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Pubbl. Gio, 7 Mag 2015

Il divorzio breve è legge. L´analisi comparata della nuova disciplina

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Eva Aurilia


Il 22 aprile è arrivato il sì definitivo del Parlamento al divorzio breve. La nuova e la vecchia disciplina a confronto.


Premessa

Anche questa volta il diritto accoglie i cambiamenti sociali.
Il Parlamento  è chiamato a pronunciarsi sul DDL n. 1504/2014 che modifica in maniera sostanziale la normativa in tema di divorzio, introdotta nel nostro ordinamento, dopo una accesa polemica, con la L. 898/1970 e sottoposta poi a referendum abrogativo circa quattro anni dopo dall’ Italia cattolica e antidivorzista.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentava un evento per di più eccezionale laddove la odierna usualità del fenomeno ha reso necessario un intervento riformatore.  

E così dopo il sì del Senato dello scorso 18 marzo, la Camera dà il via libera al cd. “divorzio breve” dopo poco più di un mese.

La vecchia disciplina

La legge sul divorzio (n. 898/1970) prevede (art. 3) che:

  • lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
  • ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
  • la proposta di legge modifica la disciplina sia per le separazioni giudiziali sia per quelle consensuali.

La nuova disciplina

Nelle separazioni giudiziali (art.1) :

  • riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali (art.1):

  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
     
  • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
     
  • fa decorrere tale termine, anche in tal caso, dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2).

La proposta di legge anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.
Attualmente, infatti, lo scioglimento della comunione si realizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La modifiche sul tema sono :

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
     
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo processo verbale di separazione, purchè omologato.

E´ poi previsto che , in caso di comunione dei beni , l´ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all´ufficio di stato civile per l´annotazione dello scioglimento della comunione sull´atto di matrimonio.

La proposta di legge, infine, disciplina la fase transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applica “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data” (art. 3).
Diversamente, il testo approvato dalla Camera in prima lettura:

  • prevedeva che la riforma dovesse applicarsi alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda;
     
  • non conteneva una disposizione transitoria con riferimento alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

Non poche le critiche che hanno riempito le aule parlamentari, così ad esempio Giuseppe Marinello, presidente della commissione Ambiente del Senato (Ap) ha usato parole dure: “Con il divorzio breve il Parlamento oggi ha delegittimato e banalizzato il matrimonio tra uomo e donna, quasi rendendolo ridicolo”.

Non meno contraria Famiglia Cristiana  che così ha commentato: “a parole tutti i politici affermano di voler difendere la famiglia ma purtroppo si legifera in senso esattamente contrario come dimostra questa riforma”.                                                                                
Dorina Bianchi, invece, ha specificato in aula: “Ridurre i tempi per il divorzio è un atto importante, perché risponde in modo adeguato ad una richiesta della nostra società”.

Salta invece, almeno per ora, il divorzio immediato, previsto originariamente dall’ art. 1, co. 2 della legge sul divorzio breve, e che avrebbe consentito di evitare la fase della separazione in caso di richiesta consensuale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti a un giudice. Una strada, in ogni caso, limitata nel suo ambito di applicazione dalle numerose condizioni richieste: assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci oportatori di handicap grave o figli con meno di 26 anni economicamente non autosufficienti.
L’aula del Senato ha stralciato la norma sul divorzio immediato ritenendo più opportuna una rapida approvazione della parte relativa al divorzio breve.