RCD


Attendere prego, caricamento pagina...
Il processo Amalia Bagnacavalli contro gli Spedali di Bologna e il conte Isolani in materia di responsabilità del datore di lavoro
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 26 Mar 2026

Il processo Amalia Bagnacavalli contro gli Spedali di Bologna e il conte Isolani in materia di responsabilità del datore di lavoro

Modifica pagina

Valentina Oberti
Funzionario della P.A.Università degli Studi di Bergamo



Amalia Bagnacavalli, una giovane madre, prende in affido dal brefotrofio di Bologna un´esposta. In breve tempo, contrae la sifilide per trasmissione da allattamento al seno. Il suo legale cita in giudizio l´Ospizio degli Esposti per responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti dalla donna (artt. 1151 e 1152 cc). L´Istituto sostiene che la bambina è sana e, quindi, manca il nesso eziologico; inoltre, invoca la non responsabilità del datore di lavoro, avendo l´Ospizio adottato una condotta diligente e non potendo rispondere di eventuali carenze dei propri medici. Una lunga battaglia giudiziaria prende vita a colpi di perizie mediche e interpretazioni normative, accendendo interesse della società e dei giuristi.


ENG

Amalia Bagnacavalli´s trial against Spedali of Bologna and count Isolani regarding the accountablity of the employer

Amalia Bagnacavalli, a young mother, took an abandoned child into her custody from orphanage of Bologna. Some time later, she got ill with syphilis due to breastfeeding. Her lawyer sues the Ospizio degli Esposti for accountability of the employer. The Hospice objects that the baby was healthy and so there wasn´t the cause-and-effect relationship. Moreover the employer isn´t liable for damages since the Ospizio had a dutiful behaviour and the doctors´ activities can´t be controlled by the management. A long legal struggle started with several medical reports and law interpretation, arousing the interest of the society and of the lawyers.

Sommario: 1. Introduzione - 2. Il contesto storico - 3. Il processo di primo grado - 3.1 La tesi dell'accusa - 3.2 La difesa - 3.3 Le relazioni mediche - 3.3.1. Le relazioni dei periti nominati dalla corte - 3.3.2 La relazione medica del prof. Majocchi - 3. 4 La sentenza di primo grado - 4. L’appello - 5. Conclusione

1. Introduzione

Il presente contributo intende illustrare i passaggi più significativi di una vicenda giudiziaria che, fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, suscitò molto interesse non solo fra gli addetti ai lavori1, ma anche nell’opinione pubblica per via del profondo divario sociale delle parti in causa e per l’importanza nella società di allora dei brefotrofi2.

La causa fu promossa dalla nutrice Amalia Bagnacavalli contro l’Ospizio degli Esposti3, articolazione del Corpo amministrativo centrale degli Spedali di Bologna il cui presidente era il conte Francesco Isolani4. Amalia Bagnacavalli riteneva l’Ospizio responsabile dei danni da lei patiti a causa della sifilide, malattia che la donna sosteneva aver contratto dalla neonata affidatole dallo stesso istituto.

Fondamentale, ai fini del presente contributo, è stata la ricostruzione dei fatti svolta dallo storico David I. Kertzer nel volume “La sfida di Amalia”5, pubblicata per la prima volta nel 2008 e, ancora oggi, una delle più complete e autorevoli, basata su fonti originali degli atti di causa, disponibili in numerosi archivi, fra cui Archiginnasio di Bologna, Archivio storico della Provincia di Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Archivio notarile di Bologna.

2. Il contesto storico

Il 24 marzo 1890, Amalia Bagnacavalli, una giovane contadina priva di istruzione che abitava a Oreglia, un piccolo borgo sulle colline bolognesi, aveva preso in affidamento dall’Ospizio degli Esposti una neonata, di nome Paola Olivelli, da allattare, accudire e crescere. L’Ospizio le riconosceva un corrispettivo mensile, di circa 9 lire, per 15 anni.

Amalia Bagnacavalli era una delle numerosissime balie esterne sulle quali i brefotrofi di tutta Italia facevano affidamento per la sopravvivenza dei neonati, quasi sempre bambini nati fuori dal matrimonio, che ogni anno accoglievano per scopo istituzionale.

Non era, purtroppo, raro che i neonati nascessero affetti da sifilide e che, durante l’allattamento al seno, contagiassero anche le loro balie6, cosa che accadde ad Amalia Bagnacavalli. Generalmente, l’Ospizio riconosceva un indennizzo una tantum di modico valore che ripagasse le donne delle spese sostenute per curarsi.

Amalia Bagnacavalli, in luogo dell’indennizzo, optò per una soluzione diversa: avviò una causa civile contro l’Ospizio per il risarcimento dei danni in violazione degli artt. 11517 e 1152 8 del Codice civile allora vigente, in materia di responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei salariati che avessero ricevuto un danno dall’attività lavorativa loro assegnata.

3. Il processo di primo grado

3.1 La tesi dell'accusa

Il primo passo della lunga vicenda che contrappose Amalia Bagnacavalli all’Ospizio degli Esposti risale all’agosto 1890: previamente autorizzata dal marito, Luigi Migliorini, per via della ridotta capacità di agire riconosciuta allora alle donne9, Amalia Bagnacavalli conferì l’incarico al legale di fiducia, l’avvocato Augusto Barbieri, e avviò la causa contro l’Istituto10.

La sig.ra Bagnacavalli, sosteneva il suo avvocato, prima di ammalarsi era una donna di sana e robusta costituzione, nonché retta, dotata di valori e virtù. Prova ne erano le testimonianze prodotte in aula da alcuni suoi amici e vicini, e il rilascio da parte del Comune del certificato di buona condotta morale necessario per ottenere l’affidamento del neonato da parte dell’Ospizio.

Madre di una bimba di oltre un anno, aveva deciso di contribuire al sostegno della famiglia prendendo in affido – a fronte di un corrispettivo mensile per diversi anni – una neonata dall’Ospizio degli Esposti. Sin da subito, la bimba di nome Paola Olivelli le era sembrata in precarie condizioni di salute, irrequieta, insonne e inappetente, tanto che faticava ad attaccarsi al seno. Per questi motivi il giorno 10 aprile 1890, una quindicina di giorni dopo l’affido, si rivolse al medico condotto di Vergato (il comune di cui il piccolo borgo di Oreglia era frazione), dott. Carlo Dalmonte, per un consulto.

Il medico testimoniò che, sin da subito, trovò la bambina in precarie condizioni di salute: era emaciata, presentava un sifiloma iniziale sul labbro inferiore e constatò che sugli occhi erano presenti delle formazioni cicatriziali sporgenti. Il dottore, durante quella visita, non ebbe alcun dubbio che la bambina aveva la sifilide e che la cecità fosse stata causata proprio da questa malattia. La donna non presentava sintomi, ma il dottore era certo che avesse già contratto la malattia.

Come suggerito dal dott. Dalmonte, Amalia Bagnacavalli riconsegnò la bambina all’Ospizio nell’aprile 1890; qui, venne visitata e, poiché furono trovati dei sintomi di sifilide, venne inserita nel reparto dedicato ai bambini con sospetta sifilide. Un mese dopo, il 13 maggio 1890, la neonata morì.

Tre settimane dopo la visita medica di Paola effettuata dal dott. Dalmonte, sul seno sinistro della nutrice comparve un sifiloma uguale a quello che il dottore aveva rilevato sull’esposta e, successivamente, sul capezzolo un eritema, seguito da eruzioni di pustole nelle zone intime e in gola. Risale al 15 giugno 1890 il certificato del dottor Dalmonte che diagnosticava ad Amalia Bagnacavalli la sifilide; la causa dell’infezione, si legge nel certificato, era la neonata Paola Olivelli. Il contagio si era già diffuso anche al marito e alla figlia Adele di poco più di un anno; quest’ultima morì prima dell’avvio del processo.

Secondo l’accusa, era inconfutabile il nesso di causa: una donna sana aveva preso in affido e aveva allattato al seno una neonata in condizioni di salute cagionevoli, ammalandosi poi di sifilide. Dato per assodato questo nesso eziologico, l’accusa chiedeva alla corte di valutare l’Ospizio responsabile dei danni cagionati dai medici dipendenti della struttura alla nutrice, in quanto avevano violato – per negligenza o incompetenza - le disposizioni regolamentari del brefotrofio in materia di condizioni di salute dei bambini da affidare.11

3.2 La difesa

La difesa dell’Ospizio, avvalendosi delle testimonianze dei medici che avevano visitato la bambina, smentiva categoricamente che Paola Olivelli fosse stata affetta da sifilide e, pertanto, la malattia contratta dalla nutrice Amalia Bagnacavalli doveva essere stata trasmessa da un altro bambino che, probabilmente, la donna allattava contemporaneamente all’esposta.

Infatti, nel dicembre 1889 Paola Olivelli era nata a termine da madre ignota e, come attestato dal certificato rilasciato dall’Ospedale di maternità, si presentava di sana e robusta costituzione. Pesava tre chilogrammi e non aveva tracce di sifilide. Nemmeno alla madre era stata diagnosticata la malattia.

Ermanno Pinzani, il direttore medico della struttura, aveva visitato – senza rilevare alcun segno di sifilide – Paola Olivelli il 24 marzo 1890, il giorno in cui venne data in affidamento ad Amalia Bagnacavalli.

Due settimane e mezza dopo, al rientro nel brefotrofio, la bimba fu visitata dal dott. Emanuele Breurs che rilevò una papula ulcerata intorno al fondoschiena, di piccole dimensioni e di consistenza dura, e delle piaghe ulcerate attorno sulla bocca. In via precauzionale, ricoverò la bambina nel reparto destinato ai casi sospetti di sifilide, ipotizzando che fosse stata proprio la balia a contagiare la bambina. Qui le sue piaghe vennero trattate con un unguento a base di amido e glicerina e, dopo alcune applicazioni, scomparirono. In questo reparto, per ridurre al massimo la possibilità di infettare le nutrici, i bambini venivano allattati o da balie che avevano avuto e sconfitto la sifilide oppure con latte vaccino. Poichè le balie guarite da sifilide erano  poche, Paola venne allattata con latte vaccino12: iniziò a soffrire di diaree e a debilitarsi, contraendo una polmonite che si rivelò fatale.

3.3 Le relazioni mediche

3.3.1. Le relazioni dei periti nominati dalla corte

Su incarico della corte, il prof. Giuseppe Ravaglia della facoltà di Medicina dell’Università di Bologna, dopo aver assistito alle prime fasi del processo, presentò la sua relazione in qualità di medico esterno.

La relazione teneva in considerazione le prove testimoniali rese nel corso del processo, la documentazione medica relativa alla nascita e ai primi mesi di vita della bambina, quella relativa ai mesi trascorsi nell’Ospizio degli Esposti, il fascicolo medico relativo alla nutrice, oltre che agli esiti delle visite condotte dal professor Ravaglia sulla donna e sul marito.

Nella sua relazione, il prof. Ravaglia illustrava che Amalia Bagnacavalli si era ammalata di sifilide, nel periodo successivo all’ingresso dell’esposta nella sua casa, ma non si poteva – a suo dire – ritenere causa del contagio l’esposta. Infatti, la bimba era nata e robusta, condizione che non si verificava nei neonati con sifilide congenita, ed era morta per un’infezione ai polmoni, come certificato dall’autopsia.

Nel corso della sua breve vita, si ammalò, ma mai di sifilide: nei primi mesi trascorsi nell’Ospedale degli Esposti, una pleurite, un’infezione della membrana che avvolge i polmoni, le causò la deformazione della spina dorsale e le cornee degli occhi iniziarono a gonfiarsi, fino a far perdere la vista alla bambina. Al rientro nel brefotrofio, solo in via precauzionale fu ricoverata nel reparto dei sospetti, ma le piaghe scomparvero in breve tempo e applicando solo della glicerina. La morte era sopravvenuta per un’infezione polmonare.

Quanto ad Amalia Bagnacavalli, il 24 marzo 1890, il giorno dell’affido, fu visitata dal dott. Pinzani del brefotrofio e fu giudicata sana, condizione essenziale per ottenere l’affidamento della bambina. Il sifiloma successivamente comparso sul seno della donna era un sintomo compatibile con la trasmissione della sifilide tramite l’allattamento al seno. Si trattava di un nesso causale pacificamente dimostrato in medicina: se il bambino aveva una lacerazione sifilitica sanguinante sulle labbra e il seno della donna presentava, come spesso accade, tagli e abrasioni, la trasmissione era praticamente certa13.

La relazione, insomma, concludeva che Amalia Bagnacavalli aveva sì contratto la sifilide per aver allattato al seno un neonato infetto, ma quel neonato non poteva essere l’esposta Paola Olivelli. I referti medici relativi alla bambina non contevano indicazioni sufficienti a sostenere che la stessa fosse affetta da sifilide. L’unico a sostenere che la bambina fosse malata era il dottor Dalmonte, il medico condotto di Vergato, ma le sue tesi erano – secondo il prof. Ravaglia – facilmente confutabili. L’aspetto emaciato della bambina era da ricondursi al regime alimentare insufficiente a cui la stessa era stata sottoposta in casa Bagnacavalli: considerata la difficoltà ad attaccarsi al seno, la balia aveva dichiarato di aver tentato di nutrirla, senza successo, con dei bocconcini di farina di castagne e del pane. Le cicatrici sugli occhi erano un sintomo di sifilide, ma se si manifestavano in bambini con un’età maggiore, non nei primi mesi di vita; per questo motivo, era più plausibile che la causa fosse un’altra malattia. Infine, il sifiloma sul labbro inferiore, non si manifesta nei bambini con sifilide congenita, come avrebbe dovuto essere l’esposta secondo l’accusa.

Probabilmente, la donna, durante le settimane di permanenza della bambina nella sua famiglia, aveva allattato anche altri bambini, forse figli di vicini, e proprio uno di questi l’aveva contagiata, come dimostrava il segno vicino al capezzolo.

Contro la relazione del consulente medico che escludeva categoricamente il nesso causale fra l’allattamento al seno dell’esposta e la sifilide della nutrice, la difesa di Amalia Bagnacavalli decise di opporsi sostenendo che la relazione contenesse considerazioni e valutazioni di giudizio di esclusiva competenza della corte. Chiese, pertanto, una nuova perizia medica che fosse aderente al mandato di illustrare e descrivere realtà oggettive con informazioni e dati medici, senza strabordare in ambiti non di propria competenza.

La Corte, valutate fondate le obiezioni mosse dall’accusa, nominò un nuovo perito medico, il prof. Francesco Roncati, già decano della Facoltà di Medicina di Bologna, fondatore e direttore del manicomio di Bologna.

Alle medesime concluse giunse la relazione del professor Roncati: Paola non era mai stata malata di sifilide e, di conseguenza, non aveva potuto di certo contagiare Amalia Bagnacavalli. Venne di nuovo contestata la testimonianza del dott. Dalmonte, il medico condotto di Vergato, che aveva messo in relazione il sifiloma sul seno della donna al sifiloma secondario di un neonato che supponeva malato di sifilide congenita.

3.3.2 La relazione medica del prof. Majocchi

L’accusa, considerato che anche la seconda perizia tecnico medica escludeva il nesso causale fra l’allattamento al seno dell’esposta e la malattia insorta nella nutrice, evidenziò che le conclusioni tratte dal prof. Roncati si basavano su testimonianze mediche di parte, siccome i referti erano stati stilati dai medici dipendenti dell’Ospizio che, ovviamente, avevano interesse a proporre una versione dei fatti piuttosto che una ricostruzione degli stessi.

Ritenne, quindi, che nessun perito incaricato dalla corte avesse saputo fornire un quadro oggettivo di natura medica utile per decidere. Pertanto, l’accusa ritenne necessario interpellare un terzo dottore, il prof. Majocchi, nuovo direttore della clinica dermosifilopatica.

La conclusione a cui pervenne il prof. Majocchi era che sussisteva il nesso causale fra l’allattamento al seno dell’esposta e l’insorgere della sifilide nella nutrice: era evidente che la bambina avesse suo malgrado contratto la malattia, come dimostravano sia il sifiloma rilevato sul labbro della bambina che l’eritema sul fondoschiena, entrambi manifestazioni assolutamente riconducibili al secondo stadio della sifilide.

La cecità manifestatasi quando era ancora nell’Ospizio degli Esposti era un sintomo compatibile con la sifilide congenita che i medici non avrebbero dovuto trascurare e che, anzi, avrebbe dovuto impedire loro di affidare all’esterno la bambina. Se l’Istituto avesse avuto in dotazione un microscopio, strumentazione diagnostica all’epoca assolutamente disponibile, i medici avrebbero  potuto agevolmente escludere che la perdita della vista fosse attribuibile alla congiuntivite blenorragica, come da loro erroneamente diagnosticato.

Forte di questa perizia, l’accusa - dimostrato ancora una volta che sussisteva il nesso causale fra l’affidamento delle neonata e la sifilide insorta nella donna – riteneva l’Ospizio responsabile dei danni patiti da Amalia Bagnacavalli perché non aveva garantito il rispetto di tutte le procedure disponibili per evitare il contagio. Insistè, inoltre, sul fatto che l’Ospizio, in quanto datore di lavoro delle nutrici, fosse obbligato a garantire al proprio personale le idonee condizioni di sicurezza cosa che, evidentemente, non aveva fatto nel caso di specie.

Gli avvocati dell’Ospizio contestarono la relazione del prof. Majocchi, in quanto perizia di parte, e negarono ogni diritto al risarcimento della donna: anche ammettendo che la bambina avesse contagiato la nutrice, i danni da lei patiti non potevano essere stati causati da negligenza o errori né dell’Ospizio né dei suoi medici. L’Istituto infatti seguiva un ferreo protocollo14 che impediva l’affidamento a balie esterne di neonati che presentassero sintomi di sifilide; l’Ospizio, in quanto datore di lavoro delle nutrici, doveva garantire la sicurezza delle donne, ma una volta dimostrato – come nel caso di specie – che tali obblighi erano stati assolti non si potevano imputare eventuali danni patiti.

3.4 La sentenza di primo grado

Nell’estate del 1893, il Tribunale, basandosi sulla perizia del prof. Majocchi, stabilì sussistente il nesso di causalità fra l’allattamento al seno di un neonato e la sifilide contratta da Amalia Bagnacavalli. In assenza di prove che identificassero un neonato malato diverso da Paola Olivelli, i giudici ritennero fosse stata proprio l’esposta a contagiare la balia.

La corte stabilì, inoltre, che la piccola fosse nata malata: entrambe le balie interne all’Istituto che l’avevano allattata nelle prime settimane di vita risultarono non affette da sifilide e, pertanto, la bambina non poteva essersi ammalata per allattamento al seno.

Sebbene questa circostanza aggravasse la posizione dell’Ospizio, in quanto la malattia congenita aveva sintomi e tracce che, prima dell’affidamento, potevano essersi manifestate, il Tribunale non ritenne di poter imputare responsabilità in capo ai medici per condotte negligenti o incompetenti. Dalla documentazione emergeva che Paola non aveva mostrato segni inequivocabili nei primi tre mesi di vita, termine entro il quale i sintomi della malattia avrebbero dovuto manifestarsi. Infatti, aveva 87 giorni di vita quando venne data in affidamento; i medici avevano svolto le dovute analisi senza rilevare sintomi palesemente riconducibili alla sifilide. Pertanto, la condotta dei medici non era stata professionalmente negligente e, dunque, non si poteva attribuire una colpa in termini legali all’Istituto.

Fu respinta dunque ogni richiesta di risarcimento del danno.

4. L’appello

Insoddisfatta delle conclusioni del Tribunale civile di Bologna, Amalia Bagnacavalli presentò appello presso la Corte superiore d’Appello di Bologna in quanto non condivideva il giudizio sulla condotta dei medici dell’Ospizio: il loro operato non poteva dirsi professionalmente corretto, a partire dalla mancanza di qualsiasi documentazione relativa alla visita effettuata il giorno dell'affidamento, il 24 marzo 1890. Quali verifiche erano state effettuate e quali esiti avevano dato per poter dire che era possibile affidare Paola Olivelli alla sua balia?

Sosteneva, inoltre, che non poteva non definirsi negligente la condotta di un Istituto che non annoverava nella propria dotazione organica un esperto di sifilide e che non disponeva della strumentazione minima ed essenziale quale un microscopio all’epoca dei fatti.

La situazione era grave e il fatto che, nell’ultimo decennio, fossero state evase dall’Ospizio 116 richieste di pagamento per spese sostenute da donne che avevano contratto la sifilide15 era un segno evidente che l’Istituto era stato negligente e incompetente e, quindi, responsabile dei danni arrecati ad Amalia Bagnacavalli.

La Corte d’Appello di Bologna ritenne fondati i motivi di ricorso della sig.ra Bagnacavalli: al momento dell’affido la bambina aveva chiari segni della malattia, come il deperimento e la cecità, ma nonostante questo l’Ospizio decise di affidarla ugualmente alla nutrice e ritenne l’Ospizio responsabile dei danni che Amalia aveva subito. 

Contro la decisione della Corte di Appello, l’Ospizio degli Esposti presentò ricorso in Corte di Cassazione: se un medesimo caso clinico poteva essere giudicato in maniera differente da due medici, come era successo, nel caso di specie, con le perizie del  prof. Roncati e del prof. Majocchi, entrambi medici competenti e professionali, come si poteva, dunque, imputare la responsabilità a titolo di errore professionale all'Ospizio?

La tesi sostenuta dall'Istituto fu condivisa dalla Corte di cassazione: come il prof. Ravaglia e il prof. Roncati erano arrivati a conclusioni differenti da quelle del prof. Majocchi, anche le diagnosi dei medici dell'Istituto erano differenti da quelle di quest'ultimo. Eppure, erano tutti medici, di chiara fama e rispetto nell'ambiente. Doveva dunque ritenersi la loro condotta professionalmente corretta ed esente da responsabilità, così come esente da responsabilità dovesse essere considerato l'Istituto. 
La Corte di cassazione ritenne di accogliere il ricorso dell'Ospizio degli esposti e rinviò, a una corte differente da quella che si era già pronunciata16, per il riesame.

Infine, la Corte di appello di Ancona, chiamata a decidere sul riesame del caso di specie, ribaltò le osservazioni della Corte di cassazione. Ritenne, alla luce delle perizie mediche, che sussisteva il nesso causale fra l’allattamento al seno di Paola Olivelli e la sifilide in Amalia Bagnacavalli. Di conseguenza, l’Ospizio era responsabile dei danni patiti dalla balia e doveva rispondere dell’operato dei propri collaboratori. Respinse l'obiezione dell'Ospizio che invocava la non applicabilità della responsabiltà del datore di lavoro per fatti commessi dai collaboratori nel caso di ospedali e cliniche che, per la specialità di tale rapporto di lavoro, non avevano modo di soprintendere a centinaia di decisioni ogni giorno.

Infine, contro quest’ulteriore pronuncia della Corte di appello, l’Ospizio propose un ricorso alla Corte di cassazione che, in via definitiva, confermò che la condotta dell’Ospizio e dei collaboratori era stata negligente. Si chiuse, quindi, una lunga battaglia giudiziaria che vide l'Ospizio degli esposti responsabile dei danni cagionati, in qualità di datore di lavoro, alla balia Amalia Bagnacavalli dai propri medici che, per la loro condotta negligente e incompentente, avevano sottovalutato i segnali evidenti di malattia nell'esposta Paola e avevano provveduto ad affidarla ad Amalia Bagnacavalli. A causa del loro operato, la donna si era ammalata di sifilide e, pertanto, l'Istituto fu condannato a pagare una somma che, in via extragiudiziale, le parti definirono in 23.318 lire.

5. Conclusione

Il presente contributo ha ricostruito un'articolata vicenda giudiziaria che riscosse molto interesse all’epoca, per via dell’impatto delle nutrici nella società e delle possibili conseguenze risarcitorie che il caso profilò.

Il giurista Carlo Francesco Gabba17 commentò la sentenza della Corte di appello di Bologna, che riconosceva la responsabilità dell'Ospizio, senza mezzi toni: «Questa decisione, appena letta, ha suscitato in me una profonda ripugnanza»18. Ciò che gli sembrava incredibile era che l'Istituto dovesse farsi carico economicamente dei danni provocati dai suoi medici, al pari di tutti i datori di lavoro che dovevano rispondere delle mancanze dei propri commessi. Il prof. Gabba riteneva infatti che non si potesse equiparare un rapporto di lavoro nell'ambito medico con qualsiasi altro rapporto di lavoro: le scelte, i criteri e, più in generale, le modalità di esecuzione dell'attività medica non possono essere prestabilite dal datore di lavoro, in quanto richiedono valutazioni e analisi tecnico scientifiche che solo il medico può adottare, caso per caso. Di conseguenza, secondo il prof. Gabba solo il medico doveva essere chiamato a rispondere dei danni arrecati.

Se l'attuale formulazione dell'art. 2049 c.c. recepisce l'art. 1153 del Codice civile del 1865 e, nella sostanza, non ci sono stati radicali cambiamenti nella materia, non può dirsi lo stesso per la tutela delle condizioni di lavoro di competenza del datore di lavoro.

La formulazione del Codice Pisanelli è lontana19 anni luce dell’attuale art. 2087 c.c. a mente del quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

L’Ospizio, come evidenziato nella decisiva perizia del prof. Majocchi, non aveva in servizio né esperti di sifilide nè disponeva i microscopi, strumenti già di uso comune nella diagnostica. Non è dato sapere se e quali esami specialistici fossero effettuati sui bambini prima di affidarli alle nutrici, ma l’elevato numero di casi di sifilide fra le nutrici che veniva registrato in quegli anni permette ragionevolmente di ipotizzare che non fossero molto approfonditi.

Nel 1890, anno in cui Amalia Bagnacavalli citò in giudizio l’Ospizio degli Esposti, la responsabilità del datore di lavoro era configurabile solo in caso di colpa: il Tribunale, infatti, pur riconoscendo il nesso eziologico fra l’allattamento e l’insorgere della malattia, escluse profili di responsabilità in capo all’Ospizio per la condotta, giudicata professionalmente adeguata, dei medici. La Corte d'appello di Ancona, chiamata al riesame del caso, ribaltò questa decisione ed evidenziò che, sussistendo il nesso eziologico, l'Ospizio dovesse essere ritenuto responsabile dell'agire dei suoi medici. Una pronuncia d'avanguardia, se consideriamo le forti perplessità che una voce eminente come quella del prof. Gadda espose e che bisognerà attendere la l. 80/1898 perchè il datore di lavoro sia chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva dei danni occorsi ai propri dipendenti nello svolgimento delle proprie attività.


Note e riferimenti bibliografici

1 Il caso Bagnacavalli costituì un precedente per molte altre cause giudiziarie per risarcimento dei danni in ambito medico e offrì numerosi spunti di riflessione. Fra questi, GABBA, C. F. Udienza 24 Aprile 1894; Pres. Ridolfi P. P., Est. Angiolini; Bagnacavalli (Avv. Barbieri) c. Amministrazione Spedali Di Bologna (Avv. Ferrari, Baldini), in Il Foro Italiano, vol. 20, 1895, p. 31/32-45/46; PINZANI, E. A proposito della sentenza della R. Corte d'Appello di Bologna nella causa Bagnacavalli-Spedali: note e considerazioni dei medici dell'Ospizio esposti e maternita di Bologna, Forlì, 1894.

2 Per un inquadramento si rimanda a DADÀ A., Balie da latte: istituzioni assistenziali e privati in Toscana tra XVII e XX secolo, Firenze, 2002; DA MOLIN G., Nati e abbandonati: aspetti demografici e sociali dell'infanzia abbandonata in Italia nell'età moderna, Bari, 1993; DI BELLO G., Senza nome nè famiglia: i bambini abbandonati nell'Ottocento, Firenze, 1989.

3 Per approfondimenti, RAIMONDO R., Madri irregolari: l’esperienza dell’Ospizio di maternità di Bologna dal 1860 al 1919, El Futuro Del Pasado11, 357–372; BIANCHI A., I bastardini: patrimonio e memoria di un ospedale bolognese, Bologna, 1990. 

4 Francesco Isolani era una figura di spicco nella vita pubblica di Bologna di fine Ottocento. Si veda a tal proposito la scheda personale sul sito "Storia e Memoria di Bologna". La causa avviata da una contadina contro un'istituzione guidata da un personaggio così illustre fu motivo di scandalo e interesse nella società.

 5 KERTZER D., La sfida di Amalia, Milano, 2010

6 Copiosa la letteratura medica sul tema, da segnalare le conclusioni che il prof. Angelo Scarenzio evidenziò nella nota Sifilide congenita per diretta influenza paterna. Immunità della gestante. Contagio infettante nella puerpera per opera del neonato, in Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle, 15, 1880, pp. 16-20: « [...] sarebbe imprudente l'affidare il neonato sifilitico [...] a nutrice mercenaria, a meno che questa non avesse di recente patito o patisse di lue venerea».

7 Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

8 Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

Amalia Bagnacavalli impronta il suo ricorso sul combinato disposto degli articoli 1151 e 1152 del codice civile del 1865 che qualificavano la responsabilità extracontrattuale, in presenza della colpa (art. 1151) ovvero della negligenza od imprudenza (art. 1152): a suo avviso, sussistevano il danno patito (la sifilide e le gravi conseguenze sulla sua salute), la condotta colposa (o almeno negligente o imprudente) dell'Istituto per aver permesso di prendere in affido una bimba malata e il nesso causale fra questi due elementi tali da giustificare la richiesta di risarcimento. 

La decisione di fare causa all'Ospizio, invece di chiedere un risarcimento, costituisce una scelta senza precedenti e un punto di svolta. Siamo sul finire del XIX secolo, e non ci sono casi di rilievo nè in materia di malasanità nè in tema di diritti dei lavoratori che, anzi, stanno proprio in questo momento lottando per rivendicarli. La causa promossa da Amalia Bagnacavalli rappresenta una minaccia per la stabilità economica dell'Istituto che, improvvisamente, sull'onda del caso Bagnacavalli, riceve molte richieste di risarcimento da balie contagiate. Per questo motivo, l'Amministrazione dell'Ospedale cerca di non essere travolta da decine di cause di risarcimento danni, facendo sottoscrivere alle balie che accettavano l'indennizzo una clausola di rinuncia a eventuali ricorsi giudiziari.

9 Sul tema, PARRILLI A., I diritti della donna nella storia italiana, in Cammino Diritto, 2015, n. 8.

10 In considerazione del suo status economico la donna chiese e ottenne il gratuito patrocinio. Per un approfondimento sulla disciplina allora vigente, FRANCESCHINI G., Il patrocinio gratuito nel diritto giudiziario civile, Torino, 1903.

11 Il datore di lavoro, a mente dell'art. 1153 codice civile Pisanelli, [...] « è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia: [...] I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati. [...]». Dimostrando che i medici del brefotrofio hanno trascurato i protocolli da seguire in fase di affidamento dei neonati e che proprio questa carenza ha determinato il danno, Amalia Bagnacavalli estende il titolo per il risarcimento all'art. 1153 cc, sulla responsabilità del datore di lavoro per fatto dei propri collaboratori. 

12 Fino alla messa a punto di sistemi per l'adeguata pastorizzazione del latte animale e per la formulazione di latte artificiale, avvenute nel XX secolo, l'unico alimento adeguato per la nutrizione dei neonati era il latte umano, che, in assenza della madre biologica, veniva fornito dalle balie. Nutrire i bimbi con altri metodi era pericoloso per la loro salute e per la loro crescita, come documentato in numerosi studi medici fra cui BERTI G., Relazione di un confronto fatto nello stabilimento Esposti di Bologna fra bimbi a latte di donna ed a latte di bestia, Bologna, 1885. Più in generale, PASI A., 'Come d'autunno cadono le foglie': l'allattamento nei brefotrofi italiani del 19. secolo, in Storia d'Italia. Annali, vol. 13 (L'alimentazione), Torino, 1998.

13 Si rimanda alla nota n. 4 del presente contributo.

14 La rivista scientifica Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle periodicamente pubblicava le statistiche delle malattie veneree, sifilitiche e cutanee registrate presso la clinica di Bologna gestita dal prof. Pietro Gamberini. Per l'anno 1879, erano stati registrati 81 casi fra gli uomini e 46 fra le donne (totale 137 casi). Fonte: Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle, 1880, p. 145.

15 In quegli anni, i casi di contagio di balie erano numerosissimi tanto da richiedere l'intervento dello Stato. Infatti, nel 1887, tre anni prima della vicenda giudiziaria in esame, fu emanata una circolare ministeriale che irrigidì le regole per accettare i neonati nei brefotrofi: solo i bambini dichiarati nati da madri sane potevano essere accolti negli istituti. Per un analisi più approfondita dei contagi da sifilide, SABBATANI S., La sifilide e le case di tolleranza, i bambini esposti e le balie. L’Italia e il contagio luetico nell’ottocento, Le Infezioni in Medicina, n. 3, 2008, pp. 175-188. 

16 Per un approfondimento sulla procedura civile allora vigente, GARGIULO F.S., Corso elementare di diritto giudiziario civile, Napoli, 1888; MORTARA L., Manuale della Procedura Civile, Torino, 1887.

17 Docente universitario, membro della commissione di revisione del primo libro del Codice albertino, si occupò di questioni giuridiche rilevanti, innovando la dottrina, e fu autore di numerose monografie come si evince dalla voce enciclopedica della Treccani a lui dedicata.

18 GABBA C.F., Udienza 24 Aprile 1894; Pres. Ridolfi P. P., Est. Angiolini; Bagnacavalli (Avv. Barbieri) c. Amministrazione Spedali Di Bologna (Avv. Ferrari, Baldini), cit. 

19 Si veda BARBERO D., Aspetti sociali del "lavoro" nel nuovo Codice civile, Rivista internazionale di scienze sociali, 1941, fasc. VI, pagg. 644-652.