Sommario: 1. Premessa; 2. La distinzione tra fattispecie autonoma e circostanziata; 3. La dubbia natura del delitto di combustione illecita di rifiuti; 4. La sentenza n. 29222 del 2 luglio 2025. La ricostruzione degli orientamenti sull’art. 256 bis operata dalla Corte; 4.1. I confini tra elementi essenziali e accidentali del reato nella giurisprudenza di legittimità; 4.2. Il ragionamento seguito nella pronuncia. 5. Conclusioni.
1. Premessa
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in via inedita sulla incerta natura – reato autonomo o circostanza aggravante – della fattispecie prevista dal secondo periodo dell’art. 256 bis, co. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152[1]. Sin dall’introduzione della disposizione in parola, il nodo interpretativo era stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina, a causa di un’ambigua formulazione letterale. Le successive modifiche, intervenute in sede di conversione del decreto-legge istitutivo della fattispecie incriminatrice, hanno altresì indotto alcuni autori a ritenere che il legislatore avesse mutato il proprio orientamento a fronte di quanto emergeva dall’enunciato originario. D’altro canto, la quaestio non era stata ancora sottoposta al vaglio della giurisprudenza di legittimità, come di seguito si illustrerà.
Nella pronuncia, la Corte dapprima ha ricostruito il filone esegetico sui criteri di distinzione tra elementi costitutivi del reato e accidentalia delicti – delineato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza – e, infine, ha applicato tali principi per inquadrare la fattispecie come figura autonoma. La decisione del Giudice di legittimità pare aver cristallizzato un indirizzo interpretativo già emerso in riferimento alle altre previsioni incriminatrici del Codice dell’Ambiente e richiamato dai primi commentatori della norma. Si osserva, altresì, che un recentissimo intervento legislativo (D.L. 8 agosto 2025, n. 116[2]) conferma la qualificazione attribuita nell’arresto giurisprudenziale.
2. La distinzione tra fattispecie autonoma e circostanziata
La questione anticipata nel titolo del paragrafo è risalente[3], tanto da aver alimentato negli anni un intenso dibattito in materia, tuttora in corso. La stessa identificazione delle circostanze del reato è definita come «l’aspetto più problematico» della disciplina dell’istituto, evidenziato nella letteratura giuridica già all’indomani dell’adozione del Codice penale[4]. Com’è noto, infatti, il legislatore non ha espressamente contemplato una nozione di “circostanza”. Stante la mancanza di una differenza intrinseca con gli elementi costitutivi del reato – in riferimento ai quali si caratterizzano unicamente per il loro profilo funzionale[5] –, sull’interprete grava da sempre l’onere di tracciarne i parametri di distinzione.
La dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente delineato molteplici criteri per arguire la natura della fattispecie incerta. Alcuni autori si sono adoperati per classificarli secondo un «ordine gerarchico» graduato sulla base della loro risolutività – sono stati individuati, quindi, «criteri forti», «criteri deboli» e «criteri inutili»[6]. I medesimi sono stati vagliati dalle succitate Sezioni Unite Fedi[7]: la pronuncia si è distinta per il ruolo propulsivo nell’alimentare il dibattito in materia, costituendone un punto di riferimento per la letteratura giuridica e gli arresti giurisprudenziali successivi.
Pur a fronte del notevole sforzo esegetico profuso fino ad ora, gli indici summenzionati sono giudicati inefficaci nel dirimere le incertezze che caratterizzano talune norme di dubbia natura[8]. Si osserva infatti che, in ultima analisi, la determinazione della questione è rimessa esclusivamente al giudice che decide caso per caso, sicché non è possibile addivenire ad «interpretazioni prevedibili» in modo univoco. Ne consegue una perdurante oscillazione interpretativa: gli stessi dati normativi sono ricondotti talora nell’alveo delle circostanze, talora elevati a elementi costitutivi di autonome figure di reato[9].
Sulla base di tali considerazioni, diversi autori sollecitano il legislatore ad una maggiore chiarezza nella formulazione normativa attraverso la puntuale indicazione della qualificazione da attribuire alla singola fattispecie e della disciplina conseguentemente applicabile[10]. Tanto più se si considera che da questa distinzione discendono effetti significativi, tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale – in relazione, ad esempio, all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 69, c.p., o al computo del tempo necessario a prescrivere il reato o a determinare il giudice competente[11].
3. La dubbia natura del delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi
L’art. 256 bis, D.Lgs. 152/2006 è stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge dalla L. 8 febbraio 2014, n. 6[12], con il quale il Governo ha inteso fronteggiare la situazione emergenziale che opprime quella porzione del territorio della Regione Campania tristemente denominata «Terra dei Fuochi». Per contrastare i pericoli per la salute pubblica legati ai roghi di rifiuti sversati illegalmente, il legislatore è intervenuto sul sistema sanzionatorio del Testo Unico Ambientale[13] introducendo un delitto che colpisce in modo specifico i responsabili dei suddetti incendi.
La disposizione di cui sopra punisce distinte condotte ai commi 1[14] e 2[15], e prevede altresì due aggravanti speciali ai commi 3[16] e 4[17]. La fattispecie venuta in rilievo nella pronuncia ad oggetto del presente contributo è contenuta nel secondo periodo del primo comma – «nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni».
Fin dall’entrata in vigore del decreto, la dottrina ha avanzato osservazioni critiche sia in ordine all’impianto complessivo dell’intervento normativo, sia con riferimento alla specifica formulazione del reato[18]. Se in relazione alle ipotesi previste dai commi 3 e 4 non vi sono incertezze sulla loro natura circostanziale[19], si sollevano dubbi circa la qualificazione della norma in esame[20].
Alcuni autori prediligono la tesi del reato autonomo[21], sulla scorta della «particolare struttura del comma» e dell’articolo nel suo complesso, nonché in ragione del confronto con le simili disposizioni contenute nel T.U.A[22]. Altri indizi sono individuati nell’assenza di un «rapporto di specialità» con la fattispecie di cui al primo periodo – definita «condicio sine qua non» per l’inquadramento come circostanza[23] –, la mancata previsione di espressioni quali «la pena è aumentata»[24], nonché la ridefinizione della cornice edittale in modo autonomo rispetto all’altra ipotesi.
Benché la dottrina si sia espressa con letture pressoché unanimi, alcune voci hanno auspicato un intervento del legislatore, in sede di conversione, volto a ricollocare le due fattispecie in commi distinti. Ciò, al fine di scongiurare «l’insorgere di eventuali contrasti ermeneutici» che già si prevedevano[25].
Senonché le modifiche introdotte dalla L. 6/2014 si sono orientate in senso diametralmente opposto. Per un verso, difatti, l’ubicazione della norma all’interno della disposizione è rimasta invariata; per altro verso, i riferimenti ai «delitti di cui al comma 1» (nei commi 3 e 5) e i «fatti di cui al comma 1» (nel comma 4) sono stati sostituiti in «delitto di cui al comma 1» (comma 3), «fatto di cui al comma 1» (comma 4) e «reato di cui al comma 1» (comma 5). In letteratura si osserva, in antitesi rispetto alle antecedenti considerazioni sulla voluntas legis, che tale modifica lascia intendere la scelta del legislatore di ricostruire il periodo in analisi come circostanza[26].
Diversi commentatori pongono altresì l’accento sulle ulteriori ripercussioni che comporta la qualificazione della norma – in un senso o nell’altro – sull’accertamento dell’elemento soggettivo relativamente al carattere “pericoloso” del rifiuto. In un caso, è necessario verificare la consapevolezza da parte dell’imputato della peculiare natura dell’oggetto, secondo i consueti criteri di imputazione di cui agli artt. 42 e 43, c.p., per i delitti; nell’altro caso, è sufficiente appurare che egli non ne abbia conoscenza per colpa o per errore determinato da colpa, ai sensi dell’art. 59, co. 2, c.p.[27].
In definitiva, la disposizione ha generato un’incertezza applicativa rimasta priva di una chiara presa di posizione da parte della giurisprudenza di legittimità fino alla pronuncia qui annotata, analogamente a quanto accaduto con altre fattispecie prima dei relativi interventi chiarificatori della Suprema Corte.
In ultimo, si segnala che l’articolo oggetto della sentenza in commento è stato recentemente riformato, all’indomani – in senso proprio – del deposito delle motivazioni, per effetto dell’art. 1, lett. e) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116[28], convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233). Segnatamente, tra le plurime modifiche, è stato abrogato il comma 3 e inserito il comma 3 bis, il quale prevede ora due circostanze speciali: per entrambe sono contemplate due autonome cornici edittali, rispettivamente, una per la fattispecie di «combustione di rifiuti non pericolosi» e una per quella di «combustione di rifiuti pericolosi»[29]. La recente novella sembra inscriversi nel solco di quell’orientamento esegetico che già ravvisava nella formulazione originaria l’intenzione del legislatore di configurare la norma come fattispecie autonoma di reato, rendendo ancor più persuasiva l’opzione ricostruttiva adottata dal Giudice di legittimità[30].
4. La sentenza n. 29222 del 2 luglio 2025. La ricostruzione degli orientamenti sull’art. 256 bis operata dalla Corte
Nella sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dall’imputato avverso la decisione della Corte d’appello di Palermo, di conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Termini Imerese. Il predetto era stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art. 256 bis, D.Lgs. 152/2006, aggravato ai sensi dell’art. 99, c.p., e gli era stata comminata la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.
Con l’impugnazione a fondamento del giudizio si lamentava, in primo luogo, il travisamento di taluni dati istruttori ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p. – rectius il vizio di motivazione – e, in secondo luogo, la violazione della disposizione che prevede la fattispecie ascritta. Segnatamente, il ricorrente ne contestava l’erronea qualificazione in autonoma ipotesi di reato, e il conseguente mancato bilanciamento con altre circostanze ex art. 69, c.p. Il Collegio ha rigettato il ricorso, dichiarando l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo. È quest’ultima decisione, su cui è stato sviluppato un articolato percorso motivazionale, a costituire oggetto dell’analisi che segue.
Anzitutto, la Corte evidenzia che nella giurisprudenza di legittimità il tema era stato affrontato ancora solo in via incidentale. In particolare, nella pronuncia Sancilles[31] si è affermato che l’art. 256 bis del T.U.A. «ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono affiancati tre circostanze aggravanti ai commi 1, al 3 e al 4», riconoscendo l’ipotesi su cui verte la decisione de quo come circostanza aggravante, sebbene in modo implicito. L’enunciato è stato poi ripreso, nei medesimi termini, dalla successiva sentenza Baldi[32] citata.
Ai fini della diversa configurazione come reato autonomo, di converso, la S.C. non attribuisce rilevanza alcuna a quanto espresso in altra pronuncia[33] relativa all’art. 256, comma 4, T.U.A.[34] – «è certamente ipotesi autonoma di reato» –, sulla scorta della marcata divergenza tra le condotte previste dalle due disposizioni.
La Corte si avvale, viceversa, di alcuni passaggi argomentativi tratti da una risalente decisione[35] inerente all’art. 51 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22[36], poi sostituito dall’art. 257, D.Lgs. 152/2006 («Bonifica dei siti»)[37]. Nella richiamata occasione decisoria si ritiene «soluzione preferibile» quella di inquadrare come figura autonoma di reato l’ipotesi di inquinamento provocato da rifiuti pericolosi – prevista dal secondo periodo della disposizione summenzionata – sulla scorta di due differenti motivazioni. In primo luogo, il Collegio evidenzia che una diversa opzione esegetica sarebbe «difficilmente giustificabile» in ragione dell’unanime indirizzo ermeneutico che, similmente, interpreta l’art. 51, D.Lgs. 22/1997, come fattispecie autonoma di reato – in relazione all’aggravio di pena prescritto per lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi[38]. In aggiunta, la pronuncia ritiene verosimile che il legislatore intendesse sottrarre al bilanciamento tra circostanze la condotta penale ivi analizzata (definita «di forte allarme sociale»), rimessa al giudice ex art. 69 c.p. Ciò – a detta della Corte – al fine di scongiurare la compromissione dell’effetto deterrente della forbice edittale prevista dalla norma.
Nel successivo passaggio, la decisione in esame sottolinea quanto emerso nella relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo – di commento alla legge di conversione del decreto legge che ha introdotto l’art. 256 bis, T.U.A.[39] –, nella quale si avanzano alcune delle annotazioni critiche già illustrate dai primi commentatori della disposizione[40]. In particolare, lo studio evidenzia l’autonoma forbice edittale della norma de quo come elemento sintomatico della sussistenza di un reato a sé stante. Di contro, si mette in rilievo la «cura» con cui il legislatore ha sostituito l’originaria indicazione ai «delitti di cui al comma 1» – nelle aggravanti dell’articolo – con un’espressione che si riferisce ora al medesimo comma come fattispecie unitaria. Ulteriore “indizio” dell’inquadramento quale circostanza si coglie, parimenti, nell’osservazione che l’unico carattere distintivo rispetto al primo periodo riguarda l’oggetto materiale della condotta – i «rifiuti pericolosi».
Nel prosieguo della disamina, la Corte menziona altresì alcune delle considerazioni sviluppate dalla dottrina succitata[41]. Secondo la ricostruzione del Collegio, anzitutto, se alcuni interpreti attribuiscono rilievo determinante alle modifiche attuate alla norma in sede di conversione – prediligendo la tesi della natura circostanziale – altri confermano comunque la sussistenza di un’autonoma fattispecie. Tra le opinioni più significative, in quest’ultimo senso, si segnala l’argomentazione secondo cui il primo comma della disposizione si configura quale reato «a fattispecie alternative», le cui condotte si differenziano per elementi «bilateralmente specializzanti». Su un versante, infatti, i rifiuti “pericolosi” hanno natura speciale rispetto a quelli “non pericolosi”. Per altro verso, la norma non opera un mero rinvio all’ipotesi di cui al primo periodo, bensì una ridefinizione del comportamento incriminato in cui difetta l’elemento del «deposito illegittimo del rifiuto»[42]. Infine, la Corte prende in considerazione il rilievo dottrinale per cui il plurale, sito nel rinvio operato dal comma 2 alle «stesse pene» del primo comma, rivela l’intentio legis di differenziare le due ipotesi contemplate nella prima parte dell’articolo.
In chiusura della ricognizione delle posizioni interpretative fin qui richiamate, il Collegio rammenta l’indirizzo ermeneutico sinora adottato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 256 e 257, D.Lgs. 152/2006[43]: nei casi in cui sono state esaminate le ipotesi che modulano la pena in modo differente ove sussista l’elemento “rifiuti pericolosi”, queste sono sempre state qualificate come fattispecie autonome.
4.1 I confini tra elementi essenziali e accidentali del reato nella giurisprudenza di legittimità
A seguire, la Corte si sofferma sulla differenziazione tra circostanze e fattispecie autonome operata nei più recenti arresti giurisprudenziali. In primis, si osserva come diverse pronunce a Sezioni Unite siano intervenute al fine di tracciarne dei confini, poiché, come detto in precedenza[44], non sussiste differenza «ontologica» alcuna tra gli elementi ascrivibili ad una o all’altra categoria. Dunque, la S.C. richiama alcuni dei principi espressi nelle summenzionate Sezioni Unite Fedi[45] – e ribaditi nella decisione Casani[46] –, con riferimento all’efficacia dirimente dei criteri individuati da dottrina e giurisprudenza.
Tra le argomentazioni ivi illustrate, si trattano i rilievi concernenti l’inadeguatezza del c.d. criterio del nomen iuris[47] e del «criterio topografico»[48]. Quanto al primo, si osserva come la rubrica del reato non costituisca indizio certo e univoco della volontà del legislatore[49]; in ordine al secondo, si evidenzia la sussistenza di circostanze aggravanti collocate in articoli separati dalla fattispecie base.
Ulteriore notazione richiamata concerne i c.d. «criteri strutturali»[50], che la predetta giurisprudenza ritiene «di maggior peso». In particolare, il principio secondo cui una fattispecie descritta mediante rinvio ad altro reato già formulato in diversa disposizione – «descrizione per relationem»[51] – è sintomatico della presenza di una circostanza aggravante. La pronuncia analizza anche il criterio della tecnica di determinazione della pena[52]: sebbene la previsione di sanzioni quantificate in rapporto proporzionale a quelle di altre fattispecie possa suggerire la configurabilità di una circostanza, la Corte sottolinea come numerose norme incriminatrici, pur contemplando simili criteri di computo della pena, siano indiscutibilmente considerate figure autonome[53]. Similmente, si rammenta che in altri casi il legislatore ha altresì previsto circostanze aggravanti con sanzioni di specie diversa o con forbice edittale indipendente rispetto al reato-base (definite «circostanza c.d. “autonoma” o “indipendente”»)[54].
Il Collegio prende in esame anche il c.d. «criterio teleologico» (definito il «più seguito dalla giurisprudenza»)[55] e il criterio fondato sul principio del favor rei. Secondo il primo, la fattispecie è configurabile come autonoma quando tutela un bene giuridico differente da quello protetto dalla norma penale di riferimento. Quanto al secondo, le SS.UU. Fedi ne escludono l’applicabilità, evidenziando che si tratta di un principio circoscritto al solo ambito del diritto processuale – rectius probatorio – in relazione all’accertamento della responsabilità[56].
Il Collegio analizza poi quanto affermato in altre decisioni adottate nella medesima composizione. In particolare, nella sentenza Mills[57] si afferma che il corretto approccio per determinare la natura della disposizione dubbia consiste nell’indagare, in primo luogo, sul significato letterale della norma, asserendo dunque l’inutilizzabilità di altri criteri se questo è dirimente. Secondo questa prospettiva, sottolinea la Terza Sezione, il c.d. criterio strutturale assumere valore di mero indizio, analogamente agli altri parametri. Nelle successive Sezioni unite Casani[58], si ribadisce che le circostanze si definiscono «in rapporto di species a genus»: in questo modo – a detta della Corte – è stato riaffermato il peso del principio di specialità. Dell’ultima pronuncia richiamata, SS.UU. Mizanur[59], il Collegio evidenzia l’argomentazione concernente la portata di tale principio: nella decisione si sostiene infatti che esso costituisce, in senso negativo, una condizione «necessaria ma non sufficiente affinché possa trattarsi di elemento circostanziale».
La Corte rievoca, infine, la classificazione dei predetti criteri elaborata dalla dottrina – quasi all’unanimità. Secondo tale suddivisione, vi sono criteri «forti» di individuazione delle circostanze: il rapporto di specialità con il reato “base”, la presenza di formule come «la pena è aumentata»[60] e il rinvio esplicito alla disciplina del bilanciamento tra circostanze (nel senso di escluderne l’applicabilità alla fattispecie dubbia)[61]. Elementi definiti «deboli» sono invece quelli che riguardano la «tecnica normativa»: la descrizione fornita per relationem ad altra disposizione, l’attribuzione della denominazione di “circostanza” nella rubrica, il criterio della collocazione topografica, la determinazione della pena in modo proporzionale a quella di altro reato. Sono inseriti nell’alveo dei criteri deboli di riconoscimento della fattispecie autonoma, al contrario: la riformulazione della fattispecie senza rinvio ad altra norma, la previsione di un autonomo nomen iuris, l’inserimento della fattispecie incriminatrice in un articolo diverso da quello con cui è confrontato.
Segue, dunque, l’esposizione del percorso ermeneutico che ha condotto la Corte ad attribuire natura di reato autonomo alla disposizione in parola.
4.2 Il ragionamento seguito nella pronuncia
Nella disposizione oggetto di scrutinio, il Collegio rileva la presenza di plurimi indici che sembrano orientare verso la configurazione in un senso o nell’altro, sebbene tutti considerati «deboli» secondo la classificazione sopra delineata. In particolare, sotto il profilo della «tecnica legislativa», mirano ad una qualificazione come reato autonomo: l’ubicazione delle altre circostanze nel comma 3, e il rinvio operato dal secondo comma «alle pene di cui al comma 1». Elemento di senso contrario, anch’esso di analoga consistenza, è rappresentato dal summenzionato intervento legislativo sui commi 3, 4 e 5, in sede di conversione del decreto che ha tipizzato la fattispecie.
Nel passaggio successivo, la S.C. rileva invece la mancanza di indizi testuali dirimenti, quali il riferimento alla disciplina del bilanciamento di cui all’art. 69, c.p. (elemento che la dottrina definisce “forte”), o l’espressa denominazione come circostanza. Applicando il criterio strutturale – a sostegno della tesi sull’autonomia della fattispecie – la Corte valorizza poi la cornice edittale indipendente da quella prevista nel primo periodo.
Per la risoluzione della questione, tuttavia, la pronuncia adotta un criterio di tipo «sistematico», prendendo le mosse dall’intero impianto normativo delineato nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006. In via preliminare, si richiama la definizione di «rifiuto» contenuta nell’art. 183, lett. a)[62], nonché la classificazione operata dall’art. 184, co. 1[63], che distingue tra rifiuti «urbani» e «speciali» (secondo «l’origine»), e tra rifiuti «pericolosi» e «non pericolosi» (in base alla «pericolosità»). Il Collegio esclude che la seconda bipartizione possa fondarsi su di una asserita «specialità» dei primi rispetto ai secondi: al contrario, i rifiuti pericolosi si differenziano ab origine dagli altri, in ragione della presenza di specifiche sostanze o per il superamento di queste rispetto a determinati valori-soglia[64].
La pronuncia rileva altresì come il profilo sanzionatorio del decreto, similmente, tracci una netta linea di demarcazione fra attività illecite che riguardano rifiuti di una o l’altra categoria: così, negli artt. 255, comma 1, secondo periodo («abbandono di rifiuti»)[65], 256, comma 1, lett. b) («attività di gestione di rifiuti non autorizzata»)[66] e 257, comma 2 («bonifica dei siti», nel quale tuttavia si parla di «sostanze pericolose» e non rifiuti)[67]. Al termine dell’ampio ragionamento, la Corte asserisce, dunque, che la differenziazione «originaria» tra le due tipologie di rifiuti esclude la sussistenza di una distinzione fondata sul principio di specialità. Pertanto, l’applicazione del relativo criterio conduce ad affermare con incidenza decisiva l’autonomia della fattispecie incriminatrice esaminata.
A paragrafo 6 della sentenza in commento il Collegio conclude infine con la seguente massima: «ove l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 256-bis D.Lgs. 152/2006 abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, essa costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante, in ragione della differenza “originaria” tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alla presenza o meno di sostanze tout court (rifiuti pericolosi “assoluti”) ovvero di sostanze pericolose in determinate concentrazioni (rifiuti “speculari” pericolosi), con conseguente esclusione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti pericolosi dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.».
5. Conclusioni
La pronuncia della Corte segna un passaggio significativo nella tormentata vicenda ermeneutica dell’art. 256 bis, T.U.A. L’opzione esegetica adottata appare coerente con l’assetto sistematico della disciplina e con gli orientamenti già consolidati in materia di diritto penale ambientale.
La recente novella legislativa del 2025, sembra confermare la linea interpretativa delineata dalla Corte, rafforzandone la tenuta anche sul piano normativo. In particolare, come già rilevato, muovono nella medesima direzione sia l’attribuzione della denominazione di «combustione di rifiuti pericolosi», sia l’introduzione di un’ulteriore cornice edittale autonoma per la fattispecie in parola.
Resta ora da verificare, sul piano applicativo, se tale approdo sarà in grado di garantire stabilità ermeneutica della norma, o se nuove incertezze continueranno a emergere nella prassi giurisprudenziale. L’auspicio è che questo arresto possa rappresentare un utile stimolo per alimentare il dibattito sulla distinzione tra elementi costitutivi ed accidentali del reato, nella prospettiva di addivenire a criteri più chiari, e prevedibili, idonei a scongiurare in futuro le oscillazioni interpretative sin qui registrate che hanno a lungo segnato la sorte di molteplici disposizioni.
