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Pubbl. Mar, 2 Ago 2016

Nuove competenze del Giudice di Pace alla luce della legge delega 28 aprile 2016 n. 56

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Riccardo Bertini


Breve disamina su l´art. 2 comma 15 della legge delega e su i criteri direttivi previsti per ridisegnare le competenze del Giudice onorario di Pace


Occorre premettere che il profilo relativo alla competenza del Giudice onorario rappresenta solamente uno dei numerosi aspetti presi in considerazione dalla riforma, a cui se ne aggiungono numerosi altri ma sui quali non ci soffermeremo in questa sede (quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività: la creazione di un unico Giudice onorario di Pace, i requisiti di accesso, la formazione, l’indennità, il trattamento previdenziale, il pensionamento). 

In generale possiamo sostenere che la riforma si colloca in una logica deflativa e non alternativa, dove il Giudice di Pace viene nuovamente utilizzato per defaticare il giudice togato dei carichi pendenti, senza che ciò comporti il porre le basi di una giustizia diversa in settori differenti dell’ordinamento. Ciò è lampante laddove si afferma che il contenuto della Legge delega è: “ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità”.

Sulla base di tale premessa, in primo luogo la legge prevede, nell’ambito della competenza civile del Giudice onorario, che siano estesi i casi di decisione secondo equità in quelle cause il cui valore non ecceda gli euro 2.500 (innalzando così il limite di euro 1.100 attualmente previsto dall’art. 113 c.p.c.). Sotto tale profilo, la modifica non sorprende, se solo si consideri che il maggior limite si inserisce nell’ambito di un’aumentata competenza per valore. Ed infatti, viene ora previsto che lo stesso sia competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000 e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000 (rispetto a euro 5.000 ed euro 20.000 attualmente previsti dall’art. 7 c.p.c.). Del resto, tale aumento della competenza per valore viene giustificato dal legislatore “in considerazione della più elevata qualificazione professionale che i magistrati onorari potranno conseguire dopo l’approvazione della riforma". 

Maggiormente interessante risulta l’attribuzione al Giudice onorario di una serie di nuove competenze per materia. In particolare la riforma attribuisce la competenza per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia: a) di condominio ed edifici; b) successoria e di comunione e c) altre. Tali procedimenti (quali, ad esempio: la nomina o la revoca dell’amministratore di condominio, la rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio d’inventario, la dichiarazione d’assenza o di morte presunta, etc.) vengono affidati solamente a condizione che siano connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria. A parte il rilievo che tale criterio risulta tanto ambiguo quanto discrezionale, vi è da notare che sarà difficile stabilire quali procedimenti concretamente saranno attribuiti al Giudice onorario. In assenza di indicazioni più precise sul punto e in attesa dei decreti attuativi, un criterio valutativo applicabile potrebbe essere quello previsto dall’articolo 702 bis c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione e quindi si dovrebbe ritenere incompetente il Giudice onorario tutte le volte in cui il procedimento richieda un’istruttoria non sommaria. Ma se il Giudice monocratico ha l’obbligo di fissare l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. laddove la causa richieda un’istruttoria piena ed esauriente, occorre chiedersi che cosa debba fare il Giudice onorario in tale ipotesi. Una soluzione coerente con il sistema imporrebbe a quest'ultimo di dichiararsi incompetente e di rimettere le parti dinanzi al Giudice competente. Infine sono affidate al Giudice onorario le cause in materia di diritti reali e di comunione purché, anche in questo caso, siano connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria nonché i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con riferimento a quest’ultimi procedimenti, il Giudice onorario - quale giudice dell’esecuzione - sarà probabilmente competente anche per i tutti procedimenti in opposizione ma vi è da chiedersi se gli saranno attribuiti anche tutte quelle competenze per cd. “secondarie” che ad oggi appartengono al Tribunale (ad esempio: la gestione dei titoli esecutivi, i rapporti con l’Istituto Vendite Giudiziarie, la nomina dei custodi, etc.).

Un breve cenno merita anche l’ampliata competenza del Giudice onorario in sede penale. Si prevede infatti che vengano attribuiti al giudice onorario i reati, consumati e tentati, previsti dagli art. 612 primo e secondo comma (minaccia), salvo che sussistano circostanze aggravanti, 626 (furto punibile a querela) e 651 (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale) del codice penale, nonché le contravvenzioni previste dagli articoli 727 (abbandono di animali) e 727 bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetali selvatiche protette) del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 (reati in materia di igiene nella produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Vi è da credere che, anche in questo caso, la norma intenda ampliare la competenza del Giudice così come prevista attualmente dal d. lgs. n. 274/2000, il quale già faceva riferimento ai reati di cui all’articoli 612 e 626 codice penale.