Pubbl. Lun, 25 Giu 2018
Revocatoria: se il credito è anteriore, basta la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo
Modifica paginaL’ultimo intervento della Suprema Corte sui presupposti della c.d. “actio pauliana”
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14081 pubblicata in data 1 giugno 2018, torna sui presupposti dell’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 del Codice Civile.
Come è noto, la c.d. actio pauliana è quell’azione concessa al creditore e che ha la funzione di rendere inefficaci, nei suoi confronti, tutti gli atti dispositivi posti in essere dal debitore con l’intento di ledere la propria garanzia patrimoniale, trovando così sostanzialmente un escamotage per sottrarre i propri beni ad esecuzione forzata.
Quanto ai presupposti, l’azione revocatoria presuppone requisiti sia oggettivi che soggettivi.
Sul piano oggettivo è richiesto il c.d. “eventus damni”, ovvero la circostanza che l’atto compiuto dal debitore arrechi un concreto pregiudizio alle ragioni del creditore, con l’effetto di determinare una maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito.
A ciò deve aggiungersi anche il profilo soggettivo, la scientia damni, vale a dire la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l’atto di disposizione arrecava agli interessi del creditore.
Di quest’ultimo aspetto peraltro la giurisprudenza ne ha fornito un’interpretazione estensiva, ritenendo integrato l’elemento soggettivo anche dalla semplice conoscenza o la agevole conoscibilità di tale pregiudizio.
Ciò detto, il legislatore distingue a seconda che l’atto dispositivo di cui si chiede la revocazione sia a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito per richiedere, quanto alla dichiarazione di inefficacia, anche la prova della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo acquirente.
La participatio fraudis del terzo ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è infatti richiesta solo riguardo agli atti a titolo oneroso ed inoltre essa può essere provata anche tramite l’allegazione di semplici presunzioni.
Nessuna prova del consilium fraudis è invece richiesta per gli atti a titolo gratuito.
Questo la cornice dell’istituto. Orbene, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in commento si connota per l’aver precisato i requisiti che connotano l’azione ex art. 2901 c.c. in presenza di un atto dispositivo del debitore posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito.
Nel caso di specie era accaduto che il creditore si rivolgesse all’autorità giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti compiuti dal debitore, che in un momento successivo alla maturazione del credito alienava alcuni beni immobili a soggetti peraltro appartenenti alla sua cerchia familiare.
In tutte le fasi del giudizio di merito emergeva inoltre come, per l’appunto, costituisse dato non contestato che il credito vantato da chi agiva in revocatoria sorgesse in epoca anteriore rispetto agli atti compiuti successivamente dal debitore.
Quest’ultima constatazione appare determinante per i giudici della S.C. i quali riaffermano il principio già più volte espresso secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, e può essere comprovata tramite presunzioni”.
Dunque, a parere degli Ermellini, nel caso in cui l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito si presume il carattere fraudolento dell’operazione posta in essere dal debitore, in questo caso con l’evidente intento di rendere meno agevole il soddisfacimento da parte del creditore.
In tali casi, ai fini del successo dell’azione revocatoria, unica condizione richiesta è la conoscenza in capo al debitore e al terzo, nel caso di atti a titolo oneroso, del danno ingenerato agli interessi del creditore.