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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Introdotto il nuovo delitto di autoriciclaggio

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Eleonora De Angelis


In vigore la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di autoriciclaggio, con il nuovo art. 648 ter 1.


E´ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292 la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all´estero nonché per il potenziamento della lotta all´evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

Tra le novità importanti che la nuova legge porta con sé si annovera l´introduzione del delitto di autoriciclaggio, disciplinato dal novello art. 648 ter 1: "Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all´andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell´esercizio di un´attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell´ipotesi di cui al secondo comma dell´articolo 648. Si applica in ogni caso l´ultimo comma dell´articolo 648."

Invero, l´introduzione di questa nuova fattispecie delittuosa va a colmare un "vuoto" esistente nel nostro sistema penale, che prevedeva soltanto la fattispecie del riciclaggio, che presuppone l´azione di un altro soggetto mentre nel caso dell´autoriciclaggio il soggetto dei due reati, quello cosiddetto presupposto che sta alla base e il successivo riciclaggio, è lo stesso.

Di fondamentale importanza è anche la cosidetta "voluntary disclosure", vale a dire una sorta di "autodenuncia", attraverso la quale coloro che hanno commesso violazioni fiscali e nascosto denaro o beni all´estero o in Italia possono autodenunciarsi entro il 30 settembre 2015 all´Agenzia delle Entrate per violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013, comunicando la provenienza di quel denaro e fornendo ogni elemento utile alla sua tracciabilità. Così facendo, l´evasore dovrà pagare tutte le tasse evase ma potrà beneficiare di uno sconto" su sanzioni e interessi, evitando anche le pene previste per i reati fiscali.