Pubbl. Gio, 19 Feb 2026
La sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto: verso il consolidamento della famiglia pluralistica
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Giorgia Ferraro

La sentenza n. 7 del 2026 della Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui esclude la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, superando la sentenza n. 2 del 1998. La Corte rilegge la ratio della sospensione alla luce dell’art. 2 Cost., fondandola sulla tutela del legame affettivo stabile e sull’inesigibilità morale di atti interruttivi in costanza di convivenza. L’analisi evidenzia il superamento del formalismo coniugale, il ruolo dell’art. 3 Cost. nel controllo di ragionevolezza e le implicazioni sistematiche sul diritto patrimoniale tra conviventi.
ENG
The suspension of the statute of limitations between cohabiting partners: toward the consolidation of the pluralistic family model
Judgment n. 7 of 2026 of the Constitutional Court declares Article 2941(1), n. 1, of the Civil Code unconstitutional insofar as it excludes the suspension of limitation periods between de facto cohabitants, overruling judgment no. 2 of 1998. The Court reinterprets the rationale of suspension under Article 2 of the Constitution, grounding it in the protection of stable affective bonds and the moral inexigibility of interruptive acts during cohabitation. The analysis highlights the shift from marital formalism, the role of Article 3 in reasonableness review, and the systemic implications for patrimonial relations between cohabitants.Sommario: 1. Introduzione; 2. La sospensione della prescrizione tra coniugi e il precedente del 1998; 3. La convivenza di fatto come formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost.; 4. La ratio dell’art. 2941 c.c. e l’inesigibilità morale degli atti interruttivi; 5. Il superamento del formalismo: prova della convivenza e certezza del diritto; 6. Effetti sistematici e ricadute applicative; 7. Conclusioni
1. Introduzione
Con la sentenza n. 7 del 2026 la Corte costituzionale interviene su un istituto tradizionalmente collocato nell’ambito della tutela dei diritti e della certezza dei rapporti giuridici – la sospensione della prescrizione – attribuendogli una valenza costituzionale che ne ridefinisce il fondamento.
Dichiarando l’illegittimità dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui non contempla la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, la Corte non si limita a colmare una lacuna normativa, ma opera un consapevole superamento del precedente orientamento espresso nel 1998, riconducendo la disciplina della prescrizione alla tutela dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost.
La pronuncia si inserisce nel quadro di una concezione pluralistica della famiglia ormai stabilmente affermata, nella quale la rilevanza costituzionale del legame affettivo e solidaristico prevale sul dato formale dello status matrimoniale. Ne deriva una decisione di particolare rilievo tanto per il civilista, quanto per il costituzionalista, chiamato a misurarsi con l’incidenza diretta dell’art. 2 Cost. nei rapporti patrimoniali tra privati.
2. La sospensione della prescrizione tra coniugi e il precedente del 1998
L’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c. prevede che la prescrizione rimanga sospesa «tra i coniugi».[1]
Tradizionalmente, tale previsione è stata giustificata in ragione dell’esigenza di preservare l’unità familiare e l’armonia del rapporto coniugale, evitando che l’esercizio di atti interruttivi – di regola a contenuto contenzioso – potesse incrinare il vincolo affettivo.
Con la sentenza n. 2 del 1998[2], la Corte costituzionale aveva escluso l’estensione della sospensione ai conviventi di fatto, fondando la decisione - da un lato - sulla maggiore stabilità e certezza del matrimonio, quale vincolo giuridico formalizzato - dall’altro - sulla presunta incompatibilità tra la sospensione della prescrizione e una convivenza, ritenuta priva di elementi formali e temporali certi.
La decisione del 2026 supera entrambe le premesse, sia sul piano della ricostruzione della famiglia costituzionale, sia su quello della struttura dell’istituto prescrizionale.
3. La convivenza di fatto come formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost.
La sentenza n. 7 del 2026 si colloca all’esito di un lungo percorso evolutivo, giurisprudenziale e normativo, che ha progressivamente riconosciuto alla convivenza di fatto la dignità di vera e propria formazione familiare.
Già a partire dagli anni Ottanta, la Corte costituzionale aveva affermato la rilevanza costituzionale dei rapporti affettivi stabili anche al di fuori del matrimonio, riconducendoli all’ambito delle formazioni sociali tutelate dell’art. 2 Cost.[3] (sentenze n. 237 del 1986[4] e n. 404 del 1988[5]).
La Corte aveva difatti già chiarito che le convivenze more uxorio, in quanto espressione di legami affettivi caratterizzati da solidarietà e reciproca assistenza, non possono essere considerate giuridicamente irrilevanti. Pur ribadendo la posizione distinta e costituzionalmente qualificata della famiglia fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 Cost., la Corte riconosceva che anche la convivenza stabile integra una formazione sociale meritevole di tutela.
Successivamente, la giurisprudenza costituzionale ha compiuto un ulteriore passo in avanti utilizzando espressamente il termine “famiglia” con riferimento alla convivenza di fatto, sottolineandone la dimensione solidaristica e affettiva (sentenze n. 140 del 2009[6] e n. 213 del 2016[7]).
Con la sentenza n. 140 del 2009 la Corte aveva già iniziato ad affermare che «in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.»
Analoga impostazione si rinviene nella sentenza n. 213 del 2016 nella quale è stato affermato che «la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost.»
Questo percorso interpretativo ha trovato un decisivo consolidamento nella giurisprudenza più recente.
Dalla sentenza n. 148 del 2024[8], che ha esteso al convivente di fatto la disciplina dell’impresa familiare, fino alla sentenza n. 197 del 2025, in materia di congedi per assistenza a familiari disabili, la Corte ha ribadito la piena dignità costituzionale della famiglia composta da conviventi di fatto. In particolare, con la decisione n. 148 del 25 luglio 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 230, 230-bis, terzo comma, e 230-ter c.c., nella parte in cui non includono il «convivente di fatto» tra i familiari e non ricomprendono nell’impresa familiare quella cui egli collabori.
In tali pronunce la Corte ha espressamente richiamato il consolidarsi di una concezione pluralistica della famiglia, ormai affermatasi non solo nel tessuto sociale, ma anche nell’ordinamento giuridico.
Sul piano normativo, la legge n. 76 del 2016[9] ha fornito una definizione legislativa di conviventi di fatto, identificandoli come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Di particolare rilievo è la scelta del legislatore di configurare la registrazione anagrafica della convivenza quale strumento di agevolazione probatoria (procedura, utile per ottenere diritti in ambito assistenziale e familiare e non come requisito costitutivo del rapporto), confermando così che la rilevanza giuridica della convivenza discende dalla stabilità del legame e non da un atto formale.
4. La ratio dell’art. 2941 c.c. e l’inesigibilità morale degli atti interruttivi
Il nucleo argomentativo della sentenza n. 7 del 2026[10] risiede nella rilettura della ratio dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c.
Secondo la Corte, la sospensione della prescrizione non è funzionale alla tutela del vincolo matrimoniale in quanto tale, bensì alla protezione del legame affettivo e fiduciario che caratterizza una relazione familiare stabile.
In tale prospettiva, la sospensione opera quale riconoscimento della inesigibilità morale dell’esercizio di atti interruttivi durante la relazione. L’atto interruttivo della prescrizione, pur legittimo sul piano strettamente giuridico, assume infatti una valenza conflittuale che può risultare incompatibile con la continuità del rapporto affettivo e con la fiducia reciproca che ne costituisce il presupposto.
La Corte con la sentenza n. 7 del 2026 afferma che: «Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo. Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo. Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’art. 2 Cost.»
Ne discende l’omogeneità strutturale delle due fattispecie poste a confronto e l’irragionevolezza della disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost.[11]
5. Il superamento del formalismo: prova della convivenza e certezza del diritto
Uno degli argomenti più rilevanti – e più innovativi – della pronuncia riguarda il superamento dell’obiezione fondata sulla presunta incertezza temporale della convivenza di fatto.
La Corte osserva come l’ordinamento conosca numerose ipotesi di sospensione o interruzione della prescrizione fondate su presupposti di fatto accertabili solo a posteriori, talora anche di natura soggettiva (si pensi al dolo del debitore nell’occultamento del debito o al conflitto di interessi del rappresentante legale).
Ne consegue che non esiste un’esigenza sistematica di certezza ex ante che possa giustificare l’esclusione dei conviventi di fatto dall’ambito applicativo dell’art. 2941 c.c.
Ai fini della sospensione è sufficiente che l’inizio e la cessazione della convivenza possano essere accertati con certezza in sede giudiziale, mediante qualsiasi mezzo di prova. La registrazione anagrafica costituisce uno strumento probatorio privilegiato, ma non una condicio sine qua non per l’applicazione della disciplina, coerentemente con quanto già affermato dalla Corte in altre materie.
6. Effetti sistematici e ricadute applicative
La declaratoria di illegittimità costituzionale è destinata a produrre effetti rilevanti sul piano applicativo, in particolare nelle controversie tra ex conviventi aventi ad oggetto restituzioni di somme di denaro, mutui informali, contributi patrimoniali maturati nel corso della convivenza.
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, da un lato, qualifica molte attribuzioni patrimoniali effettuate durante la convivenza come adempimento di obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità delle prestazioni; dall’altro, il riconoscimento, in presenza di determinati presupposti, dell’azione generale di arricchimento senza causa.
Di particolare rilievo è, inoltre, la precisazione secondo cui la nozione di conviventi di fatto, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, comprende tanto le coppie eterosessuali quanto quelle omosessuali, assicurando un’applicazione della disciplina coerente con il principio di eguaglianza e pienamente inclusiva sul piano soggettivo.
7. Conclusioni
La sentenza n. 7 del 2026 rappresenta una tappa significativa nel processo di evoluzione del diritto di famiglia.
La Corte costituzionale riafferma che, ove la ratio di una disciplina sia radicata nella tutela di valori sostanziali quali l’affectio, la solidarietà e la fiducia reciproca, il dato formale del matrimonio non può costituire un discrimine decisivo.
Attraverso l’estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto, la Corte consolida una lettura dell’art. 2 Cost. come parametro direttamente operante anche nei rapporti patrimoniali tra privati, riaffermando che la tutela della persona e delle sue relazioni fondamentali non può arrestarsi di fronte a categorie giuridiche ormai superate dall’evoluzione sociale e normativa.
Emerge che la tutela della persona e delle relazioni fondamentali non può arrestarsi dinanzi a categorie giuridiche formali che l’evoluzione sociale e normativa ha progressivamente superato.
[1] Art. 2941, comma 1, n. 1, c.c.
[2] Corte Cost., 15 gennaio 1998, n. 2.
[3] Art. 2 Costituzione
[4] Corte Cost., 7 luglio 1986, n. 237
[5] Corte Cost., 13 aprile 1988, n. 404
[6] Corte Cost., 15 aprile 2009, n. 140
[7] Corte Cost., 21 luglio 2016, n. 213
[8] Corte Cost., 25 luglio 2024, n. 148
[9] Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36 ss
[10] Corte Cost., sent. 1° dicembre 2025 – 2026, n. 7
[11] Art. 3 Costituzione