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Pubbl. Mer, 18 Gen 2017

Transazione parziale con uno dei condebitori solidali: la Cassazione fornisce chiarimenti sulla determinazione del debito residuo.

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Anna Villani


Con la sentenza del 19 dicembre 2016, n. 26113, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha fornito interessanti chiarimenti in tema di transazione parziale intervenuta tra il creditore e uno dei debitori in solido, soprattutto in riferimento alla problematica inerente la determinazione del residuo debito gravante sugli altri debitori solidali estranei alla transazione


Sommario: 1. Premessa 2. La vicenda processuale 3. La soluzione adottata dal Supremo Collegio.

1. Premessa

La questione esaminata dalla pronuncia in commento non è affatto nuova nel panorama giurisprudenziale, essendo stata già oggetto di approfondimento e riflessione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2011[1].

Essa attiene agli effetti di una transazione pro quota intercorsa tra il creditore ed uno o alcuni soltanto dei coobbligati solidali. In altre parole, ci si chiede se e in quale misura gli altri condebitori solidali che non hanno transatto il debito solidale possano avvantaggiarsi della transazione posta in essere da uno solo o alcuni di essi col comune creditore e quale sia il criterio di calcolo del debito residuo gravante sugli stessi.  

Prima di affrontare la problematica della sentenza in commento, occorre brevemente tratteggiare i punti essenziali della disciplina inerente il rapporto tra la transazione e il vincolo solidale.

Il tema della transazione nelle obbligazioni solidali è affrontato dal Legislatore nell’art. 1304 c.c., il quale recita testualmente: “Nelle obbligazioni solidali la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, oppure tra uno dei creditori in solido e il debitore, non ha effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarino di volerne profittare”.

La norma detta una regola generale secondo cui gli altri condebitori, pur non avendo partecipato alla transazione intercorsa tra uno o più di essi con il creditore, possono dichiarare di volerne profittare, estendendo gli effetti della stessa anche nei loro rapporti col creditore medesimo.

L’art. 1304 c.c., quindi, è applicazione delle regole fondamentali della solidarietà secondo le quali nelle obbligazioni solidali, gli atti o i fatti riguardanti un condebitore e vantaggiosi per gli altri, si estendono anche a questi soggetti, mentre quelli pregiudizievoli per il singolo non si ripercuotono automaticamente sugli altri.

Nel precipuo caso della transazione, la scelta del Legislatore è stata quella di lasciare il condebitore stesso quale arbitro dell’estensione degli effetti o meno della transazione, in quanto il contenuto dell’accordo transattivo[2] non è predeterminabile a priori come vantaggioso o svantaggioso[3]. Pertanto, la scelta in favore dell’estensione o meno dei suoi effetti è rimessa alla discrezionalità del debitore interessato e rimasto estraneo alla transazione, il quale valuterà concretamente se quella transazione sia per lui pregiudizievole o meno, decidendo, in quest’ultimo caso, per l’estensione degli effetti.

Del resto, è insito nella stessa struttura ontologica del contratto di transazione che esso possa comportare non solo benefici ma anche costi. Infatti, a norma dell’art. 1965, co. 1, c.c., la transazione si basa su “reciproche concessioni”.

Il punto nevralgico dell’art. 1304 c.c. è stato da sempre relativo all’oggetto della transazione, ossia ci si è chiesti se esso riguardasse l’intero debito o anche la sola quota del debitore con cui è stipulata.

Sul punto, in giurisprudenza si è chiarito che l’art. 1304 c.c. concerne unicamente la transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale e non quella limitata alla singola quota dello specifico condebitore che la conclude[4]. Quando, per converso, la transazione è parziale, ossia  limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula[5], essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota, senza potersi avvalere del potere di cui all’art. 1304 c.c. L’estensione dei benefici della transazione agli altri condebitori estranei, infatti, può avvenire solo laddove ci sia una comunanza del suo oggetto[6] con la posizione di questi ultimi, ma nel caso in cui essa sia parziale, riguardando la sola quota del debitore solidale transigente, tale comunanza viene a mancare e, quindi, non può operare il meccanismo dell’art. 1304 c.c.

La transazione pro quota comporta, quale effetto, lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce. Essa, quindi, riguardando solo il debitore transigente, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali non avrebbero nessun titolo per profittarne, non applicandosi l’art. 1304 c.c. Unica conseguenza rispetto agli altri condebitori non transigenti è la riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.

Altra questione che si è posta sull’art. 1304 c.c. è se sia consentito alle parti (creditore e debitore solidale transigente), attraverso apposita clausola inserita nel contratto transattivo, di escludere la possibilità per gli altri condebitori di godere degli effetti della transazione attraverso la loro dichiarazione di volerne profittare. A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che ciò non è ammissibile, dal momento che le parti non hanno la possibilità di limitare, precludere o comunque disporre di un diritto potestativo (quello di profittare della transazione) spettante ad un terzo estraneo al vincolo negoziale e attribuito ex lege[7]. Infatti, il singolo condebitore solidale, pur estraneo alla transazione, è pur sempre parte del complesso rapporto obbligatorio oggetto dell’accordo e, quindi, deve avere la possibilità di giovarsi degli effetti favorevoli di tale atto. Diversamente opinando, si introdurrebbe nel sistema una deroga al principio generale secondo il quale gli effetti degli atti posti in essere da un solo condebitore debbono potersi estendere anche agli altri, se favorevoli.

Ciò posto con riferimento alla transazione avente ad oggetto un’obbligazione solidale e chiarito che l’art. 1304 c.c. concerne solo l’intero debito solidale, occorre capire quali siano, invece, gli effetti sugli altri condebitori solidali e sul contenuto dell’obbligazione solidale allorquando vi sia una transazione parziale, per la sola quota di debito del condebitore transigente. E questo è proprio il punto focale sul quale pone attenzione la riflessione della Cassazione nella recentissima pronuncia in esame.

2. La vicenda processuale

La vicenda processuale è la seguente. A seguito di un parto distocico, una neonata subiva lesioni all’arto destro. I genitori raggiungevano un accordo transattivo con i sanitari che avevano assistito al parto, con riserva di azione nei confronti degli altri corresponsabili.

Successivamente, gli stessi convenivano dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l’ASL locale, chiedendone la condanna ex art. 1228 c.c. al risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello già risarcito dai sanitari. L’ASL si costituiva in giudizio, dichiarando di voler profittare della transazione stipulata dai sanitari ex art. 1304 c.c.  Il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda attorea, condannando l’ASL al risarcimento del danno ulteriore. L’ASL proponeva appello, che veniva accolto. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la transazione fatta dai sanitari avesse ad oggetto l’intero debito solidale e non soltanto la quota di obbligazione gravante sui sanitari, di guisa che l’ASL poteva profittare di quella transazione secondo i dettami dell’art. 1304 c.c. Ciò si deduceva dal fatto che nei rapporti interni tra ASL  e sanitari, l’obbligazione non era divisibile per quote. Contro tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione. I ricorrenti asserivano l’erroneità della valutazione dell’obbligazione come indivisibile, in quanto l’obbligazione risarcitoria, avente ad oggetto una somma di denaro, è per ciò stesso divisibile. Inoltre, la questione se la transazione abbia ad oggetto l’intero debito solidale o solo una parte di esso è questione lasciata alla volontà delle parti e non deve essere desunta dalla natura dell’obbligazione. La Cassazione parla, al riguardo, di obbligazioni solidali “a solidarietà imperfetta” o “ad interesse unisoggettivo”, in quanto se è pur vero che il responsabile di un fatto illecito che sia stato commesso a causa e nell’esercizio di mansioni lavorative, ed il datore di lavoro di questi, rispondono in solido nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 2055 c.c., nel profilo interno dell’obbligazione solidale, tuttavia, l’obbligo risarcitorio grava per intero su chi ha materialmente causato il danno.

La Corte allora afferma che non si può determinare l’oggetto di una transazione deducendolo dalla natura dell’obbligazione sottesa (ad interesse unisoggettivo o plurisoggettivo), in quanto la transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è un contratto il cui oggetto è rimesso alla volontà delle parti.

Il creditore che transige con uno dei condebitori solidali può limitare la transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi, con scioglimento del vincolo solidale unicamente nei suoi confronti oppure può estenderla all’intera obbligazione, rendendo operante l’art. 1304 c.c., così che i coobbligati non transigenti possano profittarne.

La questione di stabilire se le parti abbiano voluto estendere la transazione all’intero debito solidale o solo alla parte di debito del transigente non attiene alla natura dell’obbligazione, ma è questione di interpretazione del contratto, da risolvere secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., attraverso la ricostruzione della volontà delle parti.

3. La soluzione adottata dal Supremo Collegio

Nel merito, tuttavia, la Cassazione rigetta il ricorso, affermando che i ricorrenti non  potevano ottenere comunque null’altro in più dall’ASL rispetto a quanto avuto attraverso la transazione, sia che essa fosse stata congegnata come avente ad oggetto l’intero debito solidale, sia che avesse ad oggetto la sola parte del debitore transigente. A tal fine, la Corte richiama la già più volte citata Sezioni Unite n. 30174/2011, la quale ha chiarito gli effetti della transazione pro quota stipulata dal creditore con uno o alcuni soltanto dei coobbligati solidali.

La transazione parziale produce automaticamente un effetto riflesso sugli altri condebitori solidali, ossia la riduzione del debito del condebitore rimasto estraneo per la quota riferibile al soggetto stipulante.

L’effetto della transazione con cui uno dei condebitori solidali transige la lite con l’unico creditore, pagando una somma astrattamente pari alla propria quota di debito, è lo scioglimento della solidarietà rispetto al transigente e la riduzione del debito complessivo in misura pari all’importo pagato da questi o alla quota ad esso riferibile, mentre non trova applicazione l’art. 1304, primo comma, c.c. dettato unicamente per le ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l’intero debito.

La Cassazione, dopo aver così illustrato gli effetti della transazione pro quota su un debito solidale,  riprende pedissequamente i principi delle Sezioni Unite 2011 riguardanti la determinazione del debito residuo, affermando che il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito[8]; se, invece, il condebitore che ha transatto ha pagato una somma inferiore alla quota che faceva idealmente capo allo stesso, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto[9].

La sentenza giunge alla conclusione per cui qualunque sia la valutazione dell’oggetto della transazione individuato ricostruendo la volontà delle parti (totale, con applicazione dell’art. 1304 c.c., o parziale, con applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite 2011), i danneggiati non avrebbero crediti da far valere contro l’ASL.

Infatti, anche a voler ammettere che la transazione sia parziale e, quindi, riguardante solo la quota parte di debito dei sanitari, l’alternativa sarebbe la seguente: 1) se i danneggiati, con la transazione, hanno accettato una somma inferiore al loro credito, il credito residuo va determinato detraendo la quota gravante sui transigenti, che è pari al 100%, di guisa che non potrebbero vantare nulla nei confronti dell’ASL; 2) se, per converso, i danneggiati hanno accettato una somma di denaro pari o superiore al loro credito risarcitorio, il credito residuo si determina sulla base della somma pagata, risultando estinto, anche in tal caso non residuando alcuna pretesa nei confronti dell’ASL.

In definitiva, dunque, la Terza Sezione Civile della Cassazione, applicando e allo stesso tempo confermando i principi affermati dalle Sezioni Unite qualche anno fa, rigetta il ricorso in quanto, indipendentemente dall’interpretazione del contratto transattivo, in ogni caso i danneggiati non potevano vantare nessuna ulteriore pretesa nei confronti dell’ASL.

 

Note e riferimenti bibliografici

CHINE’- FRATINI- ZOPPINI, Manuale di diritto civile, Terza edizione, Nel Diritto Editore

Santise M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Aggiornamento 2015, Giappichelli Editore – Torino

[1] Cass., Sez. Un., Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, in Giust. civ., 2012, 9, I, 2063.
[2] Analogamente a quanto stabilito per la sentenza nell’art. 1306 c.c.
[3] cfr. Cass. 29 settembre 2004, n. 19549, in Giust. civ. Mass., 2004, 9.
[4] cfr., tra le altre, Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 29 agosto 2012, n. 9627; Cass. 24 gennaio 2012, n. 947; Cass. S.U. 30 dicembre 2011, n. 30174,; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2963; Cass. 8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 22 giugno 2009, n. 14550; Cass. 17 gennaio 2008, n. 868.
[5] Ipotesi certamente configurabile - sempre che, beninteso, l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori - quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione (così Cass. S.U. 30174/2011).
[6] In deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti.
[7] Recitano testualmente le più volte citate Sezioni Unite 2011: “la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall’inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale”.
[8] Ciò al fine di evitare ingiustificati arricchimenti del creditore.
[9] La sentenza in commento riporta il seguente esempio: dato un credito risarcitorio di "100" e due debitori solidali tenuti, nel profilo interno, rispettivamente per 60 e 40, se il creditore transige col primo e lo libera, accettando in pagamento 50, dal secondo debitore potrà pretendere solo 40, ovvero non più della c.d. quota virile su questi gravante. Se, invece, il creditore transige col primo debitore e lo libera, accettando in pagamento 70, dal secondo coobbligato potrà pretendere solo 30, ovvero il danno residuo non ancora risarcito.