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Pubbl. Mar, 17 Feb 2015

Avvocati: ecco il regolamento per l´esercizio della professione forense

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Il Ministero della Giustizia ha emanato lo schema di decreto concernente il regolamento recante disposizioni per l´accertamento dell´esercizio della professione.


In attuazione della legge n. 247 del 31/12/12, il Ministero della Giustizia ha recentemente elaborato lo schema di decreto contenente il regolamento  per la conservazione e continuazione dell'attività forense.
Tale schema di decreto ha suscitato innumerevoli proteste tra gli avvocati in virtù dell'onerosità degli stessi requisiti, ma a meno di clamorosi dietrofront, la strada per l'approvazione pare ormai spianata, in attesa che il Consiglio Nazionale  Forense rilasci il necessario parere.
I principali ostacoli si prospettano per gli avvocati più giovani, anche se all'interno del regolamento è stato inserito l'esonero dal controllo per i primi cinque anni di iscrizione all'albo .
Il regolamento approvato verte tutto sull'esercizio della professione in modo "effettivo, continuativo, abituale e prevalente", che sarà ritenuto tale in presenza dei seguenti requisiti :

- titolarità da parte del professionista di una partita IVA attiva;

- uso di locali e almeno intestazione di una utenza telefonica destinati allo svolgimento della attività professionale, anche in associazione;

- trattazione di almeno cinque affari in un anno;

- titolarità di posta elettronica certitifacata (PEC);

- assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale secondo le modalità del Consiglio Nazionale Forense;
 
- stipulazione di polizza assicurativa in corso ai fini della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione forense;

- pagamento dei contributi annuali al Consiglio Nazionale dell'Ordine

- pagamentio dei contributi alla Cassa Forense.

Tali requisiti dovranno ricorrere congiuntamente ed essere accertati dal consiglio dell'ordine circondariale, il quale, in loro mancanza, disporrà la cancellazione dall'albo, con la possibilità per l'avvocato di presentare memorie e osservazioni entro 30 giorni e farsi sentire personalmente .
Gli avvocati avranno diritto alla nuova iscrizione immediata quando dimostrino di aver acquisito tutti i requisiti sopradetti, eccezion fatta per la mancata trattazione dei cinque affari o per il mancato aggiornamento professionale, per cui dovranno trascorrere dodici mesi dalla efficacia della delibera di cancellazione.