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Pubbl. Gio, 22 Set 2022

Il criterio della ragione più liquida nel processo civile

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Annamaria Di Clemente



Con la recentissima pronuncia Cass. civ., Sez. III, Ord., ud. 21/06/2022, dep. 06/09/2022, n. 26214, la Cassazione ha riaffermato la ricorrenza di un´opzione interpretativa che non ignora la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito nell´applicazione dell´istituto della ragione più liquida.


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The criterion of the most liquid reason in the civil process

With the very recent ruling Cass. civ., Sez. III, Ord., ud. 21/06/2022, dep. 06/09/2022, n. 26214, the Supreme Court reaffirmed the recurrence of an interpretative option that does not ignore the distinction between questions of rite and questions of merit in the application of the institution of more liquid reason.

Sommario: 1. Profili introduttivi; 2. Le questioni di rito e le questioni di merito; 3. L'orientamento dottrinario e giurisprudenziale minoritario delineatosi sul principio della ragione più liquida; 4. L'orientamento dottrinario e giurisprudenziale maggioritario delineatosi sul principio della ragione più liquida; 5. La recentissima pronuncia della Cassazione del 6 settembre 2022, n. 26214; 6. Conclusioni.

1. Profili introduttivi

Il principio della ragione più liquida, di diffusa e larga applicazione, sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, se pur, com’è noto, di elaborazione dottrinale ed in quanto tale non espressamente previsto dalle norme di diritto processuale civile, è desumibile dall’ art. 24 Cost., in tema di diritto di difesa, e dall’art. 111 Cost., in tema di giusto processo con particolare riguardo alla ragionevole durata del processo.

Invero, facendo applicazione di detto principio il giudice può definire il processo tutte le volte in cui sussista una questione, in tal senso idonea, di più agevole risoluzione benchè la stessa si presenti, nella sequenza dell’iter logico-giuridico da seguire, come successiva rispetto ad altre.

Di tutta evidenza come tale modus procedendi sottenda ragioni di economia processuale e di celerità e speditezza del giudizio, esigenze, queste, che, tuttavia, non consentono di far propendere tout court per la sua scelta opzionale che disattenda, in tal modo, il rilevante distinguo tra questioni di rito e questioni di merito.

2. Le questioni di rito e le questioni di merito

Le questioni di rito, come facilmente intuibile, attengono alla corretta e valida instaurazione e prosecuzione del processo nel suo aspetto formale.

In tale prospettiva, va da sé che dette questioni meramente processuali rivestano carattere prioritario nell’iter logico-giuridico seguito dal giudice per la decisione.
La ricorrenza, invero, nelle fattispecie concrete poste di volta, in volta all’esame del giudice, dei presupposti processuali, quali ad esempio la giurisdizione e la competenza del giudice adito ovvero, per fare altro esempio, la legittimazione ad agire, assume rilievo sulla possibilità di entrare nel merito della controversia, quale successivo passaggio logico argomentativo.
Non è da escludere, infatti, che il giudice definisca il giudizio alla luce della sola disamina di una delle questioni pregiudiziali di rito emettendo proprio una sentenza di rito senza, quindi, decidere il merito mancandone, appunto, i presupposti.
E’ appena il caso di ricordare, tuttavia, che, fatti salvi gli effetti del decorso del tempo ai fini del compimento dei termini di prescrizione ovvero di decadenza, la sentenza di rito non preclude la possibilità di ripresentare al giudice una nuova domanda sul medesimo thema decidendum.
Con recente pronuncia, invero, la Cassazione ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui la statuizione su una questione di rito, dando vita semplicemente al giudicato formale con esclusione, quindi, del giudicato in senso sostanziale, limita i suoi effetti al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, consentendo, pertanto, la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio[i]

Diversamente, accertata la regolare e valida sussistenza dei presupposti processuali, il giudice valuta il merito della controversia e delle relative questioni alla luce delle difese svolte e delle prove offerte da ciascuna parte, al cui esito emette una sentenza di accoglimento ovvero di rigetto della domanda a seconda della sua accertata fondatezza oppure ritenuta infondatezza.
A prescindere da tale diversa modulazione, la sentenza di merito, però, in quanto idonea a divenire cosa giudicata, può essere riesaminata da un giudice di diverso grado nei modi e termini previsti per i corrispondenti rimedi impugnatori, laddove detto riesame involge anche il merito solo in grado di appello per essere, invece, com’è noto, in tal modo precluso nel giudizio in cassazione propriamente di legittimità.

3. L'orientamento dottrinario e giurisprudenziale minoritario delineatosi sul principio della ragione più liquida

Il minoritario orientamento delineatosi in dottrina e giurisprudenza, muovendo da un approccio evidentemente di tipo dogmatico dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, ritiene come assolutamente legittimo che il giudice adotti la soluzione più facile ed agevole anche a costo della completa e totale pretermissione della verifica dei presupposti processuali[ii].


Tale modo di ragionare, invero, postula la natura non vincolante e, quindi, meramente indicativa per il giudice, inteso naturalmente nella sua più ampia accezione, sia in composizione monocratica che collegiale, atteso, comunque, il carattere paradigmatico della disciplina prevista per il processo di cognizione, della previsione normativa di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c., secondo cui “Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
 

In altri termini, secondo l’orientamento in esame la decisione è adottata in base allo stato degli atti così come si presenta di volta, in volta, con riguardo al caso concreto, fuori, quindi, da schemi strutturali e, conseguentemente, da qualsivoglia progressione nella prioritaria valutazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
Corollario di siffatta ricostruzione è, evidentemente, l’esclusione della formazione del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito per essere l’evidenza della soluzione più facile e pronta di carattere assorbente rispetto ad ogni altra valutazione.
Non si è mancato di osservare, invero, come il principio della ragione più liquida così applicato abbia “una precisa ricaduta” portando con sè la negazione dell’idea di giudicato implicito[iii].

Tuttavia, sulla idoneità della ritenuta anche implicitamente giurisdizione agli effetti del giudicato implicito si è più volte espressa la Cassazione a Sezioni Unite affermando il principio secondo cui “allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d'ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito”[iv]

Sotto altro profilo, le Sezioni Unite hanno riaffermato come sia, altresì, precluso all'attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito[v]

4. L'orientamento dottrinario e giurisprudenziale maggioritario delineatosi sul principio della ragione più liquida

L’orientamento maggioritario delineatosi in dottrina e giurisprudenza sul principio della ragione più liquida pone, invece, l’accento sulla diversa connotazione ed il diverso modo di atteggiarsi delle questioni di rito rispetto a quelle di merito, diversità, questa, da precludere l’operatività del criterio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, trovando, diversamente, applicazione solo nel rapporto tra questioni di merito[vi]

Invero, sul rilievo secondo cui il criterio della ragione più liquida risponde più che a ragioni di economia processuale, all'esigenza di escludere la formazione del giudicato implicito su questioni di merito diverse da quelle effettivamente esaminate e decise ai fini della definizione della controversia, la Cassazione, discostandosi apertamente da alcune sue pronunce, ha reiteratamente evidenziato proprio il nesso tra il criterio della ragione più liquida e l'esigenza di definire i limiti oggettivi del giudicato, così da escludere la perfetta sovrapponibilità dell'oggetto del processo all'oggetto del giudicato, come già esplicitato dalle Sezioni Unite[vii].
 

Tale esigenza, pertanto, non può che porsi esclusivamente in relazione al rapporto tra questioni di merito, rectius questioni preliminari di merito e altre questioni di merito o anche tra questioni di merito equiordinate, precludendo l’operatività del criterio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito.

5. La recentissima pronuncia della Cassazione del 6 settembre 2022, n. 26214

La recentissima pronuncia in esame, tralasciando ai fini che qui interessano la disamina della singola fattispecie concreta da cui trae origine, è di particolare interesse poiché, pur ponendosi nel solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario di cui al superiore paragrafo, quantomeno sulla ritenuta sussistenza di “un'opzione interpretativa che ancora valorizza, nell'applicazione dell'istituto della ragione più liquida, la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito”, riafferma al tempo stesso la valenza di altro criterio per così dire mitigatore proprio di quello della ragione più liquida.
Invero, fermo l’assunto secondo cui ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c., il giudice è libero di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, non potendo, diversamente, sovvertire l’ordine sequenziale nella valutazione delle prioritarie questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, la cui violazione è da ritenersi causa di nullità dell’intero procedimento per error in procedendo, la Cassazione riafferma la sussistenza di una forma di sanatoria di detta nullità laddove non venga fatta valere con l'impugnazione principale ovvero con l’appello incidentale, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, appunto, in sede della successiva ed eventuale fase di appello[viii].

6. Conclusioni

Il tema della ragione più liquida nel processo civile, sin qui sinteticamente esaminato alla luce dei più recenti contributi giurisprudenziali, ne evidenzia ancora una volta la sua importanza ed attualità involgendo principi e valori costituzionali quali il giusto processo ed in particolar modo la ragionevole durata del processo stesso.

 

Note e riferimenti bibliografici

[i] Cassazione, ordinanza del 1 luglio 2022, n. 21008.

[ii] Per tale orientamento, in dottrina, per tutti, V. Biavati, Appunti sulla struttura della decisione e l’ordine delle questioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2009, p. 1304; in giurisprudenza, più di recente, Cassazione, ordinanza 4 gennaio 2021, n. 11.

[iii] Biavati, op. cit., 1304.

[iv] In tal senso, più di recente, Sezioni Unite ordinanza 30 luglio 2021, n. 21972, e precedenti pronunce ivi citate a cui si rinvia.

[v]  Più di recente, Sezioni Unite, sentenza 11 novembre 2020, n. 25367.

[vi] Per tale orientamento, in dottrina, tra gli altri, G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile: le azioni, il processo di cognizione, Napoli, 1965, p. 858; R. Vaccarella, Economia di giudizio e ordine delle questioni, in Giusto proc. civ., 3, 2009, p. 643; T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2012, p. 166; in giurisprudenza, ex plurimis, Cassazione, Sezioni Unite, 9 ottobre 2008, n. 24883; Cassazione 20 aprile 2020, n. 7941; Cassazione, 29 settembre 2020, n. 20557.

[vii] Cass. Sezioni Unite, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242.

[viii] In tal senso, ex plurimis, Cassazione ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745; Sezioni Unite , sentenza 12 maggio 2017, n. 11799.