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Pubbl. Gio, 2 Giu 2016
Sottoposto a PEER REVIEW

Criminalità economica: luci e ombre del delitto di autoriciclaggio

Giuseppe Montanino


Con il reato di cui all´art. 648 ter 1 del Codice Penale, il Legislatore punta direttamente a punire la criminalità di tipo economico. Ma, a poco più di un anno dalla sua introduzione, qual è lo stato dell´ arte? Analisi ragionata del fenomeno dell´autoriciclaggio e del relativo reato.


 

 

SOMMARIO : 1. Il fenomeno riciclaggio e la criminalità economica. - 2. Il fenomeno autoriciclaggio. Le spinte verso l'incriminazione della fattispecie. L'introduzione del nuovo reato (648 ter 1 c.p.). - 3. Una esegesi della nuova fattispecie delittuosa. - 3.1. L'elemento psicologico e le condotte punibili. - 3.2. Il bene giuridico tutelato. - 3.3. L'oggetto materiale. - 3.4. I soggetti attivi. - 3.5. Le circostanze. - 3.5. L'ultimo comma. - 4. Conclusioni.


1. Il fenomeno riciclaggio e la criminalità economica.

Il riciclaggio, o meglio il “Money Laundering1”, è un fenomeno che riguarda principalmente un tipo di criminalità: la criminalità economica2.

Per money laundering si fa riferimento a particolari operazioni realizzate su capitali di provenienza illecita, in modo da alterarne il DNA facendoli apparire legittimi e rendere, quanto meno, difficoltoso rintracciare il delitto previo da cui provengono, nonché l'autore. Lo scopo ultimo di queste operazioni, che si lega al tipo di criminalità, è creare economia lecita, finanziandola con proventi di attività illecite.

La criminalità, di cui si discute, è quella che ha maggiori possibilità economiche, nonché interesse, a sfruttare l'evoluzione tecnologica e i processi di globalizzazione, ossia modificare velocemente le sue forme di espressione per evitare le maglie del diritto, che divengono presto inefficaci, e perpetrare così nei suoi intenti criminosi (cd. Verlagerungseffektz). Viene qui in rilievo, un problema che riguarda l'ordinamento giuridico in senso ampio, quale la minore velocità con cui questi è in grado di normare i fenomeni sociali: è chiaro che la criminalità, non dovendo rispettare procedure e contenuti, che invece vincolano l'ordinamento giuridico, può modificarsi con maggiore velocità e facilità. La soluzione, a mio avviso più realistica, è quella di un maggiore investimento nell'educazione culturale che permetta di distruggere e prevenire la cultura della illegalità. Il legislatore, invece, rincorre sempre più la utopistica ed 'economica' soluzione di riuscire a tipizzare e punire tutte le fattispecie contra legem.

Il compimento di determinati tipi di delitti, caratterizzati tutti dalla comune potenzialità di generare ricchezza (illecita), da parte di una organizzazione criminale, ha uno scopo unico, il profitto: ciò rende questo tipo di fenomeno criminale, unitario. Per spiegare perché si tratta di un fenomeno unitario, bisogna fare delle premesse: a) la criminalità, in senso ampio, ha il suo “brand” nella forza di intimidazione (MOCCIA), necessaria per la sua sopravvivenza; b) quest'ultima si avvale dei suoi proventi delittuosi per incrementare il proprio capitale, per poi investirlo in attività, lecite o illecite al fine di alimentare la sua organizzazione ed espandersi; c) la forza di intimidazione è maggiormente avvertita, da chi la subisce (e quindi maggiormente pericolosa per la sopravvivenza di chi se ne avvale), nella perpetrazione dei reati geneticamente legati alla criminalità organizzata (ad es. l'usura e l'estorsione); d) è meno pericoloso, economicamente più efficiente, funzionale ed efficace, creare attività economiche, apparentemente lecite. Questo ultimo passaggio (d)), ci fa comprendere che la forza di intimidazione è cambiata, insieme alla stessa criminalità organizzata (ora prevalentemente economica), diventando “intimidazione implicita”, instaurando così una sorta di connivenza tacita con la società, giacché quest'ultima, traendo vantaggio da questo pactum scelleris impercepito, non avverte più la forza della minaccia, che anzi diventa uno strumento sussidiario per l'associazione a delinquere. Infatti, la criminalità, investendo i proventi del proprio agire delittuoso (sempre più truffe informatiche, evasione fiscale, truffe ai danni dello Stato, corruzione, appalti pubblici pilotati, ecc..., insomma attività che non necessitano della forza) in attività economiche, crea occupazione, grazie alla quale distribuisce ricchezza. Questa perversa operazione, premesso l'attuale contesto di emergente disoccupazione, diventa pericolosissima per vari motivi : I) mentre la politica (tralasciando la perdita di credibilità-efficienza) non riesce a far ripartire l'occupazione, le attività imprenditoriali finanziate dalla criminalità si moltiplicano, crescono e creano lavoro, con non molta difficoltà; II) la conseguente sfiducia nella politica-legalità e fiducia-necessità nella illegalità; III) la criminalità, non avendo più bisogno della forza di intimidazione, siccome riesce a realizzare il suo scopo con il beneplacito di chi ne trae vantaggio, viene percepita in modo alterato e priva della accezione negativa che la caratterizza-va; IV) la conseguente scarsa riprorevolezza sociale e difficile identificazione del fenomeno criminale; V) la diffusione e l'accettazione, non sempre scientemente, della cultura della illegalità. Si aggiunga, da un punto di vista economico, la contrazione dell'economia lecita corrispondente alla espansione dell'economia illecita, nonché la loro commistione3.

In definitiva, le ripartizioni dottrinarie, nonché normative, del fenomeno money laundering, compresa quella prevalente (1. placement; 2. layering; 3. integration) seguita dal nostro legislatore (Artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.), hanno poco senso e scarsa efficienza punitiva, proprio perché non tengono conto del reale scopo criminoso, che è la caratteristica principale del tipo di criminalità (economica) che lo realizza:

investire la ricchezza, derivante da un agire delittuoso pregresso, in attività economiche, con modalità tali da camuffarne la provenienza illecita.

Forse tipizzare e punire solo questo tipo di condotta, che è poi quella maggiormente pericolosa e più vicina al fenomeno reale, potrebbe realizzare una migliore tutela, sia sotto il profilo repressivo, che garantista.

2. Il fenomeno autoriciclaggio.

Le spinte verso l'incriminazione della fattispecie.

L'introduzione del nuovo reato (648 ter 1 c.p.).

L'autoriciclaggio qualifica la condotta di chi, avendo precedentemente compiuto delitti che generano ricchezza illecita, si adopera per ostacolare la identificazione della provenienza del suo capitale. Insomma l'autoriciclatore, non si rivolge ad un terzo estraneo per pulire la propria ricchezza sporca, ma la lava in proprio, da solo. Questo fenomeno è stato, per molto tempo, considerato dal legislatore non meritevole di una dedicata fattispecie incriminatrice. Tanto è vero, il 648 bis c.p. Autoriciclaggio, inizia con “Fuori dei casi di concorso nel reato” (cd. Beneficio di autoriciclaggio); inoltre, la stessa formula è presente negli Artt. 648 Ricettazione e 648 ter Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita4. Le ragioni a sostegno di questa scelta politica sono varie, tra cui: la volontà del legislatore di voler configurare un reato autonomo, non dipendente dal delitto previo, e quindi in questo modo non violare il principio ne bis in idem sostanziale5; la considerazione secondo la quale i casi di autoriciclaggio sarebbero stati pochi e non gravi, giacché si tratterebbe di una condotta troppo semplice, poco organizzata e non attinente alla criminalità organizzata(!).

Il sistema, così delineato negli anni '90, ha iniziato a risentire ben presto delle spinte di provenienza estera, nonché di quelle interne6.

Sul versante internazionale, sia la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999 (ratificata con L. 110/2012) che rimanda alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, scritta a Strasburgo nel 1990 (ratificata con L. 328/1993), sia la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 (ratificata con L. 146/2006), prevedono anche l'incriminazione dell'autoriciclaggio, nonostante vi sia una clausola che consente agli Stati firmatari di non punire colui che abbia commesso anche il reato presupposto, quindi sostanzialmente di non introdurre la fattispecie autoriciclaggio e limitarsi al riciclaggio.

In senso comparatico, i Sistemi di common law, generalmente, non prevedono una clausola di riserva come quella contenuta nei nostri Artt. 648 ss. c.p. Anche per gli ordinamenti di civil law si riscontra, in generale, la punibilità dell'autoriciclaggio, prevista dalla legge o in via interpretativa dalla giurisprudenza, ad eccezione però di Austria e Germania.

Sul versante interno, la consapevolezza che la criminalità organizzata si muove non in modo astruso, ma col solo fine di sfruttare le lacune-opportunità create, inevitabilmente, dall'ordinamento giuridico, spesso viene silenziata. Ciò è avvenuto da parte del Legislatore per l'autoriciclaggio. D'altro canto la Magistratura, accortasi della lacuna7, ha iniziato ben presto a chiederne l'introduzione, fino a giungere in via interpretativa, con la famosa “Sentenza Iavarazzo” (Cassaz. Pen., Sez. Un., 27/2/2014, n. 25191), ad affermare che <>. Insomma, la Suprema Corte ha cercato di dipanare i dubbi legati alla legittimità del reato di autoriciclaggio, dando il via libera al Parlamento per la sua introduzione, avutasi il 4 dicembre 2014, con l'approvazione della Legge n. 1868.

L'introduzione del nuovo reato trova, alla luce delle argomentazioni già esposte, più di una ragione a sostegno. Ancora una volta mi preme sottolineare quanto sia pericoloso, per l'ordine economico, ma non solo, lasciare nella disponibilità di chi compie illeciti, i proventi del proprio agire criminoso, e quindi permetterne l'impiego in ulteriori attività, lecite o illecite. Ciò comporta, tra l'altro, una evidente perturbazione della concorrenza tra i competitors e una contaminazione, nonché contrazione, dell'economia lecita. Ma soprattutto, non punire l'autoriciclatore, rende il suo progetto criminoso di più semplice e appetibile realizzazione, infatti, non dovendo rivolgersi ad un terzo, egli può lavare in proprio e così ottenere ulteriori vantaggi rispetto alla impunità, tra cui: a) un vantaggio economico, perché riciclare in proprio e non rivolgersi ad un terzo costa meno; b) un vantaggio sociale, perché chi delinque ha la possibilità di migliorare la propria reputazione, infatti, investendo i proventi del proprio agire delittuoso, è in grado di creare opportunità lavorative e distribuire benessere, insomma di essere ben visto e così camuffare la propria personalità criminale (una sorta di “autoriciclaggio reputazionale”).

3. Una esegesi della nuova fattispecie delittuosa

N.B. solo i casi contrassegnati in grassetto possono essere configurati come autoriciclaggio.

L'art. 648 ter 1 Autoriciclaggio risente della preoccupazione del Legislatore dovuta dal principio ne bis in idem sostanziale, e dal conseguente canone del post factum non punibile. Infatti, Egli, si è industriato al fine di individuare una condotta che offenda “concretamente” un bene giuridico preciso e rilevante, tale da non poter essere assorbita dalla condotta antecedente. Questa condotta è stata individuata nelle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, finanziate con ricchezza proveniente da delitti commessi dallo stesso autore, posta in essere con modalità tali da rendere difficoltoso il riconoscimento della provenienza illegittima dei finanziamenti. In questo modo, il target della norma risulta chiaro: è la criminalità economica, cioè quella che investe i propri profitti per rafforzare la sua organizzazione e la propria forza. Lo sopo della norma, è quello di tenere distinte le due condotte (prius: delitti non colposi che generano ricchezza illecita; posterius: investimento con capitali illeciti) sia sul piano della materialità, che della offensività. Insomma, la nuova fattispecie, non viola il principio ne bis in idem sostanziale, perché la norma vuole evitare che l'attività mafiosa, già di per se offensiva, sfoci in condotte di reimpiego, offensive di ulteriori beni giuridici. Ciò emerge da alcuni tratti salienti della novella, che mi preme sottolineare sin da subito:

  1.  l'obiettivo è quello di bloccare i capitali illeciti, in mano di chi li ha generati;
  2.  non configurabilità del 648 ter 1 per i beni destinati “alla mera utilizzazione o al godimento personale”, perché questa condotta, non offendendo un bene giuridico ulteriormente rilevante e non essendo materialmente considerevole, perpetra l'offesa del reato presupposto da cui viene assorbita:
    #caso 1) Tizio ruba un autoveicolo, modifica targa e telaio, e lo utilizza solamente per circolare: in questo caso Tizio sarà punibile solo per furto (art. 624 c.p.), infatti, la sua condotta successiva, non inquina l'economia, né rafforza la criminalità, né è materialmente considerevole;
     
  3. la modalità “concretamente” idonea ad “ostacolare” “l'identificazione” “della provenienza delittuosa”, dei capitali utilizzati, è da riscontrare nelle attività a cui questi ultimi sono indirizzati, cioè nelle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, insomma nella condotta di reimpiego;
  4. (segue) infatti, il Legislatore non ha considerato l'autoriciclaggio puro meritevole di una autonoma fattispecie incriminatrice, giacché perpetra l'offesa del delitto pregresso, tant'è che il cd. “beneficio di autoriciclaggio”9 non è stato cassato nell'art. 648 bis, né negli artt. 648 e 648 ter;
  5. l'autoreimpiego, punito con la “reclusione da due a otto anni” e con la “multa da euro 5000 a euro 25000”, è considerato dal Legislatore “meno grave” del riciclaggio (“punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000”) e dell'impiego (…) (“punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000”), ciò perché si è voluto, giustamente, tenere distinta la condotta di chi ricicla i proventi del proprio agire delittuoso (→ 648 ter 1), da chi ricicla “professionalmente” capitali illeciti non propri (→ 648 bis) e da chi invece li “impiega in attività economiche o finanziarie” (→ 648 ter);
  6. (segue) inoltre, il 648 ter 1 fungerà anche da rinforzo deterrente per i reati da cui i proventi illeciti provengono, giacché chi autoreimpiega risponderà, in concorso, anche dei delitti precedenti,
    #caso 2) Tizio evade le tasse tramite dichiarazioni IVA in cui registra operazioni inesistenti, per un totale di oltre 200000 €, successivamente investe il capitale così ottenuto in attività industriali: in questa ipotesi, Tizio risponderà di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.L.74/2000) e di autoriciclaggio.

3.1 L'elemento psicologico e le condotte punibili.

 L'art 648 ter 1 è punibile a titolo di dolo generico10.

La disposizione elenca più fattispecie, infatti si tratta di un reato doloso a forma vincolata11, giacché la condotta punibile, potrà essere realizzata da chi, coscientemente (è scontata la consapevolezza di riciclare un proprio capitale illecito!) e volontariamente, compie una delle tre azioni tipizzate:

  1. “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “impiega”, ovvero investe/finanzia con proventi illeciti:

#caso 3) Sempronio investe in titoli azionari il frutto della propria attività di usuraio, tramite complesse operazioni finanziarie;

(2) “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “sostituisce” proventi illeciti, cioè li scambia per sostenere l'attività:

#caso 4) Caio baratta beni di produzione, per iniziare un'attività industriale, con beni che aveva rubato;

(3) “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “trasferisce” proventi illeciti, dovrebbe significare uno spostamento materiale di capitali in attività economiche all'estero12 :

#caso 5) Caino, noto imprenditore italiano, decide di chiudere la propria attività industriale in cui sistematicamente evadeva le tasse, e di iniziare, col suo capitale sporco, un'attività di ristorazione ad Antigua, in modo da ottenere la cittadinanza dell'isola.

Emerge che, in realtà, la nomenclatura più corretta sarebbe stata Autoreimpiego, poiché le condotte tipizzate si pongono nell'ultima fase del fenomeno money laundering (cd. Integration), ciò sembrerebbe, tra l'altro, giustificare la singolare sistemologia. Infatti, elemento essenziale per la configurabilità del 648 ter 1 è la realizzazione di “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” in cui si “impiega, sostituisce o trasferisce” “beni, denaro o le altre utilità provenienti” da una propria attività delittuosa pregressa, con modalità tali da “ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Insomma, ciò che si deve sottolineare è che, siccome una delle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” è la condicio sine qua non per la configurabilità del nuovo delitto, la modalità “concretamente” ostativa all'identificazione della provenienza delittuosa dei finanziamenti, deve caratterizzare le stesse attività. Quindi, andrà valutata rigorosamente, caso per caso, in base al tipo di attività e a chi lo svolge, se l'attività economica, in senso ampio, sia “concretamente” idonea a camuffare la provenienza illecita dei suoi finanziamenti. Quindi, è bene sottolineare, ancora una volta, che non sarà il mero “impiego”, la mera “sostituzione” o il mero “trasferimento”, a dover presentare la famosa nota modale (“ostacolare concretamente...”), ma l'attività economica nel suo complesso, a partire dal suo finanziamento. Infatti, il 4° comma dell'art. 648 ter 1, definendo ulteriormente, ma in negativo, la condotta punibile, esclude la punibilità se “il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”13.

In riferimento ai tipi di attività economica che potrebbero rientrare nel range della fattispecie, si richiama una interessante Pronuncia della Suprema Corte14, che, seppur emessa in merito all'art 648 ter c.p., le desume dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ., facendovi rientrare non solo l'attività produttiva in senso stretto, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché “ogni altra attività che potrebbe rientrare nelle norme del codice civile indicate15.

Infine, nella disposizione in esame, non si differenzia l'attività economica iniziata con capitali sporchi, da quella avviata con capitali leciti e che successivamente abbia subito una intrusione di capitali illeciti. Quindi, quest'ultimo rilievo, risulta essere indifferente per la sussumibilità del caso concreto alla fattispecie astratta, essendo sufficiente la dimostrazione della illeicità dei finanziamenti, avvenuti in qualsiasi momento della vita dell'attività economica. Alcune incertezze applicative potrebbero sorgere proprio in merito all'individuazione dei confini cronologici dell'attività d'impresa, soprattutto in merito alla sua nascita16.

3.2 Il bene giuridico tutelato.

Come per il delitto di riciclaggio17, anche per il nuovo art. 648 ter 1 c.p., potrebbe essere problematico individuare il bene giuridico18 che intende tutelare. Infatti, più di una teoria potrebbe vantare delle ragioni a sostegno:

  • Amministrazione della giustizia: 

potrebbe essere se la condotta principale non fosse stata individuata nell'attività economia sostenuta da ricchezza illecita (“condicio sine qua non”), ma siccome quest'ultima deve realizzarsi “concretamente”, e deve essere caratterizzata dalla modalità decettiva (“in modo da ostacolare...”), che non caratterizza solo la modalità con cui si sostiene (“impiega, sostituisce, trasferisce” ricchezza illecita) l'attività. Insomma, il verificarsi del mero impiego, sostituzione o trasferimento della ricchezza illecita con modalità decettive, senza una attività economica, configurerebbe un delitto di (auto)riciclaggio (art. 648 bis c.p.), che però non è punibile se l'autore è lo stesso, o è complice, del delitto previo da cui la ricchezza illecita proviene.

  • Patrimonio:

trova sostegno nella sistemologia del codice penale, giacché il nuovo articolo risulta inserito nel Titolo XIII del Libro II “Dei delitti contro il patrimonio”. Il bene giuridico patrimonio, potrebbe avere anche una giustificazione fenomenologica, se lo si intende nella sua accezione dinamica, cioè di tutela degli investimenti, ovviamente quelli dei competitors corretti-legali, insomma sarebbe tutela della concorrenza, e quindi dell'economia.

  • Plurioffensività”:

è la tesi  sostenuta dallo scrivente. Infatti, è possibile individuare un bene giuridico intermedio e un bene giuridico finale, che vengono offesi da chi autoreimpiega.

#caso 6) Mevio, pubblico ufficiale, sfruttando la propria funzione, ottiene denaro sottraendolo dalle casse pubbliche, e poi lo investe, tramite operazioni finanziarie, in titoli di società quotate in borsa.

Premettendo, ancora una volta, che è l'attività economica nel suo complesso, compresi i mezzi illeciti utilizzati per finanziarla, a dover sussistere concretamente per la configurabilità del nuovo reato e che questo sarà il primo elemento da verificarsi, il bene giuridico intermedio è l'economia (in senso ampio). Solo successivamente si verificherà se le modalità di svolgimento dell'attività economica, nel suo complesso, a partire dal suo finanziamento, siano state tali da ostacolare l'amministrazione della giustizia (bene giuridico finale). Nel #caso 6), Mevio realizza il 648 ter 1 solo quando investe il proprio capitale sporco, cioè quando ha già realizzato l'offesa al bene giuridico economia, e solo successivamente si andrà a verificare se le operazioni finanziarie che egli si è industriato a compiere, fossero idonee a camuffare la provenienza illecita del suo capitale.

In sintesi, l'autoriciclaggio tutela più beni giuridici, ma in primis l'economia, il mercato, la concorrenza, gli investimenti leciti, insomma l'ordine economico.

Le argomentazioni, appena esposte per individuare il primo bene giuridico (economia) tutelato dalla nuova fattispecie incriminatrice, conducono a qualificare quest'ultima come reato di danno19. In questo modo, risulta confermata la non violazione del principio ne bis in idem sostanziale. Inoltre, se è vero che la soglia di punibilità risulterebbe indietreggiata rispetto alla esigenza di bloccare il fenomeno quanto prima, sarebbe più semplice configurare un tentato20 autoriciclaggio:

#caso 7) Filano, capoclan dell'associazione di stampo mafioso X, acquista, con i proventi frutto diretto dell'associazione, beni e mezzi per iniziare una imminente attività industriale.

Il caso è volutamente provocatorio, infatti si potrebbe obiettare che, l'acquisto con ricchezza illecita di beni di produzione, abbia già contaminato l'economia. Però, la condotta essenziale per la configurabilità del reato non si è ancora realizzata, giacché gli “atti idonei, diretti in modo non equivoco” (art. 56 c.p.), potrebbero non essere sufficienti a realizzare una “attività economicamente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 cod.civ.).

 3.3 L'oggetto materiale.

L'oggetto materiale è individuato dalla collaudata formula “denaro, beni o altre utilità21”, utilizzata anche nelle disposizioni limitrofe al 648 ter 1.

Denaro” e “beni” non destano particolari difficoltà interpretative.

Per le “altre utilità” sarà necessario valutarne, caso per caso, la concreta idoneità a sostenere, in qualche modo, l'attività economica a cui sono indirizzate.

#caso 8) Calpurnio, titolare di una conceria, ruba del pellame da riutilizzare nella sua attività.

#caso 9) Calpurnio, titolare di una conceria, ruba del rame.

La ricchezza illecita reinvestita, deve provenire da un delitto non colposo. La disposizione “provenienti dalla...” (moto da luogo) dovrebbe essere intesa in senso dinamico, ma un consolidato orientamento giurisprudenziale (pur se riguardante il 648 bis c.p.), continua a considerarla anche in senso statico (es. mancato depauperamento di capitale tramite evasione fiscale), al fine di far rientrare nei delitti presupposto, anche i reati tributari22. Tale orientamento, probabilmente, verrà confermato anche per il nuovo reato.

3.4. I soggetti attivi

L'art. 648 ter 1 configura un reato proprio23, infatti è possibile configurarlo solo per l'autore del delitto presupposto, o per il concorrente del delitto presupposto24. Cioè è necessaria una qualificazione soggettiva del reo, che può trarsi solo dall'accertamento del delitto presupposto. Ma, questo accertamento, non è necessario per la configurabilità del reato. Infatti, l'ultimo comma, della disposizione in esame, rinviando all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., conferma la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. Probabilmente, la giurisprudenza estenderà il consolidato e discutibile orientamento giurisprudenziale formatosi per il 648 bis, che richiede, semplicemente, una “prova logica della provenienza illecita delle utilità”25. Rispettando, in questo modo, l'intenzione del legislatore di voler configurare un reato autonomo, ma tradendo la lettera della disposizione normativa, da cui emerge un vincolo di interdipendenza funzionale, tra i reati presupposto (“delitti non colposi” che generano ricchezza illecita) ed il riciclaggio (“sostituisce o trasferisce...in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”), giacché senza la produzione di ricchezza sporca, non ci sarà nulla da lavare! Questo vincolo di interdipendenza funzionale è ancora più evidente nell'autoriciclaggio, dove, chi ricicla, è lo stesso autore che ha commesso i delitti che hanno generato la ricchezza illecita da riciclare. Insomma, il nuovo reato è chiaramente dipendente, per cui la sua configurabilità richiederà, probabilmente, la dimostrazione del delitto presupposto, con un supporto probatorio, per lo meno, più grave della semplice prova logica.

In definitiva, il delitto presupposto integra la fattispecie astratta di cui all'art. 648 ter 1, che configura così un reato dipendente. La tesi risulta avvalorata dal secondo comma, che non detta una circostanza attenuante, perché non accede ad un reato che è strutturalmente già perfetto, ma configura una ulteriore fattispecie incriminatrice. Infatti, chi reimpiega denaro, beni o altre utilità che “provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni” commette un “autoriciclaggio meno grave”, punito con la “reclusione da uno a quattro anni” e la “multa da euro 2500 a euro 12500”.

3.5 Le circostanze.

Il comma quinto, dell'articolo 648 ter 1 c.p., dispone una circostanza26 aggravante, “quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale”. La ragione di questo aumento di pena è da rinvenire nella maggiore offensività che può derivare dall'utilizzo di particolari funzioni professionali, spesso indispensabili per investire e “camuffare” i proventi illeciti. Desta perplessità, il fatto che il quinto comma non indichi il quantum dell'aggravio di pena.

#caso 10) Mario Rossi, funzionario della banca W, preposto alla valutazione del merito creditizio, fa concedere prestiti dalla sua banca, grazie ad una sua fraudolenta valutazione, e si fa pagare tale attività da chi se ne avvale. Successivamente, investe i proventi illeciti in titoli di stato.

Il comma sesto, configura una circostanza attenuante a carattere premiale:

“La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

3.6. L'ultimo comma.

L'ultimo comma del 648 ter 1, come per il 648 bis e 648 ter, richiama l'applicazione dell'ultimo comma del 648 c.p., che prevede la configurabilità, di tali reati, prescindendo dalle condizioni di imputabilità, punibilità e procedibilità riguardanti il delitto presupposto27. Lo scopo è quello di rendere autonoma questa fattispecie rispetto ai suoi delitti-fonte. Ma, come già detto, il delitto presupposto integra, funzionalmente, la fattispecie autoriciclaggio. Insomma si tratta di un reato dipendente.

La tesi verrebbe giustificata anche da due ragioni pratico-giuridiche.

In primis, tutto il fatto incriminato (delitto presupposto + autoriciclaggio) deve verificarsi successivamente all'entrata in vigore della L.186/2014 che lo ha introdotto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico penale28.

In secundis, se si considera l'autoriciclaggio un reato autonomo, sarebbe configurabile un autoriciclaggio indiretto (autoriciclaggio di ricchezza proveniente, a sua volta, da autoriciclaggio precedente), potenzialmente all'infinito. Infatti, siccome l'autore dei reati è sempre lo stesso, egli avrà sempre la consapevolezza di stare reimpiegando la sua stessa ricchezza illecita. Insomma, non sarà possibile giustificare un autoriciclaggio indiretto come per il riciclaggio indiretto “fin quando sia evidenziabile la traccia (cd. “paper trail”) di origine della ricchezza illecita” (CASTALDO-NADDEO)29, che si consuma da riciclaggio a riciclaggio e da riciclatore in riciclatore.

4. Conclusioni.

Le conclusioni, sulla nuova fattispecie incriminatrice, non possono che essere approssimative, perché frutto di una prima interpretazione che sconta dell'assenza dell'applicazione giurisprudenziale, che sarà la partita dove si giocherà l'efficacia della norma, non solo punitiva ma anche deterrente30.

Premesso che il sistema repressivo delineato dal nostro codice per i fenomeni di riciclaggio (artt. 648 ss. c.p.), sembra scontare soprattutto la difficile scomposizione dello stesso. La nuova norma, paragonata alle altre del sistema, non sembra essere scritta peggio, perché riesce ad individuare una condotta criminosa e il tipo di criminalità che il legislatore intende colpire. Insomma, la norma, paragonata soprattutto al 648 bis, non è scritta male, certo è perfettibile31, ma d'altronde ha avuto una nascita veloce, pur avendo una gestazione lenta.

Il nuovo reato è stato introdotto con una legge di carattere tributario. Infatti, la L.186/2014, ha predisposto, in primis, una procedura per il rientro dei capitali di italiani tenuti all'estero (cd. voluntary diclosure) tramite il pagamento di determinate sanzioni, escludendo, per chi se ne avvalesse, eventuali sanzioni penali. Insomma, il Legislatore, da un lato, al fine di rimpinguare le casse pubbliche, premia chi si avvale della voluntary disclosure, dall'altro 'minaccia' chi non lo fa. Si tratta di una tecnica legislativa, purtroppo abusata, che desta più di un dubbio, che tradisce la portata delle norme e che non risponde ad alcuna giustificazione, se non ad opportunità di carattere fiscale32. Si potrebbe apprezzare la “bontà” di questa tecnica legislativa, anche indagando le ragioni delle numerose adesioni alla procedura di voluntary disclosure32, se queste siano state frutto della minaccia o di altri fattori.

Ciò che desta 'minori' dubbi, è la continua storpiatura della sistematica del Codice Rocco, dove addirittura si è introdotta una nuova numerazione (ter 1). Ma, soprattutto, è bene denunciare, nonostante voci molto più autorevoli di chi scrive da anni continuino a farlo, la inadeguatezza del Nostro rispetto alle esigenze odierne. Infatti, il nostro Codice Penale, adottato nel 1930, era un ottimo codice per le esigenze del legislatore fascista. Ma oggi, in un società dove i valori da tutelare sono cambiati o se ne ha una percezione diversa, il vecchio impianto codicistico, soprattutto la parte generale, risulta inadeguato alla perdurante legislazione dell'emergenza.

In definitiva, ritornando alla fattispecie in esame, sembra che il legislatore abbia scritto una norma apprezzabile, seppur perfettibile, perché individua abbastanza chiaramente la condotta che intende punire, delineandola sia in senso positivo (primo comma) sia in senso negativo (4 comma). In questo modo il legislatore spera di avere un target più limitato rispetto al 648 bis, ma un'applicazione più efficiente. Infatti, e concludo, l'autoriciclaggio non avrà applicazione in quei famosi e numerosi casi bagatellari, che invece, purtroppo, intasano l'applicazione del delitto di riciclaggio.

#caso 11) Tizio ruba un motoveicolo, tarocca la targa e il telaio e lo utilizza per il semplice godimento personale (→ art. 624 c.p.).

#caso 12) Tizio ruba un motoveicolo (→ art. 624 c.p.), fa modificare il telaio dal carrozziere Caio (→ art. 648 bis c.p.), poi lo utilizza per il mero godimento personale.

#caso 13) Tizio ruba un motoveicolo ( → art. 624 c.p.) e lo vende al carrozziere Caio che ne modifica il telaio e poi lo utilizza per mero godimento personale (→ art. 648 c.p.).

#caso 14) Tizio ruba un motoveicolo ( → art. 624 c.p.) e lo vende a Caio, titolare di un negozio di motoricambi, che ne modifica gli elementi identificativi e li smonta per rivenderli, nel suo esercizio, come se fossero di provenienza lecita  ( → art. 648 + art. 648 ter 1 c.p.).

1Illuminante disamina del fenomeno in CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Cedam, Padova, 2010, pagg. 1 ss.

2v. SAVONA, Economia e criminalità, voce, http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-e-criminalita_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/ (Treccani – Enciclopedia delle scienze sociali).

3Sulle conseguenze sociali ed economiche, cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Cedam, Padova, 2010, pagg. 32 ss.; BRIZZI-CAPECCHI-RINAUDO-VANNI, Autoriciclaggio e fenomeni di reimmissione dei beni illeciti nell'economia, articolo, http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/17/autoriciclaggio-e-fenomeni-di-reimmissione-dei-beni-illeciti-nell-economia, 18/2/2015.

4Sulle cd. “fattispecie sorelle” (ricettazione, riciclaggio e reimpiego) si veda, ex multis, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo II. I delitti contro il patrimonio, quinta edizione, Zanichelli, Bologna, 2007, pagg. 233 ss. ; PULITANO' (a cura di), Diritto Penale. Parte speciale. Volume II. Tutela penale del patrimonio, G. Giappichelli, Torino, 2013, pagg. 209 ss.; CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg.65 ss.

5Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pagg. 686 ss.

6In merito alle sollecitazioni proveniente dal panorama internazionale e alle diverse soluzioni adottate negli altri Ordinamenti, nonché ai diversi tentativi interni di introduzione della fattispecie, v. BRIZZI-CAPECCHI-RINAUDO-VANNI, Autoriciclaggio e fenomeni di reimmissione dei beni illeciti nell'economia, articolo, http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/17/autoriciclaggio-e-fenomeni-di-reimmissione-dei-beni-illeciti-nell-economia, 18/2/2015; MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, saggio, Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale 1/2015, pagg. 109 ss.: MAINIERI-PACINI, I lavori per l'introduzione del reato di autoriciclaggio, articolo, http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000071239/I_lavori_per_l_introduzione_del_reato_di_autoriciclaggio.html, 15/12/2014; TROYER-CAVALLINI, La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, saggio, Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale 2/2014, pagg. 59 ss.

7v. Cass. Pen., Sez. II, 23/1/2013, n. 9226; GALLUCCIO, Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso.

8Per una sintesi, a caldo, degli effetti provocati dall'approvazione della legge, v. GATTA, Introdotto il delitto di autoriciclaggio (unitamente ad una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio), articolo, DirittoPenaleContemporaneo.it, 9/12/2014; BRICCHETTI, Così l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale,articolo, Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, num. 4, 17/1/2015.

9v. BRICCHETTI, Reato di autoriciclaggio, per il passato la certezza dell'impunità,, articolo, il Quotidiano del Diritto, Il sole 24 Ore, 12/01/2015; CAVALLINI-TROYER, La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, saggio, Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale 2/2014, pagg. 49 ss.; CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 87 ss.

10 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pag. 371; BARTONE, Il diritto penale odierno e concreto. Il reato nel suo volto europeo e internazionale, Cedam, Padova, 2012, pag 142.

11 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pag. 197.

12 In tal senso, v. Cassaz. n. 75 del 2007.

13 Sul punto, si segnala la critica in senso negativo di SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell'azione legislativa, saggio, DirittoPenaleContemporaneo.it, gennaio 2015.

14 Cassaz. Pen., 4/2/2014, n. 5546.

15 Per le definizioni di imprenditore (art. 2082 c.c.), imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.), si veda, tra la manualistica di diritto commerciale, BUONOCORE (ideato da), Manuale di diritto commerciale, undicesima edizione, G. Giappichelli, 2013, pagg. 7 ss.; CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, sesta edizione, Utet giuridica, 2015, pagg. 10 ss.

16 Secondo la dottrina commercialistica maggioritaria, si acquista la qualità di imprenditore, quindi nasce l'impresa, con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività economica, in base al principio di effettività. Ma è sul piano pratico che spesso è difficile individuare quando, anche un singolo atto, possa rientrare nell'attività economica. Il che non è privo di implicazioni, infatti tra quegli atti potrebbe integrarsi una delle condotte ex Art. 648 ter 1 c.p. (“impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”). Sull'inizio e la fine dell'impresa, v. BUONOCORE (ideato da), Manuale di diritto commerciale, undicesima edizione, G. Giappichelli, 2013, pagg. 55 ss.; CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, sesta edizione, Utet giuridica, 2015, pagg. 43 ss.

17 v. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 76 ss.

18 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pagg. 4 ss.

19 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 202 ss.

20 Sul delitto tentato, v. BARTONE, Il diritto penale odierno e concreto. Il reato nel suo volto europeo e internazionale, op. cit., pagg 99 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 459 ss.

21 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 143 ss.

22 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 146 ss; GAMBOGI, Autoriciclaggio e reati fiscali: un rapporto tutt'altro che semplice, articolo, http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000073766/Autoriciclaggio_e_reati_fiscali_un_rapporto_tutt_altro_che_semplice.html, 21/5/2015.

23 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg.159 ss.

24 In tal senso anche, CASETTA, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: aspetti positivi e profili critici, articolo, http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/09/autoriciclaggio, 24/9/2015.

25 Cass. Pen. n. 36940/2008.

26 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 417 ss.

27 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 215 ss.

28 In senso contrario la prima sentenza, in materia di riciclaggio, della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. Pen. II, del 27 gennaio 2016, n. 2691), che ha dichiarato non invocabile “il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 c.p. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore della Legge n. 186/2014, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648 ter 1 risulta posto in essere in data 7 luglio 2015, ben successivamente all’introduzione della predetta normativa”.

29 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, op. cit., pagg. 164 ss.

30 v. GULLO, Autoriciclaggio, voce per “Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016”, DirittoPenaleContemporaneo.it, 21/12/2015; CASTALDO, Sull'autoriciclaggio incertezze destinate alla Cassazione, articolo, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-02/sull-autoriciclaggio-incertezze-destinate-cassazione—104759, 2/5/2016.

31 v. CAVALLINI-TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante”, saggio, Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale 1/2015, pagg. 95 ss.

32 v. OLIVA, Autoriciclaggio e reati fiscali: una dissonante accoppiata, articolo, http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/autoriciclaggio-e-reati-fiscali-una-dissonante-accoppiata, 9/1/2015; INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante, articolo, DirittoPenaleContemporaneo.it, 11/5/2015.

32 v. Per la Voluntary Disclosure presentate più di 129.000 istanze, gettito di oltre 3,8 miliardi, articolo, 9/12/2015, http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0176.html.