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Il Presidente del Tribunale di Vicenza - attraverso una circolare indirizzata a vari soggetti, tra cui il Consiglio dell'ordine degli avvocati e i giudici dell'esecuzione del tribunale stesso - si è allineato all'orientamento di una maggioritaria giurisprudenza di merito, che ritiene inammissibile l'istanza presentata ex art. 492-bis c.p.c. quando manchi il decreto di attuazione previsto dall'art. 155-quater disp. att. c.p.c..
La necessità di attendere i decreti attuativi sorge da quella di bilanciare l'interesse del creditore al reperimento dei beni aggredibili con quello del debitore al rispetto della privacy, laddove non è ipotizzabile una facoltà indiscriminata del creditore di accedere ai dati del debitore.
La circolare allegata (in calce all'articolo) indica, ex ante, anche altre ipotesi di inammissibilità dell'istanza ex 492-bis c.p.c., mettendo in guardia gli operatori del diritto.
