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Pubbl. Ven, 27 Nov 2015

Il terrorismo nella legislazione italiana

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Matteo Consiglio


Gli ultimi avvenimenti di cronaca hanno, certamente, sconvolto l´intero globo. Il terrorismo islamista estremista lascia intendere di non volersi arrestare e di poter contare su i suoi arruolati, ormai inseriti nelle società in ogni dove.


Gli ultimi avvenimenti di cronaca hanno, certamente, sconvolto l´intero globo. Il terrorismo islamista estremista lascia intendere di non volersi arrestare e di poter contare su i suoi arruolati, ormai inseriti nelle società in ogni dove.

Parigi, il 13 novembre scorso, è stata colpita da quattro attacchi terroristici in cui hanno perso la vita 132 civili.

In merito al terrorismo, il codice penale italiano prevede una una serie di norme che vanno dall’art. 270 bis all’art. 270 sexies. Recentemente, e precisamente il 9 ottobre 2015, con sentenza n. 40699, la Corte di Cassazione ha giudicato sulla corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 270 quater c.p.

Il caso riguardava un cittadino albanese che, indagato per arruolamento di un soggetto terzo al gruppo terroristico “Stato islamico” con lo scopo di partecipare terroristicamente al conflitto armato in Siria, subiva ad opera del G.I.P. del Tribunale di Brescia l’adozione di una misura cautelare carceraria. Questa misura risultava giustificata dai “gravi indizi di colpevolezza” in ragione “del tentativo di arruolamento”, da parte dell’indagato, di un altro soggetto “nelle fila del gruppo terroristico”. Si è giunti sino al giudice di legittimità a seguito del ricorso ad opera del magistrato del P.M. che vedeva annullata l’adozione della misura cautelare, dal Tribunale di Brescia, e la conseguente liberazione da parte dell’indagato.

Le norme 270quater – 270 sexies c.p., sono state introdotte con legge di conversione nel 2005 in ragione di “Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale” così come volute dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo redatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

In forza di quest’indirizzo, il legislatore penale ha aggiunto, con la suddetta legge di conversione del 2005, gli artt. 270quater, 270quinquies e 270sexies c.p. che recitano:

  • Ex art. 270 quater c.p.: “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”;
  • Ex art. 270 quinquies c.p.: “Chiunque, al di furi dei casi di cui all’articolo 270bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, si sostanze chicmiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti ad uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”;
  • Ex art. 270 sexies c.p.: “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione interazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

La quaestio che si presenta alla Corte di Cassazione è quella dell'interpretazione del termine "arruola" contenuto all'art. 270quater c.p.

Il procedimento ermeneutico sviluppato dai giudici del Supremo Collegio, muove su tre punti:

  1. Che queste norme devono essere lette in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione di Varsavia del 2005, il quale promuove “la effettiva penalizzazione di numerose condotte definibili – in senso lato – come preparatorie (rispetto al compimento del singolo atto terroristico) e dunque di istigazione in forma pubblica, di addestramento (training) e di “reclutamento” (recruitment), qualificate dalla particolare finalità di terrorismo. In particolare l’articolo 6 della citata Convenzione, in tema di recruitment individua come condotta rilevante la sollecitazione/induzione (solicit) individuale, diretta alla partecipazione del soggetto contattato nella realizzazione di una offesa terroristica o alla adesione alla associazione avente tali finalità”;
  2. Giudicare in ossequio all’art. 12 preleggi, in virtù dalla “connessione” delle parole e quindi operando una lettura ampia ed armoniosa dell’intera disposizione normativa;
  3. Confrontare l’uso del termine "arruola" così come adoperato ex art. 270quater c.p. e quello, invece, ex art. 244 c.p., il quale, espressamente, recita: “Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo”.

Rispondendo a tale ultimo quesito, la differenza, ad opinione della Corte, sta nel fatto che “la nozione di arruolamento – inserita nel corpo dell’art. 244 – implica non solo la stipulazione di un contratto ma l’inquadramento dell’arruolato in una struttura di tipo militare in senso effettivo”, mentre quella prevista dall’art. 270quater c.p. “non implica né presuppone l’esistenza di un regolare esercito, quanto di formazioni organizzate di tipo paramilitare, anche con ristretto numero di aderenti”.

Quindi, secondo i giudici, il significato da assegnare al termine “arruola” è quello della nozione di “ingaggio” interpretato nel senso del “raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone (il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce”.

La ratio che ha mosso il legislatore ad utilizzare il termine “arruola” nella formulazione dell’art. 270quater c.p. si spiega con la “volontà di fissare il momento consumativo del reato in una fase più avanzata rispetto a quella della mera proposta (da parte del reclutante) o trattativa, anche in ragione del particolare settore in cui è collocata la norma e del relativo rischio di confondere l’attività di mero proselitismo ideologico con il fatto tipico di reato”.

In tal senso la fattispecie risulterà integrata nel momento del “raggiungimento dell’accordo” in quanto attività potenzialmente prodromica al compimento di attività terroristiche.

Questa disciplina, in buona sostanza, tende ad evitare che si possa creare un “accrescimento umano” che possa andare ad incidere sui beni giuridici che potrebbero essere potenzialmente lesi da condotte di tal fatta.

La caratteristica fondante del “serio accordo”, secondo gli interpreti, è che questo goda di:

  • serietà, che è da intendersi come la concreta possibilità che il proponente possa inserire l’aspirante nella struttura terroristica
  • possibilità di integrazione delle fattispecie di reato indicate dalla norma.

In tal senso, quindi, non sembra potersi escludere, una volta individuata la condotta integratrice del reato di cui all’art. 270quater c.p., la possibilità di un tentativo, in ordine a quanto suddetto, in quanto regolando la stessa un reato di evento (il serio accordo) è possibile ritenere altamente pericolose le attività tese a promuovere l'accordo.

Il processo ermenutico seguito dai giudici è quello che, una volta identificato il reato di cui all’art. 270quater c.p. come un reato di evento, può ritenersi integrabile il tentativo con la progressione di atti tesi alla conclusione del “serio accordo”.

Quindi:

  • Il termine “arruola” utilizzato dal legislatore, nel delitto previsto all’art. 270quater c.p., deve riferirsi, ermeneuticamente, al termine “ingaggio” che vede i suoi momenti determinativi nel raggiungimento di un “serio accordo”, tra proponente e potenziale terrorista, ai fini dell’inserimento in organizzazioni terroristiche. Trattandosi, quindi, di un reato di evento che, in quanto tale, è integrato con il mero accordo, non sembra potersi escludere la configurabilità del tentativo del delitto di arruolamento.