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Pubbl. Mar, 8 Dic 2015

Il procedimento di ingiunzione

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Valeria Lucia


Caratteristiche generali e fasi del procedimento monitorio.


Il libro IV del c.p.c., nel prevedere il ricorso a procedimenti definiti speciali, appresta una tutela per un numero limitato di diritti, poiché risultanti da determinati strumenti probatori. L’unica azione esercitabile con un procedimento monitorio è, chiaramente, quella di condanna, considerando che l’ingiunzione consiste proprio in una condanna al pagamento di una somma o alla consegna di una cosa mobile.

Il più importante tra questi procedimenti sommari è certamente il procedimento di ingiunzione, che soddisfa l’esigenza della parte di ottenere una pronuncia di condanna emessa dal giudice, su istanza del creditore-ricorrente nei confronti di un soggetto debitore, senza incorrere nelle lente e rigide fasi del giudizio ordinario. Il procedimento di ingiunzione si colloca esattamente tra i processi a cognizione sommaria, diversi da quelli ordinari o speciali a cognizione piena.

Come è noto, nel processo ordinario di cognizione il contraddittorio è pienamente formato in una fase antecedente alla decisione, che, per tale motivo, si caratterizza per la sua immutabilità ed incontrovertibilità, diversamente, nei procedimenti a cognizione sommaria si deroga espressamente ad alcune garanzie formali del processo a cognizione piena.

Queste le peculiarità:

•   l’attività istruttoria è particolarmente ridotta;
•   l’istruttoria ha ad oggetto particolari tipi di prova;
•   la cognizione è limitata ai fatti allegati da una sola delle parti;
•   il contraddittorio è solo eventuale e posticipato rispetto alla decisione.

E’ evidente che la tutela sommaria ha il pregio di soddisfare esigenze di economia di giudizio e di effettività della tutela, in quanto il creditore riesce ad ottenere, in tempi brevi, una pronuncia giudiziale idonea a rappresentare un valido titolo esecutivo, tale da legittimare il creditore a procedere con l’esecuzione forzata. La seconda fase del procedimento, pertanto, è solo eventuale, da instaurarsi su iniziativa del debitore ingiunto nelle forme della opposizione al decreto ingiuntivo, che consente l’instaurazione del sacrificato giudizio ordinario di cognizione, che verrà quindi celebrato con tutte le garanzie e le tempistiche che lo stesso comporta. All’esito della cognizione piena il giudice investito pronuncerà la sua decisione, nella forma della sentenza, destinata ad incidere ed a sovrapporsi in modo sostanziale sull’efficacia del decreto ingiuntivo precedentemente emesso.

Pertanto, in base ai riferimenti codicistici, il procedimento si svolge in due tempi. Nel primo si ha la presenza del solo ricorrente, non essendoci alcuna instaurazione di contraddittorio, ma solo una fase di giudizio; successivamente, con la notifica dell’atto di citazione in opposizione da parte del debitore ingiunto, in via del tutto eventuale ed ulteriore, si instaurerà un giudizio con regolare contraddittorio.

I diritti oggetto del procedimento di ingiunzione

I diritti che possono costituire oggetto del procedimento di ingiunzione sono:

•   Il diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare. Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile.

Un importante accessorio del credito è quello degli interessi: di norma il ricorrente inserirà nel ricorso sia il credito quanto a quota capitale sia il credito quanto ad interessi (nella misura legale se non convenzionalmente pattuiti, ed anche gli interessi per anatocismo ex art. 1283 c.c.) e danni ex art. 1224 c.c., per cui, se gli interessi richiesti dal ricorrente sono convenzionali, ex art. 1284 c.c., allora il ricorrente non potrà chiedere anche la rivalutazione monetaria.

•   Il diritto di credito avente ad oggetto la consegna di un bene mobile determinato.

•   Il diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili.

In tale ipotesi il ricorrente deve indicare ex art. 639 c.p.c. la somma di denaro che, in alternativa, è disposto ad accettare.

Sono invece escluse dal novero dei diritti azionabili con procedimento di ingiunzione le prestazioni di fare o non fare, che richiederebbero un giudizio certamente più articolato; è inoltre inammissibile quando la prestazione consiste in un bene immobile, non potendo la proprietà essere tutelata mediante decreto, oltre che per la indeterminatezza del credito stesso. Non di secondaria importanza è, inoltre, il fatto che la legge per la tutela dei beni immobili prevede un altro tipo di procedimento sommario, per convalida di sfratto, che presenta aspetti per certi versi affini al processo monitorio, oltre alla possibilità di combinarsi con quest’ultimo per l’eventuale recupero dei canoni.

Le altre caratteristiche del credito.

Oltre alle valutazioni inerenti la certezza del credito, la fondatezza della pretesa creditoria si evince anche dalle già richiamate caratteristiche ulteriori, inerenti la liquidità, esigibilità ed attualità dello stesso. Rispetto alla liquidità, questa consiste nella determinatezza nel suo ammontare o comunque sia determinabile sulla base di calcolo aritmetico cui si pervenga con i documenti prodotti. Per la esigibilità si ritiene che sia requisito implicitamente richiesto, allorquando si parla di “somma liquida” nell’art. 633 c.p.c. Per attualità, infine, si intende la esigibilità del credito al momento della richiesta, in quanto, prima della scadenza del termine, sarebbe inesatto parlare di inadempienza, quanto piuttosto di domanda ingiunzionale sine causa, presupponendo quest’ultima uno stato di violazione del diritto. Con ciò scalzando peraltro la possibilità di ottenere una condanna pro futuro.

Queste le fasi:

a) Consegna della documentazione.

E’ sempre buona norma, ai fini di un esito celere della procedura, farsi consegnare dal cliente-creditore tutta la documentazione in possesso, che sia utile per agevolare la successiva azione legale, tra cui: copia delle fatture scadute ed eventuale copia dell’estratto conto del debitore; copia di assegni o cambiali; copia di sentenze; ordine di acquisto; lettere di vettura e bolle di consegna; documenti comprovanti precedenti solleciti; eventuale corrispondenza con il debitore.

b) L’atto di diffida stragiudiziale al pagamento.

Quale buona norma di correttezza professionale, la prassi insegna che, prima di predisporre un decreto ingiuntivo, va inviata al debitore un atto di diffida al pagamento, con cui intimare a quest’ultimo di pagare quanto dovuto entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Quando, successivamente al predetto sollecito, è chiaro che il debitore non ha alcuna intenzione di pagare, prima di far sostenere ulteriori spese al cliente è bene effettuare una visura ed uno stato patrimoniale del debitore.

c) Il ricorso per decreto ingiuntivo.

In caso di esito positivo, allora l’avvocato ben potrà iniziare la normale procedura di esecuzione forzata del credito con il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo. E’ l’atto indispensabile per l’avvio del procedimento per ottenere il decreto ingiuntivo, il quale si differenzia dall’atto di citazione, essendo direttamente rivolto al giudice, senza alcuna citazione della controparte al fine di stimolare il contraddittorio. Secondo i fondamentali dettami dell’art. 125 c.p.c., deve essere avanzato al giudice competente, con l’indicazione del creditore e del debitore e dei difensori, l’esposizione dei fatti e l’affermazione del diritto che si intende far valere (petitum), nonché le relative motivazioni che giustificano la domanda (causa petendi), ed, infine, le prove scritte che si allegano al ricorso. A seguito della novella operata all’art. 641, comma primo c.p.c., il provvedimento del giudice dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dal deposito.

c1) Condizioni di legittimità del ricorso.

Di fondamentale importanza è l’esistenza di prove scritte del proprio credito. Tra privati: polizze o promesse unilaterali per scrittura privata; per gli imprenditori: anche le fatture con gli estratti delle scritture contabili bollate e registrate in contabilità.

L’art.633 c.p.c. richiede chiaramente la prova scritta, quale fatto costitutivo del diritto che si intende far valere. In giurisprudenza è considerata prova scritta idonea all’emissione del decreto qualsiasi documento meritevole di fede quanto all’autenticità, tale da indurre nel giudice una forte probabilità dell’esistenza del credito e di una pronta riscontrabilità della sua esistenza, benchè privo della efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 200, 2701 c.c. E’ in ciò che si riscontra la massima peculiarità del giudizio monitorio, in quanto chi intende avvalersene non è tenuto a provare con scritture tutti indistintamente i fatti di cui nel processo ordinario sarebbe tenuto a dar prova senza limitazione di mezzi, ma è tenuto a provare solo quelli da cui dipende l’esistenza del credito e la natura della prestazione, per cui non deve produrre altro che i presupposti processuali, con indubbio vantaggio per il creditore-ricorrente.

In ogni caso, essendo il procedimento monitorio svolto in assenza di contraddittorio, è evidente la necessità di una prova a carattere documentale., che dia garanzie in merito alla sua provenienza ed al quantum preteso. Le prove scritte richieste dalla norma non sono soltanto quelle previste dagli artt. 633, 634, 635 e 636 c.p.c., ma qualsiasi documento, anche proveniente da terzo, oltre che dal debitore, dal quale si possa desumere la probabile esistenza del credito. L’onere della prova scritta, ex art. 634 c.p.c., non è da ritenersi in senso assoluto, essendo sufficiente anche un principio di prova, purchè dia contezza della certezza della pretesa e non di una semplice probabilità. Dall’analisi delle tipologie di credito, emerge con tutta evidenza che il Legislatore, per talune categorie di crediti o per figure particolari di creditori, ha inteso derogare all’indispensabile requisito della prova scritta. L’intento del Legislatore, come nel caso di un credito vantato dal professionista, è quello di dettare condizioni aderenti ad un modello di giudizio monitorio puro, sollevandolo dall’onere di provare che le prestazioni siano state realmente effettuate, per cui il giudice, nel valutare l’attività svolta ed il quantum debeatur, non ha alcun potere discrezionale, potendo solo invitare il ricorrente a fornire chiarimenti o respingere la domanda nel caso in cui rilevi eventuali discordanze tra le voci riportate in parcella e le tariffe vigenti al momento della presentazione della domanda.

Uno dei problemi sistematici più delicati del procedimento d’ingiunzione ruota proprio intorno all’accertamento della sufficienza della prova scritta, ossia se la prova scritta rientri tra le condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, escludendo la valutazione discrezionale del giudice, oppure se, diversamente, rientri tra le prove in senso tecnico, quale strumento di conoscenza dei fatti allegati e fonte di convincimento del giudice. Ovviamente, altro e distinto profilo riguarda l’apprezzamento che il giudice deve fare in termini di autenticità del documento prodotto.

d) Il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo, poi, una volta emesso, rappresenta un provvedimento la cui efficacia è subordinata al decorso del termine per l’opposizione, poiché, restando inopposto, diventa esecutivo. Per quanto riguarda il termine, questo è stabilito dalla legge ed è di sessanta giorni, decorrenti dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, novanta giorni negli altri casi, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 644 c.p.c. E’ bene chiarire che, di norma, non ha efficacia esecutiva, nonostante esistano delle ipotesi in cui il giudice può e deve emettere il decreto dotandolo di immediata provvisoria esecutorietà.

Il decreto materialmente viene scritto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, l’originale viene preso in deposito e custodito dalla cancelleria, per cui il ricorrente dovrà farsene rilasciare un numero di copie autentiche necessarie per procedere alla notificazione;

d1) Esecuzione provvisoria immediata obbligatoria.

Consente l’immediata attuazione inter partes di quanto disposto dal giudice, anche in pendenza del termine di opposizione;

Costituisce anche titolo per l’iscrizione immediata di ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c.;

E’obbligatoria ex art. 642, comma secondo c.p.c., per cui il giudice del monitorio è obbligato a concederla, dovendosi limitare solo all’accertamento che la fattispecie rientri nella previsione normativa, quando i crediti sono attestati da atti aventi natura di titlo esecutivo, quali: cambiali, assegni bancari, assegni circolari, certificati di liquidazione di borsa, atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;

Il Giudice del monitorio ordina l’adempimento “senza dilazione” e non ne subordina l’efficacia alla mancanza di tempestiva opposizione, per cui, se il debitore notificato il decreto non adempie, il creditore-ricorrente può dare corso all’esecuzione provvisoria senza ulteriori provvedimenti giudiziali;

Può essere oggetto di sospensione, solo da parte del Giudice Istruttore, nell’ambito del giudizio di opposizione, nel caso di cui all’art. 649 c.p.c.

Il Caso: il possessore di cambiale o di altro titolo di credito ad essa equiparato, essendo di per sé già titolo esecutivo, può utilizzare il procedimento ingiuntivo prima di affrontare la responsabilità di una esecuzione forzata, in quanto, oltre a consentirgli di ottenere garanzie (ipoteca giudiziale), gli permette di appurare se il debitore ha o meno delle eccezioni da opporre, fermo restando la ammissibilità delle sole eccezioni ammesse dalle norme in materia cambiaria.

d2) Esecuzione provvisoria immediata facoltativa.

L’art. 642, comma secondo c.p.c., rimette alla discrezionale valutazione del Giudice del monitorio la possibilità di concederla;

Obbligo di sussistenza di pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardo della realizzazione del credito, per cui, non un pregiudizio nel ritardo ex se, ma una evidente gravità del pregiudizio;

Ulteriore ipotesi, a seguito della legge di riforma n. 80/2005 e successive integrazioni, qualora il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;

Facoltà del giudice del monitorio di sottoporre la concessione della provvisoria esecutività all pagamento di una cauzione a carico del ricorrente;

Impedire il depauperamento del patrimonio del debitore o l’intervento di terzi sui suoi beni, in evidente pregiudizio della posizione del creditore-ricorrente

e) Notificazione del decreto ingiuntivo.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, deve procedersi alla notificazione ai sensi dell’art. 643 c.p.c. Con la notifica, infatti, il decreto viene portato a conoscenza dell’ingiunto. Come già anticipato, l’avvocato dovrà procedere alla richiesta di un numero di copie conforme del decreto presso la Cancelleria del Giudice del monitoro, ove verrà custodito il decreto originale. Il numero di copie autentiche da richiedere sarà pari al numero dei debitori ingiunti, più uno, che costituirà l’originale. Una volta ottenuta la copia autentica, questa sarà notificata, su istanza di parte, al debitore ingiunto, tramite l’Ufficiale Giudiziario competente. Molto importante è il termine entro cui procedere alla notifica del decreto. L’ingiunzione, infatti, diviene inefficace se la notificazione non è eseguita entro sessanta giorni, nel territorio della Repubblica Italiana, o novanta negli altri casi, decorrenti dalla data in cui la pronuncia del monitorio è legalmente conoscibile.

e1) Il computo dei termini.

Computo dei termini: art. 155, comma primo c.p.c., per cui non si calcolano giorno e ora iniziali, e, secondo il comma quarto, se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione feriale, l’inizio del decorso è differito alla fine di detto periodo, avendo il termine natura processuale.

e2) Gli effetti della notifica del decreto.

- Interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.

- Pendenza della lite, ex art. 643, ultimo comma c.p.c.

- Decorrenza dei termini per proporre l’opposizione, con la conseguenza di un’eventuale esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Per tutti questi motivi, vista l’importanza degli effetti della notifica, l’art. 647 c.p.c. espressamente richiede un controllo da parte del giudice in ordine alla regolarità della notificazione.

f) La tutela della posizione del debitore ingiunto.

Le regole dettate per il procedimento d’ingiunzione se da un lato favoriscono la snellezza e la rapidità, dall’altro non dimenticano le impregiudicabili esigenze di garanzia della posizione del debitore. Nel caso in cui quest’ultimo si opponga tempestivamente ad un decreto ingiuntivo fondato su documenti non qualificabili come prova scritta secondo le regole ordinarie, tali documenti nel processo ordinario perderanno il loro valore straordinario, ed al ricorrente originario verrà chiesto di produrre prove ordinarie. L’esecuzione provvisoria è, invece, inammissibile quando l’opponente contesti l’esistenza del fatto costitutivo del diritto del ricorrente, e la domanda, accolta dal decreto impugnato, risulta proposta in forza di una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata e tempestivamente disconosciuta dall’opponente, o in base ad uno di quei documenti la cui efficacia probatoria (ai sensi degli artt. 634, 635 c.p.c.) non supera i limiti di quel procedimento senza contraddittorio, che è il procedimento d’ingiunzione in senso stretto.