Sommario: 1. Inquadramento generale del reato; 2. Il ricorso in Cassazione; 3. Le questioni affrontate dalla Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 42874 del 11/10/2022 (dep. 10/11/2022); 4. Conclusioni.
1. Inquadramento generale del reato
L’articolo 612-bis c.p., ossia i c.d. "Atti persecutori" (o comunemente chiamati stalking con un termine anglofono), è una fattispecie introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 7 del d.lgs. n. 11/2009 poi convertito con la L. n. 38/2009. In tal modo, l’Italia si è allineata con la normativa dei principali altri stati dell’UE.
Prima di tale innovazione, il nostro sistema penale soffriva di un vulnus di tutela importante per tutte quelle persone che, a causa di comportamenti seriali (spesso ossessivi), subivano veri e propri tormenti all’interno della loro vita e psiche. La giurisprudenza era costretta a ricorrere ad altre figure delittuose per punire queste condotte; tuttavia, esse avevano scarsa efficacia rispetto alle necessità di “punire-prevenire” tali fenomeni[1].
Risulta quindi fondamentale analizzare i tratti principali della norma in esame e gli attuali (e più discussi) orientamenti della dottrina e della giurisprudenza nella interpretazione ed applicazione di tale articolo.
In primo luogo, il testo dell’articolo esordisce con una clausola di riserva, la quale esclude chiaramente ed espressamente che i reati più gravi siano assorbiti da tale norma. Ad esempio, la violenza sessuale oppure il sequestro di persona concorrono con il 612-bis c.p.[2]
D’altro canto, tale clausola, se letta al contrario, va ad affermare che tutti i reati (anche aggravati) legati alle condotte di minaccia, molestie, o disturbo delle persone – e con una pena inferiore – sono assorbiti. A titolo esemplificativo, l’articolo 612 c.p., il 660 c.p., oppure la violazione di domicilio (semplice).
Proseguendo nell’analisi, il delitto ex 612-bis c.p. è realizzabile da “chiunque”, poiché non è richiesta una particolare e intima connessione-relazione tra il soggetto attivo ed il bene giuridico tutelato[3]. Dunque, si tratta di un reato comune.
Circa il profilo dell’elemento oggettivo, il fatto tipico di reato consiste nella reiterazione[4] di condotte di minaccia (promettere un male ingiusto) o di molestia (atto che altera lo stato psicologico della vittima) nei confronti del medesimo soggetto. Tuttavia, tali condotte devono produrre, secondo una linea interpretativa non ancora sconfessata, tre eventi, i quali però non devono verificarsi cumulativamente, bensì possono presentarsi anche in alternanza tra di loro[5].
Questi eventi, per comodità espositiva, possono essere suddivisi in due categorie: “evento della psiche”; “evento materiale”. Soffermiamoci su tali due categorizzazioni.
“L’evento della psiche” implica che, a seguito della condotta del soggetto attivo, la vittima percepisca un perdurante e grave[6] stato di ansia o di paura, ovvero di timore. Invece, con “evento materiale” si intende qui quella alterazione delle proprie abitudini di vita a seguito sempre della condotta dell’agente[7].
Va fin da subito precisato che questi eventi, benché compiutamente individuati (almeno in apparenza) dalla norma, risultano essere non di facile accertamento processuale (specialmente quelli legati alla psiche che, per ovvie ragioni, non hanno spesso una netta “manifestazione materiale”). Invero, alcuni esponenti della dottrina[8] avevano prospettato una violazione del principio di tassatività e di determinatezza dell’articolo 612-bis c.p., ma proprio su questo punto è intervenuta la Consulta con la sentenza n. 172 del 2014 dichiarando infondata la questione[9].
Sempre affrontando le criticità di tale norma, risulta utile evidenziare l’ambiguità della formula legislativa circa la “natura” di tali eventi, la quale fa sorgere un ulteriore dubbio: questi eventi sono elementi costitutivi del reato, oppure sono condizioni obiettive di punibilità? La scelta tra questa alternativa dovrebbe essere guidata dal principio di offensività e dal principio ex articolo 27, comma 1, della Costituzione (responsabilità penale personale).
La maggior parte degli interpreti tende a ricondurre tali eventi tra gli elementi costitutivi del reato[10]. Tuttavia, pare più corretto farli rientrare tra le condizioni di punibilità ex articolo 44 c.p. per (almeno) due ordini di ragioni: in primo luogo, perché tali eventi vanno ad ampliare la sfera di offesa del reato; in secondo luogo, optare per l’opzione legata agli elementi costitutivi, i quali necessariamente devono essere contraddistinti dalla presenza del dolo, implicherebbe l’obbligo di “provare”, in ogni caso, la presenza dell’elemento volitivo della causazione di tali eventi rendendo (a rigore) difficile l’applicazione dell’articolo 612-bis c.p. In altri termini, risulta più coerente con i principi dell’ordinamento inquadrare il tutto ai sensi dell’articolo 44 c.p.[11]
Successivamente, risulta opportuno soffermarci sul tema della c.d. “classificazione-categoria del reato”. Possiamo affermare che si tratta di un reato abituale a condotta reiterata, poiché per la sua sussistenza occorre che le condotte siano reiterate[12] (dunque protratte per un certo arco temporale) e causa degli eventi (analizzati precedentemente) previsti dall’articolo 612-bis c.p.
Ci si potrebbe dunque domandare: ma quante condotte occorrono per la configurazione del reato? Oppure, quanto ampio deve essere questo “arco temporale”? La risposta offertaci dalla giurisprudenza è nel senso che anche solo due condotte possono realizzare la fattispecie ex 612-bis c.p., poiché il reato, essendo un reato abituale d’evento[13], richiede che si verifichi quello stato perdurante-grave di ansia-paura, o timore, ovvero che la vittima modifichi le proprie abitudini di vita. Dunque, anche solo due condotte potrebbero, a causa della loro incisività e natura, causare gli eventi tipici del reato ex 612-bis c.p.
In ultimo luogo, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, si ritiene pacificamente sufficiente il dolo generico, ovverosia la consapevolezza e volontà di reiterare le condotte tipiche previste dall’articolo in esame. Altresì esclusa la necessità di un dolo “unitario” risultando necessario che vi sia il dolo solo in relazione alla singola condotta e non all’intero “sistema di atti vessatori”[14].
2. Il ricorso in Cassazione
Con la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. V, n. 42874 del 11/10/2022 (dep. 10/11/2022) gli Ermellini sono tornati ad affrontare alcuni aspetti fondamentali riguardanti il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. rubricato come “Atti persecutori”.
La Corte d’appello di Trieste ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Udine aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’articolo 612-bis c.p., comma 1, perché́, per motivi di gelosia nei confronti della coniuge, con condotte reiterate molestava e minacciava un amico della stessa, inviando tramite Facebook numerosi messaggi di testo dal contenuto minatorio e offensivo, in modo da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, tenuto conto che era stato già̀ vittima di un’aggressione fisica da parte dell’imputato.
Ricorre il condannato avverso tale sentenza d’appello con specifico riferimento alla insussistenza degli eventi di danno, nonché al vizio di motivazione data la mancata indicazione di elementi di prova circa la sussistenza del perdurante e grave stato d'ansia e il cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa. Inoltre, viene eccepita la carenza di motivazione in relazione alla mancata diversa qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’articolo 612 c.p. o (in alternativa) in quella di cui all’articolo 660 c.p.
3. Le questioni affrontate dalla Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 42874 del 11/10/2022 (dep. 10/11/2022)
La suprema Corte di Cassazione, benché con una sentenza di modesta lunghezza, ribadisce alcuni capisaldi dell’articolo 612-bis c.p. ed offre un importante criterio distintivo tra la norma in oggetto e l’articolo 660 c.p.
In primo luogo, affronta l’aspetto cruciale della “prova” dell’evento di tale delitto, nello specifico la causazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura della vittima. È un evento “psicologico”, dunque non è agevole darne prova. Per tali motivi, imprescindibile è l’analisi delle dichiarazioni della vittima del delitto ed il comportamento precedente (e successivo) alla condotta sia della persona offesa che dell’agente. Ovviamente, il tutto contestualizzato spazialmente e temporalmente[15]. Per tali ragioni, le doglienze dell’imputato circa l’insussistenza della prova dell’evento del reato non risultano fondate.
In secundis, si riafferma il consolidato orientamento circa l’alternatività tra gli eventi dell’articolo 612-bis c.p., ovverosia che anche la realizzazione di uno solo tra di essi configura la consumazione di tale figura delittuosa[16].
In forza di questa visione, risulta agevole anche distinguere tale norma dall’articolo 660 c.p. rubricato “Molestia o disturbo alle persone”. Invero, gli Ermellini affermano che il distinguo tra le due norme risiede nelle diverse “conseguenze” delle condotte, ossia ex 660 c.p. le molestie arrecate alla persona offesa non raggiungono quella gravità richiesta dal 612-bis c.p.[17]. Dunque, nel caso di specie, l’imputato, con le sue condotte, ovvero l’invio reiterato di messaggi intimidatori e offensivi su Facebook, non si è limitato ad infastidire la vittima (ex articolo 660 c.p.), bensì ha realizzato proprio gli eventi puniti ai sensi dell’articolo rubricato come “Atti persecutori”.
4. Conclusioni
In conclusione, tale pronuncia ribadisce i principali orientamenti riguardanti l’articolo 612-bis c.p. contribuendo al consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale circa l’applicazione di detta norma. In particolare, ci si riferisce alla prova dell’evento delittuoso, alla (possibile) alternatività dell’evento ed alla distinzione tra i c.d. "Atti persecutori" e la diversa fattispecie di cui all’articolo 660 c.p. in base alle conseguenze (o eventi) prodotte dalle condotte poste in essere.
