Pubbl. Lun, 9 Feb 2015
Alcol test: nullo se manca ”l´avvertimento”.
Modifica paginaLa Cassazione a Sez. Unite dichiara come affetto da nullità l´accertamento del tasso alcolemico se non preceduto dall´informazione al conducente del diritto a farsi assistere dal difensore.
Con la Sentenza n. 5396/2015 la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla validità dell´alcol test.
Nel "paese delle leggi ma non dei diritti" si compie un passo in avanti.
La guida in stato di ebbrezza raramente configura semplice violazione amministrativa e, precisamente, solo se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51/0.80 grammi/litro. Superata questa soglia si configura un vero e proprio reato e l´alcol test si atteggia ad "accertamento irripetibile". Di qui la necessità dell´avviso del "diritto a farsi assistere dal difensore, di cui all´art. 114 delle disp. di att. del codice di proc. pen.
Ebbene, anche prima di essere sottoposti all´alcol test, chi procede è obbligato ad avvertire il conducente. Se l´avviso è omesso oppure si omette di riportarlo negli atti che vedono come destinatario il magistrato del P.M., l´accertamento è suscettibile di essere annullato e la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado.
La decisione non è di poco momento e magari esorta ad una maggiore sollecitudine gli agenti, paventando il rischio di caducazione degli accertamenti non suscettibili di essere ripetuti. Per la giurisprudenza è comunque pacifico che, adempiuto l´obbligo di informazione, l´agente può comunque procedere all´accertamento se il legale non giunga in tempi brevi, idonei a far sì che il differimento non comprometta il risultato del test, quante volte lo stesso non sia più in grado di riflettere la situazione esistente al momento della guida.
In caso di omissione dell´avvertimento l´atto è affetto da nullità a regime intermedio, per previsione dell´ art. 178, 1 lettera c., c.p.p. Tuttavia il termine entro il quale eccepire la nullità era in giurisprudenza dibattuto. Un orientamento sosteneva che la nullità dovesse essere eccepita dallo stesso interessato prima del compimento dell´atto stesso oppure immediatamente dopo, a pena di decadenza ex art. 182.2 c.p.p.; un secondo orientamento riteneva legittimato il difensore immediatamente dopo la sua nomina ovvero entro il termine di 5 giorni che l´art. 366 gli concede per l´esame degli atti.
La Cassazione ha invece stabilito che “la previsione dell´art. 182, comma 2, primo periodo, c.p.p., secondo cui quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non può, in alcuna ipotesi, essere riferita all´indagato o imputato, per postulato non a conoscenza delle regole del diritto, e in particolare dei casi in cui la legge collega a un determinato atto o al suo mancato compimento una qualche nullità”. Dunque, non è il conducente a dover eccepire la nullità ma il suo difensore, perchè eccepire la nullità prima del compimento dell´atto o immediatamente dopo rende palese la conoscenza del diritto di cui all´art. 114 disp.att. c.p.p. da parte del conducente stesso.
La Corte poi aggiunge che “una volta escluso che possa trovare applicazione il limite della deducibilità della nullità ex art. 182, comma 2, primo periodo, c.p.p., non vi è base normativa per ancorare il limite di tempestività della deduzione di nullità al momento immediatamente successivo alla nomina del difensore, attraverso memorie, o a quello della scadenza del termine di cinque giorni dal deposito dell´atto di indagine ex art. 366 c.p.p., o anche a quello del compimento del primo atto successivo del procedimento”.
Quindi, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., l´eccezione di nullità può essere tempestivamente proposta entro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado.