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Concessione abusiva di credito e responsabilità della banca alla luce della giurisprudenza della Cassazione
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Pubbl. Sab, 3 Gen 2026

Concessione abusiva di credito e responsabilità della banca alla luce della giurisprudenza della Cassazione

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Giuseppe Anfuso
Laurea in GiurisprudenzaUniversità Ca´ Foscari di Venezia



L’articolo esamina la responsabilità della banca per concessione abusiva di credito alla luce di Cass., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840. La decisione qualifica come illecito aquiliano l’erogazione di finanziamenti a imprese in crisi prive di concrete prospettive di risanamento, richiedendo una rigorosa valutazione ex ante del merito creditizio, fondata su bilanci, andamento del patrimonio netto e business plan. Vengono ricostruiti quadro normativo, presupposti soggettivi e oggettivi dell’illecito, criteri probatori e ruolo del curatore. Il danno è delimitato all’aggravamento del dissesto, quantificato tramite il metodo della differenza dei netti patrimoniali.


ENG The article analyses bank liability for abusive granting of credit in light of Supreme Court, First Civil Division, 27 October 2023, no. 29840. The ruling qualifies as a tort the provision of financing to distressed companies lacking concrete prospects of recovery and requires a strict ex ante creditworthiness assessment based on financial statements, changes in shareholders’ equity and a sound business plan. The paper reconstructs the regulatory framework, subjective and objective elements of the tort, evidentiary standards and the liquidator’s role. Recoverable damage is limited to the worsening of the company’s distress, measured through the difference in net asset value.

Sommario: 1. Introduzione: la concessione abusiva di credito nel sistema del diritto bancario. 2. Il quadro normativo: disciplina bancaria e Codice della crisi. 3. L’evoluzione giurisprudenziale: verso la tipizzazione dei presupposti dell’illecito. 4. La sentenza Cass., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840. 5. Valutazione del merito creditizio e ruolo del business plan. 6. Criteri di accertamento della responsabilità della banca. 7. Danno risarcibile e metodo della differenza dei netti patrimoniali. 8. Considerazioni conclusive e prospettive di sviluppo.

1. Introduzione: la concessione abusiva di credito nel sistema del diritto bancario 

La concessione abusiva di credito costituisce oggi uno snodo centrale della responsabilità della banca intermediaria, in quanto esprime il punto di equilibrio tra libertà d'iniziativa economica dell'ente creditizio e tutela dell'affidamento dei terzi e del mercato. La fattispecie assume particolare rilievo in un contesto caratterizzato da forte fragilità del tessuto imprenditoriale e da una crescente attenzione, anche regolamentare, alla sana e prudente gestione del rischio di credito. 

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente tipizzato i presupposti dell'illecito, muovendo dall'idea che l'erogazione del finanziamento non sia un atto neutro, ma un intervento idoneo ad incidere sul destino dell'impresa finanziata e, di riflesso, sulla posizione dei creditori. In questo percorso si colloca la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, 27 ottobre 2023, n. 29840, che rappresenta il punto di approdo più recente nell'opera di sistemazaione del tema, in particolare con riferimento alle modalità di accertamento del merito creditizio e alla qualificazione del danno risarcibile a carico della banca finanziatrice [1].

2. Il quadro normativo: disciplina bancaria e Codice della crisi

La responsabilità per concessione abusiva di credito non trova una tipizzazione unitaria nella legislazione bancaria, ma si ricava dall’intreccio fra disciplina generale della responsabilità civile e norme speciali che governano l’attività creditizia.

Sotto il profilo civilistico, il fondamento è individuato nell’art. 2043 cod. civ., che impone il risarcimento del danno ingiusto cagionato con dolo o colpa, in combinazione con i canoni di correttezza, buona fede e diligenza professionale che qualificano l’attività dell’intermediario nell’esercizio di un servizio di rilevanza sistemica.

Sul versante speciale, il Testo unico bancario e la regolamentazione della Banca d’Italia impongono agli intermediari il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, traducendoli in precisi obblighi di valutazione del merito creditizio, di monitoraggio delle esposizioni e di corretta classificazione delle posizioni deteriorate.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza inserisce la concessione abusiva di credito in una prospettiva più ampia, che riguarda tanto la condotta dell’imprenditore quanto quella del finanziatore. L’art. 325 CCII disciplina il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori, sanzionando penalmente il dissimulato aggravamento del dissesto o dello stato d’insolvenza.[2] Tale previsione evidenzia che il credito concesso in presenza di una crisi irreversibile non è neutro, ma concorre a ritardare l’emersione della crisi e a comprimere le prospettive di soddisfazione dei creditori.

L’art. 22 CCII, a sua volta, inserisce la valutazione dell’affidabilità finanziaria nel più ampio sistema degli strumenti di emersione anticipata della crisi, imponendo assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente gli squilibri e, per quanto qui interessa, valorizzando i flussi informativi anche verso gli intermediari finanziatori.[3]

3. L’evoluzione giurisprudenziale: verso la tipizzazione dei presupposti dell’illecito

L’elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente chiarito che la responsabilità della banca per concessione abusiva di credito ha natura extracontrattuale e richiede la dimostrazione di una condotta colposa o dolosa di erogazione del credito a un’impresa già in stato di crisi irreversibile e priva di concrete prospettive di risanamento.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 14 settembre 2021, n. 24725, ha definito il nucleo della fattispecie, affermando che integra un illecito del soggetto finanziatore l’erogazione di credito, con dolo o colpa, a un’impresa che si trovi in evidente difficoltà economico-finanziaria, quando manchino concrete prospettive di superamento della crisi.[4] La Corte ha sottolineato che il parametro di giudizio è costituito dai doveri di prudente gestione dell’intermediario, chiamato a evitare il sostegno di imprese irreversibilmente decotte.

In parallelo, pronunce di merito – tra cui la decisione della Corte d’appello di Perugia 24 novembre 2021, n. 654 – si sono allineate a questo impianto, valorizzando la necessità di verificare se, al momento dell’erogazione, l’impresa disponesse di un serio percorso di riequilibrio e se la banca avesse svolto un’istruttoria effettiva, non meramente formale, sui dati contabili e prospettici.[5]

Successivamente, l’ordinanza Cass. 30 aprile 2024, n. 11566, ha ribadito la natura aquiliana della responsabilità della banca, precisando che non è sufficiente la mera esistenza dello stato d’insolvenza o della crisi, ma occorre l’accertamento della violazione delle regole sul merito creditizio, e cioè l’erogazione del credito in assenza di concrete e ragionevoli prospettive di superamento della crisi.[6]

L’orientamento che si è venuto a consolidare è, dunque, duplice: da un lato, si esclude la configurabilità dell’abuso quando la banca, sulla base di dati oggettivi, assuma un rischio ancora ragionevole, confidando in un piano di risanamento realistico; dall’altro, si afferma la responsabilità quando l’istituto sostenga artificialmente la permanenza sul mercato di imprese prive di qualsiasi chance di continuità.

4. La sentenza Cass., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840

La sentenza n. 29840/2023 interviene in modo puntuale sulle modalità di accertamento del merito creditizio e sulla struttura della motivazione del giudice di merito. La Corte cassa la decisione impugnata per motivazione meramente apparente, ritenendo insufficiente il richiamo a elementi generici, quali la modesta capitalizzazione, la “debolezza” dell’assetto economico, l’inadeguatezza delle garanzie o l’applicazione di interessi passivi elevati.

Secondo la Corte, ai fini dell’accertamento della responsabilità della banca è necessario un esame analitico della situazione economico-patrimoniale della società finanziata, mediante: (i) il riscontro dei netti patrimoniali nei singoli esercizi; (ii) la ricostruzione della loro evoluzione nel tempo, in relazione a utili e perdite; (iii) la verifica del nesso tra dinamica dei debiti verso banche e formazione di nuove immobilizzazioni all’attivo.

Particolare rilievo viene attribuito alla forma tecnica del finanziamento, nella specie un’apertura di credito in conto corrente, che comporta una correlazione strutturale tra incremento dell’esposizione verso l’istituto e crescita del patrimonio immobiliare dell’impresa. La Corte sottolinea che tale correlazione, se fondata su un progetto economico plausibile, può rendere non irragionevole l’assunzione del rischio da parte della banca; al contrario, in assenza di un piano credibile, essa può rappresentare un indice di aggravamento ingiustificato del dissesto.

Il messaggio è chiaro: il giudice di merito deve misurarsi con i dati di bilancio e con i documenti istruttori acquisiti dalla banca, abbandonando formule stereotipate e valutazioni meramente assertive sulla fragilità dell’impresa.

5. Valutazione del merito creditizio e ruolo del business plan

La valutazione del merito creditizio costituisce il fulcro operativo della distinzione tra legittimo esercizio dell’attività bancaria e concessione abusiva di credito. In questa prospettiva, la giurisprudenza più recente ha enfatizzato la centralità di una valutazione ex ante delle prospettive di continuità aziendale, fondata su un business plan ragionevole e verificabile.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 17 giugno 2025, n. 4937, ha affermato che integra abusiva concessione di credito l’erogazione di finanziamenti a un’impresa in stato di crisi o insolvenza in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, valutate ex ante sulla base di un piano aziendale serio.[7] Il giudice milanese ha precisato che la mera istruttoria di fido non è sufficiente a integrare un vero business plan quando manchi: (a) l’analisi dei dati economico-finanziari a supporto delle proiezioni; (b) la pianificazione dello sviluppo del progetto imprenditoriale; (c) la verifica dello stato di avanzamento delle iniziative programmate.

Analogo approccio è stato seguito dal Tribunale di Latina, con sentenza 15 luglio 2025, n. 1378, secondo cui non è decisiva, ai fini dell’esclusione dell’abuso, la situazione economica dell’impresa al momento della concessione del credito, se una valutazione prognostica, condotta ex ante su basi oggettive, consente di prospettare un’evoluzione futura non insolvente.[8]

Ne risulta un modello di merito creditizio che non si esaurisce nella lettura statica dei bilanci, ma impone una ricostruzione dinamica delle prospettive aziendali, attraverso scenari coerenti con i dati storici e con le condizioni del mercato di riferimento. In questo quadro, il business plan diviene lo strumento tecnico attraverso cui la banca dimostra di avere assunto un rischio ragionevole, mentre la sua mancanza o inadeguatezza può costituire indice sintomatico di negligenza.

6. Criteri di accertamento della responsabilità della banca

L’accertamento della responsabilità della banca per concessione abusiva di credito si articola attorno a tre profili: la condotta illecita, l’elemento soggettivo e il danno causalmente collegato all’erogazione del credito.

1. L’elemento oggettivo

L’elemento oggettivo consiste nell’erogazione di credito a un’impresa in stato di crisi conclamata o di decozione irreversibile, in assenza di concrete e ragionevoli prospettive di superamento della crisi. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 4 dicembre 2024, n. 10492, ha chiarito che la concessione è abusiva solo quando lo stato di crisi presenti caratteri tali da escludere qualsiasi realistica chance di riequilibrio, secondo la valutazione ex ante che un intermediario diligente avrebbe dovuto compiere.[9]

2. L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è integrato dal dolo o, più frequentemente, dalla colpa della banca, che viene in rilievo come violazione dei doveri di diligenza professionale e di prudente gestione. Il Tribunale di Pisa, con sentenza 31 ottobre 2024, n. 1274, ha puntualizzato che su chi deduce l’abusiva concessione grava l’onere di provare: (1) lo stato di decozione irreversibile dell’impresa al momento del finanziamento; (2) la conoscenza o conoscibilità di tale stato da parte della banca, desumibile dai dati contabili e informativi disponibili; (3) l’esistenza di un danno riconducibile alla prosecuzione artificiale dell’attività d’impresa.[10]

3. L’onere di allegazione specifica del curatore

Particolare attenzione è stata rivolta alla posizione del curatore fallimentare che agisce in responsabilità verso la banca. Il Tribunale di Trento, con sentenza 18 aprile 2025, n. 337, ha affermato che il curatore deve allegare in modo specifico gli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori dopo l’erogazione del finanziamento, indicando le operazioni non conservative che hanno determinato l’aggravamento del dissesto e dimostrando il nesso causale tra la disponibilità del credito e le ulteriori perdite.[11]

In tale prospettiva, la mera dimostrazione della prosecuzione dell’attività non basta; è necessario individuare quali scelte gestionali siano state rese possibili o favorite dal finanziamento ingiustificato, e in che misura esse abbiano inciso sul peggioramento della situazione patrimoniale dell’impresa.

7. Danno risarcibile e metodo della differenza dei netti patrimoniali

Uno dei profili più delicati della concessione abusiva di credito concerne la definizione del danno risarcibile e dei criteri di quantificazione.

La Corte di cassazione, con ordinanza 21 dicembre 2023, n. 35750, ha chiarito che il danno derivante dall’abuso non coincide con il mancato conseguimento di profitti da parte dell’impresa, ma con il peggioramento della sua situazione economico-patrimoniale, imputabile all’aggravamento della posizione debitoria che la banca avrebbe dovuto prevenire.[12] L’eventuale inettitudine della gestione a produrre utili non esclude, di per sé, l’esistenza del danno, quando risulti che la banca ha colpevolmente agevolato la prosecuzione di un’attività ormai priva di prospettive.

Nella prassi, il criterio privilegiato è quello della differenza dei netti patrimoniali: si confronta il patrimonio netto dell’impresa alla data del finanziamento (o del primo atto abusivo) con il patrimonio netto alla vigilia della dichiarazione di insolvenza o di fallimento. Il Tribunale di Milano, con sentenza 9 agosto 2025, n. 6492, ha ribadito che tale criterio deve essere applicato con prudenza, escludendo dai costi risarcibili quelli che l’impresa avrebbe comunque sostenuto in caso di tempestiva liquidazione, ma imputando alla banca le perdite ulteriori derivanti dalla prosecuzione dell’attività resa possibile dal credito abusivo.[13]

Sul piano della giurisprudenza di merito e d’appello, ulteriori pronunce – fra cui la sentenza della Corte d’appello di Milano 19 giugno 2025, n. 1788 – si sono mosse nella stessa direzione, richiedendo un’analisi puntuale delle poste di bilancio e una chiara individuazione del segmento temporale in cui l’intervento finanziario della banca ha inciso sull’aggravamento del dissesto.[14]

8. Considerazioni conclusive e prospettive di sviluppo

Il percorso giurisprudenziale in materia di concessione abusiva di credito, culminato nella sentenza Cass. 29840/2023, mostra una tendenza chiara: (i) rafforzare la responsabilità dell’intermediario nella valutazione del merito creditizio; (ii) esigere motivazioni giudiziali fondate su dati contabili e non su formule generiche; (iii) precisare i criteri di quantificazione del danno in termini di aggravamento del dissesto.

Il principio che emerge con maggiore nettezza è quello della valutazione ex ante della ragionevolezza del business plan e delle prospettive di superamento della crisi. Non è sufficiente una generica percezione della fragilità dell’impresa; occorre verificare se, al momento dell’erogazione, un intermediario diligente potesse ragionevolmente confidare nel successo del piano di risanamento o se, al contrario, la prosecuzione dell’attività fosse già priva di qualsiasi solida giustificazione economica.

Al tempo stesso, la giurisprudenza esclude automatismi: la mera esistenza dello stato d’insolvenza non comporta, di per sé, responsabilità della banca, così come l’esito negativo del progetto imprenditoriale non prova automaticamente la colpa dell’intermediario. Ciò che rileva è la qualità dell’istruttoria preventiva e la coerenza del rischio assunto con i dati disponibili in quel momento.

L’evoluzione normativa impressa dal Codice della crisi, con i meccanismi di emersione anticipata e con la disciplina dei finanziamenti prededucibili, impone un dialogo sempre più stretto tra funzione di sostegno al tessuto imprenditoriale e responsabilità dell’intermediario. In questo contesto, la digitalizzazione dei processi bancari e l’uso di strumenti algoritmici e di intelligenza artificiale per la valutazione del merito creditizio pongono nuove questioni: le scelte automatizzate dovranno essere sorrette da criteri trasparenti e verificabili, e non potranno tradursi in una deresponsabilizzazione dell’operatore umano.

La concessione abusiva di credito continuerà, verosimilmente, a costituire un terreno privilegiato di elaborazione giurisprudenziale, nel quale si confrontano esigenze di efficienza del mercato del credito, tutela dei creditori e salvaguardia delle imprese meritevoli. Il contributo offerto dalla sentenza n. 29840/2023 si colloca in questa traiettoria, indicando un metodo di indagine rigoroso, centrato sui dati di bilancio e sulle valutazioni prospettiche, che rafforza la funzione ordinatrice del diritto bancario in un’economia strutturalmente esposta al rischio di crisi d’impresa.


Note e riferimenti bibliografici

1. Cass., sez. I civ., 27 ottobre 2023, n. 29840.

2. Art. 325, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

3. Art. 22, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

4. Cass., sez. I civ., ord. 14 settembre 2021, n. 24725.

5. Corte d’appello Perugia, sez. civ., 24 novembre 2021, n. 654.

6. Cass., sez. I civ., ord. 30 aprile 2024, n. 11566.

7. Trib. Milano, sez. spec. imprese, 17 giugno 2025, n. 4937.

8. Trib. Latina, 15 luglio 2025, n. 1378.

9. Trib. Napoli, 4 dicembre 2024, n. 10492.

10. Trib. Pisa, 31 ottobre 2024, n. 1274.

11. Trib. Trento, 18 aprile 2025, n. 337.

12. Cass., sez. I civ., ord. 21 dicembre 2023, n. 35750.

13. Trib. Milano, 9 agosto 2025, n. 6492.

14. Corte d’appello Milano, 19 giugno 2025, n. 1788.