Sommario: 1. Prologo; 2. Creazioni di senso e immaginazione; 3. Produzione giuridica, attuazione, ragionevolezza pratica; 4. L’esperienza storico-culturale, il diritto, la sfera tecnologica; 5. Epilogo.
1. Prologo
Da più parti, si levano voci circa il modo di concepire e concettualizzare, in nuove vesti, forme, logiche, la realtà tecnico-scientifica e tecnologica, la dimensione dell'informatica e dell'intelligenza artificiale[1], e ci si domanda quale spazio residuale possa permanere là dove si assuma che tali dimensioni risultino in grado, entro una certa prospettiva, di lambire ogni àmbito dell'attività umana e, nello specifico, quell'àmbito della attività umana orientata a norme e regole e, perciò, anche a principî e valori[2].
Le soluzioni, che vengono solitamente prospettate, oscillano tra opposti estremismi[3]. Per un verso, vi è l'aspirazione a un radicale tecno-centrismo (riconducibile a quelli che, in letteratura, sono stati ridenominati quali adepti della singolarità tecnologica)[4], il quale sarebbe «favorevole ad ogni intervento di tecnologizzazione del corpo e della mente dell'essere umano, delineando orizzonti in cui l'artificiale diviene sempre più simile al naturale e tende a "confondersi", annullando la differenza tra essere umano e macchina»[5]. Visione che presuppone un orizzonte fortemente riduzionista e funzionalista, entro una concezione, complessiva, di carattere non-cognitivista[6]. Per altro verso, non sono assenti prospettive (riconducibili, queste, ai cosiddetti atei dell'IA[7]) – che invece si contrassegnano per una tendenza fortemente tecno-fobica o tecno-catastrofica[8] –, che mettono in evidenza la inevitabile, futura, e già presente, problematicità della dimensione tecnologica, che è destinata a 'fagocitare' ogni spazio della libertà umana, a rimodulare integralmente la soggettività, a obliterare le forme di vincolatività deontica (e deontologica) dell'etica e del diritto, per avviarsi verso paradigmi di 'governamentalità' algoritmica che annullano qualsivoglia presupposto per l'esplicazione, autonoma e indipendente, delle azioni umane[9].
Anche per questi motivi, si tende, oggi, a rivalutare positivamente la possibilità di ricerca di un equilibrio, di uno sbocco intermedio, entro cui incanalare queste opposte tendenze, per avviarsi verso forme di collaborazione fra uomo e macchine, in cui, tuttavia, a dominare è la componente umano-centrica[10], che si alimenta della convinzione filosofica per la quale all'essere umano spetterebbero alcune qualità indefettibili, a cui, per ragioni ontologiche, alle macchine non potrebbero appartenere: fra queste, la consapevolezza di sé, l'autonomia e la libertà, la capacità di provare forme di sensazione e di sentimento, la comprensione del senso, la tendenza all'orientamento dei comportamenti, la capacità di darsi uno scopo, l'essenza intrinsecamente relazionale ed esistenziale[11].
A queste caratteristiche corrisponderebbero una serie di connotati invece attribuibili alle macchine (lato sensu intese), le quali, più che essere consapevoli di sé, operano e funzionano, e, dunque, invece di essere 'autonome', sono automatiche; più che sentire e comprendere il senso, calcolano e operano sintatticamente (e, in parte, e in senso più ristretto, semanticamente)[12]. Inoltre, esse non orienterebbero (concretamente) i comportamenti, ma (astrattamente) li predirebbero. Non solo: in quanto macchine, operano come se avessero uno scopo, ma non risulterebbero in grado di darsi uno scopo sotto un profilo etico-valoriale, e, anche per questo, non sono realtà relazionali ed esistenziali, ma autoreferenziali e funzionali[13].
Naturalmente, tale umano-centrismo non riabilita (o non dovrebbe riabilitare) prospettive di antropocentrismo 'forte', che, peraltro, entrerebbero pur in contraddizione con altre tendenze del mondo contemporaneo, parimenti fondate e giustificabili: si pensi, fra queste, anche soltanto a quella pluralità di indagini e riflessioni che gravitano attorno alle problematiche dell'ecologia[14], la quale, evidentemente, pone questioni cruciali che non possono risolversi tramite il mero richiamo alla centralità dell'umano[15], in sé e per sé considerato, ma esigono nuovi percorsi e traiettorie, in grado di porre l'accento, ad esempio, su tendenze biocentriche, o, in forma più radicale e filosoficamente conseguente, su concezioni di matrice ecocentrica[16] (ma si ricordi, altresì, le importanti conseguenze teoriche che sono seguite al transito dalla cosiddetta ecologia superficiale alla ecologia profonda[17]), in cui l'essere umano è inserito in più ampi processi di sviluppo, in una rete strutturale che lo inquadra non già al vertice di un sistema gerarchico-piramidale, ma che lo colloca in una posizione a fianco di altri, ulteriori, elementi e componenti, a lui equipollenti quantomeno sotto un profilo etico.
E allora, anche le riflessioni sui rapporti fra 'umano' e tecnologie non possono certo, come si diceva, riabilitare prospettive di antropocentrismo forte o radicale, ma richiedono di porre l'accento su una dimensione antropocentrica debole o moderata, che possa trovarsi in accordo e consonanza con questa esigenza di collaborazione e compartecipazione rispetto all'operare della sfera tecnologica, coniugando progresso tecnologico e cura dell'ambiente[18], nella consapevolezza generale di una differenziazione fra agency umana e agency artificiale[19], che, certo, ci conduce a prender contezza del ridimensionamento del posto dell'essere umano nel mondo, ma che, al contempo, ci permette di enfatizzare gli aspetti qualitativi ed esistenziali che pur lo contrassegnano[20].
Tale collaborazione e cooperazione, pertanto, è quella che fa emergere, ineludibilmente, importanti profili di natura etico-giuridica. Proprio perché le macchine tecnologiche necessitano di essere monitorate e supervisionate, si è correttamente evidenziato come sia assolutamente ineludibile e improcrastinabile cercare di sancire alcuni principî regolativi generali che possano fornire un orientamento (e ciò, come è noto, in parte si è fatto, proprio con la recente adozione dell’AI Act, nel 2024[21]). Fra questi principî direttivi si sono fatti rientrare l'esigenza di un controllo umano significativo sulle macchine e sulla tecnologia; la sicurezza e l'affidabilità delle tecnologie; la spiegabilità e la trasparenza delle decisioni finali che le tecnologie di IA sono in grado di assumere; la necessità di evitare forme di discriminazione[22] (nelle decisioni stesse) e assicurare un grado, sufficientemente elevato, di accesso e di giustizia[23]. In una logica che si potrebbe definire top-down, alcuni studiosi hanno cercato di trarre i principî regolativi dell'IA dal contesto delle riflessioni di natura bioetica: e allora, si è parlato della operatività dei principî di beneficenza, non-maleficenza, di rispetto dell'autonomia e di giustizia[24].
Mentre in una logica vòlta a privilegiare un approccio meno deduttivo e più induttivo – si potrebbe dire bottom-up –, e traendo tali principî da una pluralità di codificazioni giuridico-normative che hanno tentato, a livello internazionale, di fornire risposte soddisfacenti, si è parlato della necessità della vigenza di principî di trasparenza, privacy, responsabilità, giustizia, sicurezza, e autonomia[25], che hanno trovato un riscontro anche sulla base di una riflessione eticamente[26] e razionalmente orientata (senza eludere, nondimeno, i problemi che una eccessiva codificazione giuridica potrebbe produrre: fra questi, l'estremo formalismo, l'esigenza di uno sguardo e un approccio globali non limitati agli Stati nazionali, a cui i codici sarebbero ancora collegati, nonché il problema della imputabilità e responsabilità[27]).
Ad ogni modo, tali criterî e principî direttivi – che, al di là dei diversi metodi di ricostruzione o delle differenti modalità di concettualizzazione, risultano pressoché simili e accostabili –, stabiliti in letteratura (ma in buona parte, ormai, legislativamente ammessi e riconosciuti), si prefigurano come ragionevoli e condivisibili, risultando necessari, appunto, per stabilire vincoli normativi affinché l'operare stesso delle macchine non prenda un incauto sopravvento, e non vada a porre in un pericolo, serio e attuale, la stessa esperienza umana come esperienza storico-culturale. Giacché, si può dire, tali sistemi tecnologici e di IA, fra le molte cose che possono e riescono a fare, vi è sicuramente quella di produrre 'oggetti' ideali, di creare 'artefatti' immateriali, software: realtà testuali, innanzitutto, e in via diretta; ma, in via indiretta, e con il ricorso di strumentazioni adeguate, possono fornire il loro supporto per creare realtà materiali, oggetti fisici, tecniche, strumenti, hardware[28] (che, peraltro, a loro volta, detengono una forma di agency che è stata definita, appunto, artefattuale[29], la quale, pur nei necessari vincoli stabiliti in via esclusiva dagli esseri umani, che ne limitano la natura e la capacità, mostra un lieve grado di autonomia e di adattabilità, grazie alla combinazione tra «funzionalità progettata e autonomia operativa»[30]).
La tecnologia contribuisce, dunque, a 'popolare' il mondo, alla medesima stregua dell'uomo. Ora, se l'essere umano vive nel mondo, ed è in grado di pensare, sviluppare idee (può, l'IA, creare concetti e idee?[31]: la domanda è lecita, giacché più volte si sottolinea come tali tecnologie più che orientarsi al futuro, guardano al passato[32], e le informazioni che trasmettono sono essenzialmente il frutto di una immensa, smisurata, sintesi di dati[33]), è altrettanto vero che con tali idee (l'essere umano) crea mondi diversi – culturali, sociali, affettivi – che rappresentano, nel complesso, il senso dell'esperienza umana.
Là dove, tramite un ragionamento ipotetico, pensassimo che tali possibilità concrete venissero completamente devolute e delegate[34] a macchine tecnologiche, cosa resterebbe, concretamente, del senso, effettivo, delle nostre esistenze individuali e delle nostre vite collettive; e quale senso ancora riuscirebbe a custodire il diritto, quale dimensione della normatività (che cerca di orientare le azioni umane secondo un determinato orizzonte etico-valoriale) potrebbe ancora serbare, se gli stessi vincoli regolativi venissero spogliati di un ancoraggio concreto alla realtà e la stessa distinzione fra 'natura' e 'artificio'[35] – già messa in dubbio da secoli, nella storia del pensiero filosofico – sfumasse, sempre di più, in un perpetuo transito dall'una all'altra dimensione, divenendo impossibile (a patto che già non lo sia) tracciare una netta linea di confine?
In questo contributo vorremmo infatti percorrere tale traiettoria d'indagine, con il fine di evidenziare come la rivalutazione della creazione e della immaginazione umane, il ruolo dei principî normativi (giuridici, in primis) entro un orizzonte di ragionevolezza, e una configurazione della dimensione giuridica come esperienza storico-culturale, possano fornire un ausilio non irrilevante per porre l'accento sull'importanza di attribuire un valore più che al prodotto 'finale' che noi riusciamo a creare, al processo con il quale vi accediamo[36]. Se la vita (sociale e culturale, ma non solo) si contrassegna, infatti, per un intrinseco divenire, per un processo di perpetua realizzazione, per una prassi continua, che trova nel suo farsi, ininterrotto, la sua cifra essenziale, allora il senso dell'essere umano (in società) non può che risiedere nella necessità, mai esausta, di creare nuovi mondi, nuove realtà, di pensarsi come ente libero (ancorché, potenzialmente, potrebbe non esserlo[37]), svincolandosi da ogni continua influenza deterministica che, se un tempo risiedeva in altre forme (economia, storia, diritto naturale, leggi divine), oggi sembra riaffacciarsi attraverso le dinamiche proprie dei complessivi sviluppi tecnologici.
2. Creazioni di senso e immaginazione
Ciò che attribuisce senso, concreto, alle nostre esistenze individuali, è sentirsi, nell'intimo, artefici di qualcosa, autori di qualcosa, 'generatori' di idee immateriali e produttori di realtà materiali; di concetti e visioni, di orizzonti culturali e prospettive esistenziali. In generale, l'uomo è costruttore di artefatti, ideali e reali. E la capacità e volontà di produrre tali realtà è ciò che rende l'essere umano tendenzialmente "felice" dell'opera[38] compiuta – sebbene tale soddisfazione sia sempre provvisoria, e destinata ad essere continuamente superata da ulteriori necessità, esigenze, impellenze esistenziali. L'idea per cui il processo creativo, grazie agli sviluppi tecnologici, informatici e dell'IA, sia fondamentalmente strutturato come una opera di stampo progettuale ove tutti (e tali 'tutti' sono, appunto, uomini e macchine) collaborano per costruire qualcosa, non è certamente lontana (descrittivamente) dalla realtà, ma custodisce, nel suo seno, un problema (critico) di fondo[39]. Fare 'architettura', a nostro avviso, progettare qualcosa, è possibile soltanto laddove vi sia il concorso di altri esseri umani, ove l'impostazione dialogante, intersoggettiva e cooperante, di matrice esistenziale, diviene il carattere principale.
Là dove la cooperazione verta sul rapporto fra uomo e macchine artificiali, non è possibile parlare, in senso stretto, di processo cooperativo di creazione, ma, piuttosto, di varie forme di supporto (e ausilio) alla generazione della realtà oggetto di interesse[40]; forme di supporto nelle quali non è possibile stabilire, in quale misura, concretamente, le dinamiche dell'IA o gli ausilî tecnologici abbiano offerto un contributo rilevante: maggioritario, minoritario, primario, secondario, ecc. Per questo, a nostro avviso, nella prospettiva che assumiamo nel presente contributo, ci sembra di poter evidenziare come la correlazione fra l'opera e l'autore[41] sia il tratto distintivo che consenta di sciogliere – o, quantomeno, lievemente allentare – il nodo relativo al (possibile) senso dell'operare umano, non già in generale, ma allorché questo entri in rapporto con le dinamiche di produzione digitale, che vorrebbero coadiuvare, se non sostituire, le azioni umane e i suoi caratteri fondamentali. Là dove carattere essenziale dell'opera è dare, appunto, l'incipit creativo, l'input immaginativo, da cui il processo scaturisce – nel momento in cui, invece, poniamo l'attenzione sulle funzioni di supporto tecnologico, queste, per quanto accurate, procedono sempre, si potrebbe dire, ‘a rimorchio’ dello ‘stimolo’ iniziale, lanciato dall'essere umano in via autonoma.
Da sempre si è discusso, anche nell'àmbito teorico-letterario, in merito ai complessi rapporti fra opera ed autore[42]: in che limiti l'autore è legato alla sua opera? E in che misura l'opera si rende indipendente dall'autore stesso? Le caratteristiche personali dell'autore si riflettono sull'opera (e nell'opera)? Notava, così, Michel Foucault: «"Che cos'è un'opera?", che cos'è questa strana unità alla quale diamo il nome di opera? Quali elementi la compongono? Non è forse un'opera ciò che è stato scritto da colui che ne è l'autore?»[43]; e così una pluralità di problemi: «se un individuo non fosse un autore potremmo dire che ciò che egli ha scritto o detto, o ciò che egli ha lasciato fra le sue carte, ciò che è stato riportato dei suoi commenti potrebbe essere chiamata un'"opera"?»[44]. E questioni, altrettanto spinose, emergono – seguendo, ancora, Foucault – allorché si appunti l'attenzione sull'autore: «tutto ciò che egli [l'autore] ha scritto o detto, tutto ciò che egli ha lasciato, fa parte della sua opera?»[45].
Tali domande, invero fondamentali, in sede di teoria del diritto assumono un rilievo diverso, perché, in tal caso, emerge un nesso fondamentale, che non può essere eluso, là dove abbiamo sottolineato che la creazione e la generazione dei concetti e delle idee (che non possono non essere, naturalmente, a questo punto, anche concetti giuridici e idee giuridiche) non si deve sviluppare a partire da un supporto digitale, informatico, tecnologico, ma deve emergere grazie allo sviluppo autonomo dell'essere umano. E tale nesso non può essere eluso – sia detto in via incidentale, e anticipando quanto diremo nel prossimo paragrafo – giacché, con il diritto, non entriamo in contatto con opere di natura (solamente) letteraria[46], ma prendiamo contatto con testi di natura autoritativa, frutto di un linguaggio 'amministrato'[47], che prescrivono condotte e vincolano deonticamente, determinando conseguenze pratiche di rilievo. In quest'ottica, l'identificazione della fonte è per certi versi cruciale.
Il pensiero articola idee, contenuti di pensiero[48], certamente, a partire da prospettive, orientamenti, indirizzi formulati in altre espressioni di pensiero, elaborate da altri esseri umani. Nessun pensiero esibisce una integrale autonomia: ogni pensiero è, entro una certa misura, eterodiretto. Ma non è eterodiretto allorché tali contenuti di senso vengano autonomamente rielaborati, sviluppati, affinati. La riflessione non si può generare da un supporto statistico che offra una pluralità di dati variegati, sulla base dei quali potremmo estrapolare eventuali informazioni, ragguagli, comunicazioni, indicazioni, più o meno generali, più o meno specifici, ma non già articolare, concretamente, pensieri, forme concettuali, idee.
Perché, dunque – viene fatto di domandarsi –, non assumere come base per lo sviluppo delle proprie modulazioni concettuali, i 'prodotti', ad esempio, dell'IA generativa[49] (come i contenuti che riescono ad offrire ChatGPT, Copilot, Gemini, ecc.[50])? Del resto, però, è necessario anche constatare come tali dispositivi, se adeguatamente interrogati, non millantano presunte qualità di 'scrittori' o di 'autori', possessori di 'coscienza', ma affermano – se appositamente interrogati, e il test lo può svolgere chiunque, in qualsiasi momento – che sono semplicemente meccanismi addestrati dal produttore per reagire con stimoli adeguati a domande (più o meno) correttamente formulate – non affermano di possedere una identità autoriale[51].
Essi, dunque, non si assumono nessuna paternità dell'opera, ma configurano il proprio lavoro come una attività di fabbricazione testuale priva di possibile creatività od originalità – per quanto, ad oggi, si discuta sempre di più di ectipi, quali realtà intermedie fra il falso prodotto e l'archetipo originale[52]. Essi, già in questa condizione, dunque, manifestano, con evidenza, una contraddizione performativa[53]: se essi non riescono a veicolare contenuti di senso originali e autonomi; se essi, dunque, non dànno luogo ad un processo formativo complesso ed esistenzialmente connotato, quali contributi possono fornire allo sviluppo del pensiero concettuale, se non una mera mèsse di informazioni – sintetizzate in modo straordinario e con una efficienza e rapidità sbalorditive – delle quali possiamo naturalmente giovarci, sì, ma a scopi primariamente strumentali e funzionali? Si può, naturalmente, far ricorso a tali sistemi e meccanismi per cercare di affrontare e risolvere problematiche pratiche, o per approfondire nodi tematici di specifico interesse, ma non risulteranno mai arricchiti di quel travaglio e (inquieto) lavorìo esistenziale che, in ogni caso, connota il processo di formazione creativa[54]: un essere umano da un solo testo (di qualsivoglia tipologia) può ricavarvi suggestioni molteplici; i sistemi di IA sembrano, invece, spesso arenarsi in un utilizzo autoreferenziale (come accennavamo nella introduzione, e come ben si nota in letteratura), che, per quanto ben architettato, lascia talvolta spazio al dubbio e all'incertezza[55]. Una fonte autentica, dunque, di pensiero e di idee è derivabile soltanto là dove sussista un intimo legame esistenziale fra l'opera e il suo autore[56]. Se ciò sembra valere in termini generali (ancorché qui si debba assumere, parzialmente, un certo beneficio d'inventario, riguardando questioni teoriche profonde e filosoficamente meritevoli di spazio e di riflessioni ulteriori), a fortiori vale per la dimensione giuridica[57].
Ciò implica, peraltro, una consapevolezza drammatica: come si riesce a capire se tale legame – fra opera ed autore – realmente sussista, oppure no? Subentra, in tal modo, una questione fondamentale di natura etica; giacché è nella profondità esistenziale che si ravvisa il senso dell'opera, ciascuno di noi sa, dentro di sé, se ciò che ha creato, prodotto, generato è frutto di un autentico processo esistenziale, di una elaborazione contenutistica, talora complessa e articolata, talvolta semplice e lineare, ma certamente autentica, perché frutto del convergere, di intuizione e sentimento, capacità di concettualizzazione e orientamento (anche affettivo ed emotivo) nel mondo. È forse utile riabilitare una visione che, per quanto stratificata e difficile da cogliere, possa rivalutare quale categoria essenziale dell'essere umano non già la dimensione della razionalità strettamente intesa, quanto la dimensione della immaginazione radicale[58], della impronta eminentemente creativa del pensare e agire umani.
La dimensione dell'immaginazione, per Cornelius Castoriadis, rappresentava il campo d'azione fondamentale in cui sia la filosofia, che la politica democratica, avevano trovato nuovo terreno di sviluppo e di crescita. Riposa, qui, la forza immaginativa della (e delle) società, in cui i vari elementi strutturali non si lasciano causare, in via diretta, da forme precedenti, ma si lasciano semplicemente condizionare da queste ultime: in tal senso, «la creazione umana come genesi ontologica è bensì intesa da Castoriadis come ex nihilo ma non cum nihilo né in nihilo»[59]: cionondimeno, è in questa capacità di creare nuove forme[60] che riposa il senso della esperienza individuale e collettiva. Vi è, certo, condizionamento, ma non causazione, rispetto alle forme precedenti; così come vi è tensione creativa e immaginativa fra il soggetto che elabora nuove idee e nuove istituzioni, nei vari momenti, più o meno felici, in cui le società si trovano ad operare[61].
3. Produzione giuridica, attuazione, ragionevolezza pratica
Anche le istituzioni, infatti, vivono di questa tensione immaginativa. Se da tali aspetti di natura più descrittiva, passiamo al lato prescrittivo del diritto, ci rendiamo conto come il problema non muta, in fondo, granché. Tutta la grande tradizione giuridica occidentale ha stabilito un rapporto stretto, un nesso indissolubile, tra l'autore e il suo prodotto. È il legislatore (autore) che produce le leggi (prodotto). La figura del legislatore è figura mitica, semi-sacrale[62], la quale, naturalmente, non è l'unica a comporre il peculiare mosaico del diritto. Vi è anche il giudice; vi è il giurista (e vi è, in un certo senso, anche l'avvocato)[63]. Ma il rapporto fra opera ed autore è sempre un legame stretto e indissolubile. È il giudice che produce la sentenza; è il giurista che formula pareri, offre elementi di dottrina, elabora concetti dogmatici e concezioni teoriche, che possono essere di ausilio, a loro volta, per il giudice stesso, e per il legislatore (si parla, appunto, di interpretazione giudiziale, dottrinale, autentica[64]), e quindi rivestire un carattere indirettamente vincolante.
Torna, qui, dunque, la dimensione dell'autenticità, quale chiave di volta per restituire al prodotto normativo nella sua generalità e astrattezza (nel caso della norma legislativa), o nella sua individualità e concretezza (nel caso della sentenza giudiziale)[65], i caratteri essenziali che ne consentono una riconducibilità al produttore che è, in tale ipotesi, soggetto autoritativo creatore di prescrizioni vincolanti per la collettività[66] (nel caso del legislatore), o creatore di prescrizioni vincolanti per le parti in causa (nel caso del giudice).
Per di più, constatiamo anche una coincidenza fra il lessico tecnico-giuridico e lo sfondo teorico-filosofico, che innalza la questione a un grado più complesso di delucidazione e astrazione: con interpretazione autentica, com'è noto, ci si riferisce, soprattutto a partire dall'età della codificazione e dalla Rivoluzione francese, all'interpretazione offerta dal legislatore stesso alla legge da lui prodotta, e affonda le radici nel diritto romano e nelle esigenze di centralizzazione esclusiva del potere politico sovrano, che trovano una loro espressione, nitida, nel Corpus iuris civilis giustinianeo (si pensi, appunto, alla celebre costituzione imperiale C.1.14.12., emanata nel 529 d.C., pochi mesi dopo la pubblicazione della prima edizione del Codice, che attribuiva all'autorità imperiale il potere esclusivo di interpretazione delle norme, ridisegnando, così, l'assetto della gerarchia delle fonti e rispondendo alle esigenze di certezza e chiarezza del diritto contenute nel Novus Codex)[67].
Quanto accennavamo nel paragrafo precedente, riflettendo sull'intrinseco rapporto fra opera ed autore quale cifra essenziale che possa restituire un senso al nostro pensare e al nostro agire, eravamo, ancora, in un certo senso, a un livello più basilare, in cui, evidentemente, gli artefatti culturali a cui accennavamo non erano ancora delineati nelle loro strutture più specifiche. Si assumeva, più complessivamente, l'esigenza di tale intima connessione, e, per questo, potevamo (provvisoriamente) arrestarci nel sottolineare la portata cruciale di tale intimo legame.
Ma allorché ci si confronti, in modo più diretto, con la sfera giuridica, subentra un elemento ulteriore: il diritto non solo descrive (per quanto possa essere in grado di farlo, e, parzialmente, fa, poiché esso oltre a regolare, provvede a costituire, altresì, la realtà politico-sociale, creando-descrivendo nuovi mondi e contesti[68]), ma, soprattutto, orienta le condotte, prescrive comportamenti: là dove tali prescrizioni siano violate ne deriva, tendenzialmente, la possibilità, potenziale, della sanzione[69].
È qui in gioco, quindi, non solo una componente di rilevazione e registrazione ontologica del mondo, ma subentrano anche degli effetti pratici, e dei rischi a cui il destinatario della norma può andare incontro nel caso in cui non ottemperi a quanto prescritto.
E allora, il nesso opera-autore incontra un terzo elemento, quello del destinatario, che, per quanto essenziale anche in altri territori di riflessione abitati da stringenti esigenze ermeneutiche (si pensi, ad esempio, e ancora, al contesto letterario), assume nella sfera giuridica una dimensione peculiare e cardinale. Il 'prodotto' normativo, autentico, ed esistenzialmente connotato, magari pur anco stratificato, nelle sue diverse componenti interpretative, dalla riflessione e concettualizzazione dottrinali, deve trovare un terreno fertile dove adagiarsi, e in cui il messaggio normativo possa essere compreso.
Dove si incanala, perciò, questa logica di immaginazione radicale, la capacità, potente, di creazione di istituti e istituzioni, di norme vincolanti e dispositivi prescrittivi? Si incalana e si incunea nel fatto (e, al contempo, nella esigenza) della ricezione dei contenuti normativi da parte di utenti finali che debbono comprendere, con chiarezza, il portato semantico delle disposizioni. Ma il passaggio dalla astrattezza alla concretezza – che non è soltanto, appunto, l'attuazione della regola alla fattispecie concreta, ma anche, più in generale, il transito di un enunciato normativo verso condotte individuali o collettive (l'elaborazione dell'enunciato normativo da parte del suo destinatario e la sua successiva conversione in una condotta conforme) –, la trasposizione dell'ideale nel reale, del deontico nel fattuale, tuttavia, non è cosa che avviene in forme lineari e compiute.
Giacché, se non si vuole ridurre, appunto, l'essere umano a realtà basica (appunto: ad una sorta di 'automa'), che reagisce a stimoli – a input – con output di risposta più consoni e adeguati possibili, a guisa di cane di Pavlov, ma si cerca di disegnare un soggetto umano munito di agency e di capacità di orientamento nel mondo, tali disposizioni normative non saranno accettate, supinamente e tacitamente, ma verranno accolte soltanto se queste supereranno un 'filtro' di ragionevolezza[70] (a meno che, naturalmente, non si cada nella più cruda coercizione, tanto astratta quanto poco efficace a lungo termine, seppur parzialmente utile e necessaria), per mezzo del quale, appunto, subentrano una molteplicità di dimensioni che faranno inevitabilmente emergere, al di là delle regole a cui si dovrà ottemperare, una sfera di principî[71] a cui si dovrà aderire[72] (e che riposano alla base, e al di là, delle regole stesse).
L'adesione ai principî garantisce il rispetto delle regole: ma l'adesione ai principî è possibile facendo ricorso non già ad una forma di razionalità meramente formale, ma ad una forma di razionalità di natura eminentemente sostanziale[73], che, appunto, la dimensione tecnologica ha più difficoltà a comprendere e intercettare, giacché risulta una forma di razionalità orientata a valori etici (che, sul piano giuridico, si sostanziano in principî di diritto), e non già una forma di razionalità orientata alla semplice e mera adeguazione di (certi) mezzi a (e con) (certi altri) fini.
Per di più, la razionalità sostanziale implica, nel profondo, una condivisione, più generale, circa la dimensione della giuridicità e il senso che, nel suo nucleo interno, la costituisce. Tale dimensione afferisce, appunto, alla componente della ragionevolezza[74] come forma di accortezza pratica in cui il soggetto, introiettando la consapevolezza della irriducibilità della ragione alla esperienza culturale ed esistenziale, tenta di mediare fra possibili elementi contrastanti – appunto: fra ragioni logiche e ragioni emotive, fra concetti ideali e concetti affettivi, fra nozioni teoriche ed esperienza pratica –, e, in tale contemperamento, prova a giungere ad una situazione di parziale stabilità una volta che il circolo etico-normativo ha delineato un quadro di senso plausibile e argomentabile[75].
Che cosa è, tale ragionevolezza pratica, se non un altro modo, un'altra forma, per alludere a quella dimensione umano-centrica (seppur 'debole' e 'moderata') a cui abbiamo accennato in sede introduttiva? L'immaginazione opera in sede creativa, genera forme, idee, concetti, costruzioni intellettuali, ma anche istituti giuridici e politici, e, nei casi più importanti ed eclatanti, istituzioni (dicevamo nel paragrafo secondo); ma la ragionevolezza subentra in sede interpretativa[76], e cioè là dove tali forme, che risultano, sempre, indissolubilmente legate ad una dimensione normativa (in special modo, naturalmente, le forme giuridiche), debbono ricevere una loro implementazione in azioni di natura pratica: siano, queste, condotte attuative di norme generali da parte dei cittadini, o condotte specifiche attuative di sentenze individuali, da parte di soggetti coinvolti in una determinata causa o controversia; siano, ancora, forme di esecuzione o di applicazione da parte di funzionari, soggetti od operatori giuridici deputati a calare la norma nella realtà di riferimento. Sia l'immaginazione (che concerne ogni àmbito di pensiero e d'azione, e che si manifesta in sede produttivo-legislativa) che la ragionevolezza (che riguarda specificamente, in questa sede, l'esperienza giuridico-normativa sotto un profilo interpretativo-attuativo) sembrano tratti tipici (non già, necessariamente, elementi definitori: non è d’obbligo pervenire a tali qualifiche essenzialistiche)[77] degli esseri umani[78]. Ed è in questa prospettiva che vorremmo provare, ulteriormente, a riflettere.
4. L'esperienza storico-culturale, il diritto, la sfera tecnologica
La ragionevolezza ci consente di prendere contezza, infatti, della necessità di valorizzare quella che, nel corso del Novecento, è stata definita – da quel pensatore, complesso e articolato, che è José Ortega y Gasset – come logica storica o della ragion vitale[79] e che ha trovato, sul piano teorico-giuridico, una applicazione concreta grazie alla riflessione di un filosofo del diritto spagnolo (valorizzato in Italia, a suo tempo, da uno specifico contributo di Renato Treves[80]), Luis Recasens Siches, il quale, mutuando le categorie orteghiane parlò, appunto, di logica del ragionevole, proprio per alludere, contro le possibili derive matematizzanti nell'interpretazione giuridica, alla intrinseca dimensione storico-culturale del diritto e dell'esperienza giuridica (e in tal senso alludeva anche alla sentenza giudiziaria come totalità di significato[81]).
Allargando, in effetti, ancora più il raggio delle nostre considerazioni, notiamo come alla base delle escursioni teoriche qui condotte risieda una questione di carattere più generale, che lega le varie dimensioni che abbiamo rapidamente tratteggiato: autore, opera, destinatario, immaginazione, ragionevolezza, sono tutte componenti che rimandano ad una esigenza cruciale di ancoraggio del mondo giuridico al contesto storico e culturale. E tale ancoraggio al contesto storico-culturale rappresenta, a nostro avviso, assieme alla autenticità del soggetto nella sua sfera esistenziale ('creatore' e 'fruitore' del diritto), l'altro nucleo di resistenza, che non consente, fino in fondo, alle dinamiche tecnologiche di prendere integrale e totale possesso dei residui d'azione, libera e spontanea, che all'individuo, come alla società, sembrerebbero competere.
Il diritto assume fattezze intrinsecamente storiche perché, banalmente, esso è intessuto di storicità. È agevole notare come, sovente, ai fini della comprensione di un istituto giuridico, oltre alla analisi teorica in chiave sincronica, sia altresì necessario far ricorso ad una indagine di natura diacronica, o, viemeglio, ad una ricostruzione della sua genesi storica, affinché se ne possa comprendere, pienamente, la valenza e la portata normative, nonostante che, tale genesi storica, essendo situata alla base del processo di emersione esistenziale dell’insieme di norme, sia, di sovente, molto distante dalla fisionomia finale: distanza che è anche vicinanza, perché gli elementi genetici iniziali risultano capaci di riprodurre, con chiarezza, i nodi essenziali che costituiscono l’istituto.
Ma il diritto non è solo intessuto di storicità, esso è, appunto, storia: e non tanto nel senso per cui esso può essere frutto di una visione storicistica della realtà (visione ormai in parte superata, nonostante gli apporti cruciali che tale corrente ha fornito per svincolarci dalle astrattezze del giusnaturalismo teorico[82]), quanto perché il diritto è nel tempo[83], opera e vive dentro e attraverso il tempo, così come vive e opera nello spazio.
Non è probabilmente necessario (e ci porterebbe sicuramente molto lontano dalle esigenze, più circoscritte, di questo contributo), infatti, elencare i diversi modi con cui la dimensione temporale (che è qui sinonimo di storicità) subentra nella esperienza del diritto: è sufficiente rammentare, in modo quasi scolastico ma assai esemplificativo ed emblematico, come, a tutt'oggi, uno dei vari criterî ad hoc per risolvere, ad esempio nell'ordinamento italiano, possibili antinomie e contraddizioni fra norme, è proprio il cosiddetto criterio temporale, che, assieme al criterio gerarchico e di specialità, è a disposizione dell'interprete per garantire al diritto i margini (minimi) di operatività. In questo caso, il criterio temporale presuppone l'idea che la norma temporalmente successiva sia più adeguata per rispondere alle nuove esigenze sociali, o più idonea per trovare applicazione in un caso concreto emerso in via succedanea.
Ma una norma successiva sarà, in un secondo momento, e a sua volta, norma antecedente, perché destinata ad essere 'aggiornata' da una norma più adeguata e consona, appunto, al nuovo periodo storico. E in questo succedersi di atti giuridici si sviluppa, storicamente, il diritto, senza che, per questo, si voglia indicare, a mo' di una sorta di filosofia della storia, una possibile mèta od obiettivo finale a cui tale sviluppo potrebbe condurre, ma sottolineando, semplicemente, che il diritto vive di questa proiezione progressiva[84], la quale, nell'inanellarsi degli eventi e dei fatti normativi, trova nella storicità il suo naturale bacino esplicativo. Il diritto diviene freccia nel tempo e verso il tempo: aspetto, questo, ancora una volta, in contraddizione con la dimensione tipicamente rivolta al passato delle procedure operazionali dell'IA, in cui la componente del futuro acquista il carattere di semplice surrogato, e comunque aggiunta, in via discrezionale, dall'essere umano in chiave di orizzonte valoriale, ma che, se lasciata allo sviluppo delle macchine tecnologiche, risulta assente, giacché ciò di cui esse si alimentano sono masse statistiche tratte dal passato.
Ma la storicità del diritto, appunto, non vuole alludere solo al legame con il passato, ma anche, e soprattutto, alla intrinseca connessione fra passato e presente, alla dinamica del tempo come processo e sviluppo progressivi.
Diritto è tempo storico, ma è anche cultura: il diritto è radicato nei fatti[85] (ed è dunque connotato anche 'spazialmente'), quantunque da questi se ne distacchi grazie all'intrinseco orientamento normativo-valoriale[86], ed esso è, pertanto, cultura, perché collima con la combinazione che scaturisce dall'incontro tra fatti e valori. Si immerge nei fatti, perché il diritto risponde, normativamente, ad esigenze ed interessi che affiorano dalla società di riferimento, e tali esigenze ed interessi si delineano come fatti materiali di matrice economico-sociale.
Ciò non significa che il diritto si opponga alla natura, anzi: ha tratto, e trae, da tale dimensione, sempre nuovi sbocchi e possibilità di sviluppo[87] (si pensi, storicamente, alla teoria della 'natura delle cose'[88], ma si pensi, più semplicemente, alla contrapposizione fra giusnaturalismo e giuspositivismo[89]); ma il diritto, in ogni caso, è intrinsecamente artificiale, perché strumento diretto a limitare processi di sopraffazione e di ingiustizia che potrebbero generarsi là dove venissero lasciati a loro stessi. Ma tale artificialità è, in questo caso, sinonimo di 'cultura': il diritto è artefatto culturale, che trova una via intermedia di risoluzione nel riconoscere che esso non si riduce al mero fatto fenomenico (ché niente potrebbe dire o reclamare; giusta la legge di Hume e il principio della Grande Divisione[90]), né, tantomeno, si configura come mera dimensione valoriale, ma filtra, questa, attraverso norme, regole e principî che ne diano una sostanza e una forma più consona e adeguata; e grazie a tali principî e regole qualifica e disciplina in modo migliore (perché più coerente e congruo), e più adeguato, i fatti stessi.
Ma l'artificialità culturale del diritto non è l'artificialità dei processi tecnologici (o, viemeglio, non è a questa completamente riducibile): e ciò perché il diritto cerca di intrattenere quale opera culturale un rapporto stabile e duraturo sia con l'autore dell'opera, che con il suo destinatario, nella consapevolezza che il diritto e le forme giuridiche possono rinnovarsi soltanto se frutto di processi di immaginazione radicale (che è condizionata dal passato, ma non da questo causata) e di creazione che instaurano una frattura con la regolarità sociale e la sfera 'ordinaria'. Ciò, però, purché il prodotto normativo (esito dei processi immaginativi e creativi), fomite di possibili forme di alienazione (giacché sempre percepibile come alcunché di 'oggettivo', coattivo e indipendente), allorché ricada sul destinatario sia accolto da quest'ultimo in modo corretto, conveniente, adeguato.
Nondimeno, questo può verificarsi soltanto se il soggetto-destinatario coltivi una ragionevolezza pratica che sia alimentata dalla adesione a valori e principî che orientano e fondano quella stessa immaginazione radicale[91], che si pone alla base e alla genesi di ogni processo culturale e di ogni manifestazione storica[92] (e legittimano, entro un certo grado, la aspirazione a determinati ideali[93]). Dentro la condivisione di questi valori e principî (sempre frutto di un processo ininterrotto e bisognoso di dialogo tollerante e di confronto dialettico, entro un orizzonte etico-democratico) si può, appunto, cercare di ridurre quello iato che rischia sempre di generarsi fra chi emana la norma e chi è destinato a "subirla": ed è tale substrato, tale sfondo generale, garantito dalla sfera dei principî, che richiede di posizionare gli sviluppi tecnologici in una posizione di supporto e di ausilio alla dimensione etico-giuridica e non incanalare – detti sviluppi – dentro possibili (e potenzialmente esiziali) esiti sostitutivi[94].
5. Epilogo
In questo contributo si è cercato di rispondere, in via meramente provvisoria, ad alcuni interrogativi che emergono dall'avanzare dello sviluppo tecnologico (latamente inteso), nel momento in cui, quest'ultimo, tenda a porsi in parziale o totale distonia con un orizzonte che radica il diritto su un terreno di matrice esistenziale e storico-culturale. Le aporie che tale contrapposizione genera hanno costituito l'occasione per riflettere sui possibili residui di senso, che consentono, ancora, e a tutt'oggi, di pensare il diritto nelle forme classiche e nelle modalità in cui è stato, per secoli, concettualizzato e pensato (anche in ragione delle varie campane a morto che sono state lanciate e pronunciate nel corso degli ultimi anni, in virtù delle suddette evoluzioni tecnologico-digitali[95]).
Naturalmente, ciò non deve condurre, appunto, ad effettuare erronei e astrattati salti indietro, così come, del resto, appaiono talvolta eccessivi, e anzi tempo, certe configurazioni generali che vogliono delineare le attuali dinamiche della giuridicità in forme probabilmente più 'tecnologizzate' di quanto effettivamente non siano. Quei salti indietro, infatti, non sono possibili, così come non sono possibili incaute fughe in avanti. Vi è, più semplicemente, un mondo giuridico, un'esperienza culturale, che è frutto di secoli di sedimentazione[96] e che si è compendiata, altresì, in strumenti e metodi ermeneutici, in istituti e modalità di categorizzazione[97], che non possono essere pacificamente obliterati e annullati, ma dei quali si deve tenere conto, magari provando, altresì, ad implementarli nelle nuove modalità di sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata ai metodi interpretativi[98].
Più specificamente, si è cercato di mostrare come vi siano, appunto, residui concettuali, storici, culturali, che soltanto con estrema difficoltà possono essere superati con un unilaterale tratto di penna[99] (o con un click…), e che invece devono e possono essere conservati, sia perché si rivelano utili per garantire un ordine della convivenza orientato a giustizia, sia perché, dopotutto, proprio tali criterî, proprio tali immaginarî sociali, si rivelano a tutt'oggi operativi e, nonostante i vari percorsi, non sono stati ancora integralmente eliminati (forse, questo sì, fortemente scalfiti).
Nella consapevolezza di questo radicamento culturale del diritto, che vive nel tempo e nello spazio, e che dunque si proietta, in forme progressive, verso il futuro e in correlazione con le esigenze concrete degli esseri umani, il problema maggiore sembra risiedere proprio nel tentativo di rintracciare un equilibrio fra ciò che i sistemi tecnologici sono ormai in grado di realizzare e quegli spazi esistenziali in cui la normatività (giuridica ed etica) sembra ancora rivelarsi centrale per costituire àmbiti di senso e contesti d'azione (tenuto conto, peraltro, che una delle frontiere che si parano davanti, e che rappresenterà una pietra di inciampo futura e decisiva, sarà costituita proprio dalla immanente tensione fra vita analogica e mondo digitale, tra «corpi biologicamente analogici che abitano l'infosfera e l'esperienza immateriale di quest'ultima»[100]).
Nel cono d'ombra che si apre nei perenni tentativi di ricerca di un possibile equilibrio, in questo lavoro abbiamo cercato di identificare alcuni momenti cardinali, ancorché non esaustivi (opera, autore, destinatario, immaginazione[101], ragionevolezza), che abbiamo tentato di assumere quali possibili pietre angolari per un diritto che resiste al suo annullamento, alla sua sospensione, o, addirittura, al suo superamento.
Nelle forme di resistenza che il diritto, tuttavia, cerca di opporre, non vi è, appunto, una contestazione cieca, ma una contrapposizione a forme di 'alienazione' che trovano, sempre, come loro elemento architettonico, quello di distanziare l'uomo da ciò che esso possiede di più propriamente 'umano'. E allora, gli spazi per costruire questi orizzonti di resistenza non possono fare a meno della collaborazione di tutti gli esseri umani, che debbono vagliare, costantemente, i rischi e i vantaggi che offrono le possibilità tecnologiche, e in questo vagliare, scandagliare, esaminare, riflettere, debbono setacciare, a mo' di cribro, ciò che va accettato, e ciò che va rifiutato, ciò che va accolto e ciò che, invece, va rigettato.
