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Pubbl. Gio, 16 Mag 2019

La mancata registrazione di un giornale presso la cancelleria del tribunale è stampa clandestina

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Cristina Monteleone


La difformità tra il titolo del giornale pubblicato e il titolo del giornale registrato nell’apposito registro tenuto dalla Cancelleria della circoscrizione del Tribunale ove deve effettuarsi la pubblicazione del periodico integra gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 16 l. 8 febbraio 1948 n.47 (Disposizioni sulla stampa).


Sommario: 1. Premesse Generali; 2. La legge sulla stampa in epoca fascista e in epoca repubblicana; 2.1 Il “riconoscimento fascista”; 2.2 La “registrazione repubblicana”; 2.3 il delitto di stampa clandestina (art. 16 - l. n. 47/48); 3. Cassazione penale, sez. 2, sentenza n. 4428 del 4/12/2018; 3.1 La vicenda; 3.2 La decisione; 4. Riflessioni critiche.

 

1. Premesse generali

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il delitto di stampa clandestina. In particolare, ai Giudici della Corte di Cassazione era richiesto di stabilire se la mera difformità tra il titolo indicato sul giornale pubblicato e il titolo indicato della registrazione costituisse illecito penale sanzionabile ai sensi dell’art. 16 della l. n. 47/1948.

Al fine di comprendere se il comportamento contestato all’odierno resistente possa rientrare nell’alveo di punibilità della summenzionata norma, è necessario preliminarmente e brevemente delineare la normativa attuale e quella previgente nonchè gli elementi della summenzionata figura incriminatrice.

2. La legge sulla stampa in epoca fascista e in epoca repubblicana

2.1 Il “riconoscimento fascista” 

Durante la vigenza del regime fascista, fu promulgata la legge 31 dicembre 1925, n. 2307 (disposizioni sulla stampa periodica).   

Ai fini della pubblicazione del giornale o del periodico, era necessario che il direttore o il redattore responsabile ottenesse il riconoscimento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello competente per la giurisdizione di pubblicazione del periodico. Il procuratore generale aveva la facoltà di negare o di revocare detto riconoscimento ai soggetti già condannati per due volte per delitti commessi a mezzo stampa1.Era fatto divieto di pubblicazione del giornale fin quando non fosse intervenuto il provvedimento di riconoscimento.

La normativa prevedeva, inoltre, la necessità che gli oggetti strumentali alla stampa del giornale o del periodico fossero costituiti quali garanzia per gli eventuali danni procurati e le eventuali spese processuali cui sarebbero stati condannati i proprietari del giornale per la eventuale commissione di reati a mezzo stampa. Era, tuttavia, prevista la possibilità che i proprietari depositassero una cauzione pari all'importo stabilito dal Presidente della Corte di Appello competente, così da escludere dalla garanzia i beni strumentali alla stampa2;

Da ultimo, era prevista la responsabilità solidale intercorrente tra i proprietari del giornale e con l'editore per i danni e le spese processuali in conseguenza della condanna per reati commessi a mezzo stampa3;

Pertanto, ciò che si evince, dall'analisi della normativa testè citata, è l'intenzione del Legislatore di limitare la libertà della stampa, di indurre i proprietari delle testate giornalistiche a esercitare un maggiore e severo controllo sui contenuti pubblicati dai propri periodici e di contenere il numero dei periodici pubblicati, attesa la previsione della implicita sussistenza di requisiti economici quali  la responsabilità solidale ex art. 4 e la necessaria garanzia ex art. 5.

2.2 La “registrazione repubblicana”

Subito dopo la caduta del regime fascista, al fine di tutelare maggiormente la stampa, la cui libertà era stata fortemente compromessa dalla legge 31 dicembre 1925 n. 2307, l’Assemblea Costituente si apprestò all’elaborazione di un testo legislativo ricalcato sui contenuti dell’art. 21 Cost.

Coerentemente con il disposto costituzionale, la Costituente decise di eliminare la necessità per il direttore o il redattore responsabile di ottenere il proprio riconoscimento quale responsabile del giornale da pubblicare e di introdurre un mero obbligo di registrazione.

A differenza del riconoscimento di epoca fascista, l'Autorità Giudiziaria (Presidente del Tribunale o Giudice da lui Delegato) svolge un controllo limitato alla verifica della regolarità della documentazione depositata dall'istante nella cancelleria del Tribunale competente4.

L'Assemblea Costituente non ha previsto l'obbligo per il proprietario del giornale di prestare idonea cauzione per gli eventuali danni causati e le eventuali spese processuali derivanti dalla commissione di reati a mezzo stampa.

E' stata mantenuta la responsabilità solidale tra l'editore e il proprietario del giornale, ma è stato inserito anche un terzo soggetto: l'autore dell'articolo illecito5.

L’art. 5 della l. 47/1948 prevede la necessità della previa registrazione del giornale da pubblicare presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2.3 Il delitto di stampa clandestina (art. 16 - l. n. 47/48)

L’art. 16 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 - rubricato “stampa clandestina” - prevede e punisce due distinte condotte illecite.

Il comma 1 incrimina la condotta di colui che intraprenda la pubblicazione di un giornale o di un altro periodico, in mancanza della necessaria registrazione prevista dall’art. 5 della suindicata disposizione legislativa.

Con l’anzidetto intervento normativo, in effetti, il Legislatore eliminò ogni forma di controllo preventivo sulla pubblicazione dei giornali e introdusse un semplice obbligo di registrazione del periodico che si intendeva pubblicare.

Il comma 2 punisce la condotta del soggetto che pubblichi uno stampato non periodico omettendo l’indicazione delle generalità dell’indicatore e dello stampatore o li indichi falsamente.

In altri termini, il mancato rispetto di tale obbligo di registrazione o la pubblicazione di uno stampato non periodico, nel quale non siano indicate le generalità dell’editore o dello stampatore o siano indicate in maniera non conforme al vero integra il reato di stampa clandestina.

Qualora nella testata giornalistica siano omesse le indicazioni richieste dall'art. 2 o dette indicazioni benchè presenti siano inesatte, il trasgressore sarà punibile con l'applicazione di un'ammenda6.

3. Cassazione penale, sez. 2, sentenza n. 4428 del 4/12/2018

3.1 La vicenda

Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare con la quale quest’ultimo aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un soggetto imputato, tra l’altro, per il reato di stampa clandestina.  

In particolare, erano contestate all’imputato - il direttore responsabile di una testata giornalistica - due distinte condotte di stampa clandestina: da un lato gli venivano contestati due episodi aventi ad oggetto la mancata coincidenza tra il titolo commerciale e il titolo registrato presso la cancelleria del Tribunale competente; dall’altro lato, all’imputato veniva contestato che il luogo di pubblicazione non coincidesse con il luogo di registrazione.

Attese, da un lato, la possibilità di recuperare senza lo svolgimento di un’indagine particolarmente complessa le informazioni previste dall’art. 2 e 5 della l. n. 47/1948, e dall’altro lato, che il luogo di pubblicazione viene definito quale luogo vago ed aleatorio, il Gup mandava assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste.

3.2 La decisione

La Suprema Corte non ha integralmente condiviso il percorso logico-giuridico esposto dal Giudice nel provvedimento impugnato.

La Corte di Cassazione, infatti, ha condiviso la ratio legis, indicata dal Giudice, cui rispondono le norme che sia assumono violate dall’imputato; però, ha ritenuto che le norme di cui agli artt. 2 e 5 della legge sulla stampa non siano sovrapponibili e che detta ratio si possa realizzare solo qualora siano rispettate integralmente le disposizioni indicate nel summenzionato art. 5.

La Corte ha censurato, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il delitto di stampa clandestina, atteso che il luogo di pubblicazione di un giornale è vago ed aleatorio. La mancata coincidenza, pertanto, tra il luogo di registrazione e il luogo di effettiva pubblicazione non integrerebbe la fattispecie di reato di stampa clandestina.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che il luogo di pubblicazione effettivo debba coincidere con quello indicato in sede di registrazione.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha accolto integralmente le censure mosse all’impugnata sentenza dal Procuratore della Repubblica e, pertanto, ha annullato detta sentenza con rinvio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per un nuovo giudizio.

4. Riflessioni critiche 

Attesa la vetustà delle disposizioni normative la cui interpretazione, in via indiretta, è stata demandata alla Suprema Corte, sarebbe opportuno che il Legislatore approdasse all’elaborazione di un nuovo intervento normativo che tenga conto delle attuali condizioni sociali, mutate rispetto all’epoca di approvazione della vigente legge sulla stampa.

In particolare, al fine di una opportuna riforma della figura incriminatrice della stampa clandestina: innanzitutto, sarebbe auspicabile che il Legislatore snellisca le procedure della registrazione di un giornale o di altro periodico.

Attesa la necessità di disporre di un elenco dei periodici pubblicati sul territorio nazionale nonchè dei suoi proprietari e  dei suoi responsabili, necessità tutelate mediante la figura della registrazione: sarebbe più opportuno modificare il sistema di rilevazione dei periodici pubblicati basato su ambito circoscrizionale e sostituirlo con un elenco su base nazionale.

Tale elenco potrebbe essere diviso in più sezioni, così da contenere l'elencazione sia dei giornali cartacei che di quelli on line.

Di tale elenco potrebbe essere creata una piattaforma cui accedere direttamente on line, previa registrazione, così che rimanga traccia dei soggetti che hanno avuto accesso al sistema ed evitare al cittadino di doversi recare nella cancelleria competente. Quest'ultima, inoltre, sarebbe alleggerita dal carico di lavoro derivantegli dalla gestione di detta incombenza (registrazione dei periodici e consultazione delle registrazioni effettuate).

Ulteriore modifica alla legislazione vigente che il Legislatore potrebbe apportare con evidente deburocratizzazione e deflazionamento dei carichi della giustizia penale, potrebbe consistere in una modifica delle indicazioni obbligatorie degli stampati (art. 2 l. 47/1948). In particolare, potrebbe essere sostituita l'indicazione del titolo della testata con una combinazione alfanumerica idonea ad identificare univocamente un determinato periodico.

Con le modifiche testè esposte: da un lato, rimarrebbe immutata e impregiudicata l’esigenza tutelata dall’Assemblea Costituente di identificare i soggetti responsabili di un determinato periodico; dall’altro lato, si riconoscerebbe maggiore libertà, maggiore semplicità nell’adempimento degli obblighi pubblicitari ai soggetti che intendono pubblicare un periodico e più efficienza per il cittadino che ha necessità di accedere ai dati del registro dei periodici.

Da ultimo, si deflazionarebbero i carichi della giustizia, attese, da un lato, le minori ipotesi di reato di stampa clandestina e dall'altro lato, i minori carichi di lavoro gravanti su ciascuna cancelleria.

 

Note e riferimenti bibliografici

1. Art. 1 legge 31 dicembre 1925, n. 2307.

2. Art. 2 l. n. 2307/1925.

3. Art. 4 l. n. 2307/1925.

4. Art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47. 

5. Art. 11 l. n. 47/1948.

6. Art. 17 l. n. 47/1948.