Gio, 17 Set 2026 · anno XIII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Decreto ingiuntivo: come agire per recuperare un credito

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 2268
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Chi è creditore di una somma di denaro, di cose fungibili, o è titolare del diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può chiedere al giudice competente di ingiungere al debitore di adempiere. Vediamo come.

Parole chiave decreto · ingiuntivo · recuperare · credito · creditore

1. Introduzione

Il procedimento d’ingiunzione è disciplinato dagli art. 633 e ss. c.p.c. e “rappresenta una forma di tutela sommaria - non necessaria in quanto concorre con l’ordinaria tutela di cognizione normale - che consente a chi assume di essere titolare di determinati diritti soggettivi di richiedere (…) al giudice competente ingiunzione di pagamento o di consegna, preordinata all’esecuzione forzata”. (1)

Si ricorre allo strumento del decreto ingiuntivo per evitare le lungaggini della cognizione ordinaria e i conseguenti pregiudizi.

Fondamentale è l’art. 633 c.p.c. che detta le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo. Infatti, l’art. 633 c.p.c. dispone che:

"Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione".

Ricollegandoci al punto 1) del suddetto articolo, bisogna precisare alcuni aspetti. In primis, che la prova scritta ha l’importante funzione di dimostrare che il credito è certo, liquido ed esigibile. (2)

In seconda battuta, dobbiamo dire, in linea con l’art. 634 c.p.c., che sono prove scritte:

  • le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile;
  • estratti autentici delle scritture contabili (bollate o vidimate);
  • gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.

Alle prove scritte indicate in modo chiaro dalla suddetta norma, bisogna aggiungere anche:

  • le fatture commerciali (3);
  • l’atto pubblico;
  • la scrittura privata (verificata in altro processo, autenticata o riconosciuta in via stragiudiziale);
  • per i crediti dello Stato, i libri e i registri della P.A.;
  • per gli onorari, la parcella sottoscritta dal creditore;
  • e-mail;
  • ecc.

Infatti, nel procedimento d’ingiunzione per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento dal quale possa ricavarsi: l’esistenza del credito, il tipo di prestazione, il suo valore economico, l’identità del debitore, l’identità del creditore, ecc.

In tal senso gli artt. 633 c.p.c., 634 c.p.c. e 2702 c.c. (in tema di scrittura privata) devono essere letti in senso lato, in quanto possono ritenersi esistenti anche prove atipiche che posseggono tutti i crismi di idoneità alla promozione del procedimento ingiuntivo e che aderiscono perfettamente ai canoni dell’art. 125 c.p.c., per il quale il ricorso d’ingiunzione deve contenere l’ufficio giudiziario, le parti, i difensori con procura, il petitum e la causa petendi, l’indicazione della prova e le conclusioni (4).

2. L’onere probatorio

Altro aspetto importante è quello relativo all’onere probatorio. L’art. 2697 c.c., I comma, recita: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Ergo, “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto (…) a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto” (5).

Nella fase sommaria del procedimento d’ingiunzione le fatture commerciali possono costituire prova scritta; però, essendo le stesse documenti prodotti dalla parte che se ne avvale, non possono essere prova del credito e non comportano l’inversione dell’onere probatorio in caso di opposizione. Dunque, nell’eventuale giudizio di opposizione, l’opposto dovrà dimostrare il credito con gli ordinari mezzi di prova (6).

Il secondo comma dell’art. 2697 c.c. dispone: ”chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Da ciò, deduciamo che è vero che il debitore opponente versa in uno status di “convenuto sostanziale”; è vero anche che la fattura commerciale non ha valore di prova scritta nella fase di opposizione (che è una fase a cognizione piena); è vero anche, però, che il “creditore non è tenuto a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore”. (7)

3. Guida pratica: come recuperare un credito

Innanzitutto la prima cosa che si può fare, prima ancora di ricorrere al procedimento d’ingiunzione, è procedere ad inviare, a mezzo raccomandata A.R., una intimazione di pagamento, con la quale si informa il debitore che una volta disattesa l’intimazione (cioè, se non si adempie entro un certo termine) il creditore provvederà ad agire "per vie legali".

Questa prima ipotesi non è un passaggio obbligato.

In ogni caso, se non procediamo ad una intimazione (ad esempio perché non vogliamo “allungare” i tempi) o se l’intimazione non dà i frutti sperati, si prospettano tre possibilità. La prima possibilità è il precetto di pagamento, quando si è in possesso di un titolo esecutivo. La seconda possibilità è quella di incardinare una causa ordinaria, quando ad esempio, il credito dovrà essere accertato e quindi quando il creditore non è in possesso di documentazione scritta che provi l’esistenza del credito (8).

La terza strada, che è quella di cui ci stiamo occupando, consiste nel presentare ricorso per decreto ingiuntivo.

Per ottenere un decreto ingiuntivo, la prima cosa da fare è proporre ricorso (al giudice competente ex art. 637 c.p.c.), con il quale si chiede al giudice di ingiungere al debitore il pagamento di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata.

Il giudice può accogliere con decreto motivato o rigettare.

Se il giudice accoglie il ricorso, il passaggio successivo consiste nella notifica del decreto all’ingiunto, che deve essere effettuata dal ricorrente entro 60 giorni dall’emanazione del decreto. Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, si dovrà notificare il ricorso congiuntamente al decreto ingiuntivo. Successivamente, essendo l’ingiunto venuto a conoscenza sia del ricorso che del decreto, sarà tenuto ad adempiere entro 40 giorni. Se il debitore ingiunto, trascorsi i 40 giorni non adempie, il decreto ingiuntivo diventerà definitivamente esecutivo e il creditore provvederà a far apporre in cancelleria la formula esecutiva. A tal punto potrà precettare, cioè notificare al debitore l’atto di precetto con il quale sarà intimato al debitore di adempiere entro 10 giorni. Se il debitore risulta ancora inadempiente si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non viene iniziata entro il termine di 90 giorni.

Facendo un passo indietro, bisogna precisare che se il decreto ingiuntivo è, invece, provvisoriamente esecutivo, si potrà notificare insieme al ricorso per ingiunzione e al decreto ingiuntivo, anche il precetto, perché si è già in presenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Note

  1. G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, Corso Base di Diritto Processuale civile, Padova, 2013, pag. 720.
  2. Un credito è certo quando non è opinabile la sua esistenza; è liquido quando il suo ammontare non risulta generico; è esigibile quando non è sottoposto condizioni né a termini oppure quando il termine è scaduto. Cfr: http://www.brocardi.it/dizionario/3982.html
  3. Cfr: Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071
  4. Tali ultime affermazioni non sono frutto del mio ingegno bensì di quello dell’avv. Ezio Catauro, del foro di Salerno, che nella qualità di dominus mi sta insegnando la professione di avvocato.
  5. Cfr: Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n.205
  6. Cfr: Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cfr: G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, Corso Base di Diritto Processuale civile, Padova, 2013, pag. 722.
  7. Cfr: Cass. Civile, III sez., 9.1., 2007, n. 205.
  8. Cfr: http://www.avvocati.venezia.it/ultime-notizie/cronoprogramma-operativo-del-decreto-ingiuntivo.html

Bibliografia e Sitografia

Giurisprudenza

  • Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n.205
  • Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071

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LUDOVICA DI MASI, "Decreto ingiuntivo: come agire per recuperare un credito" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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