Sommario: 1. La questione della lingua italiana nello Statuto Albertino e nei dibattiti dei primi anni dell’Unità d’Italia; 2. Le ragioni della scelta del Costituente di non statuire in ordine alla lingua ufficiale dello Stato. La “costituzionalizzazione implicita” dell’italiano; 3. Il riconoscimento esplicito dell’italiano quale lingua della Repubblica italiana nelle fonti normative ordinarie; 4. L’italiano quale lingua ufficiale nella Costituzione nelle proposte di legge parlamentari: prevalenza di ragioni “politiche” difensive rispetto alla valenza giuridica della scelta; 5. Le (pretese) ragioni per la costituzionalizzazione della lingua ufficiale nel panorama europeo; 6. L’eccesso di ragioni difensive nazionalistiche nella rivendicazione della ufficialità della lingua italiana; 7. La lingua italiana nel riparto delle competenze del titolo V della Costituzione; 8. Conclusioni.
1. La questione della lingua italiana nello Statuto Albertino e nei dibattiti dei primi anni dell’Unità d’Italia
Può sembrare singolare, ma nella nostra Costituzione non vi è alcuna statuizione, nessun riferimento esplicito all’italiano quale lingua ufficiale.
Diversamente da quanto è accaduto per la Costituzione repubblicana, è interessante notare che il previgente Statuto Albertino del 1848 contenesse un riferimento esplicito alla lingua nell’art. 62: «La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso e in risposta ai medesimi». Ancora più singolare è che i lavori preparatori dello Statuto Albertino redatto in lingua italiana si fossero svolti in lingua francese. La ragione più ovvia di questa curiosa antinomia è che nello Statuto il riferimento all’italiano quale lingua ufficiale dovesse valere come (ulteriore) elemento e principio di integrazione di una unità parlamentare nazionale che andava nascendo [1]; una ragione già sostanzialmente affievolitasi cento anni dopo, in seno all’Assemblea costituente del 1946. Anche perché sino alla fine del Risorgimento prima dello Statuto Albertino, nessuna autorità politica aveva imposto la lingua toscana (poi italiana), quale lingua ufficiale e l’italiano era solo una lingua letteraria, utilizzata nei rapporti tra le autorità dei diversi stati preunitari, che ha continuato a persistere con i dialetti, diversamente da quanto avvenuto in altri Paesi europei.
Durante il Risorgimento l’uso dell’italiano era artificioso e comunque eccezionale rispetto alla naturalezza dei dialetti diffusi sul territorio; la sua acquisizione compiuta al rango nazionale, non avrebbe potuto avvenire attraverso i normali rapporti quotidiani della vita associata privata e pubblica o l’azione di maestri toscani ma solo attraverso un intervento legislativo ed un suo oculato inserimento nella struttura didattica della scuola nazionale che tenesse conto della realtà complessivamente articolata e sedimentata nel tempo. La situazione linguistica dell’Italia appena unificata evidenziava le profonde fratture storiche tra le regioni e tra le classi sociali esistenti nel Paese; uno degli obiettivi principali dei primi governi del Regno d’Italia fu quello di favorire l’unità linguistica quanto più velocemente, in modo da suscitare nei cittadini un maggiore senso di appartenenza comune [2].
La lingua italiana ed il ruolo della scuola agli albori dello Stato italiano furono al centro di riflessioni e studi di altissimo profilo che coinvolsero grandi personalità politiche e della cultura dell’epoca. La riforma del 1867 che porta il nome del Ministro della Pubblica Istruzione dell’epoca Michele Coppino [3], conteneva direttive sullo studio dell’italiano orientate ad evitare pronunce scorrette dovute all’influsso dei dialetti e ripercussioni sull’ortografia, anche se mancavano indicazioni puntuali su cosa fosse concretamente “questo” italiano: la “questione della lingua” doveva essere affrontata, in termini politici, nell’ambito delle nuove problematiche educative e sociali. Ed infatti, con decreto del 14.1.1868 il ministro Emilio Broglio nominò due commissioni una milanese (Alessandro Manzoni presidente generale nella sua qualità di Senatore del Regno oltre che di immenso letterato e scrittore) ed una fiorentina (affidata al Lamborghini) per redigere una relazione sulla questione linguistica nell’Italia appena unificata ed elaborare un progetto unitarista. Nella Relazione finale dal titolo “Dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla” del 19 febbraio dello stesso anno [4], Manzoni indicò il fiorentino “vivo” contemporaneo come base dell’insegnamento e suggerì di compiere uno stretto controllo sui libri di testo. Ma le precarie condizioni della scuola italiana e una serie di questioni ideologiche e culturali non consentirono di attuare questo tipo di politica centralizzata e di risolvere la questione comunicativa e didattica.
In questo contesto è interessante sottolineare che l’auspicio del Manzoni[5], nonché di altri letterati[6] e politici, di unificare l’Italia anche linguisticamente fosse saldato all’attenzione per i dialetti, per evitare che la loro ricchezza storica si dissolvesse a vantaggio della lingua italiana che pure avrebbe dovuto accompagnare l’unificazione nazionale; ed anche nei programmi del 1880 per le scuole tecniche promossi da Francesco De Sanctis, Ministro dell’istruzione, si esortava a non denigrare il dialetto e avviare un confronto metodico tra dialetto e lingua dal punto di vista grammaticale e lessicale.
2. Le ragioni della scelta del Costituente di non statuire in ordine alla lingua ufficiale dello Stato. La “costituzionalizzazione implicita” dell’italiano
Il nostro legislatore costituzionale, attentissimo all’uso della lingua italiana nella redazione del testo della Carta fondamentale, fulgido esempio di semplicità, chiarezza e precisione linguistica, non intese inserirne l’affermazione solenne.
L’assenza di un esplicito elemento testuale non conduce tuttavia ad escludere l’assunto, desumibile dal nostro ordinamento, secondo il quale l’italiano possa ritenersi la lingua ufficiale della Repubblica Italiana.
Soccorrono in tal senso, riscontri interpretativi, sostanzialmente inequivoci e condivisi, ricavabili dallo stesso testo costituzionale, nonché, sia pure in termini indiretti, disposizioni contenute nelle norme ordinarie, e negli atti normativi di rango inferiore, tutti da leggere nella visione complessiva dell’ordinamento anche alla luce del contesto storico politico in cui si è formata l’unità d’Italia, prima, la Repubblica costituzionale dopo.
Nella ricostruzione di un fondamento costituzionale implicito del rango della lingua italiana, è inoltre determinante l’apporto della Corte costituzionale, la quale, come si vedrà, ha avuto modo più volte di operarne una puntuale qualificazione nel nostro ordinamento.
Un primo elemento di conforto in ordine alla costituzionalizzazione implicita della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica è fornito dall’apparente ovvietà che essa sia stata redatta in lingua italiana, con particolare attenzione che si trattasse di un italiano chiaro e puntuale [7].
Nei lavori dell’Assemblea costituente emerge con evidenza la preoccupazione dei Costituenti che la lingua, nelle singole parole e nelle disposizioni precettive, fosse effettivamente compresa da tutti e potesse risultare idoneo veicolo di diffusione tra i cittadini delle norme fondamentali che essa esprimeva [8]. Una preoccupazione esplicitamente connessa alla stessa funzione che essa avrebbe svolto nella costruzione degli assetti democratici ed ampiamente condivisa tra le forze politiche.
In quel momento storico la lingua italiana, seppure nella sua struttura più semplice era certamente lo strumento comunicativo più largamente condiviso, sebbene fosse ancora molto alto il tasso di analfabetismo [9].
I Padri costituenti del 1948 ritennero dunque pleonastica la costituzionalizzazione dell’ufficialità della lingua italiana, considerandola un dato di fatto consolidato; infatti, nel dibattito sviluppatosi in quella fase storica emerge chiaramente che il tema della lingua ufficiale fosse vissuto come ovvietà indiscutibile.
Implicita conferma di tale assunto è fornita da un argomento a contrario, ossia dalla particolare attenzione dei Costituenti per la tutela delle minoranze linguistiche [10], manifestata nell’art.6 Cost.: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» [11]. La norma, oltre a ciò che dispone esplicitamente in modo innovativo e di grande rilievo sul piano storico [12], riconosce implicitamente, l’esistenza di una lingua propria della grande maggioranza della popolazione, dal momento che le minoranze sono tali solo rispetto ad una lingua (ufficiale) maggioritaria che non può non essere l’italiano utilizzato nella redazione della Carta fondamentale [13].
Furono, dunque, razionali considerazioni sistematiche a suggerire di non esplicitare in norma costituzionale il rango della lingua italiana nel nascente nuovo assetto repubblicano dello Stato.
Nell’ottica del legislatore costituzionale, attento a misurare le parole ed evitare inutili eccessi linguistici, la soluzione appare comprensibile [14].
Tuttavia, oltre quella esposta, vi furono anche altre ragioni per evitare di enfatizzare in costituzione l’aspetto della ufficialità della lingua.
Anzitutto, all’epoca (forse anche oggi), la stessa definizione di “lingua” (italiana) avrebbe potuto non risultare del tutto rigorosa sotto un profilo tecnico scientifico, così come non chiara avrebbe potuto essere la sua distinzione rispetto ai dialetti esistenti sul territorio italiano [15].
L’Italia era (ed è) ricca di costumi e di caratteristiche identitarie specifiche delle tante realtà culturali che la popolano, tanto che la salvaguardia del pluralismo sociale ha meritato un prioritario riconoscimento giuridico costituzionale[16]; a quel tempo erano quindi utilizzati comunemente molteplici idiomi, «ciascuno dei quali peculiare di una particolare “società microterritoriale” per cui la stessa categoria unitaria di “italiano” si è costruita sulla confluenza di numerose sottocategorie distinte e individuabili che non rappresenta un’identità chiusa e rigida»[17]. Una ragione, dunque, tecnica attinente alla sedimentazione storica della lingua (italiana) prevalente [18], idonea ad una funzione unitaria (e tendenzialmente) identitaria ne suggeriva quindi l’adozione de facto, senza bisogno di ulteriori formalizzazioni costituzionali.
Inoltre, non estranea a tale decisione fu anche l’esigenza di non marcare elementi di nazionalismo linguistico che l’era fascista aveva esasperato. Si lasciò dunque che l’elemento di fatto divenisse elemento giuridico nell’evoluzione spontanea del radicamento della lingua italiana su tutto il territorio nazionale, evoluzione poi favorita da programmi scolastici tesi a consolidarne la diffusione e la progressiva sua sovrapposizione ad altre lingue (dialetti) locali anche di tradizione ultracentenaria [19].
La scelta del costituente fu dunque orientata alla sostanza, più che alla declamazione formale di un principio e fu quella di rendere l’italiano, anzitutto attraverso la legge fondamentale della Repubblica, il veicolo e l’alimento del processo di rifondazione democratica dello Stato che si avviava in quegli anni. In quest’ottica, il contenitore linguistico era elemento immanente al contenuto, perché si volle che la più gran parte delle parole utilizzate fossero pienamente comprensibili al popolo sovrano [20].
Ulteriore soccorso in ordine alla qualificazione costituzionale implicita della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica, viene dall’autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale.
Già nella sentenza n. 28 del 1982 [21], la Corte ebbe modo di definire la lingua italiana “unica lingua ufficiale” del sistema costituzionale; successivamente confermò tale qualificazione enucleandola dal contenuto implicito dell’art. 6 Cost. innanzi citato e da quello esplicito dell’art. 1, comma 1, legge 15 dicembre 1999 n. 482[22], sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ove l’affermazione è netta: «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano»; nonché infine, in altro contesto e per altre finalità, dall’art. 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige [23].
Sulla base di tali riferimenti normativi e della ricostruzione fondata sul complessivo sistema ordinamentale, la Corte specificò che tale qualificazione della lingua italiana «non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale», teso a evitare che altre lingue «possano essere intese come alternative alla lingua italiana» o comunque tali da porre quest’ultima «in posizione marginale» [24].
In altre pronunzie, la Corte ha apportato ancora altri elementi di notevole pregnanza alla questione; sulla base del «principio fondamentale» della tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost., il Giudice delle leggi ha definito dapprima la lingua «elemento fondamentale di identità culturale e (…) mezzo primario di trasmissione dei relativi valori»[25], poi «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»[26], per ribadire infine che la lingua italiana è - nella sua ufficiale primazia - vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost. [27]. Un riconoscimento chiaro della costituzionalizzazione implicita dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica italiana.
Appare molto significativo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze in cui ha ricostruito il ruolo della lingua nell’ordinamento, abbia sottolineato che la centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si evidenzia particolarmente «nella scuola e nelle università, le quali, nell’ambito dell’ordinamento “unitario” della pubblica istruzione»[28], ossia nei luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza «nei vari rami del sapere»[29] e alla formazione della persona e del cittadino. Perché in tali luoghi, sempre secondo la Corte, il primato della lingua italiana si incontra con altri principî costituzionali, con essi combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi: il principio d’eguaglianza sotto il profilo della parità nell’accesso all’istruzione, diritto che la Repubblica, ai sensi dell’art. 34, III co. Cost., ha il dovere di garantire sino ai gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; la libertà d’insegnamento, garantita ai docenti dall’art. 33, I co. Cost., la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, «rappresenta pur sempre (…) una prosecuzione ed una espansione della libertà» della scienza e dell’arte [30].
Di grande rilievo, in tale ottica è la sentenza 42 del 2017: (…) «il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall’essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé» [31].
3. Il riconoscimento esplicito dell’italiano quale lingua della Repubblica italiana nelle fonti normative ordinarie
Nella ricostruzione di una linea interpretativa che possa supportare la tesi della presenza della lingua italiana nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento costituzionale, vi è dunque anche un dato normativo positivo. Anzitutto la citata legge 15 dicembre 1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” [32]; essa sancisce il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, all’art. 1 dispone: “La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge” [33].
Il principio qui esplicitato viene poi ribadito in altre disposizioni; ad esempio al IV comma dell’art. 7, rubricato Uso delle lingue tutelate nell’esercizio di funzioni pubbliche, si legge: «È comunque stabilito che, qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici soltanto quelli in lingua italiana», ed al successivo art. 8 «Viene prevista inoltre, […], la pubblicazione nella lingua tutelata degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni, degli enti locali (…), fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in italiano».
Il rango “ufficiale” della lingua italiana poteva essere rintracciato sin dall’ordinamento pre-costituzionale, molto prima della legge n. 482 del 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche[34]; anzitutto nell’art. 54 della legge sul notariato n. 89 del 1913: «Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana» [35]; nonché nell’art. 271 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, tuttora vigente, ove si legge «La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari»[36] ed anche indirettamente confermato da altre rilevanti fonti normative tra le quali l’art. 122 del Codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, rubricato Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete, il quale dispone: «In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana» [37]; in epoca repubblicana, una fonte normativa di rango assimilabile al costituzionale può ritrovarsi nello Statuto della Regione Valle d’Aosta, approvato con la legge costituzionale. n. 4 del 1948, (poi modificata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2) che all’art. 38, commi 1 e 2 dispone: «Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana»; nel citato Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 99; di rango ordinario, l’art. art. 109 del Codice di procedura penale, approvato con il d.lgs. n. 447 del 1988,: «Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana».; nonché ancora, tra gli altri, il d.P.R. n. 396 del 2000 sull’ordinamento dello stato civile.
Ulteriore conferma implicita dell’italiano quale lingua ufficiale della repubblica, deriva dell’attività istituzionale delle due Camere del Parlamento italiano. Anzitutto perché l’uso dell’italiano costituisce il presupposto per garantire l’attuazione del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari attraverso il resoconto degli interventi, le rispettive presidenze non hanno mai consentito di intervenire in altre lingue, fossero dialetti o lingue proprie dei parlamentari eletti all’estero [38].
La stessa Corte costituzionale, proprio sul punto specifico, ebbe modo di raccordare l’uso della lingua “comune” nei resoconti e negli atti delle assemblee politiche istituzionali all’insopprimibile estrinsecazione ed attuazione del principio democratico [39].
Vi sono dunque consistenti ragioni per ritenere implicitamente costituzionalizzato il rango del principio della ufficialità [40] della lingua italiana [41].
4. L’italiano quale lingua ufficiale nella Costituzione nelle proposte di legge parlamentari: prevalenza di ragioni “politiche” difensive rispetto alla valenza giuridica della scelta
Nonostante la rilevata costituzionalizzazione implicita del principio di ufficialità della lingua italiana, il dibattito sull’inserimento formale della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica, essenzialmente politico, ha ripreso negli ultimi decenni nuova linfa quasi come contraltare per arginare due tendenze opposte ma ritenute entrambe degenerative, l’una interna l’altra esterna, e preservare i caratteri fondamentali della propria identità nazionale; la prima determinata dal progressivo rafforzamento costituzionale delle autonomie locali originato dalla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, la seconda caratterizzata dalla globalizzazione e dall’impatto di mondi eterogenei rispetto al sistema culturale nazionale, entrambi avvertiti come potenziale fonte di disaggregazione di entità identitarie; un’esigenza recepita e trasferita a livello politico parlamentare in numerose proposte di legge succedutesi a partire dagli anni ’90 - tutte arenatesi difronte alla complessità del procedimento aggravato - dirette a rafforzare alcuni elementi costitutivi ed identificativi dell’unità nazionale, tra i quali, a prescindere dalle diversità locali, la lingua italiana, proposte intese a riportare formalmente nell’ambito costituzionale la primazia ufficiale della lingua nazionale italiana.
Tali iniziative di legge costituzionale hanno caratterizzato, con varie sfumature di accento, circa un ventennio a cavallo del nuovo millennio, per poi affievolirsi negli ultimi anni forse anche a causa di altre, eccezionali urgenze.
Una prima iniziativa diretta alla modifica costituzionale nel senso indicato è sostanzialmente correlata all’approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulla tutela dei patrimoni delle “minoranze linguistiche storiche”, in attuazione all’art. 6 Cost., legge nella quale, come ricordato, si sanciva in modo esplicito, l’ufficialità della lingua italiana [42].
L’iniziativa parlamentare intendeva elevare il livello dalla fonte dal rango ordinario a quella costituzionale; nella seduta del 26 luglio 2000, la Camera aveva approvato in prima lettura una proposta di legge costituzionale diretta ad introdurre un comma aggiuntivo all’art. 12 Cost. : «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica» [43], che avrebbe inteso affiancare due degli elementi identificativi dell’appartenenza alla comunità nazionale della Repubblica italiana, la bandiera e la lingua, nell’ambito dei principi fondamentali. Tuttavia, il sopraggiungere del termine della legislatura impedì di completare l’iter aggravato di cui all’art. 138 Cost.
Ulteriore tentativo di simile portata venne attuato nel corso della XV legislatura quando si giunse alla redazione di un testo unificato di quattro proposte di legge [44], approvato in prima lettura dalla Camera il 28 marzo 2007, intitolato «Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica».
Costituzionalizzare questo principio, pur «nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali», con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, ex art. 6 Cost. era apparso ai promotori un atto dovuto a tutela del patrimonio storico e culturale del nostro Paese; nonché il più alto riconoscimento del valore che la lingua comune ha assunto nella costruzione della coscienza nazionale, intesa come senso di appartenenza a un’unica nazione, la quale, benché originata da frammentazioni locali, può dirsi erede una storia e civiltà comuni [45].
5. Le (pretese) ragioni per la costituzionalizzazione della lingua ufficiale nel panorama europeo
Un ulteriore elemento “difensivo” a favore della proposta di rafforzamento costituzionale della lingua italiana che emerge dalle proposte parlamentari è connesso all’affermazione di un principio di identità comune che assumerebbe rinnovata importanza in una società sempre più pluralista e diversificata. Infatti - si afferma - accanto alle minoranze linguistiche e culturali che il nostro Paese ha conosciuto nei secoli, si stanno diffondendo nel territorio comunità di diversa matrice e provenienza, circostanza che condurrebbe alla necessità a consolidare i principi fondamentali della nostra comunità e rafforzare elementi di base per l’integrazione in un tessuto comune. Proprio la lingua, primo meccanismo di socializzazione e di integrazione, insieme alle regole fondamentali della convivenza civile, costituisce il veicolo per la costruzione del diritto di cittadinanza dal punto di vista civile e politico, ancora prima che da quello giuridico; per tale ragione, secondo i promotori delle iniziative, è uno dei fondamentali fattori identitari da preservare simbolicamente. Per tale ragione, nonostante il processo di integrazione europea si fondi su multiculturalismo e multilinguismo, alcuni Paesi europei proprio nell’attuale contesto politico e istituzionale di consolidamento dell’Unione europea, che vede allargata a nuovi Stati con nuovi strumenti istituzionali, hanno sentito la necessità di inserire nelle proprie Costituzioni il riferimento alla lingua ufficiale fin dall’approvazione del Trattato di Maastricht.
L’esempio più significativo è rappresentato dalla Francia che, con legge costituzionale 25 giugno 1992, n. 92-554, aggiunse all’art. 2 della Carta del 1958 la disposizione secondo cui: «La lingua della Repubblica è il francese». Tale novella costituzionale fu inserita per fronteggiare l’eventualità che il processo di unificazione europea potesse favorire l’espansione di altre lingue – particolarmente dell’inglese – in danno del francese, nonché per conferire al francese quel supporto giuridico necessario nel caso in cui fosse sorto un conflitto con una qualche lingua regionale (alsaziano, bretone, corso, etc.) [46].
6. L’eccesso di ragioni difensive nazionalistiche nella rivendicazione della ufficialità della lingua italiana
È facile osservare che nel dibattito parlamentare italiano, la richiesta di costituzionalizzazione della lingua italiana è emersa non solo per ragioni difensive rispetto alla invasione di espressioni straniere nel nostro ordinamento linguistico, ma anche per rivendicarne orgogliosamente una riaffermazione in Europa, quasi come rimedio o rivincita rispetto alla perdita di importanza in ambito comunitario di una lingua non considerata necessaria nei “lavori interni” delle istituzioni europee.
Non vi è dubbio che molte di queste iniziative parlamentari siano state alimentate, se non proprio promosse, per intenti di visibilità politica di questo o quel partito nella rivendicazione difesa di valori e confini identitari nazionali da pretese aggressioni esterne, anche in tempi di forti flussi migratori in entrata; iniziative parlamentari che hanno talvolta esasperato la “difesa dell’italiano” con connotazioni (più politiche che giuridiche) marcatamente nazionaliste, in aperto contrasto ai valori e principi dell’integrazione europea ed allo sviluppo delle diversità e degli scambi culturali [47], lasciando emergere la tentazione dell’imposizione di una “lingua ufficiale di Stato”, quasi curiale, lingua prefissata della burocrazia e del cerimoniale, obbligatoria quantomeno per i pubblici uffici, la cui “purezza” avrebbe dovuto esser presidiata da enti statali costituiti a tale fine.
E’ proprio in questa logica che diverse proposte di legge succedutesi nel tempo a partire dal 2001[48] hanno ipotizzato la creazione di un Consiglio superiore della lingua italiana, «organismo di ausilio della politica linguistica del Governo» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di «elaborazione di una grammatica “ufficiale” della lingua italiana e compilazione di un “dizionario dell'uso” da aggiornare periodicamente» «rivolto nell'ambito degli orientamenti generali definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dell'Italia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere» fino ad «indicare, ed eventualmente coniare, espressioni linguistiche semplici, efficaci ed immediatamente comprensibili, da usare nelle amministrazioni pubbliche e private»[49] .
Gli eccessi nazionalistici esasperati, che lasciano emergere un fondamento marcatamente “politico” di tali proposte, accrescono i dubbi già rappresentati sul piano strettamente giuridico in ordine all’esigenza di una formale costituzionalizzazione del rango della lingua italiana; semmai, al contrario, confortano nel ritenere saggia politicamente e corretta giuridicamente la scelta del Costituente di accogliere implicitamente un dato di fatto, riferito ad una lingua nazionale viva, organismo in costante evoluzione [50].
7. La lingua italiana nel riparto delle competenze del titolo V della Costituzione
L’assenza di specifica disposizione costituzionale in ordine alla lingua italiana, ma soprattutto la considerazione che la lingua non possa essere a rigore ritenuta una “materia” conduce a ritenere che non si ponga una questione di riparto di competenze tra Stato e regioni in quest’ambito; così come, alla luce del titolo V della Costituzione, la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue regionali costituisce un obiettivo più che una materia in senso proprio, come tale non oggetto di riparto. La Corte Costituzionale, ha ricordato che il tema della tutela della lingua appare naturalmente (…) refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” [51] quale criterio di riparto delle competenze normative; in ordine all’attuazione dell’art.6 Cost., ed al criterio di distribuzione delle attribuzioni fra Stato e Regioni, la Corte ha osservato «che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001»[52]. Infatti, sia le minoranze linguistiche sia la lingua in generale, non compaiono tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, né tra le materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regioni [53]. Tuttavia, è possibile ritrovare all’interno di queste ultime materie in cui le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statali, spazi per un significativo intervento delle autonomie regionali. Tra queste materie figurano infatti sia l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, sia la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; in questo ambito ed all’interno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Regioni possono e devono tutelare e valorizzare gli idiomi regionali e locali, considerati alla stregua di “beni culturali” [54].
Risulta evidente, in questo contesto, che il riconoscimento implicito dell’italiano quale lingua (ufficiale) della Repubblica nella Costituzione, non possa in alcun modo leggersi in opposizione alla vivacità del patrimonio linguistico dei diversi contesti regionali e locali, oltre che in ragione del già citato obbligo di tutela di cui all’art. art. 6 Cost. [55], anche per il divieto esplicito di ogni discriminazione fondata sulla lingua. contenuto nei principi fondamentali [56], in particolare nell’art. 3 della Costituzione.
Una perfetta sintesi della questione, atta a coniugare profili storico evolutivi a profili giuridici, è offerta ancora dalla Corte Costituzionale, la quale, con la puntualità argomentativa giuridica del suo alto magistero, in occasione dei giudizi di costituzionalità riferiti principalmente all’art. 6 Cost., ebbe modo di ricostruirne le linee essenziali nel quadro dei valori e delle garanzie costituzionali; tra tutte, nella già citata sentenza 42 del 2017 si legge: «La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l’erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz’altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l’uso d’una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d’una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell’ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest’ultima in una posizione di marginalità [,,,] » [57].
8. Conclusioni
Ancora una volta il legislatore costituente aveva saputo orientare la scelta con sguardo lungimirante.
La mancata previsione, al contrario di quanto avvenne come visto per lo Statuto Albertino, di una espressa disposizione che statuisca in Costituzione “La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica” si fonda su intuizioni e ragioni tecniche, storico-sociali, oltre che giuridiche, di altissimo pregio.
Ragioni che oggi, per quanto si è cercato di dimostrare, appaiono ancora più fondate.
Di là della difficoltà di definire cosa e quale sia la “lingua italiana” tanto da poterne fare un postulato normativo, la lingua generale è, per sua natura materia viva, in continua evoluzione, rispetto alla quale mal si attaglia la definizione di “ufficiale” che presupporrebbe enti pubblici di controllo, catalogazione ed appositi manuali d’uso, ossia uno spettro nefasto di tempi che proprio la nascita dello Stato democratico repubblicano aveva inteso cancellare.
Il Costituente ha coscientemente operato la scelta di un richiamo implicito, ma chiaro ed efficace alla lingua italiana quale essa era (ed è) nella dimensione storico evolutiva e, soprattutto, quale strumento di comunicazione e partecipazione democratica poiché patrimonio immateriale del popolo italiano, “bene culturale in sé” ed «elemento fondamentale di identità culturale e […] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori» [58].
Il richiamo costituzionale implicito all’italiano quale lingua della repubblica italiana sembra dunque agire, come una sorta di riserva di legge aperta all’evoluzione linguistica, che consente di implementare, nel sottosettore linguistico del diritto, l’evoluzione della lingua comune quale strumento condiviso di comunicazione e trasmissione di valori.
Una soluzione di tal fatta consente, da un lato, di evitare le pericolose conseguenze dell’imposizione di una “lingua ufficiale di Stato” inevitabilmente non neutra negli equilibri costituzionali, con riflessi sul sistema democratico; dall’altro di consentire respiro e vitalità alla lingua comune e favorire, comunque all’interno di un sistema di regole, la “relazione” tra il diritto e gli altri sottosistemi sociali [59].
In questa scelta, razionale e lungimirante, c’è la stessa logica di sistema che ha reso la nostra Costituzione baluardo dei fondamenti democratici e insieme capace di continua rigenerazione pur nella rigidità formale dell’impianto normativo [60]. A ben vedere, lo stesso contesto costituzionale italiano, già in forza dell’art. 2 orienta, anche di fronte a situazioni nuove, verso la ricerca di un fattore di unificazione che non necessariamente origini o si esaurisca nella imposizione di un elemento linguistico comune, ma anzitutto nella condivisione di un’aspirazione alla difesa del libero sviluppo della persona umana e nella diffusione dello spirito di tolleranza fra gli individui e fra i gruppi. Infatti, se la lingua è indubbiamente mezzo per costruire una comunità, è anche essa stessa «indice rilevatore dell’esistenza di una identità comune» [61].
Solo in questa logica di sistema, all’interno delle coordinate costituzionali, potrebbe oggi essere rivalutata ed orientata una politica linguistica [62], nella quale vi sia l’approdo di un moderno concetto di cittadinanza attiva, partecipe e responsabile, quasi a riprendere in altro contesto storico e culturale, un’aspirazione già manifestata dal senatore Manzoni.
Una politica linguistica capace di superare l’insidia delle derive nazionalistiche, sottese al rapporto tra lingua e potere [63] ed al contrario capace di unificare modernamente componenti e tendenze diverse, perché la lingua non è chiusa ad interventi esterni così non può esserlo un moderno Stato costituzionale pluralista.
La valorizzazione della lingua italiana, bene culturale e sociale nell’ottica costituzionale di integrazione e partecipazione [64], fuori da formali imposizioni può anzi rafforzare la sua funzione democratica di mediazione; in tal modo concorrere, per tutti, allo sviluppo di competenze più ampie di quella linguistica, in favore di «una intelligenza sociale che favorisca lo sviluppo di un atteggiamento di disponibilità, curiosità, interesse per la scoperta […] di comportamenti, sistemi di valori e di credenze diverse dai propri» [65], da integrare nell’ esperienza di vita personale e collettiva.
La lingua italiana non venne dunque imposta in via ufficiale nella Costituzione per una ragione solo apparentemente semplice: perché è immanente alla Costituzione, esempio di scelte linguistiche collettive ed in essa si compenetrano modalità di espressione linguistica e sistema di valori espressi; perché la lingua italiana è la Costituzione stessa, come questa, capace di costituire «elemento di identità individuale e collettiva» [66] della Repubblica democratica italiana, riferimento solido ed insieme capace di continua vitale rigenerazione.
