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La prova del morso umano nel processo penale: riflessioni medico-legali e giuridiche sulla sentenza del Delitto di Via Poma
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Pubbl. Lun, 16 Feb 2026

La prova del morso umano nel processo penale: riflessioni medico-legali e giuridiche sulla sentenza del Delitto di Via Poma

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Emilio Nuzzolese
Professore AssociatoUniversità degli Studi di Torino



Il contributo analizza criticamente l’utilizzo della prova del morso umano nel processo penale, alla luce della sentenza di assoluzione pronunciata nel caso del cosiddetto Delitto di Via Poma. Attraverso l’esame delle acquisizioni medico-legali e odontologico-forensi e il confronto con la giurisprudenza di legittimità sulla prova scientifica, l’Autore evidenzia i limiti epistemologici dell’analisi delle morsicature su tessuti molli e il rischio di sovrainterpretazione probatoria. Ne emerge la funzione selettiva ed escludente dell’odontologia forense, intesa come presidio di garanzia del giusto processo.


ENG

Human Bite Mark Evidence in Criminal Proceedings: Medico-Legal and Legal Reflections on the Via Poma Murder Judgment

The paper critically examines the use of human bite mark evidence in criminal proceedings, in light of the acquittal ruling issued in the so-called Via Poma Murder case. Through an analysis of medico-legal and odontological findings and a comparison with case law on scientific evidence, the Author highlights the epistemological limitations of bite mark analysis on soft tissues and the risk of evidentiary overinterpretation. From this emerges the selective and excludent function of forensic odontology, understood as a safeguard of due process.

Sommario: 1. Introduzione. Il delitto di Simonetta Cesaroni tra indagine, processo e prova scientifica; 2. La prova del morso umano; 3. La sentenza di appello e la giurisprudenza di legittimità sulla prova scientifica; 4. L’odontologia forense; 5. Conclusioni.

1. Introduzione. Il delitto di Simonetta Cesaroni tra indagine, processo e prova scientifica

Il c.d. Delitto di Via Poma rappresenta uno dei casi più complessi e paradigmatici della storia giudiziaria italiana, tanto per la gravità del fatto quanto per la lunga e travagliata vicenda investigativa e processuale che ne è seguita. L’omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 agosto 1990, fu consumato all’interno degli uffici dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.G.), siti al terzo piano dello stabile di via Carlo Poma n. 2, nel quartiere Della Vittoria a Roma. La giovane, ventenne, venne rinvenuta priva di vita alle ore 23:30 circa. Il corpo presentava ventinove ferite da arma bianca distribuite al volto, al collo, al torace e alla regione pubico-genitale, in una dinamica di estrema violenza che fin dall’inizio pose interrogativi irrisolti sul movente, sull’arma del delitto e sull’orario esatto della morte. Oltre alle ferite mortali, l’esame autoptico eseguito nel 1990 mise in evidenza una lesione a carico del seno sinistro della vittima, descritta dal medico legale come una serie di discontinuazioni cutanee superficiali di “probabile origine dentale”. Tale qualificazione, correttamente prudente sul piano descrittivo, non fu accompagnata da accertamenti odontoiatrici e odontologico-forensi diretti sul tessuto, né da prelievi biologici finalizzati alla ricerca di eventuali residui salivari, che avrebbero potuto fornire elementi oggettivi sull’origine e sulla dinamica della lesione.

La vicenda giudiziaria del delitto di Via Poma è stata caratterizzata, nel corso degli anni, da una pluralità di piste investigative e dall’individuazione di diversi soggetti sottoposti a indagine, tutti successivamente scagionati. Tale andamento ha contribuito a delineare un caso emblematico di indagine segnata da errori iniziali, carenze negli accertamenti tecnici irripetibili e successive riletture di elementi già noti, spesso condotte alla luce di nuove acquisizioni scientifiche.

Un momento di svolta si registrò con la riapertura delle indagini fondata sugli accertamenti genetici. Nel gennaio 2007, a seguito di analisi condotte dalla polizia scientifica, ventinove dei trenta soggetti inizialmente sospettati vennero esclusi sulla base del confronto del DNA. Le tracce biologiche rinvenute sul corpetto e sul reggiseno che la vittima indossava al momento dell’omicidio, attribuite a materiale organico ritenuto compatibile con saliva, risultarono riconducibili al profilo genetico di Raniero Busco, all’epoca fidanzato della vittima. In tale cornice, la lesione del seno sinistro fu rivalutata come elemento di collegamento tra la prova genetica e la dinamica dell’omicidio, assumendo progressivamente una valenza centrale nel dibattito processuale. Sulla base di tali risultanze, Busco divenne ufficialmente indiziato per il delitto di Via Poma e, nel settembre 2007, venne iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio volontario.

Nel corso del 2008, l’attività investigativa proseguì con ulteriori approfondimenti anche di natura medico-legale. In particolare, nella primavera di quell’anno, Paola Cesaroni, sorella della vittima, dichiarò ai pubblici ministeri che Simonetta, il giorno dell’omicidio, indossava biancheria intima pulita, circostanza ritenuta rilevante ai fini della valutazione della contestualità delle tracce biologiche.

Sulle risultanze genetiche si innestò, nel processo di primo grado, una rivalutazione della lesione del seno sinistro quale “morso umano” contestuale all’azione omicidiaria, attribuito all’imputato e utilizzato come elemento di raccordo tra la presenza del DNA e la dinamica del delitto. Nel 2011, il giudizio di primo grado si concluse con la condanna di Raniero Busco. La sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma nel 2012 [1], successivamente confermata dalla Corte di Cassazione nel 2014, ha tuttavia operato una radicale revisione critica dell’impianto probatorio, mettendo in luce i limiti epistemologici e metodologici tanto della prova genetica quanto della prova del morso umano, evidenziando la natura indiziaria di tali elementi e la loro inidoneità, se considerati in modo circolare e non autonomo, a fondare un giudizio di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.

Questo contributo, pur fondato su conoscenze specialistiche di odontologia forense, è rivolto primariamente al giurista e intende offrire strumenti critici per la valutazione della prova scientifica controversa nel processo penale, con particolare riguardo ai criteri di attendibilità, utilizzabilità e valenza indiziaria della prova del morso umano.

2. La prova del morso umano

In odontologia forense, la morsicatura è definita come una lesione cutanea prodotta dal contatto dei denti con i tessuti molli, con o senza interposizione della lingua [2]. L’esame di una lesione da morso umano consente di riconoscere caratteristiche di classe dentale, idonee a ricondurre la lesione alla specie umana, e caratteristiche individualizzanti che solo in casi eccezionali, e con adeguato rigore metodologico, permettono di svolgere ulteriori analisi comparative con le dentature dei soggetti sospettati [3].

La letteratura internazionale evidenzia come la cute umana, specie in distretti ad elevata viscoelasticità, sia soggetta a deformazioni anisotrope tali da alterare in modo significativo il pattern finale della lesione [4]. Anche morsi inferti dallo stesso soggetto sul medesimo substrato possono produrre risultati morfologicamente differenti [5].

Nel giudizio di primo grado, che vedeva come unico imputato Raniero Busco, la lesione descritta nel 1990 come “di probabile origine dentale” venne progressivamente rielaborata fino a essere qualificata come morso umano attribuibile individualmente all’imputato, mediante comparazioni fondate prevalentemente su documentazione fotografica non standardizzata e su modelli sperimentali privi di validazione scientifica condivisa. Tali procedure hanno concorso a una falsa interpretazione dei dati, fino a prospettare corrispondenze inesistenti tra la lesione e la dentatura del presunto autore, di fatto metodologicamente infondate [6]. Le conseguenze di tale improprio impiego della prova scientifica sono state oggetto di un’analisi approfondita nel successivo giudizio d’appello.

In questa fase assume rilievo, sul piano metodologico, il momento di qualificazione e diagnosi iniziale della lesione quale “traccia” nell’ambito della filiera investigativa. Come evidenziato dalla dottrina in materia di investigazioni tecnico-scientifiche, la sovraqualificazione precoce di una traccia non ancora adeguatamente contestualizzata costituisce una delle principali fonti di errore tecnico-scientifico, destinato a riverberarsi sull’intero procedimento penale [18].

Tale operazione comportava una trasformazione metodologicamente critica di un dato descrittivo preliminare in un indizio a elevata valenza dimostrativa, in contrasto con i principi consolidati dell’odontologia forense, secondo cui la comparazione su tessuti molli non consente, se non in casi del tutto eccezionali, attribuzioni individualizzanti affidabili [7], dovendo invece essere orientata prioritariamente all’applicazione del principio di esclusione.

3. La sentenza di appello e la giurisprudenza di legittimità sulla prova scientifica

La Corte d’Assise d’Appello di Roma, con la sentenza del 2012, ha censurato l’impianto accusatorio rilevando che la prova scientifica, quando controversa e priva di standard metodologici condivisi, non può costituire da sola il fondamento della responsabilità penale.

Tale impostazione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice è tenuto a verificare l’affidabilità del metodo scientifico adottato, la verificabilità e la riproducibilità dei risultati, nonché il grado di condivisione nella comunità scientifica di riferimento. In assenza di tali requisiti, il dubbio scientifico si traduce inevitabilmente in ragionevole dubbio processuale, ai sensi dell’art. 533 c.p.p.

La sentenza Via Poma si colloca, sotto questo profilo, nel solco del cosiddetto “diritto delle prove scientifiche”, che impone al giudice un controllo non solo sull’esito, ma sull’intero procedimento di formazione della prova, dalla correttezza metodologica alla plausibilità epistemica delle inferenze proposte. Come sottolineato dalla dottrina più autorevole, la prova scientifica deve essere ricondotta a un processo conoscitivo fallibile, da sottoporre a contraddittorio tecnico e a verifica razionale secondo il paradigma della falsificazione [19].

Tale impostazione si avvicina ai criteri di ammissibilità della prova scientifica elaborati dal “Daubert standard” nella giurisprudenza statunitense, che impone la verifica della metodicità, falsificabilità e accettazione da parte della comunità scientifica.

La consulenza odontologico-forense dell’Autore, svolta in tutti i gradi di giudizio nell’interesse della difesa dell’imputato Raniero Busco, ha evidenziato come la lesione riscontrata sul seno sinistro della vittima non potesse essere ricondotta con certezza a un morso umano. In particolare, è stato osservato che tale lesione avrebbe potuto essere secondaria all’azione dei “denti” in plastica di un fermacapelli rotto, rinvenuto accanto al corpo e mai esaminato dagli inquirenti pur appartenente alla scena del crimine, oppure compatibile con un morso umano laterale o parziale, e dunque non centrale [8].

In ogni caso, i segni presenti sul seno esprimevano esclusivamente caratteristiche di classe di modesta rilevanza identificativa, idonee al più a ricondurre la lesione a un’azione parziale della dentatura umana, ma prive di elementi individualizzanti tali da consentire un’attribuzione soggettiva affidabile e potenzialmente compatibili anche con altri agenti causali [9,10].

Le osservazioni tecniche hanno, inoltre, sottolineato come la visco-elasticità e l’anisotropia dei tessuti mammari determinino deformazioni rilevanti, incompatibili con sovrapposizioni metriche attendibili e con comparazioni dirette tra segni cutanei e modelli dentari [4]. Da ciò discende l’inammissibilità metodologica delle comparazioni fotografiche effettuate in assenza di calibrazione angolare e lineare, nonché l’inefficacia probatoria delle stesse [11]. Anche le analisi digitali non metriche, utilizzate come ausilio interpretativo, hanno confermato l’assenza di compatibilità individualizzanti tra la lesione e la dentatura dell’imputato [12].

In una prospettiva più ampia, la consulenza ha richiamato l’attenzione sul fatto che la lesione da morso umano non è fenomeno esclusivo dell’omicidio, ma si riscontra con significativa frequenza anche nei procedimenti per violenza domestica, abuso sessuale, tortura, maltrattamenti in famiglia e abusi su minori. In tali contesti, l’analisi odontologico-forense consente di svolgere una funzione probatoria rilevante, permettendo di verificare l’origine umana o animale della lesione, valutare la compatibilità con una o più dentature nell’ambito di un confronto critico tra ipotesi alternative, escludere con certezza il soggetto che non può esserne l’autore [13], e fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento e al suo inquadramento criminologico [6–14].

4. L’odontologia forense

L’odontologia forense, disciplina autonoma di raccordo tra le scienze odontoiatriche e le scienze forensi, comprende accertamenti relativi all’identificazione personale, alla stima dell’età biologica, all’analisi delle lesioni da morso umano, alla valutazione della responsabilità professionale dell’odontoiatra e del danno dentario a seguito di sinistri e malpractice [15,16]. Essa è dotata di propri presupposti scientifici, metodologie di indagine e criteri interpretativi, che può essere esercitata esclusivamente da un odontoiatra.

Ne consegue che ogniqualvolta un medico legale incaricato di un accertamento autoptico o clinico riscontri evidenze di origine dentale o odontoiatrica, come una lesione compatibile con l’azione della dentatura umana, dovrebbe necessariamente limitarsi a una qualificazione preliminare della lesione e avvalersi di un odontoiatra esperto in odontologia forense quale ausiliario. Tale collaborazione si inserisce nella logica della prova scientifica come processo interdisciplinare di verifica, nel quale ogni esperto opera entro i limiti epistemici della propria competenza.

Tale esigenza si inserisce coerentemente nel paradigma delle investigazioni tecnico-scientifiche sulla scena del crimine, che attribuisce valore decisivo alla corretta individuazione delle competenze specialistiche coinvolte nella gestione e interpretazione delle tracce. L’assenza dello specialista idoneo e nella fase iniziale dell’accertamento espone il procedimento al rischio di errori metodologici, difficilmente poi neutralizzabili nelle fasi successive del processo [18].

L’assenza dell’odontoiatra forense nella fase di analisi della lesione da morso comporta il rischio concreto di una sovraqualificazione diagnostica della lesione e di un’attribuzione indebita di valenza individualizzante a segni che ne sono privi.

Il caso del Delitto di Via Poma costituisce, sotto questo profilo, un esempio emblematico poiché sarebbe stato metodologicamente preferibile, sin dalla fase iniziale delle indagini, nominare un odontoiatra di comprovata competenza nell’odontologia forense. Tale scelta avrebbe consentito di circoscrivere correttamente l’accertamento sulla lesione riscontrata al seno della vittima, evitando di amplificare eccessivamente il significato di un dato meramente descrittivo e di estenderne indebitamente la portata probatoria. L’osservazione e la documentazione della lesione avrebbero dovuto arrestarsi alla fase preliminare di qualificazione tecnica, senza sconfinare in valutazioni comparative o attributive, per le quali la disciplina stessa riconosce limiti oggettivi.

In mancanza di tale approccio specialistico, la prova del morso umano è stata inevitabilmente svalutata, poiché interpretata oltre i confini di affidabilità che la comunità scientifica riconosce. Le lesioni da morso umano, proprio per la loro intrinseca variabilità e complessità morfologica, non possono essere oggetto di attribuzioni identificative se non da parte di consulenti dotati della maturità forense e della formazione metodologica necessaria a garantire il rispetto dei criteri scientifici internazionalmente condivisi.

Per onestà intellettuale, va evidenziato che possono emergere pareri contrastanti anche tra odontoiatri con competenze forensi. Tali divergenze non riguardano tanto la possibilità di procedere a un confronto tra la lesione e le dentature dei sospettati, quanto la natura stessa della lesione, se dentale o di altra origine [17]. Tali divergenze hanno talvolta indebolito la percezione dell’utilità dell’analisi forense delle lesioni da morso umano, la quale richiede non solo esperienza peritale, ma anche solide basi scientifiche supportate da un’attività di ricerca e produzione scientifica.

La lesione da morso umano, se correttamente inquadrata e analizzata secondo i criteri dell’odontologia forense, non costituisce dunque uno strumento di identificazione dell’autore del reato, ma rappresenta un mezzo tecnico-forense di elevato valore selettivo all’interno del procedimento penale tra due o più imputati. Il suo contributo più solido risiede, infatti, non nella pretesa di individuare l’autore, quanto nella capacità di escludere ipotesi errate, delimitare il campo probatorio e fornire indicazioni sulla dinamica [13], eventualmente integrate da considerazioni criminologiche. Se condotta secondo criteri di rigore tecnico e indipendenza scientifica, risponde a un’esigenza di equilibrio tra scienza e diritto che rappresenta l’essenza stessa del giusto processo.

 

5. Conclusioni

Il cosiddetto Delitto di Via Poma costituisce un caso emblematico di come l’utilizzo improprio della prova scientifica, e in particolare della prova del morso umano, possa incidere profondamente sulla correttezza e sull’equilibrio del giudizio penale. La vicenda dimostra che l’eccesso di fiducia riposto in metodiche non pienamente validate può condurre a interpretazioni suggestive, ma scientificamente fragili, compromettendo l’affidabilità del processo di accertamento dei fatti.

In tale prospettiva, il caso Via Poma può essere letto come espressione di un più generale rischio di errore tecnico-scientifico che trae origine nella fase investigativa e che, se non adeguatamente controllato, è suscettibile di sopravvivere alle verifiche dibattimentali, incidendo in modo determinante sulla decisione giudiziaria [18].

La sentenza di appello, confermata in Cassazione, ha giustamente riaffermato la necessità di un controllo rigoroso dell’affidabilità epistemica della prova scientifica, ai sensi dell’art. 192 c.p.p. e del principio del “ragionevole dubbio”. In tal senso, l’odontologia forense, se correttamente applicata nell’ambito delle analisi e comparazioni di lesioni da morso umano, non deve essere intesa come strumento identificativo dell’autore del reato, bensì come metodo probatorio di esclusione e delimitazione delle ipotesi investigative comparato con le dentature di più sospettati. L’accertamento odontologico-forense assume il significato di presidio di garanzia per l’imputato, che non può mai sostituire, ma deve solo integrare, la logica giudiziale della prova e la verità processuale.

Come messo in luce dalla giurisprudenza più recente e dalla dottrina che ne ha analizzato gli sviluppi metodologici, il rischio maggiore della prova scientifica controversa non risiede nell’errore tecnico in sé, ma nella rinuncia del giudice al controllo critico del metodo, sostituito da una valutazione meramente autoritativa dell’esperto. In questo senso, la vicenda del morso umano nel caso Via Poma rappresenta un esempio paradigmatico dei pericoli di una “giurisdizione delegata alla scienza”, che il diritto delle prove scientifiche è chiamato oggi a scongiurare [19]. L’esperienza del caso Via Poma suggerisce inoltre la necessità di integrare l’approccio metodologico italiano con gli standard internazionali di valutazione della prova scientifica, come i criteri di affidabilità indicati nel “Daubert standard” (Stati Uniti) e nel “Forensic Science Regulator Code” (Regno Unito).

La prova del morso umano, dunque, deve mantenere un ruolo nel processo penale, ma solo come mezzo tecnico di accertamento critico, mai come prova regina. La sua funzione è quella di contribuire alla razionalità del giudizio, evitando derive pseudoscientifiche e tutelando i valori supremi del giusto processo.

In prospettiva, appare auspicabile l’elaborazione di linee guida nazionali di odontologia forense, condivise tra comunità scientifica e magistratura, che definiscano criteri uniformi di documentazione, analisi e comparazione delle morsicature. Solo una perizia odontologico-forense condotta con rigorosi protocolli tecnici e affidata a specialisti effettivamente competenti è in grado di garantire il corretto equilibrio tra scienza e diritto.


Note e riferimenti bibliografici
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