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L’obbligo di motivazione rafforzata nella riforma in appello in senso assolutorio
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Pubbl. Ven, 9 Gen 2026

L’obbligo di motivazione rafforzata nella riforma in appello in senso assolutorio

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Pasquale Mastropasqua
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Napoli Federico II



La sentenza Cass., sez. IV, 9 luglio 2025, n. 303, offre un contributo sul tema dell’obbligo di motivazione rafforzata quando il giudice di appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado. La Corte di Cassazione annulla la decisione d’appello per difetto di motivazione, richiamando i principi di Cass., sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Musumeci, e Cass., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino. L’elaborato esamina struttura e ratio della pronuncia, collegandole ai fondamenti storici, costituzionali e processuali dell’obbligo motivazionale, quale presidio di legalità e coerenza del giudizio di impugnazione.


ENG

The requirement to give reasons strengthened in the appealing reform in an absolute sens

The ruling of the italian Court of Cassation (criminal section IV), 9 july 2025, no. 303, addresses the requirement of enhanced reasoning when an appellate Court overturns a first-instance conviction and enters an acquittal. The Court annulled the appellate judgment for insufficient reasoning, relying on the consolidated principles set out by the joint sections in Musumeci (4 february 1992, no. 6682) and Mannino (12 july 2005, no. 33748). The paper analyses the structure and rationale of the decision and links them to the historical, constitutional and procedural foundations of the duty to give reasons, as a safeguard of legality and coherence in appellate review.

Sommario: 1. La vicenda processuale e la sentenza Cass., sez. IV, n. 303/2025; 2. I profili di censura: la violazione dell’obbligo motivazionale; 3. Presupposti storici e sistematici, e i più recenti approdi; 4. I fondamenti costituzionali dell’obbligo motivazionale; 5. Contraddittorio, regole di giudizio e limiti alla reformatio; 6. Conclusioni.

1. La vicenda processuale e la sentenza Cass., sez. IV, n. 303/2025

Nel giudizio di appello, la giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione rafforzata quando la decisione di secondo grado rovescia l’esito del primo.                  

Già sotto il profilo terminologico, si comprende come l’aggettivo “rafforzata” non designa una particolare formula solenne, bensì qualifica l’intensità dello sforzo argomentativo richiesto al giudice.  Nella parte motiva del provvedimento, specchio delle ‘ragioni’ e degli argomenti[1], tutte le altre garanzie sono destinate a confluire, in quanto, di tali garanzie la motivazione dovrebbe offrire testimonianza trasparente e, soprattutto, di tali garanzie condensa il risultato finale.

Come autorevole dottrina ha osservato[2], l’obbligo di motivare in modo rinforzato si risolve nell’adozione di un metodo decisionale improntato ad una valutazione più puntuale, eventualmente accompagnata da una rinnovazione delle prove in appello.                                                                                                                 

In questo solco si colloca la sentenza n. 303/2025 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che costituisce un esempio emblematico di controllo sulla qualità argomentativa della decisione di secondo grado, allorché questa incida in modo radicale sull’esito del giudizio.

Il procedimento riguardava un’ipotesi di omicidio colposo connessa al decesso della minore L.S., verificatasi nel corso di un’immersione subacquea organizzata dal diving Sealand A…”.
In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità di R.E., titolare del diving, ritenendo che costui rivestisse una specifica posizione di garanzia in favore della minore, in ragione del contratto stipulato con il padre della vittima e del ruolo assunto nell’organizzazione dell’immersione.

In particolare, la sentenza di primo grado aveva attribuito rilievo: alla sottoscrizione da parte del genitore, della “dichiarazione dei rischi e delle responsabilità” predisposta dal diving, qualificata come contratto atipico generatore di specifici obblighi quali accompagnamento, assistenza e vigilanza; alla circostanza che l’escursione subacquea fosse stata organizzata e pianificata dal diving, con inserimento di L.S. nell’elenco dei partecipanti come “soggetto in addestramento”; alla partecipazione della minore al briefing preliminare presso la sede del diving.                                                                                                                           

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di condanna, aveva ritenuto di assolvere l’imputato, basandosi su una diversa lettura soltanto di alcune delle numerose testimonianze e documenti raccolti agli atti del processo, ritenuti idonei a provare la liceità della condotta del titolare del diving in termini di “mero passaggio barca e di inefficacia del rapporto contrattuale tra l’imputato R.E. e le vittime”.     
In particolare, nella parte motiva si enfatizzano dati pro reo quali la presunta autonomia dei due sub rispetto al gruppo di immersione, e la funzione meramente logistica del diving.

Avverso la decisione d’appello proponevano ricorso la Procura generale e le parti civili, denunciando, in particolare, vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi posti a fondamento della condanna di primo grado e violazione dei principi in tema di motivazione rafforzata.

La Cassazione, con la sentenza n. 303/2025, in accoglimento dei ricorsi, ha annullato la decisione del secondo grado, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, proprio sul rilievo del mancato assolvimento da parte della Corte territoriale degli oneri di motivazione all’uopo  necessari,  nel solco tracciato dall’arresto Musumeci, secondo il quale, quando la Corte d’appello “smonta” la decisione del Tribunale, deve offrire un percorso argomentativo autosufficiente e alternativo, capace di sorreggere la nuova soluzione adottata sul fatto, confermando come il principio della motivazione rafforzata costituisca ormai un parametro strutturale di legittimità del giudizio di appello, avallato e sviluppato in numerose decisioni[3].

2. I profili di censura: la violazione dell’obbligo motivazionale 

La sentenza di secondo grado non aveva spiegato perché quei fatti, valorizzati in primo grado, fossero stati ritenuti irrilevanti o inattendibili; parimenti aveva omesso di fornire una ricostruzione alternativa basata su nuovi elementi emersi, senza confutare i punti nevralgici del ragionamento della sentenza di primo grado, semplicemente tralasciandone la valutazione e sostituendoli con una narrazione parziale e assertiva.

Per tali ragioni, il giudice di legittimità ha ritenuto integrato il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p.[4], sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi e della manifesta illogicità, evidenziando come la Corte territoriale aveva aderito acriticamente a spiegazioni scarsamente attendibili fornite dall’imputato e mai sottoposte a riscontro.

Questa pronuncia è rilevante poiché individua con chiarezza due snodi ricorrenti della violazione dell’obbligo rafforzato, ovvero il travisamento o l’omissione di prove decisive da un lato e una ricostruzione fattuale alternativa non coerente con gli atti e non idonea a confutarne i punti centrali del ragionamento di primo grado, dall’altro.  

Ne deriva un principio di metodo, secondo il quale, quando un giudice d’appello intende riformare integralmente una sentenza di condanna, non può limitarsi a una diversa e alternativa lettura delle prove, ma deve invece «compiere un’analisi critica e approfondita della sentenza di primo grado, dimostrando l’insostenibilità logica e giuridica delle argomentazioni che avevano portato alla condanna»[5].

3. Presupposti storici e sistematici, e i più recenti approdi

Le linee guida sulla necessità di una motivazione rafforzata si rinvengono fin dagli anni ’90.

Si era già sostenuto che, «senza coinvolgere problemi di fondatezza, correttezza o legittimità in iure delle argomentazioni, si può cercare di descriverne la ‘forma’ concepita come sequenza di passaggi ai quali il giudice deve adeguarsi perché possa dirsi osservato il dovere di motivare[6]».        
Sul punto arresto fondamentale è stato rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. Un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Musumeci.  
In tale pronuncia le Sezioni unite affermarono che, quando la decisione di appello concorda con quella di primo grado (doppia condanna o doppia assoluzione sugli stessi fatti), le due motivazioni possono integrarsi reciprocamente, formando un corpo argomentativo unitario. Viceversa, se il giudice d’appello intende pervenire a una conclusione diversa da quella del primo giudice, non è sufficiente limitarsi ad aggiungere qualche rilievo critico alla motivazione di primo grado, quasi ritagliandola e ricomponendola con integrazioni dissonanti. È invece necessario che il giudice di secondo grado proceda a un nuovo esame del materiale probatorio, prendendo in considerazione gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice o sopravvenuti, e che riedifichi integralmente la struttura logico-argomentativa della decisione sulle parti non condivise, così da dare completa ragione delle difformi conclusioni raggiunte.

Un ulteriore decisivo contributo sistematico è giunto con la nota sentenza Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, che ha ribadito l’obbligo di motivazione rafforzata soprattutto con riferimento al caso di riforma in peius in appello, cioè di condanna pronunciata in secondo grado dopo un’assoluzione in primo grado. Le Sezioni Unite Mannino sottolinearono che il giudice d’appello, per ribaltare un’assoluzione, non può fondarsi su una mera diversa lettura delle medesime prove con pari o addirittura minore plausibilità rispetto alla valutazione del primo giudice.

A contrario, la condanna in appello postula il rinvenimento di elementi probatori dotati di efficacia persuasiva effettivamente scardinante, tali da vanificare ogni dubbio ragionevole originato dal conflitto valutativo tra i due giudizi. Si evidenzia così, nella Mannino, uno dei punti chiave della motivazione rafforzata, ovvero la diversa regola di giudizio tra condanna e assoluzione.

Ulteriore conferma di tale elaborazione giurisprudenziale è avvenuta anche in tempi più recenti. Le Sezioni Unite, intervenendo nuovamente sul tema, hanno consolidato il principio della motivazione rafforzata sia nel caso di riforma dell’assoluzione in condanna (v. Cass. Sez. Un. 24 novembre 2003, n. 45276 Andreotti; Cass. Sez. Un. 14426/2019 Pavan), sia simmetricamente, nel caso di riforma della condanna in assoluzione (v. Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2017, n. 14800 Troise).

In particolare, la sentenza Troise[7]  ha chiarito che anche quando la Corte d’appello assolve dopo una condanna di primo grado, permane l’onere di una motivazione accurata e “rinforzata”, sebbene non sussista un obbligo automatico di rinnovare il dibattimento. Quest’ultima, dunque, non ha solo affermato che non opererebbe l’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative ai fini della riforma della condanna in un’assoluzione[8], ma ha anche adombrato che l’obbligo di motivazione ne risulterebbe affievolito. Invero, il giudice di appello, pur dovendo confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, sarebbe nondimeno tenuto a redigere una motivazione puntuale e adeguata dell’assoluzione[9].        

4. I fondamenti costituzionali dell’obbligo motivazionale

L’obbligo di motivazione rafforzata nelle sentenze di appello difformi si collega al dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali[10]. La carenza di motivazione o la motivazione apparente incide, dunque, non solo sul corretto esercizio della giurisdizione secondo le regole processuali, ma anche sulla garanzia costituzionale di controllabilità e razionalità della decisione.

Nel caso particolare della riforma in senso assolutorio di una condanna, un difetto di motivazione rafforzata può incidere profondamente sulla legittimità e tenuta della decisione di appello.

Si consideri la situazione in cui la Corte d’appello assolva l’imputato senza però confutare puntualmente i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado. Un simile provvedimento, pur formalmente liberatorio per l’accusato, risulta viziato sotto il profilo logico-giuridico, in quanto, la mancanza di un adeguato confronto con le ragioni della condanna originaria configura un errore di metodo e sostanza, traducendosi in una motivazione omessa o apparente. In tal caso la sentenza di secondo grado sarà suscettibile di ricorso per cassazione[11] ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. (per vizio di motivazione), e la Corte di Cassazione potrà annullarla. Rileva notare che, qualora l’assoluzione di appello non sia stata impugnata dal Pubblico Ministero ma solo dalla parte civile, l’eventuale annullamento da parte della Cassazione avverrà “ai soli effetti civili” (art. 576 c.p.p.): ciò significa che l’imputato non verrà nuovamente giudicato in sede penale – stante il proscioglimento definitivo ex art. 648 c.p.p. – ma si riaprirà la partita risarcitoria avanti al giudice civile di rinvio.

Difatti, il danno immediato ricade sulle parti civili e sul corretto funzionamento della giustizia, ma non sul prosciolto, il quale anzi beneficia del verdetto. Ciò spiega perché, in quest’ultima ipotesi, l’annullamento possa rilevare ai soli effetti civili. L’ordinamento evita di esporre l’imputato prosciolto al rischio di un nuovo giudizio penale, ne bis in idem sostanziale, concentrandosi sul ripristino della legalità attraverso la revisione quantomeno della statuizione civile. In ogni caso, l’affermazione di principio resta la medesima; una motivazione non adeguatamente strutturata o incompleta vizia la legittimità della sentenza d’appello, che dovrà essere cassata. Si è parlato in proposito di “obbligo di confutazione” delle argomentazioni più rilevanti della sentenza di primo grado, la cui inosservanza comporta la nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione, sicchè, possiamo pacificamente ritenere che ogni provvedimento del giudice, deve essere, alla stregua della evocata previsione, supportato da una esposizione delle ragioni di un convincimento[12], in un contesto dove è previsto un intento di giustificazione[13], quale dovere giurisdizionale.

5. Contraddittorio, regole di giudizio e limiti alla reformatio

L’istituto della motivazione rafforzata vive in equilibrio con alcuni principi generali del processo penale, in particolare col principio del contraddittorio, il divieto di reformatio in peius e la presunzione di non colpevolezza.   
Quanto al contraddittorio, il giudizio di appello è ordinariamente fondato sugli atti già acquisiti, salvo rinnovazione ex art. 603 c.p.p. La giurisprudenza, sollecitata anche dalla Corte EDU, ha introdotto l’obbligo di rinnovare l’istruttoria in appello qualora la riforma in senso sfavorevole derivi da una diversa valutazione della credibilità di prove dichiarative decisive, al fine di preservare immediatezza e oralità quando la decisione di appello comporti un aggravamento della posizione dell’imputato.

Diversa è l’ipotesi della riforma in senso assolutorio, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcun obbligo generalizzato di rinnovazione dell’istruttoria quando l’appello sfocia in un’assoluzione, poiché non vi è aggravamento della posizione dell’imputato,  prevalendo l’esigenza di non ritardare la pronuncia liberatoria, in linea con il principio del favor rei e del in dubio pro reo;  tuttavia, permane anche in tal caso l’obbligo di una motivazione rafforzata, ove il giudice d’appello, che intenda assolvere l’imputato dovrà sempre dar conto in modo puntuale dei motivi per cui ritiene infondato il giudizio di condanna di primo grado, spiegando razionalmente le ragioni della diversa valutazione.

Il divieto di reformatio in peius[14], piena espressione dell’interesse dell’imputato ad impugnare, nonché dell’effetto devolutivo in appello[15], è assurto al rango di vero e proprio cardine del giudizio di secondo grado, secondo una marcata parabola accrescitiva.

Si tratta in realtà di un principio antico, il quale non costituisce più un principio generale normativo, ma un principio generale informatore[16], capace di esprimere una reale funzione interpretativa, che consente di scegliere, tra diverse letture possibili di una norma, quella più favorevole all’imputato.

Esso, opera quando l’impugnazione provenga dal solo imputato e impedisce un peggioramento della sua posizione.

In questa prospettiva, il divieto si pone come garanzia di favore per l’impugnante, mentre la motivazione rafforzata disciplina il modo in cui il ribaltamento può essere giustificato, quando esso sia ammissibile, in ossequio al principio iura novit curia.

Sulla falsariga di un’interpretazione ormai consolidata, la Suprema Corte[17] ribadisce le due fondamentali esigenze che il giudice di appello deve soddisfare per convertire una sentenza di proscioglimento in una sentenza di condanna, ovvero: la rinnovazione orale delle prove dichiarative, in applicazione dell’art. 603 comma 3 bis c.p.p.; la redazione di una “motivazione rafforzata”.

Il quadro si completa, poi, con il principio di presunzione di non colpevolezza, sancito dall’art. 27, comma 2, Cost., nonché richiamata dai principali strumenti internazionali.       
Ci si riferisce, anzitutto, all'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, emanata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, dove è prescritto che «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita nel corso di un pubblico giudizio in cui le siano state assicurate tutte le garanzie necessarie per la sua difesa».

Del resto, è noto che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici prevedono, rispettivamente, che «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» (art. 6 par. 2), e che «Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente» (art. 14 par. 2). Né va dimenticato che, da un lato l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza); dall’altro l'art. 108 del progetto della Costituzione europea, stabiliscono che «ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata».

La regola di giudizio, recepita nel nostro ordinamento, impone che la condanna sia pronunciata solo in presenza di prova piena, mentre l’assoluzione è compatibile con la persistenza di un dubbio ragionevole. anche in appello, dunque, il giudice può pervenire all’assoluzione se riscontra un dubbio, ma deve darne conto in modo non apodittico, esplicitando perché la ricostruzione che aveva fondato la condanna non superi più la soglia richiesta.  
Con la modifica dell’art. 533 c.p.p., infatti, è stato più volte chiarito[18] che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una forza persuasiva superiore, tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio; posto che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza.

6. Conclusioni

La sentenza Cass., sez. IV, n. 303/2025 conferma che la motivazione rafforzata è un parametro strutturale di legittimità delle decisioni di appello difformi.            
Esso rappresenta un modello logico-argomentativo che il giudice di secondo grado deve adottare in ogni caso di overturning della decisione di prime cure, tanto quando aggravi la posizione dell’imputato, ma anche quando la riforma sia in senso assolutorio, perché il sistema richiede che il ribaltamento di un accertamento già compiuto sia sorretto da un percorso argomentativo completo e verificabile.

In quest’ultimo scenario, dove ha trovato espressione la su riportata ultima sentenza, la motivazione rafforzata funge da antidoto contro possibili errori o superficialità che, ancorchè non immediatamente lesivi della posizione dell’imputato, minerebbero inevitabilmente la credibilità e legalità del sistema. La giurisprudenza, con pronunce di legittimità e di merito sempre più numerose, ha delineato con precisione i contorni applicativi del dovere motivazionale rafforzato, individuando i casi concreti in cui esso è stato disatteso e le relative conseguenze. L’evoluzione storica (a far data dalle innanzi citate sentenze Musumeci, Mannino, Troise e per ultima la n. 303/25) mostra una linea di continuità. Il processo penale di appello deve coniugare il rispetto per l’accertamento già effettuato con la possibilità di correggerlo; ciò può avvenire solo pretendendo dal giudice di secondo grado un impegno motivazionale all’altezza della delicatezza del compito.

L’auspicio è che le magistrature di merito, ben lungi dal vivere l’obbligo motivazionale come un vuoto formalismo, ne colgano la ratio profonda di strumento al servizio della giustizia sostanziale. In claris non fit interpretatio, ma quando due giudici discordano occorre un quid pluris di chiarezza. La motivazione rafforzata è la risposta che il nostro ordinamento ha formulato per illuminare la via verso la giusta decisione, senza lasciare nell’ombra nessun dubbio rilevante né alcuna ragione decisiva.


Note e riferimenti bibliografici

[1]G. Canzio, Intervento, in AA.VV., Trascrizione degli interventi – Tavola rotonda: La motivazione dei provvedimenti giudiziari, Firenze, 8 maggio 2017; G. Canzio, Intervento, Firenze, 11 maggio 2018. In termini analoghi, M. Nobili, Crisi della motivazione e controllo democratico della giurisdizione, in Crit. dir., 1997, p. 123. Nello stesso solco, P. Calamandrei, Processo e democrazia, cit., p. 665.

[2]D. Canale – G. Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, cit., p. 70.

[3]In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231679-01; Cass., sez. II, 18 novembre 2014, n. 50643, Fu, Rv. 261327-01; Cass., sez. VI, 28 novembre 2013 (dep. 2014), n. 1253, Ricotta, Rv. 258005-01; Cass., sez. IV, 16 giugno 2021, n. 24439, Frigerio, Rv. 281404-01; Cass., sez. IV, 20 dicembre 2016 (dep. 2017), n. 4222, Mangano, Rv. 268948-01.

[4]Sul vizio di motivazione rilevante ai fini dell’art. 606, lett. e), c.p.p., il codice consente di dedurre in cassazione l’illogicità, la contraddittorietà o la mancanza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della decisione impugnata o da atti specificamente indicati nei motivi di ricorso.

[5]Cass. sez. IV, n. 303/2025, dep. 9 luglio 2025, in motivazione.

[6]E. Amodio, Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., Milano, 1977, p. 204.

[7]Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise. In motivazione, le Sezioni unite affermano che, nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, non sussiste l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante nuovo esame dei dichiaranti ritenuti decisivi in primo grado, fermo restando l’onere di una motivazione adeguata e puntuale della decisione assolutoria, con razionale giustificazione della difformità rispetto al primo grado.

[8]In dottrina, cfr. H. Belluta – L. Lupária, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fermi... e non, in sistemapenale.it, 20 novembre 2019, p. 12 s.

[9]Per un’impostazione tendenzialmente riduttiva dell’obbligo motivazionale in caso di pronuncia liberatoria, cfr. Cass., sez. V, 24 febbraio 2017, n. 29261. In dottrina, cfr. M. Cecchi, La “motivazione rafforzata” del provvedimento ovvero la “forza persuasiva superiore”, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1137 s.

[10]È generalmente condivisa l’interpretazione secondo cui l’art. 111, comma 6, Cost. ricomprende, in via indistinta, sentenze, ordinanze e decreti, con disciplina differenziata per questi ultimi in ragione del loro contenuto decisorio. In questa prospettiva, l’obbligo motivazionale riguarda soprattutto gli atti incidenti sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

[11]Il principio incontra limiti nelle ipotesi costituzionalmente previste, tra cui i tribunali militari in tempo di guerra e la Corte costituzionale nei giudizi nei confronti del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione (artt. 90, 134, terzo comma, e 137, comma 3, Cost.)

[12]G. Spangher, Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Torino, 2015, p. 120.

[13]Così, G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino, 2013, p. 132.

[14]Sul divieto di reformatio in peius, cfr. H. Belluta, Divieto di reformatio in peius, in G. Bargis – H. Belluta (a cura di), Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, 2013, p. 3 s. Sugli orientamenti giurisprudenziali, cfr. G. Peroni, sub art. 597 c.p.p., in G. Conso – V. Grevi (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, Padova, 2011, p. 2409 s.; Id., sub art. 597 c.p.p., in G. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano, 2007, II, p. 5346 ss.

[15]In argomento, cfr. G. Massa, Contributo allo studio dell’appello nel processo penale, Milano, 1969, passim. Per un quadro storico, cfr. A. Del Pozzo, L’appello nel processo penale, Torino, 1957, passim. Nel vigente codice, cfr. A. Nuzzo, L’appello nel processo penale, Milano, 2006, p. 177 ss.; D. Chinnici, Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo, cit., passim.

[16]Così, M. Pisani, Divieto della reformatio in peius: appunti penalistici retrospettivi e considerazioni impolitiche, in Riv. dir. proc., 2013, p. 279 s. In senso conforme, cfr. H. Belluta, L’odissea del divieto di reformatio in peius: la parola torna alle Sezioni Unite, in penalecontemporaneo.it.

[17]Ex multis, Cass., sez. V, 18 febbraio 2020, n. 16988.

[18]In giurisprudenza, ex plurimis: Cass., sez. III, 27 novembre 2014 (dep. 17 febbraio 2015), n. 6817, S., CED 262524; Cass., sez. I, 5 dicembre 2013 (dep. 14 marzo 2014), n. 12273, Ciaramella, CED 262261; Cass., sez. VI, 22 ottobre 2013 (dep. 8 novembre 2013), n. 45203, Paparo, CED 256869; Cass., sez. II, 8 novembre 2012 (dep. 14 marzo 2013), n. 11883, Berlingeri, CED 254725; Cass., sez. VI, 3 novembre 2011 (dep. 7 novembre 2011), n. 40159, CED 251066, Galante.

 

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