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Pubbl. Gio, 11 Apr 2019

Tribunale delle Imprese: in attesa della statuizione delle Sezioni Unite sulla competenza

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Annamaria Di Clemente


Alle Sezioni Unite la questione, oggetto di contrasto, se il rapporto tra le Sezioni ordinarie e la Sezione specializzata per l´impresa del medesimo ufficio giudiziario si configuri come una questione di competenza in senso tecnico, o, invece, di mera ripartizione interna degli affari


Sommario: 1. Profili generali; 2. La competenza del Tribunale delle Imprese: dubbi ermeneutici; 3. Breve rassegna di giurisprudenza in ordine ai contrapposti orientamenti; 4.La recente ordinanza interlocutoria, Cassazione 30 gennaio 2019, n. 2723 .

1. Profili generali

Il Tribunale delle Imprese, rappresentato da più sezioni specializzate in materia di impresa, è stato istituito dall’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; così ampliando la competenza delle sezioni specializzate, già esistenti, in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al novellato d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

Sotto tale ultimo rilievo è appena il caso di ricordare, preliminarmente, che, come si evince dalla relazione di accompagnamento al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, cit., con tale scelta il legislatore ha “ritenuto utile valorizzare la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale” al fine di “ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato”.

In linea con tale scelta anche l’intervento legislativo, più recente rispetto a quello di cui innanzi, che ha previsto il “Tribunale delle società con sede all’estero” ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168.

Le sezioni specializzate di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27, cit., sono state istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, secondo la previgente formulazione dell’art. 1, comma primo, d. lgs. 168/2003 cit., nonchè presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui innanzi, secondo la previsione dell’art. 1, comma primo bis, ed infine presso i Tribunali e le Corti di Appello di Brescia e Bolzano.

Alla istituzione delle suddette sezioni, incrementate fino al numero complessivo di ventidue sedi, è corrisposto, come vedremo più avanti, un considerevole ampliamento della competenza devoluta alle stesse. 

Per ciò che riguarda la composizione delle suddette sezioni e degli organi giudicanti, l’art. 2 del d.lgs. in rassegna, secondo il testo di cui alla citata novella, prevede al primo comma che “i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”. Il secondo comma precisa, inoltre, che “ Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del Tribunale o della Corte di Appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono attualmente competenti a conoscere le controversie riconducibili a tre grandi temi: diritto industriale e diritto di autore, violazione della normativa antitrust e diritto societario; temi, questi, a cui va ad aggiungersi, seppur in modo molto più circoscritto, quello relativo ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

L’art. 3 del d.lgs. in rassegna, secondo il testo di cui alla  citata novella, infatti, così dispone:

 “1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

     a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;

     b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;

     c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

     d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

     2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cuial regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

     a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

     b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

     c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

     d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

     e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

     f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

     3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”.

In merito a tali ultime cause, vale a dire quelle che presentino ragioni di connessione con quelle di cui ai superiori commi 1 e 2, è appena il caso di evidenziare che, secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, devono considerarsi avvinte dalla vis attractivadelle sezioni specializzate in materia di impresa tutte le cause connesse con quelle, appunto, riservate alla competenza esclusiva delle stesse a nulla rilevando la tipologia della connessione.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, “Per i procedimenti  di   regolazione   della   crisi   o dell'insolvenza e le  controversie  che  ne  derivano  relativi  alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi  di  imprese  di rilevante dimensione e' competente il tribunale  sede  delle  sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della  sezione specializzata  in  materia  di  imprese  e'   individuato   a   norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha  il  centro  degli  interessi principali”.

Tale disposizione, tra l’altro, rientra tra le misure per le quali le disposizioni finali e transitorie del suddetto decreto hanno previsto l’entrata in vigore a partire  dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, vale a diredal 16 marzo 2019.

2. La competenza del Tribunale delle Imprese: dubbi ermeneutici 

L’art. 4 del d.lgs. in esame, secondo il testo novellato, nel rinviare al contenuto dell’art. 3, di cui al superiore paragrafo, si limita a stabilire il principio secondo cui le controversie ivi elencate che “secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione, sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art. 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti di appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte di appello”.    

Ebbene, nel silenzio normativo, laddove la legge nulla dice nel caso in cui una controversia, avente ad oggetto una delle materie di cui all’art. 3 cit., sia proposta innanzi al Tribunale ordinario presso cui sia istituita la sezione specializzata e non già direttamente innanzi a quest’ultima, è insorta una questione interpretativa la cui soluzione postula, evidentemente, un’indagine pregiudiziale in ordine alla natura del Tribunale delle Imprese; in altri termini, occorre accertare se le sezioni specializzate in materia di impresa siano da ricondurre a mere suddivisioni o riparti interni del medesimo ufficio giudiziario (come, ad esempio, nei casi delle sezioni del lavoro o delle sezioni fallimentari) ovvero siano da qualificarsi come uffici giudiziari separati ed autonomi. 

La ricerca di tale soluzione non è, come si può facilmente intuire, squisitamente tecnica attesi gli effetti che ne discendono in termini di rimedi esperibili a seconda della qualificazione attribuita alle suddette sezioni specializzate.

Invero, nel caso prospettato il provvedimento declinatorio di competenza andrebbe impugnato esclusivamente con il regolamento di competenza exart. 42 c.p.c. sempre che le sezioni specializzate in materia di impresa siano da considerarsi come un ufficio separato ed autonomo rispetto al tribunale ordinario.

Diversamente, vale a dire nel caso in cui le sezioni specializzate in materia di impresa siano da qualificarsi come mere suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario, la violazione di cui si discute dovrebbe esser fatta valere ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 terdisp. att. c.p.c. ovvero come motivo di nullità della sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazione exart. 161 c.p.c. nei casi in cui implichi anche violazione dell’art. 50 bisc.p.c., e, quindi, in ordine alla composizione collegiale del giudice.

A ciò aggiungasi, tra gli altri, a seconda della qualificazione attribuita alle suddette sezioni, i diversi effetti riguardo alregime delle eccezioni ex art. 38 c.p.c, alla revocabilità della decisione di trasmissione della causa al Presidente ove sia di mera portata ordinatoria nonchè all'applicabilità della disciplina della riunione di cause identiche o connesse ex artt. 273 e 274 c.p.c. ovvero della sospensione ex art. 295 c.p.c.. 

3. Breve rassegna di giurisprudenza in ordine ai contrapposti orientamenti

Preliminarmente, giova precisare che entrambi gli orientamenti in rassegna se pur contrapposti qualificano, tuttavia, come di competenza in senso proprio o tecnico, la questione relativa alla individuazione tra tribunali con diversa competenza territoriale alla luce del principio secondo cui “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perché si è adito l'ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato” (Cassazione 23 ottobre 2017, n. 25059; in senso conforme, ex plurimis, Cassazione 3 dicembre 2018, n. 31134).

Pertanto, come già osservato nel precedente paragrafo, la questione interpretativa si pone nel caso in cui la domanda sia proposta innanzi al tribunale ordinario presso cui sia istituita la sezione specializzata e non già direttamente innanzi a quest’ultima; questione, questa, a tutt’oggi aperta per essere dottrina e giurisprudenza, di merito e di legittimità, nettamente divise, ed in attesa che intervengano a comporre il contrasto le Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica, di cui si dirà avanti.

Prima di passare in rassegna i contrapposti orientamenti è appena il caso di precisare che fino al 2011, precisamente prima del revirementdella Cassazione con sentenza 22 novembre 2011, n. 24656, l’indirizzo giurisprudenziale era nel senso della configurabilità, nel caso in esame, di una questione di competenza in senso tecnico.

Per il primo dei contrapposti orientamenti la nozione di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è da intendersi in senso lato e meramente interna non trattandosi di uffici giudiziari autonomi (per tale orientamento, cfr. per tutte, Cassazione 24 novembre 2017, n. 28167).

Tale orientamento si fonda sulle seguenti e principali argomentazioni. 

Innanzitutto l’interpretazione di ordine letterale, quale primo criterio seguito, non fa che propendere nel senso di cui innanzi atteso che, con argomentazione a contrario,se il legislatore avesse voluto operare una scelta nel senso di creare autonomi e distinti uffici giudiziari, avrebbe usato la formula “tribunale delle imprese” non già quella di “sezioni specializzate” che rimandano all’idea di articolazioni facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. 

Inoltre, sempre riguardo al dato letterale, “la evidenziata modalità di impiego aspecifico del lessico giuridico nel testo normativo determina una netta svalutazione dell'argomento letterale posto a fondamento della individuazione della "competenza — in senso proprio —per materia" delle sezioni specializzate” (Cassazione, 29 marzo 2018, n. 7882). 

Anche in prospettiva sistematica non si è mancato di osservare che l'art. 3, passato in rassegna, qualifica la competenza delle sezioni specializzate per l'impresa come “competenza per materia” non diversamente dall'art. 413 c.p.c. che attribuisce la “competenza”a decidere i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonchè dell'art. 24 l.fall., che prevede la “competenza” del tribunale fallimentare per le controversie endofallimentari; ipotesi, queste, come osservato innanzi, annoverate per orientamento ormai consolidato nelle distribuzioni meramente interne del medesimo ufficio giudiziario. Di guisa che, ad esempio, l’azione non promossa dinanzi al tribunale fallimentare dà luogo ad una pronunzia di improcedibilità e non di incompetenza.

Per converso, secondo l’orientamento in esame, ricorre una chiara distinzione con le sezioni agrarie, che involgono una questione di competenza in senso tecnico. Invero, queste ultime sono, a differenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, composte anche da giudici onorari, dotati di specifiche conoscenze tecniche, mentre l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa avviene sulla base del puro principio tabellare la cui specializzazione per materia, all’interno del medesimo ufficio, rappresenta uno strumento di ottimizzazione organizzativa.

A conferma di ciò l’ulteriore rilievo secondo cui “ le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata”(Cass. 24656/2011).

Sotto altro profilo, si è paventato il rischio di un cd. sdoppiamento paradossale che ricorrerebbe in tutti i casi in cui il giudice, innanzi al quale pendano due cause identiche, dichiari la litispendenza qualificandosi per l'una come giudice del tribunale e per l'altra giudice - componente del collegio - della sezione specializzata per le imprese (in tal senso, Cassazione 23 ottobre 2017, n. 25059, cit.).  

Altro rischio, secondo il presente orientamento, sarebbe rappresentato dall’uso strumentale a cui si presterebbe il regolamento di competenza tra la sezione specializzata e quella ordinaria, teso, evidentemente, ad allungare i tempi del giudizio in aperto contrasto con la ratiodella legge istitutiva delle suddette sezioni specializzate. 

Secondo il diverso ed opposto orientamento, la questione si pone, invece, in termini di competenza in senso tecnico ( in termini, per tutte, Cassazione 2 febbraio 2018, n. 4706).

Le principali argomentazioni offerte a sostegno di tale differente conclusione possono riassumersi come segue.

In prima analisi il dato letterale laddove l'art. 2 d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 27 del 2012, nell'istituire la nuova figura delle sezioni specializzate in materia di impresa, ha utilizzato, benché solo nella rubrica, la dizione «Tribunale delle imprese».

Sempre con riguardo ad una interpretazione letterale, si osserva che gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 168 del 2003, nuova formulazione, prevedono espressamente la definizione “competenza per materia”; definizione, questa, che non ricorre nella formulazione dell'art. 413 cod. proc. civ. secondo cui “le controversie previste dall’art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro”. Alle stesse conclusioni si perviene in ordine alla sezione fallimentare ex artt. 9 e 24 l.fall.. 

Altro argomento, secondo l’orientamento in esame, è rappresentato dalla peculiare distribuzione territoriale delle sezioni specializzate che, non essendo dislocate presso ogni tribunale e corte d'appello, ma solo presso alcuni di essi, sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio con una estensione, quindi, ben più ampia di quella del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite.Con la chiara conseguenza, invero, che se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie non fosse da qualificarsi come competenza in senso stretto si paleserebbe una indubbia incongruenza per essere il possibile ricorso al regolamento di competenza concesso quando il tribunale sia privo di una sezione specializzata in materia di impresa e negato quando non lo sia.

Per altro aspetto, si osserva che non è da considerarsi dirimente il rilievo secondo cui le sezioni specializzate in materia di impresa, a differenza di quelle agrarie, sono composte solo da giudici togati atteso che l'art. 102 Cost. prevede che le sezioni specializzate "possono" e, quindi, non debbono essere integrate con personale non togato. 

Sotto altro profilo, l’assenza di affinità tra le sezioni specializzate in materia di impresa, da un lato, e quelle del lavoro e fallimentari, dall’altro, si ricava dalla diversità delle rispettive ratiosottese, per essere state, le prime, istituite per la trattazione di controversie di particolare complessità, a differenza delle altre avrebbero un mero fine di snellimento nella trattazione di determinate tipologie di controversie.

4. La recente ordinanza interlocutoria, Cassazione 30 gennaio 2019, n. 2723 

Come anticipato innanzi, la Suprema Corte chiamata recentemente a decidere in ordine al regolamento di competenza d’ufficio per conflitto negativo, sul rilievo della pregiudiziale risoluzione della questione di cui al “continuo riemergere di difformi opinioni al riguardo”, con l’ordinanza interlocutoria in oggetto ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ” ai fini della questione, oggetto di contrasto, se il rapporto tra le Sezioni ordinarie e la Sezione specializzata per l'impresa del medesimo ufficio giudiziario si configuri come una questione di competenza in senso tecnico, o, invece, di mera ripartizione interna degli affari”.

Allo stato, quindi, si attende l’esito della valutazione del Primo Presidente ai fini della rimessione alle Sezioni Unite ed eventualmente la pronuncia delle stesse in funzione nomofilattica al fine di comporre il contrasto sin qui brevemente illustrato.