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Pubbl. Lun, 16 Nov 2015

Immissioni acustiche e risarcimento del danno esistenziale

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Pasqualina Mandia


Cass. 20927/2015: il danno non patrimoniale causato dalle immissioni rumorose è risarcibile anche se non determina una violazione del diritto alla salute, ovvero un danno biologico.


L’art. 844 c.c., rubricato “Immissioni” e disciplinato nel Capo dedicato alla proprietà fondiaria, prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni che derivino dal fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi.

Si tratta di una disciplina finalizzata a tutelare il diritto di proprietà, attraverso il bilanciamento di interessi contrapposti, tra cui le esigenze della produzione.

La norma è una diretta specificazione del diritto di proprietà ed è inserita nel contesto legislativo dei rapporti di vicinato, in considerazione della circostanza che le immissioni provengano da un fondo dirette ad un altro.

La questione maggiormente discussa in giurisprudenza è quella inerente le immissioni rumorose. A tal proposito, è bene precisare che tutti i regolamenti disciplinanti le attività produttive, soprattutto quelli che si occupano della questione detta, hanno carattere pubblicistico ed operano nel contesto del rapporto tra privati e pubblica amministrazione.

Le immissioni possono essere dirette o indirette; la norma si riferisce a quelle indirette, in quanto si ritiene che le immissioni dirette, quali ad esempio il lancio di oggetti nel fondo del vicino, siano illecite. [1]

Tradizionalmente [2] le immissioni si suddividono in tre categorie:

  1. le immissioni tollerabili;
  2. le immissioni intollerabili ma giustificate da esigenze della produzione;
  3. le immissioni intollerabili tout court.

Nel primo caso, le immissioni sono considerate espressione di un civile rapporto di vicinato, di guisa che il proprietario che le subisce non possa vantare alcun diritto alla cessazione, né alcun indennizzo di tipo economico.

Nel secondo caso, le immissioni causano un danno al proprietario del fondo vicino, il quale può avere diritto ad un indennizzo, sebbene non possa determinarne la cessazione, a causa della funzione favorevole alle attività produttive.

Infine, le immissioni intollerabili tout court sono dannose per il proprietario, il quale ha diritto ad una riduzione che sia idonea a ricondurle nei limiti della normale tollerabilità, nonché all’integrale risarcimento del danno sofferto.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di delineare il limite della tollerabilità, precisando come lo stesso non abbia carattere assoluto, bensì relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta al giudice di merito, dunque, accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità, nonché individuare gli accorgimenti necessari a ricondurre le immissione nell’ambito consentito [3].

Il danno causato dalle immissioni, in particolare dalle immissioni rumorose provenienti dal vicino, ha rappresentato un’occasione idonea per la ridefinizione da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione delle caratteristiche del danno non patrimoniale, nella sua forma del danno esistenziale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale rappresenta da tempo una regola di diritto effettivo, sebbene diversificato nelle sue forme del danno esistenziale, del danno morale e del danno biologico.

Come hanno precisato anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il primo si definisce come la lesione del bene salute, il secondo come la sofferenza interiore subita dalla vittima dell’illecito, ovvero la lesione all’integrità morale o alla dignità; il danno esistenziale, infine, è costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato [4].

In questo contesto, si inserisce a pieno un recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, tendente a definire i contorni del danno esistenziale, nel suo rapporto con il danno biologico. 

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20927, ha precisato che il danno esistenziale non è risarcibile solo quando ad esso si associ una lesione del diritto alla salute, ovvero un vero e proprio danno biologico; lo è, invece, tutte le volte in cui una condotta illecita leda diritti costituzionalmente garantiti, quali la tutela della famiglia o l’inviolabilità del domicilio.

La Corte capitolina richiama e conferma un precedente orientamento del 2009, chiarendo che "pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale  svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana sono pregiudizi apprezzabili in tema di danno non patrimoniale" [5].

Quest’ultimo assunto è stato affermato proprio in tema di risarcibilità del danno causato da immissioni rumorose che superino la soglia della normale tollerabilità. Il pregiudizio di cui si tratta può essere rappresentato dalla lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, che nel caso di specie la musica notturna e i rumori di vario genere avevano causato.

L’orientamento di cui si tratta si pone in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale all’art. 8 prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

I diritti in questione, dunque, ricevono una tutela dal punto di vista risarcitorio a prescindere dal loro collegamento con la violazione del diritto alla salute e sono apprezzabili nella propria autonomia da parte dell’ordinamento giuridico.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. 16 giugno 1992, n.7411

[2] Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2015

[3] Cass. 12 febbraio 2010, n. 3438

[4] Cass. 26972/2008

[5] Cass. 7875/2009