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Pubbl. Dom, 12 Mar 2017

Esenzione nelle controversie per il recupero del credito professionale

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Alessio Giaquinto
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


La proposta di legge reca modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato e di altri oneri per le cause relative al recupero di crediti derivanti dall’esercizio di una libera professione regolamentata.


Su iniziativa di alcuni parlamentari provenienti da diversi schieramenti politici, alla Camera dei Deputati è stata depositata ieri una proposta di legge (n. 4319) che mira ad agevolare il recupero dei crediti dei professionisti, liberandoli dall'onere del contributo unificato per l'avvio dei procedimenti giurisdizionali che abbiano ad oggetto il recupero di un credito profossionale inferiore a 5.000 euro.

Viene infatti prevista una modifica al comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [1], il quale, oltre ad escludere il pagamento del contributo unificato per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, lo escluderà anche «per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro, riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti all’esercizio di una libera professione ordinistica».
Il tutto previo il rispetto dei limiti reddituali pari a tre volte il reddito massimo per accedere al gratuito patrocinio (ad oggi di 11.528,41 euro e quindi solo nel caso in cui il professionista che agisca in giudizio abbia un reddito del nucleo familiare uguale o inferiore a 34.585,23 euro).

L'esenzione riguarderà anche, senza limite di valore o di competenza, l'imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, salvo che non si superi il limite indicato sopra [2].

Il progetto, per puntualità espositiva, riguarda esclusivamente i professionisti iscritti a un ordine, essendo le controversie esenti espressamente riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio della "libera professione ordinistica".

Nella presentazione del progetto di legge, il relatore ne individua la ratio: "il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente è ormai diventato un elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti a rinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale.
Il fenomeno descritto sta assumendo proporzioni epidemiche ed è certamente una delle principali cause dell’indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia di professionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessa funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire la sopravvivenza del lavoratore.
Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce anche un danno all’erario, giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è costituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, detratte le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso professionale si traduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’eventuale ritenuta d’acconto".

Note

[1] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[2] Art. 2. della Proposta di Legge n. 4319 (Modifica al primo comma dell’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319): "1. Al primo comma dell’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sono inserite le seguenti: «nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione ordinistica»".