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Pubbl. Gio, 14 Dic 2017

Atto di diritto civile: altra ipotesi di svolgimento per la terza prova per l´esame di avvocato.

Claudia Carioti


Il contratto stipulato dall´associato in nome dell´associazione non riconosciuta.


Traccia

Traccia

Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l'associato, Tizio, agendo in nome dell'associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l'attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.

Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all'associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l'importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l'associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l'udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.

Svolgimento

TRIBUNALE DI …

COMPARSA DI RISPOSTA CON
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
ex
ARTT. 167 e 269 C.P.C.

Nell’interesse di Tizio, nato a …, in data …, cod. fiscale …, residente in …, alla via … ed al n. … e domiciliato in … alla via …, presso lo studio dell’avv. …, cod. fiscale …, che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al presente atto, nella causa n. …

PROMOSSA

dalla società Epsilon, con sede in …, alla Via … e n. …, p. I.V.A. …, in persona del legale rappresentante p.t. …, rappresentata e difesa dall’Avv. …, codice fiscale …, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

PREMESSO CHE

  • nel mese di settembre del 2015, Tizio, agendo in nome dell'associazione non riconosciuta Beta, aveva stipulato con la società Epsilon un contratto (All. n. 1) per la consegna, da svolgersi presso il Comune di Alfa entro la fine del mese di ottobre, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione, teatrale prevista per il successivo mese di dicembre;

-   la consegna era avvenuta regolarmente;

- con atto di citazione notificato nel mese di luglio del 2017 (All. n. 2), la società Epsilon ha convenuto in giudizio,  Tizio per sentirlo condannare al pagamento dell'importo concordato di Euro 8.000,00, come da fattura inviatagli nel mese di settembre del 2016 (All. n. 3);

- ha precisato Tizio di non avere mai ricevuto, prima della notificazione dell'atto di citazione, alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma.

Con la presente comparsa, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore Tizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea per le ragioni che seguono.

  1. In via pregiudiziale di rito: sull’improcedibilità della domanda. 

La presente controversia riguarda una materia soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 del 2014, come convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162: la norma citata, in particolare, dispone che  per le azioni riguardanti il pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000,00  Euro «l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».

Nel caso di specie, avendo il presente giudizio ad oggetto la domanda di condanna di parte convenuta alla somma dell’importo pari ad Euro 8.000,00, va rilevata la mancata attivazione della procedura di risoluzione alternativa della controversia, che è condizione di procedibilità per la proposizione della presente domanda in giudizio.

Non avendo, pertanto, Tizio ricevuto alcun atto stragiudiziale, prima della notifica dell’atto di citazione, va rilevata l’improcedibilità della domanda attorea.

  1. In via preliminare di rito: sulla chiamata in causa della società di Assicurazioni Axa ex artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ.

Il convenuto intende chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., l’associazione non riconosciuta Beta, in persona del legale rappresentante p.t. …, avente sede legale in …, alla via …, n. … .

Va precisato che la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che detta obbligazione, avente natura solidale, è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.

Com’è noto, in applicazione dell’art. 38 cod. civ., pur dovendosi ritenere che delle obbligazioni dell’associazione rispondono «anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione» e, conseguentemente, che tale responsabilità non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi (si veda, in tal senso, tra le altre, l’ordinanza della Suprema Corte del 4 aprile 2017, n. 8752), va rilevato che la responsabilità di chi ha agito per conto dell’associazione non riconosciuta presenta un carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa. Con la conseguenza che per effetto dell'art. 38 cod. civ., dell’obbligazione risponde sia il fondo comune dell'associazione non riconosciuta sia, personalmente e solidalmente, Tizio in quanto ha agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Ciò in quanto, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza dell'associazione, per i terzi, che vengano a trovarsi nell’obiettiva impossibilità di verificare i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il principio dell'apparenza, in forza del quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione, è sufficiente alla valida stipulazione del contratto ed al sorgere delle conseguenti obbligazioni, sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta. 

Tra l’associazione Beta e Tizio, ex art. 38 cod. civ.,  è, dunque, sorto un rapporto di solidarietà passiva.

Da tale conclusione discende l’osservazione che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l’odierno convenuto, dopo aver adempiuto all’obbligazione pecuniaria in oggetto, dovrebbe surrogarsi nei diritti che la Società Epsilon ha contro l’associazione Beta ovvero, in alternativa, dovrebbe esercitare azione di regresso nei confronti dell’associazione stessa.

La chiamata in garanzia della Società Beta è, pertanto, finalizzata a far sì che, nel caso di accoglimento della domanda proposta da parte attrice, il diritto di credito vantato da quest’ultima possa essere fatto valere direttamente sul fondo comune dell’associazione non riconosciuta.

3. In via preliminare di merito: sulla decadenza di parte debitrice per decorso del termine.

Va, infine, rilevata la decadenza della società Epsilon, creditrice, per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

Come è noto i caratteri di accessorietà e di personalità che caratterizzano il regime di responsabilità ex art. 38 cod. civ. confermano, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’inquadramento di tale responsabilità nel novero delle garanzie ex lege, assimilabili alla fideiussione (ex plurimis, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2015, n. 12508). Con la conseguenza che, essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., in applicazione in via analogica della disposizione citata all’art. 38 cod. civ., non essendo intervenuti atti interruttivi della decadenza, nel semestre successivo alla consegna dei beni oggetto di contratto, né l’associazione non riconosciuta Beta né  Tizio sono più obbligati all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

Alla stregua di quanto esposto, va, dunque, eccepita la decadenza della società Epsilon dal diritto di credito vantato nel presente giudizio.

Tanto considerato, in fatto e in diritto, Tizio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, confida nell’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta dalla Società Epsilon, stante l’omesso esperimento della negoziazione assistita, prevista come obbligatoria nella fattispecie in esame ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10.11.2014, n. 162 e, per l’effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;

- In via preliminare di rito, nel caso di mancato accoglimento della rilevata eccezione preliminare di merito, differire la prima udienza allo scopo di consentire all’odierna parte convenuta di citare in giudizio,  ai sensi degli artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ., l’associazione non riconosciuta Beta, avente sede legale in …, alla via … e n. …, in persona del legale rappresentante p.t., nel rispetto dei termini di cui all’art.163 bis cod. proc. civ., affinchè il diritto di credito vantato dall’attrice possa essere fatto valere direttamente sul fondo comune dell’associazione non riconosciuta;

- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l’improponibilità della domanda attorea per intervenuta decadenza, stante il decorso del termine prescritto dall’art. 1957 cod. civ. ed essendo la risoluzione di tale questione di merito, avente carattere preliminare ed assorbente, idonea a definire il giudizio, pronunciarsi ai sensi dell’art. 187, comma II, cod. proc. civ., con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:

  1. contratto stipulato tra Tizio e la Società Epsilon nel mese di settembre del 2015 (All. n.1);
  2. atto di citazione, notificato nel mese di luglio del 2017 (All. n. 2);
  3.  fattura emessa dalla società Epsilon nel mese di settembre del 2016 (All. n. 3).

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro 8.000,00 e che il predetto contributo unificato è pari ad Euro … .

Si riserva, all’esito dell’eventuale costituzione della chiamata, ogni ulteriore e consentita difesa.

…, lì …                                                                                                                               Avv. …

PROCURA

Il sottoscritto Tizio, informato ai sensi dell’art. 4, comma III, del D. Lgs n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell’art. 2, comma VII, del D.L. n. 132 del 2014, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delega l’avv. …, del Foro di …, cod. fiscale …, p. iva …, a rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, chiamare in causa terzi e nominare sostituti in udienza.

Dichiara, inoltre, di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; dichiara di avere ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura della prestazione del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avv., in …, alla via … ed al n. …

Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.

Luogo, data

Firma di Tizio …

È autentica

Firma avv. …