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Pubbl. Sab, 23 Dic 2023

La convivenza prematrimoniale va computata nella determinazione dell´assegno divorzile

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Con pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, Sent., ud. 26/09/2023, dep. 18/12/2023, n. 35385 è stato sancito come la convivenza prematrimoniale debba essere considerata ai fini del diritto e alla quantificazione dell´assegno divorzile


La Suprema Corte nella sua massima funzione nomofilattica, con la pronuncia in commento, si è espressa ancora una volta in tema di assegno divorzile, sancendo il principio secondo il quale la convivenza prematrimoniale che anticipi la formazione del vincolo familiare dal punto di vista giuridico, debba essere considerato al fine di determinare sia la sussistenza del relativo diritto, sia la sua quantificazione.

In particolare, la Corte, richiamati i precedenti giurisprudenziali in contrasto, ha espresso il seguente principio di diritto:

Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che la convivenza prematrimoniale che abbia i medesimi requisiti di quella coniugale e sia pertanto ad essa assimilabile - rinvenendosi una differenziazione esclusivamente nell'inquadramento giuridico - debba essere computata ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.


Note e riferimenti bibliografici