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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Introdotto il nuovo delitto di autoriciclaggio

Eleonora De Angelis


In vigore la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di autoriciclaggio, con il nuovo art. 648 ter 1.


E´ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292 la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all´estero nonché per il potenziamento della lotta all´evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

E´ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292 la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all´estero nonché per il potenziamento della lotta all´evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

Tra le novità importanti che la nuova legge porta con sé si annovera l´introduzione del delitto di autoriciclaggio, disciplinato dal novello art. 648 ter 1: "Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all´andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell´esercizio di un´attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell´ipotesi di cui al secondo comma dell´articolo 648. Si applica in ogni caso l´ultimo comma dell´articolo 648."

Invero, l´introduzione di questa nuova fattispecie delittuosa va a colmare un "vuoto" esistente nel nostro sistema penale, che prevedeva soltanto la fattispecie del riciclaggio, che presuppone l´azione di un altro soggetto mentre nel caso dell´autoriciclaggio il soggetto dei due reati, quello cosiddetto presupposto che sta alla base e il successivo riciclaggio, è lo stesso.

Di fondamentale importanza è anche la cosidetta "voluntary disclosure", vale a dire una sorta di "autodenuncia", attraverso la quale coloro che hanno commesso violazioni fiscali e nascosto denaro o beni all´estero o in Italia possono autodenunciarsi entro il 30 settembre 2015 all´Agenzia delle Entrate per violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013, comunicando la provenienza di quel denaro e fornendo ogni elemento utile alla sua tracciabilità. Così facendo, l´evasore dovrà pagare tutte le tasse evase ma potrà beneficiare di uno sconto" su sanzioni e interessi, evitando anche le pene previste per i reati fiscali.