risoluzione dello stesso, le quali questioni hanno da ormai lungo tempo differenziato le posizioni interpretative dottrinali rispetto a quelle giurisprudenziali, tant’è che già ad oggi sono state mosse da parte di diversi autori alcune critiche in ordine alla lettura fornita dalle Sezioni Unite nel 2017; critiche sopraggiunte il più delle volte ritenendo, sulla base di differenti filoni logici, che le stesse Sezioni Unite, avrebbero dovuto propendere per una soluzione favorevole al concorso apparente di norme anziché di reati, discostandosi così da un’interpretazione restrittivamente ancorata al dato letterale dell’art. 15 c.p. e di conseguenza al principio di legalità inteso in senso formale (in un momento storico in cui peraltro spesso accade che il diritto giurisprudenziale vada a colmare le lacune legislative), per lasciare invece maggiore spazio alla possibilità per gli interpreti di ricercare, in base alle fattispecie di volta in volta messe a confronto, l’ambito applicativo del concorso apparente di norme o in alternativa del concorso di reati[41].

Tutto ciò fa presumere che, nonostante la fermezza delle posizioni delineate sulla tematica in oggetto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20664/2017 e la chiarezza esplicativa delle motivazioni dalle stesse addotte, ci sarà ancora modo di veder fare della medesima tematica l’oggetto di discussioni derivanti da differenti approcci interpretativi. 

Note e riferimenti bibliografici:

[1]ART. 15 c.p. “Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. – Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.”

[2]Il principio del “ne bis in idem”, vigente, in un’ottica garantista, nel sistema penale non solo italiano, ma anche europeo (essendo sancito dall’art. 4 Prot. 7 della CEDU e dall’art. 50 della Carta di Nizza), oltre che in qualsiasi ordinamento democratico, impone, sul piano processuale, il divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto, impedendo quindi che il soggetto che sia già stato condannato o prosciolto con sentenza definitiva divenuta irrevocabile, possa essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto.

A questa accezione processuale del principio medesimo, si aggiunge inoltre un’operatività dello stesso anche sotto il profilo sostanziale, in quanto l’ordinamento giuridico impone il divieto di punire più volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto posto in essere, alla luce del principio di offensività e di proporzionalità tra l’offesa e la pena.

Il principio del ne bis in idem trova la propria ratio principalmente in un’esigenza di certezza del diritto nell’ambito dei rapporti giuridici e nella necessità di economia processuale, oltre che nello stesso principio di legalità di cui all’art. 25 della Costituzione e nel generale principio del favor rei, proprio dell’ordinamento penale.

[3]Per quanto diversi autori trattino i due istituti in ambiti separati tra loro (il che può trovare logica giustificazione sul piano teorico dal momento che il concorso apparente di norme rappresenta un problema astratto, inerente il principio di legalità, mentre il concorso di reati rappresenta a sua volta un problema pratico che necessita di un’analisi concreta relativa alla fattispecie di reato e che quindi inerisce le forme di manifestazione dell’illecito penale), stanti le ricadute pratiche dell’applicazione di entrambi gli istituti, alla maggior parte degli autori sembra più opportuna una collocazione didattica di questi ultimi che ne consenta una trattazione in parallelo, poiché in assenza di disciplina relativa al concorso apparente di norme, sarebbe necessario applicare le disposizioni e le regole del concorso di reati ogni qual volta vengano violate più disposizioni legislative. Il che, come ovvio, potrebbe portare a conseguenze sanzionatorie eccessivamente gravose, se non addirittura paradossali sul piano teorico.

[4]La complessità dello studio della tematica in oggetto deriva principalmente da tre fattori, ravvisabili innanzitutto nel fatto che il codice non detta criteri risolutori univoci, lasciando all’elaborazione dottrinale l’individuazione dei medesimi; secondo poi perché a quest’ultimo fine, i vari autori utilizzano terminologie differenti o attribuiscono accezioni diverse ai criteri elaborati, rendendo quindi non particolarmente agevole ritrovare una linea teorica comune di trattazione della questione del concorso apparente di norme; ed infine poiché si tratta di un istituto che coinvolge i temi principali e maggiormente teorici del diritto penale.

[5]Nella trattazione teorica è di uso comune la distinzione del concorso di reati in concorso materiale formale, laddove nel primo caso il soggetto agente, con più condotte, viola più norme penali, mentre nel secondo caso il medesimo, con un’unica condotta, viola più norme penali. Si tratta di una distinzione non solo teorica, ma che presenta notevoli conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio, in quanto nell’ipotesi in cui sussista concorso materiale di reati, vengono applicate tutte le disposizioni violate e le relative sanzioni, sulla base del criterio del c.d. cumulo materiale delle pene, seppur temperato in ossequio alle disposizioni degli artt. 78 e 79 c.p.; mentre, nel caso di concorso formale, trova applicazione il più favorevole criterio del c.d. cumulo giuridico di cui all’art. 81 c.p., in virtù del quale deve essere inflitta al reo la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

[6]Classico esempio di scuola è quello in cui Tizio spara a Caio, ferendolo, ma dopo un tot di tempo Caio muore a causa delle lesioni derivanti dalla condotta di Tizio. In assenza della regola sul concorso apparente di norme, Tizio si troverebbe a dover rispondere sia di lesioni sia di omicidio, in applicazione della disciplina del concorso di reati. Diversamente, proprio le disposizioni sul concorso apparente di norme e quindi in particolare l’art. 15 c.p., consentono di circoscrivere il potere punitivo del giudice e di mitigare a favore di Tizio la risposta sanzionatoria dell’ordinamento penale.

[7]La dottrina infatti tende a sostenere che il principio di specialità, invocato per affermare l’esistenza del concorso apparente di norme, operi in realtà in un momento successivo, ossia quando l’esistenza di quest’ultimo sia già stata accertata e sia necessario individuare quale sia la norma prevalente. In tal senso si veda G. DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1998, p. 420; nella medesima direzione anche: C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale – Parte generale, V ed., Torino, 2016, p. 614; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, IX ed., Padova, 2015, p. 466; A. PAGLIARO, voce Concorso di norme (dir. en.), in Enc. Dir., vol. VIII, Milano, 1961, p. 545. 

[8]Sull’argomento, si veda anche l’approfondimento di M. PICCIRILLO, O la specialità o niente: per le Sezioni Unite malversazione e truffa aggravata concorrono, in www.parolaalladifesa.it, fascicolo 4/2017.

[9]Questa giurisprudenza fonda questa esclusione degli ulteriori criteri di risoluzione del concorso apparente sulla base della considerazione che gli stessi siano in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., in quanto passibili di far derivare dalla propria applicazione effetti rilevanti sul piano sanzionatorio da valutazioni discrezionali e di mero valore.

Seguono questo orientamento restrittivo diverse pronunce, anche recenti: Cass. S.U., n. 1963/2010, in CED, Rv. 245761; Cass., S.U., n. 1235/2010; Cass., S.U., n. 16568/2007, in CED, Rv. 235962; Cass., S.U., n. 47164/2005, in CED, Rv. 232302; Cass., S.U., n. 22902/2001, in CED, Rv. 218873.

[10]Si veda in tal senso: F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, II ed., Bologna, 1966; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 457 e ss.; M. PAPA, Concorso di norme. Questioni e prospettive di fondo, in Aa. Vv., Trattato di diritto penaleParte generale, II, a cura di A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino, 2013, p. 937 e ss.; V.B. MUSCATIELLO, Concorso di norme. I presupposti e la disciplina della pluralità apparente, in Aa. Vv., cit., p. 956 e ss.; V.B. MUSCATIELLO, Concorso di reati. Unità e pluralità di reati, in Aa. Vv., cit., p. 976 e ss.

[11]Seguono questo orientamento: F. GRISPINI, Diritto penale italiano, I, Milano, 1952, p. 415 e ss.; G. VASSALLI, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 517; A. MORO, Unità e pluralità di reati, Padova, 1959, p. 73 e ss.; R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 1971, p. 467 e ss.; A. PAGLIARO, voce Concorso di norme, cit., p. 545 e ss.; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Padova, 1982, p. 381 e ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, VII ed., Bologna, 2014, p. 715 e ss; C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale – Parte generale, cit., p. 617 e ss..

[12]Tra tutti, si veda in tal senso: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penaleParte generale, II ed., Milano, 2006, p. 390 e ss..

[13]A sostegno di questo orientamento, per la dottrina, si veda tra tutti: T. PADOVANI, Diritto penale, VIII ed, Milano, 2006, p. 377; I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penaleParte generale, Padova, 2005, p. 190; e per la giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. V, 21 novembre 1999, in Rivista penale, 2001, p. 559.

[14]In opposizione a questa impostazione teorica, per la dottrina, si veda tra tutti: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 385; per la giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. II, n. 478/1995, in Cass. Pen., 1996, p. 3627.

[15]In merito a questa osservazione, tra tutti si veda: G. DE VERO, Corso di diritto penale, II ed., Torino, 2012, p. 361.

[16]In merito alla ricostruzione delle varie teorie e posizioni interpretative inerenti al principio di specialità, si veda anche: M. CONZUTTI, Concorso apparente materiale, ante factum, post factum, assorbimento, in www.personaedanno.it, del 04/03/2012.

[17]Si veda: Cass. Pen., Sez. I, 30 nov. 1992, in Cass. Pen., 1994, p. 1221; Cass. Pen., Sez. I, 31 ott. 1995, in Studium Jiuris, 1996, p. 624; Cass. Pen., Sez. III, n. 10704/1996, in Cass. Pen., 1998, p. 817.

[18]In merito al principio di specialità e al rapporto tra concorso apparente di norme e concorso di reati, oltre che all’analisi dell’espressione “stessa materia”, hanno approfondito e si sono espressi diversi autori. Tra tutti si veda: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penaleParte generale, XVI ed., agg. ed integr. da L. CONTI, Milano, 2003; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit.; G. MAGLIO, F. GIANNELLI, Limiti di portata delle disposizioni penali: il concorso apparente di disposizioni coesistenti, in Riv. Pen., 1999; F. MANTOVANI, Principi di diritto penale, Padova, 2002; A. PAGLIARO, voce Concorso di norme, cit.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, II ed. Torino, 2006.

[19]Tra tutti si veda: G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1982, p. 652 e ss; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale, Milano, 1943, p. 275 e ss.; E. FLORIAN, Dei reati e delle pene in generale, in Trattato di diritto penale, vol. I, Milano, 1910, p. 324 e ss..

[20]Tesi criticata da chi non ritiene indispensabile l’identità del bene giuridico per l’esistenza del rapporto di specialità tra norme, ammettendo quindi la possibilità di rinvenire tale rapporto anche tra norme che tutelino beni giuridici differenti. Tra tutti coloro che hanno mosso queste critiche, si veda: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit. 

[21]In questo senso, tra tutti si veda: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 686 e ss; F. MANTOVANI, Concorso e conflitto, cit., p. 233 e ss.; G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenze nel concorso di norme penali, Milano, 1980, p. 52 e ss.. PAGLIARO, voce Concorso di norme, cit.

[22]Tra gli autori che sostengono questa tesi, si veda in particolare: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 150 e ss.; GALLO M., Diritto penale italiano, appunti di parte generale, I, Torino, 2014, p. 159.

Per quanto di tendenziale contrario avviso, anche la recente giurisprudenza in alcuni casi ha aderito a questa impostazione; si veda infatti: Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6825/2007, in Italgiure Web, Rv. 235632.

[23]Tra le obiezioni mosse a questa impostazione teorica, una delle principali è rappresentata dall’asserzione che la regola del concorso apparente sia caratterizzata da un rapporto tra norme in astratto e non in concreto. Come sostenuto da alcuni autori infatti, ed in particolare da FIANDACA-MUSCO e MANTOVANI, “il concetto di specialità in concreto si risolve dal punto di vista logico in un non senso; non si comprende, infatti, come mai un rapporto di genere a specie fra due norme possa dipendere dalla specialità di un fatto concreto; come rapporto tipicamente sussistente tra norme astratte, la specialità o esiste o non esiste”.

In opposizione alla teoria della specialità in concreto, si veda inoltre, per la dottrina: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 385; D. PULITANÒ, Diritto Penale, Torino, 2005, p. 553; per la giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. III, 16 dic. 1994, in Giur. It., 1995, II, p. 329.

[24]Sulla questione del significato da attribuire all’espressione “stessa materia” si è di recente espressa la Corte di Cassazione, la quale ha puntualizzato come il criterio di specialità richieda, quale presupposto per l’individuazione della norma prevalente,  la convergenza di norme, integrabile solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, la cui esistenza può essere verificata solo tramite un confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. Si veda in merito: Cass. S.U., n. 1235/2011.

[25]In proposito, si veda anche: M. CONZUTTI, Concorso apparente materiale, cit..

[26]Si veda anche: P. FRANCESCHETTI, Concorso apparente di norme, in AltalexPediawww.altalex.com, del 11/05/2017.

[27]Tra tutti si veda: G. VASSALLI, voce Antefatto non punibile, cit., p. 512.

[28]In disaccordo con questa teoria, si veda tra tutti MANTOVANI, secondo cui la non punibilità dell’ante-factum e del post-factum, non può essere generalizzata, dal momento che vi sono ipotesi in cui questi due elementi vengono configurati come circostanze aggravanti, contribuendo a determinare un innalzamento del trattamento sanzionatorio.

[29]In approfondimento alla tematica dell’ante factum post factum non punibili, si veda anche: M. CONZUTTI, Concorso apparente materiale, cit.

[30]Si veda: F. MANTOVANI, Diritto penale, cit.; A. PAGLIARO, Concorso di norme, cit..

[31]ART. 316 bis “Malversazione a danno dello Stato. – Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

[32]ART. 640 bis “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. – La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di atri enti pubblici o delle Comunità Europee.”

[33]In tal senso si veda tra tutte: Cass. Pen., Sez. II, n. 29512/2015, in CED, Rv. 264232; Cass. Pen., Sez. II, n. 43349/2011, Rv. 250994; Cass. Pen., Sez. VI, n 4313/2003; Cass. Pen., Sez. I, n. 4663/1998, in CED, Rv. 211494.

[34]In tal senso si veda tra tutte: Cass. Pen., Sez. II, n. 42934/2014; Cass. Pen., Sez. VI, n. 23063/2009, in CED, Rv. 244180; Cass. Pen., Sez. II, n. 39644/2004, in CED, Rv. 230365.

[35]Questione sollevata dalla Sez. VI, assegnataria del ricorso, con ordinanza n. 47174/2016.

[36]Volendo fornire una descrizione più dettagliata del caso si specie, va detto che la vicenda giudiziaria che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite, aveva ad oggetto la condotta di ottenimento fraudolento di finanziamenti agevolati, nonché la successiva distrazione dei beni, acquistati con i medesimi, a finalità differenti rispetto a quelle per le quali gli stessi erano stati vincolati.

L’amministratore e il socio di fatto di una società in accomandita semplice avevano infatti creato una società fittizia, le cui partecipazioni apparivano riferibili a soggetti in possesso dei requisiti necessari per poter ottenere i contributi di cui al D.Lgs. n. 185/2000 per le nuove iniziative imprenditoriali, riuscendo, attraverso questo artificioso schema societario, ad ottenere un mutuo a tassi agevolati da parte di Sviluppo Italia S.p.a., impegnandosi peraltro contestualmente a non trasferire al di fuori della sede societaria i beni acquistati mediante le agevolazioni predette, fino al rimborso totale del finanziamento ottenuto. Nonostante ciò, dopo aver adempiuto a solo una parte delle rate pattuite, la società beneficiaria dei contributi pubblici trasferiva alcuni dei predetti beni in capo a uno dei due imputati, violando quindi il vincolo di destinazione gravante sugli stessi.

In primo grado, la condotta di ottenimento fraudolento delle erogazioni pubbliche, veniva qualificata dal giudice di merito quale truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., essendo stato ottenuto il finanziamento sulla base della simulata esistenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dei medesimi. Nonostante tale accertamento, ad avviso del giudice di primo grado, tale condotta non poteva essere sanzionata per intervenuta prescrizione. 

Il secondo fatto di reato, derivante dalla violazione del vincolo di destinazione dei fondi pubblici ottenuti, veniva ricondotto dal giudice di prime cure alla fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p., rispetto alla quale veniva comminata la sanzione da quest’ultima prevista.

A seguito della conferma della decisione in appello, era stato dunque sollevato da parte degli imputati condannati, ricorso in Cassazione, nel quale, tra i vari motivi di ricorso, veniva dedotta la violazione di legge e l’illogicità della motivazione, sulla base del presupposto che tra le due fattispecie incriminatrici in oggetto, non potesse sussistere concorso di reati, venendo invece a loro avviso a configurarsi un’ipotesi di concorso apparente di norme, sulla base di un mero rapporto di sussidiarietà della malversazione rispetto alla truffa aggravata (come peraltro asserito anche da un minoritario orientamento giurisprudenziale, al quale il ricorso ha fatto riferimento), che avrebbe dovuto portare all’assorbimento della fattispecie meno grave (la malversazione appunto) in quella più grave (la truffa aggravata). Il ricorso degli imputati faceva infatti leva sul presupposto che i reati contestati consistessero in condotte offensive dello stesso bene giuridico, seppur con diversi stati e gradi di offesa, conseguendone quindi la necessità di applicazione della sola fattispecie di truffa aggravata, idonea ad assorbire l’intero disvalore del fatto, qualificando invece la condotta di malversazione ex art. 316 bis c.p. come una mera attività esecutiva della più grave condotta di cui all’art. 640 bis c.p.

[37]Le ipotesi esemplificative portate dalla Corte a sostegno della propria posizione sono state tre: la prima riconducibile alla malversazione pura ex art. 316 bis, ricorrente nel caso in cui un finanziamento pubblico ottenuto in modo lecito venga destinato a finalità diverse rispetto a quelle per le quali è stato erogato; la seconda riconducibile meramente alla truffa aggravata ex art. 640 bis, ricorrente nella circostanza in cui il finanziamento pubblico venga percepito in modo illecito, ma destinato a scopi pubblici; la terza, quella controversa, di cui esemplificazione nel testo.

[38]Il riferimento della Suprema Corte è stato indirizzato in particolare alle sentenze della Corte EDU Grande Stevens e altri contro c. Italia del 4.3.2014 e A e B c. Norvegia, nn. 24130/11 e 29758/11 del 15.11.2016.

[39]Ove, a voce della Suprema Corte, ai fini dell’accertamento dell’identità del fatto di reato, è necessario effettuare una “comparazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare distinzione (…) al fatto oggetto di contestazione e, quanto all’individuazione dell’unitarietà della fattispecie contestata, agli elementi costitutivi della stessa(…)”. 

[40]Si veda in proposito la sentenza della Corte Cost. n. 200/2016, nella quale la Consulta ha riconosciuto copertura da parte del divieto del ne bis in idem solamente al medesimo fatto normativo, non anche al fatto storico, affermando che “la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in idem con un certo grado di relatività”, facendolo così recedere a fronte di prioritarie esigenze di tipo sostanziale che siano ad esso contrarie.

[41]Per un approfondimento inerente l’analisi della sentenza dalle Sezioni Unite e dei principi da essa emergenti, si veda anche: G. CARDINALE, Concorso tra malversazione e truffa aggravata: evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, in www.altalex.com, del 09/05/2018; C. COLUCCI, Le Sezioni Unite tornano sul principio di specialità: al vaglio la questione del rapporto tra truffa aggravata e malversazione, in www.penalecontemporaneo.it, del 06/12/2017; A. LARUSSA, Malversazione e truffa aggravata, in www.altalex.com, del 06/07/2017; M. PICCIRILLO, O la specialità o niente, cit..

 

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