Pubbl. Mer, 7 Gen 2026
Nullità dei contratti di carte revolving promossi da soggetti non iscritti nell ´ elenco UIC
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Giuseppe Anfuso

La Corte di cassazione, con sentenza 13 maggio 2025, n. 12838, ha affermato la nullita ?dei contratti di apertura di credito utilizzabili mediante carta revolving quando la promozione e la sottoscrizione avvengono presso fornitori di beni o servizi non iscritti nell ?elenco UIC degli agenti in attivita ? finanziaria. La nullita ?discende dalla violazione di norme imperative poste a presidio della legalita ?dell ?intermediazione finanziaria, della prevenzione del riciclaggio e, in via riflessa, della tutela del consumatore.
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With judgment no. 12838 of 13 May 2025, the Italian Supreme Court held revolving credit card agreements null where they are promoted and signed at merchants not enrolled in the UIC register of financial agents, due to the breach of mandatory rules safeguarding the integrity of the financial system, anti-money-laundering purposes and consumer protection.Sommario: 1. Introduzione: la funzione nomofilattica e l’interesse pubblico alla regolarità dell’intermediazione. 2. Quadro normativo: D.Lgs. 374/1999 e D.M. 485/2001. 3. Qualificazione della carta revolving. 4. Riserva di attività e perimetro della deroga per i fornitori convenzionati. 5. Norma imperativa e nullità ex art. 1418 c.c. . 6. Il consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali. 7. Effetti restitutori e interessi legali. 8. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione: la funzione nomofilattica e l’interesse pubblico alla regolarità dell’intermediazione
La sentenza della Corte di cassazione 13 maggio 2025, n. 12838, resa in esito a rinvio pregiudiziale, interviene su un contrasto interpretativo con rilevanti ricadute applicative: la validità dei contratti di apertura di credito utilizzabili mediante carta revolving quando la conclusione avviene presso un fornitore di beni o servizi convenzionato con l’intermediario, ma privo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria1.
La Corte individua l’asse portante della disciplina nella protezione di interessi pubblici: la regolarità del mercato finanziario, la prevenzione di condotte di abusivismo e la difesa del sistema da fenomeni di infiltrazione criminale; su tale base, la pronuncia ricostruisce la portata delle regole previgenti al D.Lgs. 141/2010 e afferma la nullità dei contratti che si pongono in violazione della riserva di attività.
2. Quadro normativo: D.Lgs. 374/1999 e D.M. 485/2001
L’assetto applicabile ai rapporti anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 è delineato, in via principale, dal D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, e dal relativo regolamento attuativo, D.M. 13 dicembre 2001, n. 485.
Il legislatore del 1999, nel recepire la Direttiva 91/308/CEE, ha introdotto un presidio di legalità dell’intermediazione funzionale anche agli obiettivi di prevenzione del riciclaggio. [5] In questa cornice, l’art. 3 del D.Lgs. 374/1999 riserva l’esercizio professionale dell’agenzia in attività finanziaria ai soggetti iscritti nell’elenco istituito presso l’UIC, rinviando al regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio2.
Il D.M. 485/2001 precisa che integra esercizio di agenzia l’attività del soggetto stabilmente incaricato da intermediari di promuovere e concludere contratti riconducibili alle attività finanziarie richiamate dall’art. 106 TUB. Lo stesso decreto individua, all’art. 3, comma 2, alcune ipotesi escluse dall’obbligo di iscrizione, tra cui: (i) la distribuzione di carte di pagamento; (ii) la promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni o servizi, di contratti riferiti all’acquisto dei propri beni o servizi in base a convenzioni con intermediari (credito finalizzato)3.
3. Qualificazione della carta revolving
La soluzione del caso dipende, in primo luogo, dalla qualificazione dello strumento. La carta revolving non svolge una mera funzione di pagamento; essa attribuisce al titolare una linea di credito utilizzabile entro un plafond e rimborsabile anche ratealmente, con applicazione di interessi.
Questa struttura la distingue dalla carta “charge”, che impone il pagamento in un’unica soluzione con addebito periodico e senza interessi. Nella carta revolving, invece, il titolare può (a) ripristinare integralmente il fido, mediante pagamento dell’intero importo utilizzato, oppure (b) rimborsare una quota, ottenendo una ulteriore dilazione onerosa.
Ne consegue che la revolving non è riconducibile, per funzione e disciplina, alla “distribuzione di carte di pagamento” rilevante ai fini dell’esclusione prevista dal D.M. 485/2001; essa opera come strumento di credito autonomo, con rapporto tendenzialmente continuativo e con possibilità di utilizzi ripetuti, non necessariamente ancorati al singolo acquisto originario4.
4. Riserva di attività e perimetro della deroga per i fornitori convenzionati
Il sistema normativo prevede una riserva di attività: la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento nei confronti del pubblico spettano ai soggetti iscritti nell’elenco UIC.
La deroga del D.M. 485/2001, art. 3, comma 2, lett. b), opera in un perimetro definito: il fornitore convenzionato può promuovere e concludere contratti solo quando il finanziamento è “unicamente” destinato all’acquisto dei propri beni o servizi (credito finalizzato).
La carta revolving, per contro, introduce una linea di credito utilizzabile nel tempo per esigenze ulteriori e diverse rispetto all’acquisto che ha dato avvio al rapporto. Per questa ragione, l’attività svolta dal fornitore non iscritto che promuove e fa sottoscrivere una revolving non rientra nella deroga e ricade nella riserva di attività5.
5. Norma imperativa e nullità ex art. 1418 c.c.
Accertata la violazione della riserva, si pone il tema della sanzione civilistica. La Corte qualifica le disposizioni in esame come norme imperative: esse tutelano interessi generali, connessi sia al controllo dei soggetti che intervengono nell’intermediazione, sia alla protezione del sistema finanziario da condotte illecite, sia alla salvaguardia dei consumatori.
Quando il contratto contrasta con una norma imperativa, l’ordinamento applica la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.. La previsione di presidi pubblicistici, e l’inserimento della disciplina nel quadro antiriciclaggio, rafforzano la qualificazione imperativa della regola e giustificano una reazione sanzionatoria che non resta confinata al piano amministrativo o penale, ma incide sulla validità del regolamento negoziale.
6. Il consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali
Prima dell’intervento nomofilattico, la giurisprudenza aveva registrato due linee: una favorevole alla nullità per violazione della riserva; l’altra incline a ricondurre la fattispecie alla distribuzione di carte di pagamento, con conseguente irrilevanza dell’iscrizione.
Dopo Cass. 12838/2025, la giurisprudenza di merito si è attestata sul principio affermato dalla Suprema Corte. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 18 settembre 2025, n. 2948, ha dichiarato di uniformarsi alla pronuncia di legittimità, ritenendo non decisive le eccezioni riproposte dalla parte resistente6.
Nello stesso senso, il Tribunale di Firenze, sentenza 18 settembre 2025, n. 2951, ha ribadito che la deroga prevista per i fornitori convenzionati non si estende alle carte revolving, in quanto strumenti di credito con funzione propriamente finanziaria7.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 12 giugno 2025, n. 1729, ha valorizzato la natura degli interessi protetti dalla disciplina, riconducendoli a preminenti interessi della collettività e alla tutela del sistema finanziario e del consumatore8.
7. Effetti restitutori e interessi legali
La nullità del contratto di apertura di credito revolving comporta la caducazione del titolo negoziale e l’applicazione delle regole restitutorie dell’indebito: ciascuna parte deve restituire quanto ricevuto.
In questo assetto, l’intermediario conserva il diritto al rimborso del capitale effettivamente utilizzato; sugli importi dovuti maturano interessi nella misura legale, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., e non al tasso convenzionale, perché l’obbligazione ha natura restitutoria e non corrispettiva9.
Quanto ai termini, l’azione di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.. La domanda di ripetizione, invece, resta soggetta alla prescrizione ordinaria; nei rapporti di durata, il dies a quo viene ricondotto all’ultima operazione rilevante o, secondo la ricostruzione accolta in giurisprudenza, al passaggio della posizione a sofferenza10.
8. Considerazioni conclusive
Cass. 12838/2025 stabilizza un indirizzo rigoroso in tema di intermediazione: la riserva di attività e l’iscrizione nell’elenco UIC non operano come mero adempimento formale, ma costituiscono condizione di legittimazione per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, inclusi quelli veicolati mediante carte revolving.
La pronuncia rafforza la prevedibilità delle decisioni e la certezza del diritto, anche perché la giurisprudenza di merito ha recepito tempestivamente il principio di diritto. Il successivo riordino operato dal D.Lgs. 141/2010 conferma, sul piano sistematico, la scelta legislativa di mantenere presidi selettivi sull’accesso all’attività di intermediazione, pur nel mutamento delle tecniche regolatorie.
1. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 13 maggio 2025, n. 12838.
2. D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
3. D.M. 13 dicembre 2001, n. 485.
4. D.M. 13 dicembre 2001, n. 485.
5. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 13 maggio 2025, n. 12838.
6. Tribunale civile di Firenze, sentenza 18 settembre 2025, n. 2948.
7. Tribunale civile di Firenze, sentenza 18 settembre 2025, n. 2951.
8. Corte d’Appello civile di Milano, sentenza 12 giugno 2025, n. 1729.
9. Art. 1284, comma 3, c.c.
10. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 13 maggio 2025, n. 12838.