• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 14 Dic 2017

Atto di diritto civile: il contratto stipulato dall´associato in nome dell´associazione non riconosciuta

Modifica pagina

Angela Cuofano


Terza prova dello scritto dell´esame di Avvocato: esempio di comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo.


Traccia

Beta è un'associazione non riconosciuta che ha lo scopo la diffusione della cultura lettereria, Nel settembre 2015, l'associato Tizio, agendo in nome dell'associazione, conclude con  la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brouchers pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre (2015).

Il contratto prevede che l'attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre (2015).

Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all'associazione Beta, nel settembre 2016, la fattura per l'importo concordato di euro 8000.

Non avendo però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio 2017, la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giuridiche contro l'associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l'udienza del 25 gennaio 2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura.

Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia, intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere anche le ragioni in punto di diritto e di merito.

Svolgimento

TRIBUNALE DI …

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO

Nell’interesse del signor TIZIO, nato a…….., il …….., C.F. ……….., residente in…….., via…….., elettivamente domiciliato in  ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... , CF….,  che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto, dichiarando  di voler ricevere le comunicazioni di rito al n.fax.__________, ovvero presso il proprio indirizzo PEC _____________, convenuto.

CONTRO

La Società Epsilon, con sede in ….., VIA…., N….,  P.IVA….. in persona del suo legale rappresentante p.t. ……,CF…..,  rappresentato e difeso dall’Avv……., elettivamente domiciliato come in atti, attrice.

Nella causa iscritta al RG n………..

Giudice designato: Dott……………

Udienza di prima comparizione: ……..

Con atto di citazione notificato in data ……, la società Epsilon ha convenuto in giudizio, innanzi all’ intestato Tribunale, il Sig. Tizio, onde sentirne pronunciare la condanna al pagamento della somma di euro 8000 dovuta in relazione alla fattura emessa a fronte dell’esecuzione del contratto con lui stipulato nel settembre 2015, relativo alla diffusione di brochures pubblicitarie presso le abitazioni nel comune di Alfa.

Lamenta la società attrice il mancato pagamento della prestazione regolarmente eseguita, malgrado l’invio della fattura già dal settembre 2016 cui non seguiva riscontro alcuno.

Si costituisce con il presente atto, a ministero del sottoscritto procuratore, il convenuto Tizio, contestando espressamente tutto quanto dedotto dalla società attrice nella domanda di condanna, di cui eccepisce e in via preliminare l’inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità, rilevandone nel merito l’infondatezza in fatto e in diritto, chiedendone di conseguenza l’integrale rigetto.

1) In fatto

Nel settembre 2015 Tizio, in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta Beta, che ha lo scopo di diffondere la cultura letteraria, stipulava con la società Epsilon un contratto per la diffusione nel comune di Alfa di volantini pubblicizzanti una rappresentazione teatrale che si sarebbe tenuta nel successivo mese di dicembre entro il mese di dicembre 2015. Il servizio era da svolgersi entro il mese di ottobre 2015. Eseguita la prestazione richiesta la società Epsilon faceva pervenire all’associazione Beta fattura per l’importo di euro 8000 relativa al compenso pattuito. Nel mese di luglio 2017, la predetta società notificava all’istante atto di citazione al fine di ottenere la condanna al pagamento della prestazione non adempiuta dall’associazione, nei cui confronti dichiarava non voler rivolgere istanze giudiziarie.

2) In diritto

Deve il deducente opporsi alla pretesa della società Epsilon, così come formulata, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata.

Osserva in particolare:

In via preliminare, deve ritenersi la domanda della società Epsilon inammissibile e improcedibile per la mancata attivazione, precedente all’instaurazione del giudizio, della procedura di negoziazione assistita il cui esperimento è obbligatoriamente previsto dall’art. 3 del d.l. n. 132/2014 il quale dispone che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"  nel caso di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

Tale disposizione trova specifica applicazione nel caso specie con le conseguenze previste dal codice di rito in relazione alla mancanza di una condizione di procedibilità dell’azione.

Nel merito si eccepisce l’infondatezza della pretesa che non può trovare accoglimento nei confronti del deducente.

Segnatamente, si rileva l’inammissibilità della domanda.

Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, si evidenzia che l’associazione non riconosciuta, anche se sfornita di responsabilità giuridica, è tuttavia considerata dall’ordinamento come centro di imputazione di interessi, di situazioni e di rapporti giuridici. Ed inoltre, come soggetto di diritto distinto dagli associati, l’associazione è dotata di una propria organizzazione interna ed esterna, oltre che di un proprio patrimonio, rappresentato dal fondo comune, e di una propria capacità sostanziale e processuale.

L’art. 38 del c.c. precisa infatti che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Ne deriva che la responsabilità personale e solidale si configura non come un debito proprio ma come una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Pertanto, per tali obbligazioni vale l’assoggettabilità del diritto del terzo creditore alla decadenza prevista in materia di fideiussione dall’articolo 1957 del codice civile, in base al quale la responsabilità viene meno se il creditore non abbia proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’azione principale, come sostenuto anche dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 24391/2010).

Ed invero, nel caso de quo la società Epsilon ha inviato all’associazione Beta la fattura a settembre 2016 ed ha citato in giudizio il deducente soltanto nel mese di luglio 2017, quindi ben oltre il termine semestrale previsto dall’articolo 1957 c.c..

Il convenuto, ferme restando le eccezioni innanzi formulate, avendo agito nell’esclusivo interesse dell’associazione Beta e per finalità espressamente riferite allo scopo perseguito dal sodalizio, intende in ogni caso vedersi garantito e manlevato dall’associazione stessa, in relazione a qualsiasi pregiudizio dovesse derivare dall’azione proposta nei suoi confronti da parte della società Epsilon e quindi, a tal fine, ritiene necessario chiamare quest’ultima in causa ed a manleva e garanzia, ex art. 106 c.p.c.,  perché siano accolte le seguenti:

CONCLUSIONI

- in via preliminare

ed ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissarsi altra udienza per consentire la chiamata, in lite, dell’associazione Beta in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in…., via… n….;

-in via principale,

- pregiudizialmente, dichiararsi la domanda inammissibile e improponibile mancando una condizione di procedibilità dell’azione;

- nel merito, ritenere e dichiarare l’assenza di responsabilità del comparente per essersi verificata la decadenza dall’azione ex art. 1957 cc..della società attrice;

- in subordine, ritenere e dichiarare l’associazione Beta unico responsabile nei confronti della societa’ Epsilon e per l’effetto che sia condannata a risarcire e tenere indenne questo convenuto Tizio., di quanto, quest’ultimo, sarà stato, eventualmente, condannato a pagare all’attore;

- In ogni caso col favore delle spese di lite.

In via istruttoria si fa riserva di ogni pertinente istanza.

Si allegano:
- Atto di citazione notificato il ……..

S.J.

Luogo e data …
Avvocato …..

MANDATO ALLE LITI

Il sottoscritto Tizio delega a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, in ogni  sua fase e grado, per l’esecuzione ed eventuali opposizioni, I’ Avv. …., con tutte le  più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere ogni atto del processo, ivi compresi eventuali motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, nonché di spiegare domanda riconvenzionale,  transigere, deferire il giuramento, incassare somme e rilasciare quietanza con promessa di ratifica, rinunciare agli atti,  farsi sostituire o eleggere domicilio, avendo fin da ora per rato e valido ogni suo operato.

Eleggo domicilio presso il suo  studio in… e dichiaro di essere stato  previamente informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge n. 675/96 e di aver avuto conoscenza dei miei diritti, così come riconosciuti dall’art. 13 della legge medesima. Preso il mio consenso al trattamento di tutti i miei dati, anche sensibili, di cui si venisse a conoscenza nell’espletamento del mandato.

Luogo e data ….

Firma ……

Visto per autentica 
FIRMA  Avvocato …