Sommario: 1. Premessa; 2. La partecipazione effettiva e consapevole dell’imputato in udienza; 3. (Segue). La disciplina dell’assenza, la sospensione del processo e le nuove ricerche; 4. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’impedimento a comparire dell’imputato; 5. Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite e la soluzione interpretativa offerta; 6. (Segue). L’impedimento dell’imputato a comparire in udienza per altra causa di restrizione carceraria o domiciliare. Tra l'ordine di traduzione del giudice e gli obblighi di comunicazione della parte; 7. Spunti conclusivi.
1. Premessa
Certo non è questa la sede adatta – né, peraltro, chi scrive ne sarebbe idoneamente attrezzato – per tracciare il quadro della storia evolutiva della disciplina dell’assenza dell’imputato. Basterà almeno qui rilevare che le sue origini sono piuttosto risalenti e possono collocarsi, già intorno al II secolo a.C., con l’introduzione delle Questiones perpetuae nel sistema giudiziario della Roma antica[1].
In quel periodo storico il processo penale si svolgeva secondo una sequenza che non è molto differente da quella contemporanea. Ed invero, il giorno stabilito per la discussione, nella sede destinata allo svolgimento del giudizio, il magistrato[2] faceva chiamare da un ufficiale giudiziario l’accusatore, l’accusato, i difensori e i giudici al fine di verificarne la presenza[3].
Se l’accusatore fosse risultato ingiustificatamente assente, il nome dell’accusato sarebbe stato cancellato dal ruolo dei rei[4] il processo si sarebbe estinto[5]; se invece era assente l’accusato e la mancata comparizione non era giustificata da plausibili motivi, si procedeva ugualmente nei suoi confronti[6].
Tuttavia, al fine di evitare “irregolarità processuali”, già nella legislazione antica era consentito l’intervento di un escusatore per provare l’esistenza di un legittimo impedimento dell’accusato e, perciò, ottenere una dilazione del termine per comparire: detto soggetto non aveva però grande autonomia ma soltanto la possibilità di dar conto delle ragioni che impedivano la comparizione del reo senza poter trattare nel merito la causa[7].
Il processo in contumacia, per assenza ingiustificata dell’accusato, era pure previsto nel codice di procedura penale del Regno d’Italia del 1865, nel codice di procedura penale Finocchiaro-Aprile del 1913, così come nel codice Rocco del 1930[8].
Discostandoci ora dai precedenti storici molto succintamente accennati, è opportuno analizzare la più recente disciplina riguardante l’assenza dell’imputato non comparso in udienza, cercando di riscontrare quando tale assenza possa ritenersi legittima in quanto giustificata da una particolare evenienza. Nel far ciò non può prescindersi da una breve panoramica, che quantomeno sommariamente cerchi di individuare la diversa fisionomia del rito creatasi a seguito della soppressione del processo contumaciale.
Come è noto, in forza della riforma legislativa del 16 dicembre 1999, n. 479[9] se l’imputato regolarmente citato non compariva, in mancanza di una legittima giustificazione[10], l’udienza preliminare o il dibattimento (per il rinvio operato dall’art. 484 c.p.p.) si svolgevano in contumacia.
L’istituto processuale era quindi applicabile sia nella fase in cui il controllo del giudicante è orientato alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero[11], sia nel vero e proprio baricentro del processo[12].
La dichiarazione di contumacia pareva cristallizzare, tramite un’ordinanza, una sorta di “biasimo” nei riguardi dell’imputato che in un certo qual senso – ancorando fedelmente l’istituto all’etimologia del termine –, veniva quasi considerato ribelle, arrogante, riottoso[13] rispetto alla celebrazione del processo a suo carico.
È facile intuire come tale contegno processuale dell’imputato, stigmatizzato in un provvedimento giurisdizionale interinale – sia pure revocabile – avrebbe potuto avere, oltre al resto[14], una rilevante incidenza sul convincimento del giudice all’epilogo della fase.
Con la riforma operata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 si è provveduto, come accennato ed oltre al resto, anche all’eliminazione dell’istituto della contumacia[15], anche al fine di adeguare le norme processuali in punto al giusto processo ed alle statuizioni della C.e.d.u. sulla realizzazione di un contraddittorio inteso come mezzo per poter conoscere per quanto più possibile la verità[16].
Il nuovo sistema tende, in sintesi, a privilegiare la notifica della citazione a mani proprie quale migliore forma di conoscenza dell’esistenza del processo. La contumacia è stata scissa in due istituti distinti: da un lato, in presenza di un irreperibile, il processo deve essere sospeso; da un altro lato, se vi è stata consegna dell’avviso o della citazione a mani proprie o vi è un altro atto sintomatico della conoscenza del procedimento, il rito prosegue contro l’imputato dichiarato assente, del quale si presume la rinuncia volontaria a comparire[17].
È noto come tra le garanzie riconosciute all’imputato di fondamentale importanza vi sia quella della partecipazione effettiva e consapevole nel processo penale. E secondo il principio di legalità processuale ogni persona deve avere la possibilità di conoscere l’esistenza di un procedimento a suo carico, di potervi partecipare ma anche di poter rinunciare volontariamente alla partecipazione dello stesso procedimento.
Il fenomeno dell’eliminazione del vecchio istituto della contumacia e dell’inserimento della nuova figura dell’assente nel codice potrebbe spingere l’interprete a domandarsi se le due conformazioni siano alternative oppure, in un certo qual senso possano sovrapporsi, se non del tutto confondersi.
Di certo, occorre segnalare, le ipotesi normativamente previste che in precedenza davano luogo alla contumacia si sono scomposte in due evenienze processuali totalmente differenti. Da un lato l’irreperibilità con la sospensione del procedimento e dall’altro l’assenza.
Nei confronti dell’imputato irreperibile il processo si sospende a garanzia della stessa parte processuale.
Al contrario, nei riguardi dell’imputato (volontariamente) assente il processo prosegue senza la sua partecipazione, con quale pregiudizio per il suo diritto di difesa e di autodifesa è agevole intuire.
Pertanto, se da un lato sembrerebbe che dopo la riforma del 2014 l’assenza abbia sostituito la contumacia dall’altro lato non bisogna sottovalutare che nel codice di rito sono presenti alcune norme ove ancora è prevista la figura del contumace[18]. E se ciò non si volesse ritenere come una “svista” del legislatore, tenendo conto che dette norme si riferiscono all’irreperibile, all’assente e alla vecchia figura del contumace, si percepisce chiaramente come il ruolo dell’interprete non sia affatto agevole.
In ogni caso, nel prosieguo del presente lavoro, occorrerà analizzare quando la mancata partecipazione al processo da parte dell’imputato possa considerarsi una assenza volontaria e consapevole e quando, invece, derivi da assoluta impossibilità a comparire.
Si cercherà, poi, di esaminare il contrasto creatosi nella giurisprudenza di legittimità sul punto, per approdare successivamente alla recente soluzione interpretativa offerta dalle Sezioni unite. Si avrà modo di esaminare, in base a quanto statuito dalla Corte nella sua massima composizione, se e quando una detenzione carceraria o domiciliare (per altra causa) possa considerarsi un impedimento legittimo. In tali ultime evenienze, inoltre, si cercherà di esaminare quando il giudice sia tenuto a disporre la traduzione dell’imputato (con fissazione di una nuova udienza) e quando invece lo stesso imputato o il suo difensore siano gravati dall’obbligo di informare il giudicante della causa di impedimento.
2. La partecipazione effettiva e consapevole dell’imputato in udienza
Già sotto un profilo costituzionale (art. 111 Cost.) e sovranazionale (art. 6 CEDU)[19] la garanzia riconosciuta all’imputato circa la sua effettiva partecipazione personale e consapevole all’udienza assume fondamentale importanza[20].
La tematica involge in via diretta tutte una serie di implicazioni che garantiscono la difesa e l’autodifesa dell’interessato, perché il diritto di difendersi provando può essere garantito anche, se non soprattutto, grazie al livello di conoscenza della vicenda che riguarda lo stesso imputato. E ciò si realizza avendo piena contezza delle dinamiche processuali tramite la partecipazione alle udienze.
Peraltro, anche il recente intervento novellistico sull’efficienza del processo penale, contenuto nella legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), ha dedicato l’intero comma 7 dell’art. 1 alla disciplina dell’assenza[21]. E ciò, sia pure nella prima parte programmatica del provvedimento normativo, i cui decreti attuativi sono in corso di redazione[22], perseguendo il chiaro intento di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente modificando, in parte qua, il codice di procedura penale in materia di processo[23].
Nella cornice del diritto di difesa la stessa conoscenza della data stabilita per l’udienza si configura come un presupposto essenziale per l’esercizio delle garanzie difensive ma anche un valido strumento orientato al rispetto dei canoni del giusto processo[24].
In quest’ottica assume importanza pregnante la fase dell’udienza preliminare all’interno della quale si compie la verifica della regolare costituzione delle parti. In quel momento processuale il giudice deve accertare che la notifica a mani proprie sia stata effettuata.
Qualora il giudice si accerti della regolarità della notifica e l’imputato, non comparso, non adduca alcun legittimo impedimento, la rinuncia alla presenza può dirsi volontaria e non equivoca, ai sensi dell’art. 420 bis, comma 2, c.p.p.
Il processo verrà celebrato nei confronti di un imputato dichiarato assente, con una declaratoria di assenza pronunciata per un comportamento consapevole dell’imputato[25].
Se la notifica non è stata fatta a mani proprie dell’imputato ma questi abbia avuto conoscenza certa del procedimento aliunde, il giudice dichiara parimenti l’imputato assente (art. 420 bis, comma 2, c.p.p.). Si tratta anche in questo caso di una assenza consapevole perché la conoscenza della celebrazione del processo e la rinuncia volontaria a comparire vengono presuntivamente dedotte da ipotesi normativamente previste.
Qualora invece il giudice non individui delle evenienze che facciano presumere la conoscenza certa del procedimento in capo all’imputato, il processo deve essere sospeso[26], con parallela sospensione del decorso della prescrizione, fino a che l’imputato non venga reperito ai sensi dell’art. 420 quater, comma 2 c.p.p.
L’imputato ha comunque la possibilità di provare in altro momento la sua mancata ed incolpevole conoscenza della celebrazione del processo. Tale evenienza può verificarsi sia nel corso del procedimento di primo grado (art. 420 bis, comma 4, c.p.p.; art. 420 quinquies, comma 2, c.p.p.), sia nei gradi successivi, nonché quando sia intervenuta sentenza irrevocabile[27].
Il rimedio è rappresentato da un nuovo giudizio in primo grado con garanzia del riconoscimento del diritto alla prova.
3. (Segue). La disciplina dell’assenza, la sospensione del processo e le nuove ricerche
Si è già accennato come gli artt. 420 bis e ss. c.p.p. contengano la disciplina dell’assenza dell’imputato. Si tratta di una disciplina su una “condizione personale” dell’accusato, che a far tempo dall’entrata in vigore della citata L. n. 67/2014, ha sostituito quella della contumacia nel procedimento penale.
Le disposizioni de quibus che anche se contenute nella parte relativa alla disciplina dell’udienza preliminare si applicano anche alla prima udienza dibattimentale, ai sensi del collegamento contenuto nell’art. 484, comma 2 bis, c.p.p.
La precedente formulazione dell’art. 420 quater c.p.p., durante la vigenza della c.d. legge Carotti, prevedeva che il giudice dichiarasse la contumacia dell’imputato, libero o detenuto, che non compariva alla prima udienza di costituzione delle parti qualora ci fosse una mancata partecipazione volontaria. Ciò poteva avvenire all’udienza preliminare oppure all’udienza dibattimentale, nel caso di citazione diretta a giudizio.
La dichiarazione di contumacia, tuttavia, non poteva essere dichiarata nel caso in cui fosse rilevata una nullità della notificazione, della citazione, dell’avviso; oppure si era verificata una ipotesi di mancata conoscenza, effettiva ed incolpevole, da parte dell’imputato, dell’avviso dell’udienza preliminare o del decreto di citazione diretta a giudizio, sempre che non vi fosse stata la notifica di tali atti al difensore; ovvero un legittimo impedimento dell’imputato a comparire all’udienza. L’imputato dichiarato contumace era rappresentato dal difensore.
Si è supra[28] accennato che la contumacia cristallizzava nel provvedimento interinale la condizione dell’imputato che volontariamente non partecipava al processo.
A livello pratico l’effetto più considerevole della disciplina della contumacia si traduceva nell’imposizione di un termine per proporre impugnazione, che decorreva dalla notifica al contumace dell’estratto del provvedimento, alla quale doveva procedersi anche ove il deposito del provvedimento impugnabile fosse avvenuto nel termine previsto per legge o stabilito dal giudice[29].
Durante la vigenza della legge Carotti vi erano due espresse previsioni normative di particolare considerazione processuale per il contumace.
Quest’ultimo avrebbe potuto evitare la dichiarazione di contumacia provando la propria mancata incolpevole conoscenza del procedimento pendente. Ma era inoltre possibile provare che la sua assenza era incolpevole[30] in quanto cagionata da forza maggiore o caso fortuito[31].
Come detto, la L. n. 67/2014 ha realizzato una profonda rivisitazione della precedente disciplina, apportando delle modifiche, contenute negli artt. 420 quater e 420 quinquies c.p.p., che possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
In primo luogo, fuori dai casi previsti dagli artt. 420 bis e 420 ter c.p.p., ove l’imputato sia assente, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato nelle mani dell’imputato, quindi a lui personalmente, ad opera della polizia giudiziaria.
Nel caso in cui la notifica non risulti possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente e fissa una nuova udienza.
Decorso un anno dall’emanazione dell’ordinanza (e ad ogni successiva scadenza annuale, allorché il procedimento non abbia ripreso il suo corso), o anche in periodo anteriore quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso.
Il provvedimento di sospensione del processo viene revocato se le ricerche di polizia giudiziaria hanno avuto esito positivo, ma anche se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; ovvero in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento; o ancora se deve essere pronunciata sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p.
La revoca della sospensione del processo avviene con ordinanza con cui il giudicante determina la data per la nuova udienza, disponendo che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
Durante il corso dell’udienza così fissata l’imputato ha la possibilità di chiedere che il giudizio sia definito con un rito alternativo. Può optarsi sia per il giudizio abbreviato sia per l’applicazione della pena su richiesta delle parti[32].
In determinate circostanze quindi il giudice dichiara l’assenza dell’imputato, che sarà da quel momento in avanti rappresentato dal difensore[33]. Il che non è un fenomeno da sottovalutare: non sarà effettuata al diretto interessato la notifica della data di rinvio della prossima udienza, essendo sufficiente che questa venga comunicata al suo difensore. Si tratta di ipotesi normativamente previste in cui l’imputato, libero o detenuto, non sia presente all’udienza o, comunque, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi. L’assenza può essere dichiarata anche quando sussistano determinate condizioni dalle quali possa desumersi la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, individuate nella nomina di un difensore di fiducia, nella pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nella sottoposizione dell’imputato nel corso del procedimento ad arresto o fermo, ovvero ad una misura cautelare, nonché nella notifica a sue mani dell’avviso dell’udienza. La declaratoria di assenza può avvenire anche nel caso in cui la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato risulti, comunque, “con certezza” o anche quando sia accertata la volontaria sottrazione, da parte dell’imputato stesso, alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo[34].
4. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’impedimento a comparire dell’imputato
L’art. 420 ter c.p.p. si occupa della disciplina dell’impedimento a comparire in udienza dell’imputato (e del difensore). Qualora l’imputato, anche se detenuto, non si presenti alla prima udienza, e risulti che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato all’imputato l’atto introduttivo del giudizio. Nel caso in cui le condizioni appena indicate sussistano in occasione di udienze successive alla prima il giudice provvederà allo stesso modo, con ordinanza, a disporre il differimento dell’udienza e disporrà, in favore dell’imputato, la notifica del verbale dell’udienza medesima.
Le notificazioni spettano esclusivamente in favore del soggetto impedito, mentre per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti, vale la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza.
Occorre allora ripercorre le linee interpretative createsi in argomento nella giurisprudenza della suprema Corte[35], partendo dal solco tracciato da una decisione delle Sezioni unite del 2006[36], che ha avuto specifico riguardo, tra le ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell’imputato, quella concernente la detenzione dello stesso accusato per altra causa.
Secondo la decisione in parola la conoscenza, da parte del giudice che procede, di un legittimo impedimento dell’imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza e, solo qualora questi consenta alla celebrazione dell’udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti esplicitamente di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza di cui all’art. 420 bis c.p.p.
Ancora, secondo il deciso del 2006, integra un’ipotesi di legittimo impedimento la detenzione dell’imputato per altra causa, anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertà personale in cui versa, in tempo utile per consentire la sua traduzione. Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia a comparire dell’imputato e di un onere – normativamente non previsto – di previa comunicazione della condizione di limitazione della libertà personale in cui versa lo stesso interessato, l’accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa.
Quattro anni più tardi la Cassazione a Sezioni unite, nuovamente investita della questione, ha sostanzialmente ribadito l’approccio ermeneutico poc’anzi descritto. Ed invero nel 2010[37] la Corte, nella sua massima composizione, nell’affrontare la questione con segnato riferimento al giudizio camerale d’appello, ha avuto modo di chiarire expressis verbis che «nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato» e, che quindi, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l’assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, «spetta al giudice disporre, anche d’ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell’imputato in tal senso». Il provvedimento in discorso ritiene necessario ordinare la traduzione del medesimo imputato, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all’udienza.
L’arresto del 2010 appena segnalato è stato oggetto di ulteriori conferme nel corso del tempo con tre diverse pronunce di tre distinte Sezioni semplici, rispettivamente nel 2013[38], nel 2014[39] e nel 2016[40].
Secondo la decisione più recente, e cioè quella del 2016, ricorre in ogni caso un’ipotesi di legittimo impedimento dell’imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, e non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio. Pertanto, secondo questa decisione, in assonanza con la consolidata tendenza della Corte a ricondurre la sua interpretazione al tipo codificato, in tali condizioni non può procedersi in sua assenza, conseguendo altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare al giudizio.
Si segnala poi un ulteriore e peculiare orientamento della giurisprudenza di legittimità che ravvisa a carico dell’imputato, regolarmente citato in stato di libertà e successivamente tratto in arresto per altra causa, l’onere di segnalare “tempestivamente” al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, non desumibile dagli atti né altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio: in caso di mancato assolvimento di tale onere di tempestiva comunicazione si configura la legittimità della dichiarazione di assenza resa dal giudice e la ritualità dell’udienza svolta in tali condizioni, non potendo l’imputato invocare a posteriori la mancata partecipazione al processo[41].
Su questa lunghezza d’onda si pone un’altra decisione del 2015, in cui si è sostenuto che «non è ipotizzabile che ogni volta che un imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede) non sia presente in udienza incomba al giudice l’onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa» e occorre, invece, che il giudice procedente sia comunque reso edotto dello stato di detenzione (sopravvenuto) in cui versa l’imputato[42].
Rispetto a quanto finora segnalato, la Sezione VI della Corte suprema, cui era stato assegnato il procedimento di legittimità del caso che qui ci occupa, ha chiesto alle Sezioni unite, in particolare, di chiarire se sia consentita, ai fini in discorso, l’equiparazione del trattamento previsto per i soggetti ristretti in carcere a quello riservato ai soggetti nei cui confronti sia imposta la permanenza al domicilio, opzione rispetto alla quale si registrano decisioni contrastanti.
Al di là del panorama appena descritto, anche sotto un profilo diacronico – sia pur succintamente, occorre, in sintesi, schematizzare il contrasto, raggruppandolo in due filoni.
Secondo un primo orientamento, che prende le mosse dalle linee interpretative tracciate in materia dalla sentenza delle Sezioni unite del 2006, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, anche non inframuraria, – di cui il giudice sia reso edotto – integra un’ipotesi di legittimo impedimento dell’imputato a comparire e preclude la legittima celebrazione del processo pur se risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del suo status in tempo utile per la traduzione. A sostegno di questa opzione interpretativa si adduce la mancanza di una previsione normativa in tal senso e l’eccezionalità del rito contumaciale o in assenza le cui norme devono intendersi di stretta interpretazione. Peraltro, nell’ottica di un processo di tipo accusatorio, la partecipazione dell’imputato afferisce al diritto di autodifesa, certamente rinunziabile, ma non «delegabile, né confiscabile»[43].
Diverso è un altro orientamento, che le Sezioni unite definiscono «più consistente», secondo il quale diversamente da quanto previsto per l’imputato in custodia intramuraria – nei confronti del quale incombe al giudice procedente di emettere l’ordine di traduzione –, la persona sottoposta agli arresti domiciliari per altra causa ha l’onere di chiedere tempestivamente al giudice della cautela (che in tesi non coincide con il giudice che procede) l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, autorizzazione che, benché dovuta, non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà, ossia di un atto di impulso, da parte dell’interessato[44].
Secondo questo filone giurisprudenziale i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite del 2006 in merito alla «assoluta impossibilità di comparire» – che giustifica, a norma dell’art. 420 ter c.p.p., l’avviso per la nuova udienza – afferiscono alla sola detenzione ordinaria e non anche allo status del soggetto agli arresti domiciliari per altra causa, poiché questi, ricevuta la citazione, è in condizione di chiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a recarsi in udienza, sicché solo qualora questa gli venga negata per un qualsiasi motivo ricorrerà l’ipotesi di «assoluta impossibilità a comparire»[45].
5. Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite e la soluzione interpretativa offerta
Atteso il contrasto creatosi si profilava quindi necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite. La vicenda sottopostale dalla Sezione VI rimettente traeva origine da un procedimento celebratosi in seconde cure presso la Corte d’appello di Catanzaro, la quale con sentenza del 21 settembre 2020 ha confermato le statuizioni di primo grado del Tribunale di Crotone che avevano ritenuto l’imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo ove era sottoposto agli arresti domiciliari, ed ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di rigettare l’eccezione di nullità della pronuncia di primo grado.
Nel ricorso si è avuto modo di rilevare – e questo è il punto focale della vicenda all’attenzione delle Sezioni unite – che nel corso del primo giudizio, a cui l’imputato non ha partecipato, la difesa aveva segnalato la sottoposizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa. Il Tribunale di Crotone aveva, pertanto, disposto il rinvio dell’udienza, senza emettere ordine di traduzione dell’interessato per quella successiva, che si era svolta in sua assenza, pur nel permanere delle condizioni di restrizione.
Ulteriore motivo di doglianza dell’imputato riguarda il fatto che erroneamente la Corte catanzarese, nel rigettare l’eccezione di nullità del primo giudizio, ha ritenuto insussistente il dovere del giudice di disporre la traduzione dell’interessato, ritenendo che spettasse all’imputato attivarsi presso il giudice del diverso procedimento in cui era stata applicata la misura, al fine di ottenere l’autorizzazione a recarsi in udienza, pur in assenza di disposizione di legge in tal senso. A sostegno della tesi difensiva il ricorrente ha richiamato diverse pronunce di Cassazione che qualificano come legittimo impedimento a comparire qualsiasi limitazione della libertà personale ed impongono la concessione di un rinvio del processo per consentire la presenza dell’interessato in udienza, a meno che non risulti un espresso rifiuto di questi a partecipare alla stessa. Il ricorrente, come ulteriore motivo di ricorso, ha inoltre eccepito inosservanza della legge penale e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Le Sezioni unite hanno dapprima ricostruito con molta precisione il panorama giurisprudenziale creatosi[46], evidenziando le ragioni del contrasto e descrivendo che la parte maggioritaria della giurisprudenza ha ritenuto di continuare a tracciare una distinzione tra l’imputato ristretto in carcere e quello agli arresti domiciliari per altra causa ritenendo che, in quest’ultimo caso, l’impedimento non sarebbe legittimo ed assoluto, poiché l’imputato può chiedere l’autorizzazione o l’accompagnamento o la traduzione al giudice competente
Le Sezioni unite hanno avuto modo di suddividere in quattro gruppi le motivazioni delle pronunce che si sono occupate della tematica in parola.
Le prime disconoscono espressamente l’identità di condizione tra persona detenuta ed agli arresti domiciliari per altra causa e ritengono che la restrizione domiciliare non determini un impedimento assoluto[47].
Un secondo gruppo di decisioni attribuisce specifico rilievo alla omessa tempestiva attivazione per ritenere legittimo il processo in assenza dell’imputato[48].
Un terzo filone ritiene che non sia configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa se questi non abbia avanzato tempestiva richiesta al giudice procedente[49].
Un quarto gruppo valorizza lo status dell’imputato al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio ed osserva che, qualora la restrizione della libertà personale per altra causa intervenga successivamente, non sussiste un obbligo di attivazione ufficiosa del giudice ignaro della sopravvenuta misura limitativa. E ritiene che la restrizione domiciliare non determini un impedimento assoluto, atteso che l’interessato può rimuoverlo, formulando richiesta di autorizzazione a lasciare l’abitazione[50].
Il Collegio ha stabilito di operare dei “correttivi” agli orientamenti appena descritti, in quanto il primo gruppo di decisioni non si basa sui principi contenuti nei provvedimenti delle stesse Sezioni unite del 2006[51] e del 2010[52] e non adduce argomentazioni per confutare le affermazioni che i casi di restrizione della libertà personale diversi dalla detenzione in carcere determinano un legittimo impedimento giuridico, non differente, agli effetti che qui interessano, dall’impedimento costituito dalla detenzione in carcere, e che l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, non può essere subordinato ad oneri non espressamente previsti dalla legge.
Il secondo indirizzo, secondo le Sezioni unite, non tiene conto, quanto meno per fornire una differente prospettazione giustificativa, della motivazione della sentenza del 2010 poco sopra citata, secondo cui l’impedimento di chi è sottoposto a restrizione della libertà diversa dalla detenzione in carcere è pur sempre legittimo ed assoluto e una differenziazione delle due situazioni sarebbe foriera di irragionevolezza, ove si consideri che il detenuto in carcere può più facilmente dialogare con l’autorità giudiziaria procedente tramite l’ufficio matricola, mentre non sempre l’imputato agli arresti domiciliari in grado di veicolare le sue richieste, in assenza di strumenti adeguati o di persone in grado di agire in sua vece.
Molto critico il Collegio rispetto alle pronunce del terzo e del quarto filone in quanto, secondo la sentenza in commento, esse «prescindono dal contesto normativo e dai principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di processo in assenza anche per effetto dei plurimi interventi della Corte Edu»[53].
La soluzione interpretativa che il Collegio ritiene di dover sostenere è quella che configura, in capo all’imputato che abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico.
Del resto, diverse ragioni militano a favore della centralità della garanzia di partecipazione al processo da parte dell’imputato, riscontrabili sia all’interno della normativa sovranazionale[54], sia in quella costituzionale (art. 111, comma 3, Cost.), sia nelle diverse decisioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo[55].
Alla luce del panorama così individuato nella decisione in commento si è affermata la centralità del diritto dell’imputato di partecipare al processo e si sono identificate le rigorose condizioni cui è subordinata la celebrazione del giudizio in absentia. Per vero, affinché la celebrazione del processo possa così avvenire occorre in primis la certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento; in secundis l’inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato.
Soltanto sulla base di questi principi secondo le Sezioni unite si può dedurre che il procedimento in assenza, la cui disciplina costituisce il necessario punto di equilibrio tra pretesa della tutela punitiva statuale ed esigenza di garantire il diritto dell’imputato alla partecipazione al suo processo, è legittimo. Ma tale legittimità sussiste soltanto qualora vi sia certezza della conoscenza dell’accusa, della data di udienza e delle possibilità di accesso alla stessa da parte dell’imputato e vi sia stato a cura del giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell’interessato di sottrarsi al procedimento. In caso contrario il giudice deve disporre la traduzione dell’imputato al processo.
6. (Segue). L’impedimento dell’imputato a comparire in udienza per altra causa di restrizione carceraria o domiciliare. Tra l’ordine di traduzione del giudice e gli obblighi di comunicazione della parte
La decisione qui in commento, ha avuto modo di chiarire che esiste una parificazione degli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell’impedimento.
Le Sezioni unite hanno anche previsto due diverse eventualità che potrebbero verificarsi. Vediamole separatamente.
Se il giudice che procede, nell’ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l’ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l’udienza già fissata – nell’ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell’immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all’emissione dell’ordine per quella data – con correlato obbligo di rinnovo dell’avviso.
La seconda ipotesi è quella che tale condizione di restrizione per altra causa non emerga dagli atti. In tal caso deve farsi carico all’imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la stessa condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all’udienza. E ciò perché sul piano funzionale, sarebbe impensabile gravare l’ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l’imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia.
L’obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell’interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all’accertamento delle regolare costituzione delle parti; ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell’interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione.
All’impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l’onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l’informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante.
Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l’accertamento della regolare costituzione delle parti, effetto del controllo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell’interessato sia dell’accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza.
7. Spunti conclusivi
La decisione in commento affronta la peculiare tematica della partecipazione effettiva e consapevole dell’imputato in udienza. Essa può essere impedita anche dalla restrizione della libertà del soggetto per altra causa (rectius, in un altro procedimento).
Sembra allora opportuno effettuare alcune brevi considerazioni conclusive sulle problematiche che sono state succintamente descritte nelle pagine che precedono.
Secondo il provvedimento che qui ci occupa la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione.
Quel che rileva, al fine di valutare la legittimità di un processo penale in absentia, è la concreta (e dimostrabile) mancanza di un impedimento e nel ricondurre la non comparizione dell’imputato ad una rinuncia a comparire.
In caso contrario (e si tratta dello sviluppo processuale che ha interessato le Sezioni unite), se l’imputato – impedito a comparire per altra causa – dimostrando la presenza dell’impedimento chiede al giudice, tramite il difensore, di poter presenziare all’udienza, la mancata traduzione dello stesso e l’avvenuta prosecuzione del giudizio in sua assenza, rendono lo stesso giudizio viziato in quanto celebrato al di fuori delle condizioni legittimanti.
Alla luce di queste considerazioni le Sezioni unite hanno disposto l’annullamento senza rinvio sia della sentenza di appello sia di quella del procedimento di primo grado (nel corso del quale l’impedimento era a conoscenza del giudice procedente), con la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.
Di certo, in conformità alla realtà processuale, le Sezioni unite avrebbero dovuto distinguere il caso del difensore di fiducia da quello di ufficio. In questa seconda eventualità difficilmente un difensore nominato d’ufficio potrebbe avere contezza di tutte le vicende che riguardano l’imputato (quali ad esempio detenzioni per altra causa) alla stregua del difensore di fiducia.
In ogni caso, ben apprezzabilmente la sentenza in commento ha già trovato terreno fertile nella successiva giurisprudenza di legittimità, in cui sono stati per intero recepiti i principi in essa contenuti[56].
Ciò nondimeno, anche per evitare futuri overulling nelle decisioni, sarebbe auspicabile, de iure condendo, una modifica alla disciplina dei commi 1 e 3 dell’art. 420 ter c.p.p. Potrebbe infatti espressamente essere previsto che gli arresti domiciliari costituiscano titolo di detenzione valido quale legittimo impedimento dell’imputato. Inoltre, per non creare alcun margine di incertezza, dopo la previsione riguardante la fissazione della nuova udienza con rinnovo dell’avviso, già contenuta nei due commi in parola, potrebbe essere espressamente indicato l’ordine di traduzione del giudice nei confronti dell’imputato non comparso per queste tipologie di legittimo impedimento.
È ben vero, del resto – lo si affermava, autorevolmente e con lungimiranza, esattamente 179 anni fa –, «il processo penale va sempre a paro con lo sviluppo dell’umana ragione, ed è il più sicuro termometro dell’umana civiltà»[57].
