Pubbl. Ven, 30 Gen 2015
Copyright e diritto d´autore: il nuovo Regolamento dell´AGCOM
Modifica paginaIn vigore il regolamento in materia di copyright e diritto d´autore su internet, realizzato dall´AGCOM, l´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento in materia di Tutela del Diritto d´autore sulle Reti di Comunicazione Elettronica, realizzato dall´ AGCOM, l´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il regolamento in questione è nato con il precipuo scopo di "promuovere lo sviluppo dell´offerta legale di opere digitali e l´educazione alla corretta fruizione delle stesse", prevedendo anche delle procedure specifiche per porre fine alla violazione del diritto d´autore e dei diritti ad esso connessi.
Ma cos´è allora un´"opera digitale"? In base al Capo I del testo dell´AGCOM, essa è intesa quale "un´opera o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica". Fermo restando la possibilità di avvalersi della procedura del "notice and take down", ossia della segnalazione dell´illecito al fornitore del relativo servizio internet, la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica avviene su istanza di parte: "qualora ritenga che la sua opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d’autore, un soggetto legittimato può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione".
Ricevuta la notifica della violazione, che deve essere fatta tramite un apposito modello da compilare online, l´Autorità garante “comunica l’avvio del procedimento ai servizi all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet”. A questo punto, i gestori possono decidere di "adeguare spontaneamente" i contenuti oppure possono rispondere alla notifica (il tutto entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione). Se ciò non si verifica, l’Agcom si rivolge ai gestori di servizi di hosting e agli internet service provider, vale a dire ai "prestatori dei servizi", chiedendo la rimozione selettiva del contenuto (se il portale si trova in Italia), oppure la disabilitazione completa dell’accesso, in caso di violazioni di carattere "massivo" (nel caso di portali che hanno sede all´estero). Il procedimento deve concludersi entro 35 giorni dalla ricezione dell´istanza, anche se è previsto un procedimento "abbreviato" ( della durata complessiva di 12 giorni), in caso di "grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di violazione di carattere massivo".
Non poche polemiche ha suscitato l´entrata in vigore del Regolamento dell´AGCOM. Di recente, infatti, il Tar Lazio, accogliendo i ricorsi di molte associazioni, ha sollevato un sospetto di anticostituzionalità della delibera dell´Autorità garante in materia di pirateria e copyright, per violazione dei diritti civili degli utenti e della libertà di stampa (art.21 Cost.). Sarà la Corte Costituzionale a doverne stabilire la legittimità costituzionale.