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Pubbl. Mar, 10 Lug 2018

Si può ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale della sentenza di patteggiamento?

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Alessandra Inchingolo


Con una pronuncia della Prima Sezione penale, la n. 14798 del 3 aprile 2018, il Supremo Collegio ha stabilito che la sentenza di patteggiamento ai sensi dell´art. 444 cp.p. non può essere eliminata dal casellario giudiziale.


Con sentenza n. 14798 del 3 aprile 2018, la I^ Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza di patteggiamento non può essere eliminata dal casellario giudiziale, anche nell’ipotesi in cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta segua la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445, 2° comma, c.p.p.

La vicenda origina dall’istanza presentata dall’imputato ai sensi dell’art. 40 del DPR 313/2002 per ottenere la cancellazione della menzione e visibilità dai registri della Pubblica amministrazione di una sentenza a suo carico ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Larino per un reato considerato estinto ex art. 445 c.p.p. Inoltre nella medesima istanza chiedeva l’annullamento della segnalazione dal casellario con effetto retroattivo, dunque dal 4.7.2000.

L’istante aveva chiesto il rilascio della certificazione dei carichi pendenti, poiché dal casellario giudiziale emergeva la sentenza ex art. 444 c.p.p. che lo avrebbe certamente reso inidoneo a partecipare ad una procedura concorsuale alla quale si era iscritto.

Secondo il giudice dell’esecuzione, l'art. 5 del DPR 313/2002 non prevede l'ipotesi innanzi dedotta tra quelle per le quali il giudice può disporre l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale e che, comunque, con riferimento alla sentenza oggetto della domanda non risultava disposta la declaratoria di estinzione del reato per la mancata commissione di reati nel quinquennio successivo alla definitività, provvedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale ex art. 665 c.p.p..

L’imputato, avverso tale provvedimento ricorre per cassazione denunciandone, attraverso due motivi, l’illegittimità.

Attraverso il primo motivo d’impugnazione, l’imputato lamenta la violazione degli artt. 665 e 666 e segg. c.p.p. e vizio della motivazione sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha adottato un provvedimento di non liquet rispetto alla istanza di cancellazione della menzione e della visibilità dai registri della pubblica amministrazione della sentenza con la quale il Tribunale di Larino aveva applicato a carico dell'interessato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, evidenziando dunque che l'art. 666 c.p.p. stabilisce il principio che il giudice dell'esecuzione procede a richiesta dell'interessato e del suo difensore e, nella specie, l'interessato, a mezzo del suo difensore, aveva domandato la predetta cancellazione previa declaratoria di estinzione del reato con effetto ex tunc (dal 4.7.2000).

Col secondo motivo di impugnazione, si rilevava la violazione dell'art. 40 dpr 313/2002 e vizio della motivazione al riguardo sul rilievo che illegittimamente sarebbe stata negata la competenza del giudice dell'esecuzione adito a provvedere sulle questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il Procuratore generale attraverso requisitoria scritta, in sede di conclusioni, chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 
Il ricorrente, depositava memoria difensiva con cui, rilevava l’erronea qualificazione della sua istanza da parte del Giudice dell’Esecuzione,  da intendersi non già come richiesta di cancellazione di sentenza di patteggiamento, non prevista dall'art. 5 f. lgs. 313/2002, bensì come richiesta di estinzione del reato commesso nel lontano 1995, ricorrendone tutti i requisiti di legge.

La Cassazione tuttavia ha rigettato il ricorso, fondando le motivazioni sulla circostanza che, in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati è attribuita dall'art. 40 d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato e che tale competenza ha natura funzionale ed inderogabile.

Infatti, si osservi che il giudice adito ha rilevato che l'art. 5 del d.p.r. 313/2002 non contempla la eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche se dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, co. II, c.p.p.,  in considerazione del fatto che l’ istanza riguardava, nello specifico, l'iscrizione del provvedimento, disciplinata appunto dal menzionato art. 5, nel certificato generale del casellario e non già le mere risultanze del certificato penale a richiesta di privati. Né risulta condivisibile la tesi difensiva che sosteneva l’assunto che l'istanza rigettata dal giudice territoriale fosse da intendere come istanza per far dichiarare estinto il reato, ai sensi dell'art. 445, co. II, c.p.p.,  sia perché diverso il tenore della richiesta formulata in primo grado, sia perché l'estinzione del reato andava richiesta al giudice dell'esecuzione e non già al tribunale individuato ai sensi dell'art. 40 dpr 313/2002.