• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 27 Feb 2015

Entrambi i coniugi tradiscono: a chi verrà addebitata la separazione?

Modifica pagina

Emmanuel Luciano


Le statistiche in materia di matrimonio sono molto chiare: un matrimonio su tre cessa per divorzio e la causa principale del divorzio è il tradimento di uno dei due coniugi, ma cosa accade quando a tradire sono entrambi?


Il dilemma descritto in testata può essere risolto analizzando l’ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21596 della Corte di Cassazione: col provvedimento sopracitato il giudice di legittimità ha respinto il ricorso di un marito al quale era stata addebitata la separazione, nonostante fosse stato accertato nel corso del giudizio che anche la moglie aveva violato il dovere di fedeltà.
 
L’uomo, infatti, aveva intrattenuto una lunga relazione con un’altra donna, poi interrotta e ripresa successivamente a ridosso della separazione della coppia.
L’infedeltà coniugale della moglie risaliva, invece, all’epoca in cui il matrimonio era già in crisi e dunque, secondo la Corte, “relativamente giustificabile alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito”.
 
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente significativa che determina nei casi ordinari l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e quindi rappresenta una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.
 
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, però, deve sussistere un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, ossia il tradimento deve rappresentare la causa della rottura dell’unione. L’esistenza di un rapporto causale deve essere individuato mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, al fine di stabilire se anche prima della violazione sia presente una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. n. 27730/2013, n. 2059/2012 e n. 9074/2011).
 
Nel giudizio di merito la moglie aveva dimostrato, mediante l'espletamento della prova testimoniale, che la relazione extraconiugale del marito era iniziata già nel 2003 e si era protratta per diversi anni.
La donna aveva così assolto il proprio onere probatorio; toccava, quindi, al marito provare che il suo tradimento andasse ad inserirsi in un contesto di crisi coniugale già in atto.
Al contrario, avendo la relazione extraconiugale recente della moglie costituito una diretta conseguenza del tradimento del marito che ha provocato la crisi tra i coniugi, non è stata considerata fonte di addebito della separazione (Cassazione civile , sez. VI-1, ordinanza 13.10.2014 n° 21596).
 
La separazione è stata, quindi, addebitata al marito, avendo la Corte statuito un principio che provo a sintetizzare così: la separazione viene addebitata a chi tradisce per primo!